Legge 3 novembre 1952, n. 1902


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo unico.
PROMULGA la seguente legge: A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei
alla legge urbanistica 117 agosto 1942, n. 1150, e fino alla
piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti demanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, puo', con
ll'art. 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano
provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui ain contrasto con il piano adottato. A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, puo'
o, le sospensioni suddette non potranno essere protratte
oltre due an
ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprieta' private che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione del piano. In ogni ca sni dalla data della deliberazione di cui al primo comma. Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli
ubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservar
32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Re pla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - SCELBA - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOL I
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