La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAArticolo unico.PROMULGA la seguente legge: A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione deialla legge urbanistica 117 agosto 1942, n. 1150, e fino allapiani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti demanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, puo', conll'art. 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande sianoprovvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui ain contrasto con il piano adottato. A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, puo'ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprieta' private che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione del piano. In ogni ca sni dalla data della deliberazione di cui al primo comma. Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articolio, le sospensioni suddette non potranno essere protratteoltre due an32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Re pla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - SCELBA - PELLA - SEGNIubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarVisto, il Guardasigilli: ZOL I
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