LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N.865


LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N.865  
(G.U. 30-10-1971, n.276)  
PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA; NORME SULLA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ; 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N.1150; 18 
APRILE 1962, N.167; 29 SETTEMBRE 1964, N.847; ED AUTORIZZAZIONE DI 
SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA 
RESIDENZIALE AGEVOLATA E CONVENZIONATA  
(Gli aggiornamenti si riportano tra virgolette)  

Titolo I
PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 
Art.1 
Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini 
indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle 
aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, 
anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal 
versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo 
Stato secondo le norme della presente legge. 
Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione 
degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco 
di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si 
trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle 
amministrazioni predette.  
Artt.2/6 
(Si omettono perché inerenti la composizione di vari organismi quali il C.E.R., i consigli 
di amministrazione e i collegi sindacali degli I.A.C.P).  
Art.7 
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in 
materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'art.17 della legge 16-5-1970, n.281, 
sono trasferite alle regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'amministrazione dei 
lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di 
zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, e successive modificazioni, ai piani 
particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione. 
2. Sono, altresì, trasferiti alle regioni i poteri di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6-8-1967, 
n.765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del 
programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonché i poteri di 
nulla osta di cui all'art.3 della legge 21-12-1955, n.1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. 
3. Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente 
legge il termine stabilito dall'art.7, terzo comma, della legge 6-8-1967, n.765, decorre 
dalla data suddetta. 
Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le regioni si avvalgono dei 
provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.  
Art.8 
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una 
commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle 
rispettive assemblee, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle 
amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei 
criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle 
quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli I.A.C.P. operanti nel 
territorio di ogni singola regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a 
livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, 
utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente art.6; 
b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori pubblici, 
degli obiettivi indicati negli artt. 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito 
delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al C.E.R. e alle regioni dei 
compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GES.CA.L.), compresi 
quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'art.14 della legge 14-2-1963, 
n.60; 
c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente 
versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di 
rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo 
scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei 
contributi stessi; 
d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che 
locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a); 
e) trasferire agli I.A.C.P. ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo il 
patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale; 
f) trasferire agli I.A.C.P. ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle 
regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente 
cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed 
utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971; 
g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e 
popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la 
loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari 
degli assegnatari; 
h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle 
quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle 
situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli 
assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di 
amministrazione e di manutenzione; i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con 
particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote per la 
manutenzione degli immobili. 
Il C.E.R., avvalendosi delle regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento 
dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei 
familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la dislocazione territoriale delle 
abitazioni.  
Titolo II
NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ 
Art.9 
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli 
immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per 
l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18-4-1962, n.167, e 
successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, 
anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri 
distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione delle aree 
comprese nelle zone di espansione, a termini dell'art.18 della legge 17-8-1942, n.1150, 
nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.  
Art.10 
1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di 
espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui 
territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera 
o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano 
individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, 
nonché delle planimetrie dei piani urbanistici vigenti. 
2. Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito 
entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel 
foglio degli annunzi legali della provincia. 
3. Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio 
degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni 
scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici 
giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali 
osservazioni del comune, al Presidente della Giunta regionale.  
Art.11 
1. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto 
costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la 
indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica 
la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli 
aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo art.16. Con lo stesso 
decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati. 
2. Ove il Presidente della Giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici. 
3. Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione e nel foglio 
degli annunzi legali della provincia. 
4. L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura 
del Presidente della Giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti 
processuali civili.  
Art.12 
1. <<Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui 
al quarto comma dell'art.11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione 
volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento all'indennità 
provvisoria, determinata ai sensi dei successivi artt. 16 e 17>> (così modificato dall'art.6 
della L.247/74 e dall'art.14 della L.10/77). 
2. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al 
presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità 
provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata. 
3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale 
ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che 
siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. 
4. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento 
delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in 
base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e 
proprietà dell'immobile espropriato. 
5. L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal 
provvedimento di cui al comma 3. (cosi definito dall'art.14 della L.10/77. - La Corte 
Costituzionale, con sentenza n.173/91 - G.U. 24-4-1991, n.17, supplemento - ha 
dichiarato incostituzionale il comma 5 dell'art.12). 
6. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione 
competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a 
decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla 
legge 3-4-1926, n.686, e successive modificazioni. 
7. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli 
interessi in misura pari a quella del tasso di sconto.  
Art.13 
1. Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere 
adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'art.12 - pronuncia, entro quindici 
giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione 
di cui all'art.10. 
2. Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti 
processuali civili, inserito per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e 
trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza. 
3. Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo. 
4. In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, la esecuzione dei 
provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e 
d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'art.36 del Regio decreto 17-8-1907, n.642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione 
degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari. 
5. La sospensione prevista dal quarto comma non ha luogo quando il procedimento sia 
disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali (modificato dall'art.7 
della L.247/74).  
Art.14 
1. Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi 
agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche 
nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art.13.  
Art.15 
1. <<Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'art.12, 
il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla 
commissione competente per territorio di cui all'art.16. La commissione, entro trenta 
giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla 
base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo 
espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica 
all'espropriante. 
2. L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si 
riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la 
relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico 
l'eseguito deposito nei modi previsti dal comma 2 dell'art.10>> (articolo così modificato 
dalla L.10/77).  
Art.16 
<<1. Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione 
composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la 
presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, 
dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto 
autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti 
nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di 
agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni 
sindacali agricole maggiormente rappresentative. 
2. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di 
sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione 
di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti. 
3. La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. 
L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed 
all'assegnazione ad essa del personale necessario. 
4. La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole 
regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di 
statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati 
liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. 
5, 6 e 7.( Si omettono in quanto dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte 
Costituzionale n.5 del 25-1-1980). 8. Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la 
commissione di cui al comma 1 è integrata dal sindaco o da un suo delegato. 
9. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art.8 
della legge 6-8-1967, n.765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore 
dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di 
urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la 
costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza 
annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art.41, comma 
2, della legge 17-8-1942, n.1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed 
eseguita la demolizione ai sensi dell'art.26 della stessa legge e l'indennità è determinata in 
base al valore della sola area. 
10. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità 
dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla 
esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di 
qualunque altra opera o impianto pubblico. 
11. L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma 
eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a 
titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5-3-
1963, n.246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa 
all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione>> (articolo così 
modificato dalla L.10/77).  
Art.17 
<<1. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, 
nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art.12, primo comma, il prezzo di cessione 
è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione 
prevista dal suddetto articolo. 
2. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, 
colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando 
l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art.16 in favore del proprietario, 
uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al 
compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data 
del deposito della relazione di cui all'art.10. 
3. L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in 
misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art.16, corrispondente 
al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri 
edificati o delimitate come centri storici. 
4. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono 
direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle 
indennità di espropriazione>> (articolo così modificato dalla L.10/77).  
Art.18 
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i 
comuni, ai fini dell'applicazione del precedente art.16 procedono alla delimitazione dei 
centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza 
dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati. 
2. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro 
continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non 
possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree 
esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 
3. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla 
delimitazione dei centri edificati provvede la regione.  
Art.19 
(La Corte Costituzionale, con sentenza n.67/1990 - G.U. 28-2-1990, n.9 supplemento - ha 
dichiarato illegittimo l'art.19 là dove non consente agli aventi diritto di agire in giudizio 
per la determinazione dell'indennità, finché non sia pronta la relazione di stima prevista 
dagli artt. 15 e 16). 
<<1. Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della 
commissione di cui all'art.16 nel foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e 
gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima 
della commissione di cui all'art.16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, 
con atto di citazione notificato all'espropriante. 
2. L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante>> (articolo così modificato 
dalla L.10/77).  
Art.20 
<<1. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del 
prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi 
dalla sua emanazione. 
2. L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel 
possesso (la L.42/85, ha prorogato questo termine di un anno; l'art.14 della L.47/88 di 
altri due; la L.158/91 di ulteriori due anni). 
3. (La Corte Costituzionale, con sentenza n.5 /1980 - G.U. 6-2-1980, n.36 -, ha dichiarato 
illegittimo il comma 3 dell'art.20). 
4. (La Corte Costituzionale, con sentenza n.470/1990 - G.U. 31-10-1990, n.43, 
supplemento - ha dichiarato illegittimo il comma 4 dell'art.19, là dove non consente agli 
espropriati di agire in giudizio per ottenere quanto è loro dovuto qualora la commissione 
prevista dall'art.16 non assolva ai propri compiti). Contro la determinazione dell'indennità 
gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per 
territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione 
degli atti processuali civili. 
5. Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche 
alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti 
dall'art.4 del decreto legge 2-5-1974, n.115, convertito, con modificazioni, nella legge 27-
6-1974, n.247 (articolo così modificato dalla L.10/77).  
Art.21 
1. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico 
delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre centottanta giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno 
diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un 
corrispettivo determinato ai sensi dell'art.16 e seguenti. In caso di disaccordo il 
corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli 
interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla 
relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio. 
2. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile. 
3. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua 
competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di 
interventi di pubblica utilità.  
Art.22 
1. Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla 
legge 18-4-1962, n.167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad 
utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non 
siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al 
successivo art.23.  
Art.23 
<<1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla 
garanzia dello Stato: 
a) ai comuni, sui mutui richiesti per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti 
nei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, o localizzate ai sensi dell'art.51 della 
presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima; 
b) agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di 
edilizia fruenti di contributo statale; 
c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di 
edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperativa 
edilizia, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, ovvero ai sensi 
dell'art.51 della presente legge. 
2. Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di 
cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di 
rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione all'atto della riscossione 
del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti 
autorizzati. 
3. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze 
relative alle somme da somministrare sui mutui concessi>> (articolo sostituito dall'art.20 
dalla.247/74).  
Art.24 
1. <<L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi 
dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento 
di massima dell'Istituto mutuante. 
2. Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell'importo degli affidamenti, su 
criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del 
direttore generale della Cassa depositi e prestiti. 3. I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della 
Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché alle regioni interessate 
per gli adempimenti di cui all'art.45 della presente legge. 
4. Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle 
somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa. 
5. Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato. 
6. Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi 
dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è 
tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dai relativi 
interessi. 
7. All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle 
anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione dell'anno, si fa fronte per 
l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 
8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio>> (articolo sostituito dall'art.20 dalla.247/74).  
Art.25 
1. La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente 
titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai 
sensi dell'art.17 della legge 16-5-1970, n.281. 
2. A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato 
alle opere pubbliche.  
Titolo III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N.1150; 18 
APRILE 1962, N.167 E 29 SETTEMBRE 1964, N.847 
Art.26 
(Abrogato dall'art.2 della L.10/77).  
Art.27 
1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati 
possono formare, previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare a 
insediamenti produttivi. 
2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a 
insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione 
vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme 
agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti 
giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. 
3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data 
del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi 
della legge 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni. 
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del 
consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18-4-1962, n.167, e successive modificazioni. 
5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate 
dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di 
espropriazione per pubblica utilità. 
6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di 
carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 
per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante la 
concessione del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a 
quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di 
programmi già approvati dal CIPE. 
7. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti 
e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in 
tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a 
novantanove anni. 
8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, 
tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una 
convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico 
del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.  
Art.28 
L'ultimo comma dell'art.1 della legge 18-4-1962, n.167, è sostituito dai seguenti: 
<<Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di 
zona consortile ai sensi della presente legge. 
La regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la 
sostituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona 
consortili>>.  
Art.29 
Il primo comma dell'art.3 della legge 18-4-1962, n.167, è sostituito dal seguente: 
<<L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze 
dell'edilizia economica.e popolare per un decennio e non può eccedere quella necessaria a 
soddisfare il 60% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo 
considerato>>.  
Art.30 
1. Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore 
della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente 
art.29 della presente legge.  
Art.31 
1. La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'art.29 della 
presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono 
all'aggiornamento dei piani di zona già approvati.  
Art.32 
Il terzo comma dell'art.3 della legge 18-4-1962, n.167, è sostituito dal seguente: <<Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui 
demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienicosanitarie ovvero sia ritenuta 
necessaria per la realizzazione del piano>>.  
Art.33 
L'ultimo comma dell'art.3 della legge 18-4-1962, n.167, è sostituito dai seguenti: 
<<Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate alI'edilizia economica 
e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di 
fabbricazione il quale è compilato a norma dell'art.34 della legge 17-8-1942, n.1150, e 
successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'art.8 della presente legge. 
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e 
trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone 
suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di 
approvazione del piano regolatore>>.  
Art.34. 
All'art.8 della legge 18-4-1962, n.167, è aggiunto il seguente comma: 
<<Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non 
comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi 
pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai 
limiti ed ai rapporti di cui all'art.17 della legge 6-8-1967, n.765, sono approvate con 
deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi 
dell'art.3 della legge 9-6-1947, n.530>>.  
Art.35 
1. Le disposizioni dell'art.10 della legge 18-4-1962, n.167, sono sostituite dalle norme di 
cui al presente articolo. 
2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18-4-1962, n.167, sono 
espropriate dai comuni o dai loro consorzi. 
3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi 
dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio 
indisponibile del comune o del consorzio. 
4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione 
di case tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. 
5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti 
e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non 
inferiore ad anni sessanta e non superiore ad anni novantanove. 
6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. 
Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici 
istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da 
cooperative edilizie a proprietà indivisa. 
7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. 
Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per 
atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra 
l'ente concedente ed il richiedente. 
8. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree 
nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate; 
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del 
consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del 
concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da 
eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità 
per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; 
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; 
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; 
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché 
per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; 
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella 
convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza 
dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; 
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la 
cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario. 
9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della 
concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del 
quinto comma del presente articolo. 
10. I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che 
costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli 
oneri relativi alle opere di urbanizzazione. 
11. Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di 
case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al 
40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in 
proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai 
sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i 
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e 
popolari. 
12. Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione 
delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al 
volume edificabile. 
13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il 
consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale 
deve prevedere: 
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro 
costruzione; 
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; 
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; 
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la 
risoluzione dell'atto di cessione. 
14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, 
nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere 
preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e 
dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.  
15. 16. 17. 18. 19. (Si omettono perché abrogati dall'art.23 della L.179/92). 20. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio 
economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa 
costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti 
indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso 
dello Stato a norma dell'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 17-1-1959, 
n.2. 
21. <<Qualora un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque 
forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può 
essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione 
di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti>> (Comma 
inserito dall'art.23 della L.179/92).  
Art.36 
1. Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla 
data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da 
enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a 
privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il 
procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del 
procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente 
legge sono assoggettati alle norme contenute nel precedente Titolo II.  
Art.37 
1. (Si omette perché abrogato dall'art.44, L.457/78). 
2. In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente 
estinzione del diritto di superficie di cui al comma 8, lettera f) dell'art.35, ovvero la 
risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) 
dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la 
proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli 
istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani 
approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le 
ragioni di credito dei detti istituti. 
3. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente 
saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti 
obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle 
costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.  
Art.38 
<<1. Le disposizioni dell'art.11 della legge 18-4-1962 n.167, sono sostituite dalle norme 
del presente articolo. 
2. I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art.31 hanno efficacia per 
diciotto anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma 
dell'art.9 della legge 18-4-1962, n.167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i 
quali debbono indicare: 
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione; 
b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in 
superficie, entro i limiti stabiliti dall'art.35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona; 
c) la spesa prevista per la realizzazione per le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e delle opere di carattere generale; 
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono fare fronte alla spesa 
di cui alla precedente lettera c). 
3. I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvate con 
deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni 
immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità. 
4. In assenza del programma o dell'individuazione di cui alla lettera b) del precedente 
secondo comma la utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di 
superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei 
programmi pluriennali di attuazione>> (così sostituito dall'art.1 della L.247/74 e 
dall'art.51 della L.457/78).  
Art.39 
(Si omette in quanto abrogativo degli artt.12/18 L.167/62).  
Art.40 
(Si omette perché apporta solo modifiche dell'art.19 della L.167/62).  
Artt.41/44 
(Si omettono in quanto sostitutivi degli artt.1/4 della L.847/64).  
Artt.45/47 
(Si omettono perché relativi a norme finanziarie superate).  
Titolo IV
PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
Art.48 
1. Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente 
titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a 
coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la 
costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da 
calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori 
immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche 
riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti 
emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia 
abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di 
abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e 
popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17-1-
1959, n.2; l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari 
per la realizzazione di programmi edilizi. 
2. I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel Titolo I della 
presente legge. 3. Una quota non inferiore al 5% dell'importo complessivo dei programmi suddetti è 
destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale. 
4. Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45% degli importi 
complessivi è riservata ai territori di cui all'art.1 del testo unico delle leggi sul 
Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30-6-1967, 
n.1523. 
5. Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14-2-1963, n.60, 
possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti 
emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla 
stessa legge. 
6. Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno 
attribuiti i seguenti punteggi: 
a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'art.70 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11-10-1963, n.1471: il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la 
condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato art.70, 
ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero; 
b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i 
punteggi previsti dall'art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 11-10-1963, 
n.1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della famiglia del 
lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di 
ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si è trasferita all'estero con lui. I 
periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella località determinata come 
sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in 
dette località, anche in più riprese; 
c) in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'art.72 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11-10-1963, n.1471, computandosi come periodi di effettiva 
contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati 
delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal 
consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria 
consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro è 
stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, 
anche in più riprese, sia durato almeno tre anni.  
Art.49 
1. Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o 
gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati 
ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in 
favore di persone colpite da calamità naturali e catastrofi, sono concessi ulteriori 
contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare della 
spesa dei progetti approvati e già ammessi a contributo parziale. 
2. Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare 
utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli 
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data 
dell'evento della calamità naturale. 
3. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente le 
somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.  Art.50 
1. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della 
legge 18-4-1962, n.167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia 
abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.  
Art.51 
1. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18-4-1962, n.167, i 
programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio 
comunale nell' ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di 
fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le 
approvazioni di legge. 
2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani 
regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di 
distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e 
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in 
conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'art.17 della legge 6-8-1967, n.765. 
3. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta 
formulata dalla regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo 
l'approvazione dell' organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla 
data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'art.20 
della legge 6-8-1967, n.765. 
4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma 
precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale. 
5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta 
regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.  
Art.52 
1. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti 
dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.  
Art.53 
1. I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle regioni ai 
sensi del precedente art.3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'art.67 agli enti 
costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi 
di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono 
immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici. 
2. I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con 
decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui. 
3. Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di 
pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato 
dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.  
Art.54 
1. Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a 
rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei 
nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati. 2. Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il 
prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di 
quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione, autorizzano l'Istituto autonomo 
per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente 
il termine anzidetto. 
3. Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case 
popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori. 
4. La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che 
ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con 
i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. 
5. L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata 
tesoro.  
Art.55 
1. I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art.67 sono destinati per: 
a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura 
non inferiore al 60% e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e 
persone anziane nella misura non superiore al 5% dei fondi stessi; 
b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a 
costruire direttamente alle condizioni di cui all'art.56, nella misura non superiore al 10% 
dei fondi stessi; 
c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono 
alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15% 
dei fondi stessi; 
d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o 
risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in 
misura non superiore al 10%; 
e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi 
edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi 
destinata alla generalità dei lavoratori.  
Art.56 
1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente art.55 è affidata alle 
imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di 
convenzioni all'uopo stipulate. 
2. La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le 
case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia 
inferiore a 100. 
3. Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i 
costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70%. 
4. Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro: 
- i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla 
citata lettera b) del precedente art.55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle 
aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle 
aziende stesse: 
- i criteri per l'assegnazione degli alloggi; - i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione. 
5. Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente 
concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; 
saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case 
popolari competenti per territorio.  
Art.57 
1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente art.55 è affidata di 
norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro 
consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente 
partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle regioni. 
2. Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei 
progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, 
economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate 
alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonché le modalità di 
trasferimento delle opere di cui al comma seguente. 
3. Sono attribuiti: 
- agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalità 
dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente. 
- ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto 
altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali 
ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti; 
- all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose.  
Art.58 
1. Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente legge 
provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, 
direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. 
2. La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi 
professionisti. 
3. I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed 
assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente 
responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.  
Art.59 
1. Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14-2-
1963, n.60 (legge sulla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.- Casa e 
sulla istituzione del programma GES.CA.L.). 
2. Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito. 
3. Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano 
ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in 
favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi, ancorché non 
lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 14-2-
1963, n.60, con facoltà di cumulabilità dei due benefici. 
4. Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.  Art.60 
1. Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente 
legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti 
possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto 
dei comuni, d'intesa con questi ultimi.  
Art.61 
1. Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle 
case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, 
ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento, dei programmi finanziati ai sensi del 
successivo art.67, lettere c) e d). 
2. Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma - tranne 
quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono di proprietà degli 
Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a 
decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di 
locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione. 
3. Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti 
autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con 
apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere 
affidata la gestione delle case-albergo. 
4. I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di 
entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, 
sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.  
Art.62 
1. I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati 
dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere 
della commissione di cui al successivo art.63. 
2. I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la 
commissione di cui all'art.63: 
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere; 
b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case 
popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere 
da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui a. precedente art.59. 
3. (Si omette perché soppresso l'art.49 del D.P.R.1471/63).  
Art.63 
1. Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione 
tecnica così composta: 
(Si omette la composizione della commissione). 
Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista 
progettista.  
Art.64 
1. Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei 
programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite 
in proprietà agli enti ed organismi indicati nell'art.57 della presente legge, dopo 
l'approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione. 
2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del 
programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli 
enti indicati all'art.68 contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al 
totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi. 
3. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, relative ai programmi di cui all'art.55, possono far carico, anche in eccedenza 
al limite indicato al terzo comma dell'art.48, ai fondi previsti alle lettere c) e d) del 
successivo art.67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la 
GES.CA.L. o con la regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza. 
4. Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di 
competenza della gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui 
alle lettere c) e d) del successivo art.67 alla anticipazione parziale o totale delle somme 
all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti 
obbligati stipulano con la GES.CA.L. o con la regione a seconda dei programmi di 
rispettiva pertinenza. 
5. I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti. 
6. Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle 
amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della gestione case 
per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.  
Art.65 
1. Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente art.8, con 
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e 
per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione 
composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive 
assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme 
per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di 
locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 
14-2-1963, n.60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) 
del citato art.8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa ogni procedura 
di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito. 
2. Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non 
sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto. 
3. Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e 
dei prestiti della gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione 
delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.  
Art.66 
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai 
programmi della gestione case per lavoratori in corso di attuazione. 
2. Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art.33 della legge 14-2-1963, n.60, e 
successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da 
vigenti disposizioni legislative.  
Artt.67/69 
(Si omettono perché inerenti norme sulla copertura finanziaria dei programmi).  
Art.70 
1. Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, 
nonché per le province autonome di Trento e Bolzano, il CIPE stabilisce - su proposta del 
Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli 
stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei 
rispettivi bilanci. 
2. Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge. 
3. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle 
abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro 
competenza in materia di edilizia popolare.  
Art.71 
1. Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge 
devono essere rette e disciplinate dai princìpi della mutualità, senza fini di speculazione 
privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi 
necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito 
imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire. 
Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14-2-1963 n.60.  
Titolo V
EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA - AGEVOLAZIONI FISCALI 
Art.72 
1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento 
degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che 
ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni, in superficie delle aree comprese 
nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. 
2. <<Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano 
gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al 
collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in 
misura superiore al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale, oltre il rimborso del capitale, se 
enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione 
in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto 
autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; 
e nella misura del 4%, pari al 2% semestrale, oltre il rimborso del capitale, se cooperative 
a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma, o se privati. 
3. Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 
anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statuarie, fino all'importo massimo 
del 90% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle 
costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che 
abbiano i requisiti statutari di cui al comma precedente, e fino al 75% negli altri casi>> 
(così modificato dall'art.10 della L.166/75, e dall'art.6-bis L.492/75). 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo 
agevolato. 
5. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia 
integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. 
6. La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione 
dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'istituto 
mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'istituto stesso abbia 
iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. 
7. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo 
da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
1971 e successivi. 
8. La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del 
contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'istituto 
mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge. 
9. Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto 
compatibili, le norme del decreto legge 6-9-1965, n.1022, convertito nella legge 1-11-
1965, n.1179, e successive modifiche ed integrazioni. 
10. Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila 
milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti 
previsti dalla lettera a) dell'art.67 della presente legge. 
11. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà 
fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del 
presente articolo.  
Art.73 
1. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli 
edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'art.35 e per un periodo di 15 
anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo.  
Art.74 
1. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal Titolo III della presente 
legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti 
all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.  
Art.75 
1. Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono 
soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.  
Pin It


0 commenti:

 

Archivio