R.D. 8 maggio 1904, n. 368
Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,
n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
TITOLO VI
Disposizioni di polizia
Capo I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze
(1)
.
Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
(2)
.
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1904, n. 176.
(2) Poiché per la esecuzione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che ha
compiutamente disciplinato la materia, non è stato emanato un nuovo
regolamento, devono ritenersi ancora in vigore le disposizioni regolamentari
del 1904, in quanto applicabili.
VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA
Vedute la L. 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e la L. 7 luglio 1902, n. 333,
sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi;
Veduto il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione della citata
legge 22 marzo 1900, n. 195;
Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di
concerto con i ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n.
195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle
paludi e dei terreni paludosi, il quale sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai
ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.
È abrogato il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione del testo
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.
------------------------ Regolamento per la esecuzione del T.U. 22 marzo 1900, n. 195, e della
L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e terreni
paludosi.
TITOLO I
Disposizioni preliminari
1. Per le attribuzioni stabilite dal T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, della L.
7 luglio 1902, n. 333, e dal presente regolamento, il Prefetto, l'Ispettore
compartimentale e l'ufficio del Genio civile competenti sono quelli della
Provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior
parte di esso.
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2. Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte
d'ufficio, od a richiesta di interessati.
Il Prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in un manifesto,
nel quale siano richiamati gli articoli di legge e regolamento, ai cui effetti le
pubblicazioni hanno luogo. Tale manifesto, da inserirsi nel bollettino degli
annunzi legali della Provincia, è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei
Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perché sia affisso all'albo
pretorio, restandovi quindici giorni consecutivi, durante i quali gli enti e
proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.
Quando vi sono anche atti da pubblicare, il Prefetto ordina che sieno depositati
nell'ufficio comunale, per la parte relativa a ciascun Comune, durante il
termine di quindici giorni, e che per uguale termine restino esposti nell'ufficio
di Prefettura gli atti completi, dandone avviso col manifesto.
Della eseguita affissione e dell'avvenuto deposito degli atti i Sindaci debbono
entro tre giorni spedire un certificato al Prefetto.
Quando le pubblicazioni siano fatte a richiesta degli interessati, questi ne
anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal Prefetto.
------------------------
3. Se il territorio della bonifica si estende a diverse Province, il Prefetto
competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle Province le
copie degli atti necessari, perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel
modo stabilito dal precedente articolo, e gli trasmetta quindi in originale le
osservazioni ed i reclami presentati. ------------------------
4. Quando non sia altrimenti disposto, la maggioranza d'interessi o
d'interessati deve rappresentare più della metà della estensione, ed insieme
più della metà dell'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della
bonifica.
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5. Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di
prima categoria sono approvati con decreto del Ministero, sentiti l'Ispettore
compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di
Stato ai termini delle LL. 17 febbraio 1884, numero 2016
(2/a)
, e 15 giugno
1893, n. 294
(3)
.
------------------------
(2/a) Recava norme sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(3) Vedi, ora, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante modifiche alla L. 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, ed alla L. 5 luglio
1882, n. 874, sull'ordinamento del Genio civile.
6. Agli effetti della L. 25 giugno 1865. n. 2359, sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilità, debbono essere pubblicati il piano particolareggiato
approvato delle opere di bonifica di prima o seconda categoria e l'elenco delle
ditte espropriate.
------------------------
7. Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche
(4)
, con sede presso il
Ministero dei lavori pubblici, e da istituirsi con decreto reale, designa in via
provvisoria:
a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria, delimitando il territorio
da risanare nei riguardi igienici, ovvero nei riguardi dell'agricoltura e dell'igiene
insieme, ai termini ticolo 3 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195;
b) la divisione della bonifica in bacini, se possibile ed opportuna. Alla Commissione può essere aggregato, caso per caso, l'ispettore
compartimentale del Genio civile.
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(4) La commissione è stata soppressa dall'art. 35 della L. 13 luglio 1911, n.
774.
8. Con la divisione in bacini, salva la approvazione definitiva ai termini dell'art.
16 ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre
parti, agli effetti delle leggi e del presente regolamento.
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TITOLO II
Bonifiche di prima categoria
Capo I - Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato
9. Designato provvisoriamente il perimetro d'una bonifica, la Commissione
tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina:
a) l'ordine ed i criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori;
b) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e
a difendere da queste i lavoratori durante l'esecuzione delle opere;
c) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all'art. 14 del T.U.
della L. 22 marzo 1900, n. 195, per non ritardare il progresso della bonifica ed
evitare controversie con gli appaltatori delle opere.
La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale
necessario nei singoli uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti o
per la loro esecuzione.
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10. Quando si ritenga necessario un progetto di massima, questo deve farsi
secondo le norme del regolamento 25 maggio 1895, per la compilazione dei
progetti di opere dello Stato.
------------------------ 11. Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire 200.000, la
Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruzioni
date ed alle prescrizioni di legge: riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li
trasmette col proprio voto al Ministero.
L'accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall'Ispettore
compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di bonifica non superi le
lire 200.000.
------------------------
12. Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti:
a) il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte espropriande, ai termini degli
artt. 16 e 24 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilità;
b) l'elenco delle rendite di cui all'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.
195, quando se ne voglia affidare la riscossione all'appaltatore delle opere per
una somma fissa da dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori;
c) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igieniche, agricole
ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai
lavori progettati;
d) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del
perimetro e della divisione in bacini.
------------------------
13. Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto
economico, da cui risultino:
1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per intero nel perimetro
provvisorio e definitivo della bonifica, e che abbiano deliberato di funzionare
quali consorzi di bonifica, ai termini ed agli effetti dell'art. 18, con l'indicazione
delle rispettive superfici ed imposte;
2° l'elenco delle proprietà interessate, non comprese nei consorzi di che al
precedente capoverso, distinte per Province e Comuni, coi nomi e cognomi dei
proprietari iscritti nei ruoli catastali e, in mancanza, in quelli della imposta
fondiaria, con la indicazione delle rispettive superfici ed imposte e con tutti
quegli altri possibili dati che valgano meglio individuarle; 3° l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14, T.U. della L. 22 marzo 1900, n.
195, con la determinazione del loro presuntivo ammontare;
4° i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità
determinati:
a) in linea provvisoria, per metà in ragione di superficie e per metà in ragione
d'imposta per i consorzi e le proprietà interessate;
b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti nei rispettivi territori,
per le Province e per i Comuni compresi nel perimetro della bonifica
(direttamente interessati);
c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per le Province e per i
Comuni fuori perimetro (indirettamente interessati).
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14. Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base
all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori, comprendendo
in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello
Stato, anche se effettivamente non pagate, e detraendo i proventi delle rendite
di cui al n. 3 dell'articolo precedente.
Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle
spese per lavori addizionali o complementari, per varianti, riparazioni di danni
e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite.
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15. Il Prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi:
a) il piano particolareggiato approvato e l'elenco di cui alla lettera a) dell'art.
11, ai termini ed agli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità;
b) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del
perimetro e della divisione in bacini;
c) il progetto economico per l'esecuzione dell'opera.
------------------------ 16. Con uno o più decreti il Ministero, dei lavori pubblici statuisce
definitivamente sui reclami e, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed
il Consiglio di Stato, approva il perimetro, la eventuale divisione della bonifica
in bacini e il progetto economico per l'intiera opera o per una delle sue parti,
determinando anche, di concerto col Ministero del tesoro, il numero delle rate
annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati.
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Capo II - Consorzi per le opere di bonifica di 1
a
categoria
17. Per le opere di bonifica di 1ª categoria si costituiscono speciali consorzi con
uno o più dei seguenti scopi:
a) corrispondere le quote di contributo;
b) assumere la concessione dei lavori;
c) mantenere le opere eseguite.
Per consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo IV.
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18. I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono, con
deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro
le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate
restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.
Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi di bonifica
e conservano i propri statuti in quanto non sieno contrari alle leggi in vigore ed
al presente regolamento.
I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad
uno o ad altro di tali consorzi, secondo la ubicazione dei loro fondi;
l'aggregazione è definitiva con l'annuenza del consorzio secondo le norme del
proprio statuto.
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19. Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un
consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'Assemblea
generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà
di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume
l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:
a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per
Provincie, Comuni e comprensori;
b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della
bonifica, con l'indicazione delle rispettive superfici ed imposte erariali;
c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e
sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si
prefigge ai termini dell'art. 177 lettere a) e b);
d) del disegno di statuto compilato in conformità dell'art. 29, ove lo ritenga
opportuno.
Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere
entro un congruo termine le deliberazioni delle Assemblee generali.
Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti da tanti consorzi quanti
rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute esecutive le
deliberazioni, la costituzione del consorzio, l'approvazione dello statuto e del
perimetro definitivo della bonifica se occorra, hanno luogo in conformità
dell'art. 28.
Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti dei vari consorzi
costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo consorzio.
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20. Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo
consorzi e proprietari che non sieno aggregati ad essi secondo l'art. 18,
qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale,
presentando al Prefetto la relativa proposta corredata in conformità del
precedente articolo, con l'aggiunta dell'elenco delle proprietà interessate non
consorziate, compilato ai termini dell'articolo 13, n. 2.
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21. Il Prefetto, verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati,
pubblica un manifesto col quale:
a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti; b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare della imposta erariale
necessari a stabilire la maggioranza di interessi secondo l'art. 4;
c) invita i Presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero nel perimetro
della bonifica a riunire in un congruo termine, posteriormente alla
pubblicazione, le Assemblee generali per deliberare sulla costituzione del
consorzio speciale, sul disegno di statuto se presentato e sulla nomina dei
propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione
provvisoria del nuovo ente;
d) convoca nello stesso termine, e per un giorno festivo i proprietari non
consorziati, ed appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro
della bonifica, tutti unitamente o per sezioni, nel luogo o nei luoghi più
opportuni, perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla
nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione
provvisoria.
Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi
e proprietari siano egualmente rappresentati in ragione di estensione d'imposta
erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.
Quando non esistano consorzi, debbono essere almeno tre i delegati dei
proprietari.
In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati, od appartenenti a
consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, vengono, ai
termini dell'art. 24, nominati per un terzo del loro numero da coloro che sono
contrari alla costituzione del nuovo consorzio c per due terzi dai favorevoli.
Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente il Prefetto li invita a
deliberare nella stessa seduta o in sedute successive, anche sul disegno di
statuto, se presentato.
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22. L'assemblea è presieduta da persona scelta dal Prefetto, ed, ove sia divisa
in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del Prefetto della
Provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.
Il Presidente dell'Assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli
intervenuti ad assisterlo come scrutatori, ed un altro, che ritenga idoneo fra gli
intervenuti a fare da segretario.
Non sono valide le deliberazioni se nell'adunanza di prima convocazione, sia
unica che divisa in sezioni, non intervengono complessivamente tanti
proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati
nell'elenco che deve trovarsi nella sala. In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso, ed è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti, se il consorzio speciale è da istituirsi fra i
proprietari e consorzi esistenti; se fra soli proprietari, è richiesto invece
l'intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza.
------------------------
23. Ciascun interessato può farsi rappresentare nell'assemblea da persona
anche estranea, purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella
firma dal Sindaco o da un notaio.
Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali, che abbiano la
proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono
intervenire solo i legittimi rappresentanti.
La donna maritata può essere rappresentata dal marito; i minori, gli interdetti
e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori.
La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili, non dei
domini diretti.
Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il
proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le
spese derivanti dalla bonificazione.
I proprietari inscritti pro-indiviso nei ruoli delle imposte dirette, debbono
designare uno di loro per l'intervento nell'Assemblea.
------------------------
24. Il Presidente, aperta la seduta, espone lo scopo dell'adunanza, ed invita gli
interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del
consorzio e sul numero dei delegati. Chiusa la discussione, propone
all'Assemblea di deliberare:
a) per appello nominale, sulla costituzione del consorzio;
b) per scheda segreta, sulla nomina dei delegati.
Deposte sul tavolo due urne di vetro, l'una per i delegati dei proprietari
favorevoli alla costituzione del consorzio c l'altra per quelli dei contrari, avverte
che le votazioni hanno luogo contemporaneamente. Distribuite quindi le
schede, numerate e vidimate dalla Prefettura, fa cominciare l'appello nominale. Secondo l'ordine di questo, ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto
sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell'una e
nell'altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i
delegati favorevoli o dei contrari al consorzio. Terminato l'appello, sono
ammessi a votare gli interessati sopraggiunti. Trascorsa un'ora dal compiuto
appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il
Presidente dichiara chiusa la votazione, ed insieme agli scrutatori fa il computo
dei voti. Con l'esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente
stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari
favorevoli alla costituzione del consorzio, e quelli che li ottennero dai contrari.
Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su
quello dei voti per la costituzione del consorzio.
Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 21, quando la votazione è
riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale, ovvero quando nel
perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il
risultato della votazione dei proprietari non consorziati, questi procedono, con
le stesse norme, alla discussione del disegno di statuto ed alla sua
deliberazione per appello nominale, proseguendo, ove occorra, la discussione
in sedute successive stabilite dal Presidente dell'Assemblea.
------------------------
25. Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun Presidente annunzia i
risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a
delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che le
proclamazioni saranno fatte dopo che sieno conosciuti i risultati delle altre
sezioni; indi toglie la seduta.
Nel giorno successivo tutti i Presidenti si riuniscono nella sala della prima
sezione, dove possono intervenire anche gli interessati.
Letti i verbali dell'adunanza delle varie sezioni, è fatto il computo generale dei
voti.
Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e
dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio
e quelli dei contrari, salvo il caso di cui nell'ultimo capoverso del precedente
articolo.
------------------------ 26. Il Presidente dell'Assemblea o della prima sezione invia immediatamente al
Prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle schede in pacchi suggellati,
restituendo quelle che non furono distribuite.
I Presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica
trasmettono anche essi al Prefetto i verbali delle Assemblee.
------------------------
27. Il Prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale
abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da
rappresentare la maggioranza d'interessi.
In tal caso la proposta s'intende approvata, ed il prefetto con manifesto dà
notizia della seguita approvazione.
Con lo stesso manifesto il Prefetto:
a) dà notizia dell'approvazione del disegno di statuto, se intervenuta nel caso
di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21;
b) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato, promuove su
esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici,
convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti.
La notizia dell'approvazione del disegno di statuto dei casi indicati alla lett. b) è
pubblicata dal Prefetto.
Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione dello statuto, se
intervenuta, i certificati delle pubblicazioni, ed i reclami eventualmente
presentati sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, con un
rapporto sulla regolarità della procedura eseguita e sul merito delle
opposizioni.
------------------------
28. Il Ministero, udito, quando vi siano opposizioni di ordine tecnico, il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto reale per la
costituzione del consorzio speciale, e, ove occorra, provvede con suo decreto
all'approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le
necessarie modifiche, statuendo sui reclami.
I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità
loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso. ------------------------
29. Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio, ovvero se la
proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta dal più anziano
dei componenti, formula il disegno di statuto, col quale si deve provvedere:
a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il luogo più opportuno
della Provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di
esso;
b) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale,
proporzionate alla somma degl'interessi che hanno per la bonifica i relativi
comprensori;
c) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio
dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale
Consiglio i poteri della assemblea. La durata in carica dei delegati non può
essere maggiore di cinque anni;
d) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni d'una
deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che,
direttamente o per mezzo del suo presidente ne abbia la rappresentanza. La
durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni;
e) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
generale, della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati, e per le
condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle Assemblee generali;
f) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e
per l'approvazione di essi da parte dell'Assemblea generale o dei Consigli dei
delegati;
g) alle norme pel servizio di cassa, per la relativa vigilanza e per la misura
della cauzione da presentarsi dall'incaricato del servizio di tesoreria;
h) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell'opera e per
la definizione delle eventuali opposizioni;
i) al servizio tecnico necessario per l'esecuzione della bonifica, quando il
consorzio ha lo scopo di assumere la concessione;
k) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.
Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione
dell'opera, aggiungendovi le norme di cui all'art. 46.
------------------------ 30. La deputazione provvisoria richiede al Prefetto la pubblicazione del disegno
di statuto e la convocazione delle Assemblee generali dei consorzi e dei
proprietari interessati.
La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle
pubblicazioni, con le norme stabilite negli artt. da 22 a 26.
La deputazione provinciale per la presidenza dell'Assemblea generale dei
proprietari interessati, anche se distinti in sezioni.
------------------------
31. Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati, la deputazione
provvisoria la trasmette al Prefetto insieme ai verbali delle Assemblee generali,
riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate.
Il Prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici che, ai
termini dell'art. 28, provvede alla approvazione definitiva dello statuto con le
necessarie modifiche.
------------------------
32. Tranne il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 29, lo statuto così
approvato regola, per la sola durata della esecuzione dell'opera, il consorzio
speciale istituito ai termini degli art. da 19 a 28. Tale consorzio è tuttavia
continuativo per la manutenzione della bonifica, salvo a modificare il proprio
statuto in conformità dell'art. 46.
------------------------
33. Approvato lo statuto, la deputazione provvisoria promuove
immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio, e
quindi cessa da ogni funzione.
------------------------
Capo III - Bonifiche da eseguirsi per concessione
(5)
34. La concessione delle opere di bonifica di 1ª categoria può essere
accordata:
a) ad una delle Province o ad uno dei Comuni interessati;
b) all'associazione volontaria di Province, Comuni, o di questi e di quelle
insieme;
c) al consorzio speciale di bonifica esistente, od istituito a termini degli artt. da
18 a 28;
d) ad uno dei consorzi che, secondo l'art. 19, funzioni come consorzio speciale
di bonifica; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono
essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella
stabilita dalle tabelle allegate al T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.
------------------------
(5) Con l'art. 1 R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, alla esecuzione in concessione
delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria e delle opere di sistemazione di
bacini montani furono estese le norme vigenti in materia di bonifiche di 1ª
categoria, per quanto riguardava il procedimento e la disciplina delle
concessioni.
35. Le associazioni volontarie fra Province e Comuni, di cui al capoverso b) del
precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli
comunali e provinciali, approvate dalle rispettive Giunte provinciali
amministrative. Ottenuta la concessione, non possono sciogliersi finché le
opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione.
Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e i poteri della
rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si
provvederà con regolamento speciale da approvarsi dal Ministero dei lavori
pubblici, quando si tratti di associazioni interprovinciali, e negli altri casi dalla
Giunta provinciale amministrativa.
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36. Alla domanda di concessione, da presentarsi al Prefetto, debbono essere
uniti:
1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinta con tinte diverse per
Province, Comuni e comprensori; 2° la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio, della Provincia o del
Comune richiedente, ovvero dei Consigli delle Province e dei Comuni associati,
approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela, o
dell'Assemblea generale del consorzio, secondo i casi dell'articolo precedente,
da cui risultino la decisione di chiedere la concessione, le modalità principali
specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte, ed i poteri all'uopo
accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;
3° la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la concessione, i
mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa;
4° il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello economico compilati ai
termini degli artt. 12 e 13.
I documenti di cui al n. 2 non occorrono, quando la domanda è presentata da
un'associazione volontaria di Province o Comuni interessati o dal consorzio
speciale, e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti.
------------------------
37. Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo, il richiedente
può presentare, per una istruttoria preliminare, un progetto di sola massima,
corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo. Il
Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, trasmette il progetto alla
Commissione tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministero, promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima, salva
e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione.
------------------------
38. Il Prefetto, accettata la regolarità degli atti presentati con la domanda di
concessione di cui all'art. 36, li trasmette all'ufficio del Genio civile, che,
verificato il progetto tecnico esecutivo ai termini dell'art. 10 del T.U. della L. 22
marzo 1900, n. 195, li invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche,
la quale ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministero, esaminato preliminarmente se nulla osti all'accoglimento della
domanda, dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del Prefetto.
La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione, quando sugli
stessi atti si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati.
------------------------ 39. Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di
poter accogliere la domanda, promuove l'avviso del Ministero del tesoro, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del
Consiglio di Stato, e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati:
a) sulle opposizioni e sui reclami presentati;
b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a),
d) dell'art. 34, quando già non abbia avuto luogo ai termini dell'art. 16;
c) all'approvazione del progetto tecnico;
d) all'approvazione del progetto economico;
e) alla concessione delle opere, giusta l'art. 11 del T.U. della L. 22 maggio
1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e fissando i termini per
l'incominciamento e la ultimazione dei lavori;
f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato, in conformità
dell'art. 10 della citata legge, deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia
ceduti al richiedente.
Nei casi di cui al capoverso b), se l'accoglimento delle opposizioni porti a
restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi
della superficie totale la concessione non può aver luogo senza una nuova
deliberazione del richiedente, ai termini dell'articolo 36, n. 2, e senza che sia
convenientemente modificato il progetto economico.
------------------------
40. Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a
giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa,
la concessione è dichiarata priva di effetto.
Il concessionario, con nuove deliberazioni ai termini dell'art. 36, n. 2, può
chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.
------------------------
41. Il Prefetto dispone la pubblicazione:
a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle ditte
espropriande; b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono ammesse
opposizioni persoli errori di fatto verificati nell'applicazione delle misure e dei
criteri stabiliti nel progetto economico, già definitivamente approvato.
Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici.
------------------------
42. Salvo il caso di cui all'art. 34, lettera d), l'obbligo degli altri interessati di
corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio
successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo.
------------------------
43. Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e
forme prescritte pei lavori di conto dello Stato, le condizioni dell'atto di
concessione, il progetto approvato e il relativo capitolato.
Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli articoli
56, 57 e 58.
Ultimati i lavori, il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile
nominati dal Ministero.
Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali, quando sia
compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o quando, a giudizio dei
funzionari incaricati del collaudo, un'opera di costo non inferiore al quarto della
spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo
scopo pel quale fu eseguita, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.
------------------------
Capo IV - Consorzi di manutenzione
44. Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a
far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui
risultino:
a) l'indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt. 19 e 28, od
in mancanza l'elenco, dei consorzi compresi per intero nel perimetro della
bonifica e delle proprietà direttamente interessate, compilato in conformità
dell'art. 13, nn. 1 e 2; b) l'elenco, delle proprietà indirettamente interessate, con le indicazioni
prescritte dall'art. 13 n. 2, per quelle direttamente interessate; col loro riparto
in zone o classi in ragione di beneficio, ai termini dell'art. 53 del T.U. della L.
22 marzo 1900, n. 195, e con la determinazione della quota percentuale nelle
spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in esso compreso;
c) l'elenco delle rendite specificate nell'articolo 14 della citata legge col loro
ammontare.
Con il manifesto di pubblicazione il Prefetto, quando non esiste il consorzio
speciale istituito ai termini degli articoli 19 e 28:
1° invita i Presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro
congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della
deputazione provvisoria, secondo gli articoli da 21 a 27;
2° designa i Presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di
costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la
deputazione provvisoria, prescelti in modo che consorzi e proprietari
direttamente interessati siano egualmente rappresentati in ragione
d'estensione e d'imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro
della bonifica.
------------------------
45. Scaduto il termine delle pubblicazioni, il Ministero statuisce sui reclami e
provvede:
a) all'approvazione dell'elenco delle proprietà indirettamente interessate col
riparto in zone o classi, e alla determinazione dell'aliquota di contributo nelle
spese di manutenzione per ciascuna zona o classe:
b) alla costituzione, anche coattiva, del consorzio di manutenzione e alla
nomina della relativa deputazione provvisoria, se non esiste consorzio speciale.
Nel caso di cui al capoverso b) le funzioni di Presidente sono assunte dal più
anziano dei componenti la deputazione provvisoria.
------------------------
46. Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente
articolo, la rappresentanza del consorzio, formula le modificazioni allo statuto
esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell'art. 29
lettere a), b), c), d), e), f), k), e con l'aggiunta di quelle: 1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno
risentito e risentiranno dalle opere di bonifica;
2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di
beneficio, da ciascun proprietario direttamente interessato;
3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di
loro partecipazione al consorzio;
4° pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione;
5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica,
la liquidazione e il riparto;
6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario
alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica.
Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del nuovo statuto è
sottoposto all'approvazione del consorzio, osservandosi pei consorzi
nuovamente istituiti le norme dell'articolo 31.
------------------------
47. Lo statuto, anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine
stabilito, è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici nella
forma e con le modificazioni ritenute opportune.
Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l'art. 33.
------------------------
48. I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere
ammessi a far parte del consorzio di manutenzione, rivolgendone domanda al
Presidente.
In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici.
------------------------
49. La Commissione governativa, di cui all'art. 50 del T.U. della L. 22 marzo
1900, n. 195, invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di
manutenzione a voler intervenire, direttamente o per mezzo di un delegato,
alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge. Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga, la
Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori.
Per accertare il compimento della bonifica, la Commissione deve esaminare se
con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel grado di prosciugamento
che era stato previsto nel progetto. La Commissione si astiene da ogni indagine
od apprezzamento, di competenza del collaudatore, sul modo con cui le opere
sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti.
Occorrendo altri lavori, la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a
nuova visita appena ultimati.
In caso contrario, o complete le opere, la Commissione ne forma lo stato di
consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al Presidente
del consorzio, assegnando un congruo termine per le osservazioni ed
opposizioni.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
50. Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il Ministero, sentito sulle
opposizioni la Commissione permanente, dichiara con decreto definitivamente
compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere. Tale
decreto è notificato al Presidente provvisorio o definitivo del consorzio ed
inserito nel bollettino degli annunzi legali della Provincia.
Decorsi quindici giorni dalla notifica, il consorzio è costituito responsabile della
manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di
consistenza, anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di
riceverne la materiale consegna dall'ufficio del Genio civile.
------------------------
Capo V - Funzionamento dei consorzi
51. I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti,
funzionano con le norme dei rispettivi statuti.
Ai consorzi sono applicabili:
a) gli artt. 188 a 193, 195 a 197 e 292 del T.U. della legge comunale e
provinciale 4 maggio 1898, n. 164; b) l'art. 194 nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione
o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero;
c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle
Giunte comunali, in quanto gli statuti non dispongono altrimenti per le
deliberazioni dell'Assemblea generale e delle rappresentanze consorziali.
------------------------
52. I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo
stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i casi di nuove elezioni.
Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle spese necessarie
ed effettivamente sostenute.
------------------------
53. Se un consorzio funziona per scopi diversi, si debbono fare per la gestione
della bonifica un bilancio distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un distinto
ruolo di contribuenza.
In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono
sottoposti all'approvazione del Prefetto.
------------------------
54. Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di
esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica, qualora si voglia provvedere
alla riscossione delle rendite specificate nell'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo
1900, n. 195, è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale, dando conto
degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano.
------------------------
55. I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
bonifica, sono approvati dall'Ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di
lire 12.000 e dal Ministero dei lavoro pubblici sentito l'ingegnere capo, negli
altri casi.
Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti. Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare anche in base a progetto
sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle opere strettamente
indispensabili, informandone telegraficamente l'ufficio del Genio civile.
------------------------
56. I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica
dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determinati
dai regolamenti e dal Ministero.
Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite, l'Ingegnere
capo può, con ordine di servizio, sospendere i lavori, riferendo in ogni caso al
Ministero cui spetta provvedere.
------------------------
57. Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei
propri funzionari, la gestione amministrativa del consorzio, e controllare la
regolarità delle spese e delle entrate, in relazione agli impegni assunti, ai
bilanci approvati ed agli interessi degli enti che contribuiscono nelle spese.
------------------------
58. Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa, ai termini degli articoli
56 e 57, sono comprese fra quelle dell'andamento ordinario
dell'amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta
del Ministero dei lavori pubblici.
Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l'esecuzione di opere
concesse al consorzio.
------------------------
59. Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l'adempimento di una
disposizione del presente regolamento o dello statuto, può il Prefetto
provvedervi d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio.
------------------------ 60. Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il regio
commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di
urgenza anche quelli dell'Assemblea generale.
Il regio commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l'esercizio delle
loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a tale incarico, ed ha diritto al
rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera. Tale indennità,
da fissarsi nel decreto di nomina, non può superare lire dieci o lire quindici al
giorno, secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio
stabilito nel Comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio e le diarie
sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici, che può anche anticiparle,
curandone poi il rimborso dal consorzio.
------------------------
TITOLO III
Bonifiche di seconda categoria
61. Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai Prefetti,
ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195,
debbono comprendere:
a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati alla costituzione
del consorzio: tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti
unanimi dagli intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da
qualcuno dei maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non
intervenuti;
b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le
indicazioni stabilite dall'art. 13, n. 2 del presente regolamento;
c) lo statuto consorziale.
Il Prefetto, assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla
pubblicazione di tali atti nel bollettino degli annunzi legali della Provincia.
Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della
sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua
rappresentanza; ed è fatta a spese del consorzio.
Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa
al Prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è
parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della Provincia. A richiesta del consorzio, il Prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad
attestare l'adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in
apposito registro.
I Prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi
volontari.
------------------------
62. La domanda che, ai termini dell'art. 20 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.
195, i consorzi volontari possono presentare al Prefetto per essere dichiarati
obbligatori, deve avere a corredo:
a) l'atto costitutivo del consorzio;
b) lo statuto compilato secondo gli artt. 29 e 46 ed accettato dall'Assemblea;
c) una relazione sommaria sui lavori da eseguire, sulle spese e sui mezzi di
farvi fronte.
Fatte le pubblicazioni della domanda, la obbligatorietà, se ne sia il caso, è
dichiarata per decreto reale, promosso dal Ministro dei lavori pubblici d'accordo
con quello di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quando il consorzio si
propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può influire su opere di
bonifica di 1ª categoria già compiute, in corso di esecuzione o da eseguire,
deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni.
------------------------
63. Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i consorzi obbligatori
s'istituiscono ad iniziativa:
a) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di
terreno da bonificare;
b) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno
da bonificare;
c) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata;
d) o dello Stato.
In tutti i casi la proposta dev'essere corredata: 1° dei documenti prescritti dall'articolo 19, lett. a), b);
2° dell'elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati;
3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti fra i direttamente
interessati e due fra gli indirettamente interessati, per costituire la
Deputazione provinciale del consorzio.
------------------------
64. Il Prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di
essi e sulle opposizioni i voti:
1° del Consiglio della Provincia unicamente o maggiormente interessata alla
bonifica, nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo;
2° di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati, negli altri casi,
osservando i termini stabiliti nell'art. 22 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.
195.
------------------------
65. Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato art. 22 della legge,
gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al
parere dell'ufficio del Genio civile.
Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello dell'agricoltura, industria e
commercio promuove, ai termini dell'articolo 62, ultimo capoverso, il decreto
reale col quale, statuendo definitivamente sui reclami, si provvede:
a) alla costituzione dei consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria;
b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di Province e Comuni,
a norma e nei casi dell'art. 25 della legge.
Ai consorzi così istituiti si applicano le disposizioni degli artt. 29, 33, 46 e 47.
------------------------
66. I consorzi obbligatori comunque istituiti, sono soggetti alle prescrizioni
degli artt. 56, 58, 59, 60, e, quando lo Stato concorre nelle spese, anche a
quella dell'art. 57. ------------------------
TITOLO IV
Commissione di vigilanza
67-75.
(6)
.
------------------------
(6) La commissione è stata soppressa dall'art. 35 L. 13 luglio 1911, n. 774.
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Capo I - Contributo degli enti e proprietari interessati
76. Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i
progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei
lavori pubblici, provvede, con le norme di legge, anche d'ufficio, se ne è il caso,
perché entro breve termine sieno rilasciate dalle Province e dai Comuni tante
delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il
pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e siano allo
stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata di imposta da mettersi a
carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da valere per il
periodo necessario fino al saldo.
------------------------
77. Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, non
possono essere accettate, se essi non sieno riscossi per mezzo di un
appaltatore che abbia prestato la cauzione e sia tenuto al vincolo del non
riscosse per riscosso, e se non sia prodotta una deliberazione dell'ente debitore
regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi
irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano
rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e
inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.
In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle
sovrimposte fondiarie, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste
ultime. ------------------------
78. La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui
terreni avvantaggiati dalla bonifica, o dagli altri cespiti delegati, sempre
quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato, e fissata dal 1° luglio
successivo alla data dell'appalto dei lavori.
------------------------
79. Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere
distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle Province e dai
Comuni in caso di bonifica da essi direttamente eseguita, si tiene conto della
quantità del contributo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della
capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della
importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri, ai quali, per gli altri
scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito
per il pagamento delle annualità.
Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio
risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati e superati dalla somma delle
spese facoltative o riducibili.
Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi,
qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.
------------------------
80. Il numero degli anni, nei quali la Provincia, i Comuni ed i proprietari
interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi,
rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa
speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo
complessivo dei quattro decimi sia versato fino al saldo, con un numero di rate
annuali eguali e di pari importo totale.
Tuttavia in circostanze speciali riconosciute dall'amministrazione, possono le
annualità, sia degli enti locali, che dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri,
essere ripartite in un periodo di tempo diverso.
------------------------ 81. Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso
definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati,
l'importo delle delegazioni e della tassa annuale speciale, dovuto dagli enti
debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo, è accresciuto o
diminuito in proporzione, secondo il caso, senza che il periodo dei pagamenti
annuali, stabilito rispettivamente possa essere variato.
------------------------
82. Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda
categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella
esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.
Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di
collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti e con la
produzione di un certificato dell'ufficio del Genio civile nella Provincia,
attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.
------------------------
83. Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'art. 25 del
T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, per il rimborso della sua quota di
contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto
ai proprietari avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono
ricavarne.
Il riparto della somma dovuto è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori
pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né
superiore a 20, tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento
presumibile dei detti benefici.
------------------------
84. Il debito dei proprietari, dipendente dalla restituzione del decimo di
contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria,
fra essi ripartito come nell'articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle
forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.
------------------------
Capo II - Conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti 85-96.
(7)
.
------------------------
(7) Il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti è stato abolito.
Capo III - Rimborso al Tesoro delle somme anticipate
97-102.
(8)
.
------------------------
(8) Il rimborso al Tesoro delle somme anticipate è stato abolito.
Capo IV - Contribuzioni e riscossioni
103. Nel caso di un'opera di bonifica da eseguirsi per concessione, il piano
finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini
nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle
amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprietari interessati.
------------------------
104. L'interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di
concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene
corrisposto sulla somma di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico,
a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti
effettivamente fatti.
La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di
collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con
la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme
effettivamente ricevute.
Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa dei
depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di cui negli
articoli precedenti.
------------------------ 105. Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per
determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base
all'articolo 39 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e ne stabilisce il riparto
di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla
riscossione delle quote medesime.
------------------------
106. Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui
all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole Province interessate il
nuovo catasto stabilito dalle LL. 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897,
n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la
ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.
------------------------
107. Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali,
a sensi degli artt. 8 e 50 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, sia stato
diviso l'intero perimetro di essa, il Ministero dei lavori pubblici notifica, per
mezzo dei Prefetti, alle Province ed ai Comuni interessati nella bonificazione,
nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le
variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale liquidazione
della spesa effettivamente occorsa, siamo venute a verificarsi nell'ammontare
del contributo che, ai termini del primo comma dell'art. 6 della legge
surriferita, le Province, i Comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro
della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece, al
concessionario che l'abbia eseguita.
Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per
le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il
saldo.
------------------------
108. Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le
bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di
seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al
disposto dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e presentino al
Ministero delle finanze, per mezzo del Prefetto, la dichiarazione di voler
riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta
fondiaria, ai termini dell'art. 55 della legge medesima. In seguito a questa dichiarazione, e previo accertamento della loro regolare
costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del Ministro delle finanze e
mediante regio decreto, ai consorzi volontari anzidetti, la facoltà di riscuotere
le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.
Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione amministrativa,
s'intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che, sotto
qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.
------------------------
109. La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle
proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni
in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti,
l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati.
Ciascuna proprietà dev'essere registrata col nome, cognome e paternità del
rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri
censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.
Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così
pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti
governativi.
La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale
tutte le mutazioni che le vengono denunziate.
Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le
contribuzioni consorziali, esaminare i libri per le contribuzioni consorziali,
esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro
anzidetto tutte le inutazioni di proprietà che ad essi risultino.
Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione
amministrativa deve introdurre le mutazione sopra indicate, nell'elenco delle
proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di
consorzi obbligatori, od in quello indicato nell'art. 61 del presente regolamento,
se si tratta di consorzi volontari.
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110. Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi
posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi
delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la
compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese
effettive per tale scopo incontrate. ------------------------
111. I voli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente
per ogni Comune e, con la firma della Deputazione amministrativa o del suo
Presidente, vengono trasmessi al Prefetto che li rende esecutivi, dopo averne
riconosciuti la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale
regolarmente approvato.
Essi sono quindi pubblicati in tutti i Comuni, per la parte che a ciascun Comune
si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e
sono consegnati all'esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese
di gennaio di ciascun anno.
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112. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere
alla Deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi
nella loro formazione.
Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al
rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.
Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla
Giunta provinciale amministrativa.
------------------------
113. La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore
speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia
determinato dalla Deputazione amministrativa.
------------------------
114. Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette,
la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai Prefetti delle
Province in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione fornendo loro
tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento
relativo all'appalto delle esattorie. Tale partecipazione dev'essere data in tempo utile, perché nella nomina degli
esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le
contribuzioni consorziali.
L'incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la
nomina dei detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa stabilita per l'esazione
delle imposte dirette.
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115. L'esattore speciale è retribuito ad aggio, e risponde a suo rischio e
pericolo del non riscosso per riscosso.
------------------------
116. Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito
dallo statuto, è determinato dalla Deputazione amministrativa, la quale fissa
pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.
------------------------
117. La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti
all'approvazione del Prefetto.
------------------------
118. L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia
affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato
dell'ufficio di cassiere del consorzio.
------------------------
119. La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine
di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la
riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore
o gli esattori in funzione.
------------------------ 120. Se la Deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle
contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti artt. 113 e 114, il Prefetto
nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la
riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle
imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, ai regolare andamento
del servizio di cassa.
------------------------
121. L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta
all'approvazione del Prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua
accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma
stabilita nel capitolato.
Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia
divenuta definitiva mediante l'approvazione del Prefetto.
------------------------
122. L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi entro un
mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita
consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di
numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma
corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.
Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve
prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.
La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in
cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del
detto valore.
------------------------
123. Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il
termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina, perde il deposito
effettuato ai termini dell'art. 121 del presente regolamento e risponde di ogni
danno e spesa.
------------------------ 124. Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in
cauzione diminuisca il valore, o la cauzione venga per qualunque causa a
mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali
aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse,
l'esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito
che gli viene all'uopo indirizzato.
Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in
cui è stato notificato.
Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua
cauzione, la Deputazione amministrativa promuove dal Prefetto la
dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina, in via provvisoria, di un
sorvegliante da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.
Se la Deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti,
il Prefetto può renderli d'ufficio.
------------------------
125. Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate,
secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve essere pure
determinata la scadenza di ciascuna rata.
Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia
fatta dall'Assemblea generale o dal Consiglio dei delegati.
------------------------
126. L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di
ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al
cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare
della rata consorziale scaduta.
In caso di ritardo del versamento anzidetto, ovvero nel pagamento dei mandati
spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del
consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non
pagata.
------------------------ 127. Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita
da deposito in numerario, il Prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al
consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.
------------------------
128. Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti,
quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commessi
abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la Deputazione amministrativa del
consorzio ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza, al
termine dell'art. 96 della L. 20 aprile 1871, n. 192
(8/a)
.
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(8/a) Recante norme sulla riscossione delle imposte dirette erariali e delle
sovrimposte provinciali e comunali.
129. In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento,
la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, la
ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma
dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.
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130. Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei
depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali
devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo
il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un sol Comune, è
obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la
deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede ai termini dell'art.
120 del presente regolamento.
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131. Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la
ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della
bonifica vien fatta, ove non sia altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio
stesso, con i modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di
manutenzione. Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla scadenza di
ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di
Tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia io Stato per aver eseguito
direttamente la bonifica, o altrimenti al concessionario.
I Prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina
dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere
insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni, le somme relative al
detto contributo, e di eseguire il versamento alle epoche stabilite.
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TITOLO VI
Disposizioni di polizia
Capo I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento
e loro pertinenze
132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136,
fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali
od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della
legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno
rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione
medesima.
In caso di contestazione circa la linea o le lince alle quali deve estendersi la
proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.
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(giurisprudenza di legittimità)
133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati
corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal
piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde
dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore
di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del
terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso
d'acqua;
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza
minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai
minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una
bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e
b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a
maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze
sopra stabilite;
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal
piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo
a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte
ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime
idraulico della bonificazione stessa;
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le
dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini
e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o
danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra
dipendenza di una bonificazione;
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta
di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o
putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi
inquinamento dell'acqua;
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai
suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi
trasportate ad ingombrarli;
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile
delle strade di bonifica e loro dipendenze;
i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da
arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze
delle opere stesse;
k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o
cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua
montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito
l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.
------------------------ 134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha
ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri
in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non
contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed
appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli
argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le
strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di
ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi
d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e
ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei
medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a
piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed
argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.
È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località,
ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti
finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro
dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro
accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni
specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque
innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o
deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare
acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle
disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti,
per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte
della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a
restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle
bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il
pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti,
pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei
luoghi ove ora è circoscritta e permessa; k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e
l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo
stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei
corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle
ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi
d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere
limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle
acque ed agli interessi pubblici o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le
strade di bonifica.
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135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle
lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.
Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle
condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c),
e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art.
14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel
presente articolo.
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(giurisprudenza di legittimità)
136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art.
134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:
a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;
b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per
concessione;
c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione. In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.
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137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non
superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del
caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e
licenze in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti
permessi;
c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre
condizioni;
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge,
nonché quelle del presente regolamento;
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione,
trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la
durata della concessione, copie di atti, ecc.;
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al
termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.
Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere
copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136,
deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene
sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti
incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.
Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne
domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre
mesi prima della scadenza della concessione stessa.
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138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di
bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in
manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni
le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di
bonificazione delle campagne adiacenti.
Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità
assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o
sbocchi per la continuità del passaggio esistente.
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139. Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso
dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra
quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche
di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere
mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al
bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di
scarico.
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(giurisprudenza di legittimità)
140. I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una
bonificazione debbono:
a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni
suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle
acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in
quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono
nei detti fossi;
d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona
della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso
d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di
manutenzione;
f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro
piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano
viabile delle dette strade;
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi
d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle
strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte
d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei tossi e canali
di scolo privati o consorziali.
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Capo II - Delle contravvenzioni
141. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di
bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere
intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono
puniti a termini delle vigenti leggi penali.
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142. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milione duecentomila
(9)
.
------------------------
(9) Articolo così modificato dall'art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
143. Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:
1° la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 30.000
(9/a)
per avere eseguito
lavori, atti o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art.
135, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto
imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà di dare la concessione;
2° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 20.000
(10)
per avere
eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del
sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od ai divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui competa la facoltà di rilasciare la
licenza;
3° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000
(9/a)
, secondo che
trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia
abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia
insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate
o di difesa delle opere di una bonificazione.
La sanzione amministrativa non può in nessun modo essere minore di lire
10.000 né, qualunque sia il numero delle bestie, superiore a lire 3.000.000
(9/a)
(11)
.
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(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della
citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma,
della stessa legge.
(10) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della
citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo e quinto
comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge.
(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della
citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma,
della stessa legge.
(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della
citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma,
della stessa legge.
(11) Numero così modificato dall'articolo unico L. 18 ottobre 1948, n. 1291. 144. Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente
titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente competente, di
che all'art. 136, e non comprese nel precedente art. 143, si applicano le pene
stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici
(11/a)
.
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(11/a) Riportata alla voce Opere pubbliche.
145. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella
concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella
quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o licenza; che
possono essere revocate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute
nell'atto di concessione o licenza.
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146. È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del
provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli
precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158.
All'uopo il Prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e
dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la
bonifica si esegue per concessione.
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147. Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in
contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei
danni a termini della legge comune.
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148. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134,
lettere a), b), c), d), g), h) e k), e dell'art. 141, s'intima contemporaneamente
e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e,
qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare
la contravvenzione.
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149. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come
nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato
dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei consorzi,
nonché dai Carabinieri reali.
A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle
Province, dai Comuni e dai consorzi di concessione e di manutenzione, deve
prestare il giuramento innanzi all'Ingegnere capo del Genio civile nella
Provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od
innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.
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150. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera
e debbono contenere:
1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato
commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la
contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore
qualora ne esistano;
4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del
contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono
conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il
contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto
dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni
possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a
termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere
civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla
contravvenzione;
6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e
sequestrate, ove occorra; 7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art.
148.
Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa
scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato superiore
gerarchico o dal segretario del Comune nel cui territorio fu commessa la
contravvenzione.
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151. Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il
sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro
ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al Sindaco del Comune in cui fu
accertata la contravvenzione.
Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio
del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente
concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al
consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione.
Il Genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente,
trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al Prefetto della Provincia,
nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa
occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o
distrutte.
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152. Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra
sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali
potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se
trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantita delle
pene, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.
Il Sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al Prefetto.
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(giurisprudenza di legittimità)
153. Il Prefetto sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il
contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la
contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da
eseguirsi.
Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale il contravventore deve
eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà
all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.
L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di
diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia
conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.
Il Prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo
giudichi necessario od opportuno.
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154. Il Prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di
domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al
rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio,
rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e
con i privilegi delle pubbliche imposte.
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155. L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto è fatta
dagli agenti del Comune o della Pubblica Amministrazione, chiamati per proprio
ufficio a simili notificazioni.
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156. Contro i decreti del Prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in
conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimazione.
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157. La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si
facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche
eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle
in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si
provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del Prefetto che la ordina. ------------------------
158. Per le contravvenzioni, finché non è pronunziata la sentenza definitiva in
ultima istanza, può essere ammessa la oblazione, da parte del contravventore,
di una somma la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.
Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del
procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al
primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.
Spetta al Prefetto, sentito l'ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o
rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.
Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare
immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si
obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutoria
dal Prefetto.
L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore
(11/b)
.
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(11/b) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce
Ordinamento giudiziario.
Capo III - Disposizioni speciali
159. Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di
polizia, emanate dai cessati governi, in tutto ciò che è previsto nel presente
titolo, salve le disposizioni di carattere puramente locale:
a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle
paludi di Napoli, Volla e contorni;
b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi
Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione
nelle gore (fusari) laterali ai canali dei Regi Lagni. Per tale esercizio restano
altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione
delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore
(fusari) di macerazione.
Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi
esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni
del presente titolo. ------------------------
160. Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le
opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di
esecuzione e da eseguirsi.
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TITOLO VII
Disposizioni varie
161. Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante
licitazione, privata, giusta l'art. 62 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195,
l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale, che
l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al
minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti
possono offrire.
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162. I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei
comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del T.U. della L. 22 marzo
1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze
naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in
cui è entrato in vigore il presente regolamento.
Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta la
condizione che il contratto cessa di pieno diritto:
a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia
stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando
all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente;
b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando
all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le
rendite spettano al concessionario agli effetti dell'art. 14 del T.U. della L. 22
marzo 1900, n. 195.
------------------------ 163. Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei lavori pubblici per la
durata dei singoli lavori di bonifica, a' termini dell'art. 6 della L. 7 luglio 1902,
n. 333, sono retribuiti con l'assegno di lire 150 mensili.
Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando
risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente
non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel
luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.
------------------------
164. Le disposizioni del presente regolamento relativo alla determinazione del
perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei
contributi valgono per il riparto di quelle spese che, ai termini del T.U. della L.
22 marzo 1900, n. 195. e della L. 7 luglio 1902, n. 333, debbono essere a
carico complessivo dello Stato, della provincia e del comune di Roma e dei
proprietari interessati per le bonifiche dell'agro romano.
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165. Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica eseguite dallo Stato
nell'agro romano si applicano le norme del titolo II, capo IV, del presente
regolamento.
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166. Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro
romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del Genio civile.
In base agli elenchi il Prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari
dei fondi, nei quali sono poste le cave, prefiggendo il termine necessario per
l'esecuzione dei lavori di prosciugamento.
Quando è stata presentata domanda di sussidio giusta l'art. 3, capoverso
ultimo, della L. 7 luglio 1902, il termine decorre dalla relativa decisione del
Ministero, e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del
Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cava mediante
colmata o canalizzazione.
Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, il
Prefetto può provvedere d'ufficio.
------------------------ 167. Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale
delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a norma dell'art. 4
della L. 7 luglio 1902, n. 333, valgono le disposizioni del presente regolamento.
------------------------
168. I perimetri di bonifica determinati anteriormente al T.U. della L. 22 marzo
1900, n. 195, ed al presente regolamento sono mantenuti.
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169. I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio
di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente
regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del
regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede il Ministero. In ogni caso,
le modificazioni debbono essere approvate a' termini dell'art. 28, e seguenti.
------------------------
170. Nei casi di cui all'art. 93 del T.U. del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, i
consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente
regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto siano compatibili
con quelle della legge 25 giugno 1882, n. 869
(12)
, e delle legge 6 agosto 1893,
n. 463
(13)
, e dei rispettivi atti di concessione.
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(12) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.
(13) Recava modifiche alla L. 4 luglio 1886, n. 3962, sulla esecuzione delle
opere di bonifica classificate di 1ª categoria.
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