Decreto Ministeriale 01/04/1968 n. 1404
Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6-8-1967, n. 765.
Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI1. Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.
Art. 2. DEFINIZIONE DEL CIGLIO DELLA STRADA
1. Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, e simili).
Art. 3. DISTINZIONE DELLE STRADE
1. Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono cosi distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:
a) autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7-2-1961, n.
59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19-10-1965, n. 1197, e legge 24-7-1961, n. 729, art. 9);
b) strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16-3-1956, n. 371, all. 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24-7-1961, n. 729 art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26-6-1965, n. 717, art. 7);
c) strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a metri 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a metri 10,50;
d) strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.
Art. 4. NORME PER LE DISTANZE
1. Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono cosi da stabilire:
strade di tipo a) metri 60,00;
strade di tipo b) metri 40,00;
strade di tipo c) metri 30,00;
strade di tipo d) metri 20,00.
2. A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazioni risultanti da progetti approvati.
Art. 5. DISTANZE IN CORRISPONDENZA DI INCROCI
1. In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
2. Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16-3-1956, n. 371, all. 2).
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