LEGGE 29 SETTEMBRE 1964, N.847 (G.U. 8-10-1964, n.248) AUTORIZZAZIONE AI COMUNI E LORO CONSORZI A CONTRARRE MUTUI PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE AI SENSI DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N.167. Art.1. "1. I comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli artt.300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3-3-1934, n.383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla L. 18-4-1962, n.167 e precisamente: a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti; b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo art.4; c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo art.4; d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano" (tale articolo é stato così sostituito dall'art.41 della L. 22-10-1971, N.865). Art.2. "1. I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a quindici anni. 2. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario. 3. I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministero per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'art.15 della L. 22-12-1969, n.964. 4. In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi. 5. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. 6. L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso; in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati" (tale articolo é stato così sostituito dall'art. 42 della L. 22-10-1971, N.865). Art.3. Abrogato dall'art.23 della L. 17-2-1992, n.179. Art.4. "1. Le opere di cui all'art.1, lettera b), sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. 2. Le opere di cui all'art.1, lettera c), sono le seguenti: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; (lettera così sostituita dal comma 44 della L.11-3-198, n.67). c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere" (questo articolo é stato così sostituito dall'art.44 della L. 22-10-1971, N.865. Secondo quanto disposto dell'art.17-bis della L. 29-10-1987, n.441, nelle attrezzature sanitarie, di cui alla lettera g), sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio e alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate). |
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