R.D. 8 maggio 1904, n. 368



R.D. 8 maggio 1904, n. 368
Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, 
n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
TITOLO VI
Disposizioni di polizia
Capo I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze
R.D. 8 maggio 1904, n. 368 
(1)
.  
Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 
(2)
.  
------------------------  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1904, n. 176.  
(2) Poiché per la esecuzione del  R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che ha 
compiutamente disciplinato la materia, non è stato  emanato un nuovo 
regolamento, devono ritenersi ancora in vigore le disposizioni regolamentari 
del 1904, in quanto applicabili.  
VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA  
Vedute la L. 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e la L. 7 luglio 1902, n. 333, 
sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi;  
Veduto il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per  la esecuzione della citata 
legge 22 marzo 1900, n. 195;  
Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato;  
Udito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di 
concerto con i ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio;  
Abbiamo decretato e decretiamo:  
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È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 
195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle 
paludi e dei terreni paludosi, il quale sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai 
ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.  
È abrogato il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione del testo 
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.  
------------------------  Regolamento per la esecuzione del T.U. 22 marzo 1900, n. 195, e della 
L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e terreni 
paludosi.  
TITOLO I  
Disposizioni preliminari  
1. Per le attribuzioni stabilite dal T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, della L. 
7 luglio 1902, n. 333, e dal presente regolamento,  il Prefetto, l'Ispettore 
compartimentale e l'ufficio del Genio civile competenti sono quelli della 
Provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior 
parte di esso.  
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2. Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte 
d'ufficio, od a richiesta di interessati.  
Il Prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in un manifesto, 
nel quale siano richiamati gli articoli di legge e  regolamento, ai cui effetti le 
pubblicazioni hanno luogo. Tale manifesto, da inserirsi nel bollettino degli 
annunzi legali della Provincia, è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei 
Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perché sia affisso all'albo 
pretorio, restandovi quindici giorni consecutivi, durante i quali gli enti e 
proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.  
Quando vi sono anche atti da pubblicare, il Prefetto ordina che sieno depositati 
nell'ufficio comunale, per la parte relativa a ciascun Comune, durante il 
termine di quindici giorni, e che per uguale termine restino esposti nell'ufficio 
di Prefettura gli atti completi, dandone avviso col manifesto.  
Della eseguita affissione e dell'avvenuto deposito  degli atti i Sindaci debbono 
entro tre giorni spedire un certificato al Prefetto.  
Quando le pubblicazioni siano fatte a richiesta degli interessati, questi ne 
anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal Prefetto.  
------------------------  
3. Se il territorio della bonifica si estende a diverse Province, il Prefetto 
competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle Province le 
copie degli atti necessari, perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel 
modo stabilito dal precedente articolo, e gli trasmetta quindi in originale le 
osservazioni ed i reclami presentati.  ------------------------  
4. Quando non sia altrimenti disposto, la maggioranza d'interessi o 
d'interessati deve rappresentare più della metà della estensione, ed insieme 
più della metà dell'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della 
bonifica.  
------------------------  
5. Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di 
prima categoria sono approvati con decreto del Ministero, sentiti l'Ispettore 
compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di 
Stato ai termini delle LL. 17 febbraio 1884, numero 2016 
(2/a)
, e 15 giugno 
1893, n. 294 
(3)
.  
------------------------  
(2/a) Recava norme sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato.  
(3) Vedi, ora, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante modifiche alla  L. 20 
marzo 1865, n. 2248, allegato  F, sulle opere pubbliche, ed alla  L. 5 luglio 
1882, n. 874, sull'ordinamento del Genio civile.  
6. Agli effetti della L. 25 giugno 1865. n. 2359, sulle espropriazioni per causa 
di pubblica utilità, debbono essere pubblicati il piano particolareggiato 
approvato delle opere di bonifica di prima o seconda categoria e l'elenco delle 
ditte espropriate.  
------------------------  
7. Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche 
(4)
, con sede presso il 
Ministero dei lavori pubblici, e da istituirsi con  decreto reale, designa in via 
provvisoria:  
a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria, delimitando il territorio 
da risanare nei riguardi igienici, ovvero nei riguardi dell'agricoltura e dell'igiene 
insieme, ai termini ticolo 3 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195;  
b) la divisione della bonifica in bacini, se possibile ed opportuna.  Alla Commissione può essere aggregato, caso per caso, l'ispettore 
compartimentale del Genio civile.  
------------------------  
(4) La commissione è stata soppressa dall'art. 35 della  L. 13 luglio 1911, n. 
774.  
8. Con la divisione in bacini, salva la approvazione definitiva ai termini dell'art. 
16 ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre 
parti, agli effetti delle leggi e del presente regolamento.  
------------------------  
TITOLO II  
Bonifiche di prima categoria  
Capo I - Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato  
9. Designato provvisoriamente il perimetro d'una bonifica, la Commissione 
tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina:  
a) l'ordine ed i criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori;  
b) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e 
a difendere da queste i lavoratori durante l'esecuzione delle opere;  
c) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all'art. 14 del T.U. 
della L. 22 marzo 1900, n. 195, per non ritardare il progresso della bonifica ed 
evitare controversie con gli appaltatori delle opere.  
La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale 
necessario nei singoli uffici del Genio civile per  la compilazione dei progetti o 
per la loro esecuzione.  
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10. Quando si ritenga necessario un progetto di massima, questo deve farsi 
secondo le norme del regolamento 25 maggio 1895, per la compilazione dei 
progetti di opere dello Stato.  
------------------------  11. Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire 200.000, la 
Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruzioni 
date ed alle prescrizioni di legge: riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li 
trasmette col proprio voto al Ministero.  
L'accertamento e la trasmissione dei progetti sono  fatti dall'Ispettore 
compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di bonifica non superi le 
lire 200.000.  
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12. Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti:  
a) il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte espropriande, ai termini degli 
artt. 16 e 24 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di 
pubblica utilità;  
b) l'elenco delle rendite di cui all'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 
195, quando se ne voglia affidare la riscossione all'appaltatore delle opere per 
una somma fissa da dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori;  
c) una relazione corredata di dati statistici sulle  condizioni igieniche, agricole 
ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai 
lavori progettati;  
d) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del 
perimetro e della divisione in bacini.  
------------------------  
13. Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere  compilato un progetto 
economico, da cui risultino:  
1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per intero nel perimetro 
provvisorio e definitivo della bonifica, e che abbiano deliberato di funzionare 
quali consorzi di bonifica, ai termini ed agli effetti dell'art. 18, con l'indicazione 
delle rispettive superfici ed imposte;  
2° l'elenco delle proprietà interessate, non comprese nei consorzi di che al 
precedente capoverso, distinte per Province e Comuni, coi nomi e cognomi dei 
proprietari iscritti nei ruoli catastali e, in mancanza, in quelli della imposta 
fondiaria, con la indicazione delle rispettive superfici ed imposte e con tutti 
quegli altri possibili dati che valgano meglio individuarle;  3° l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14, T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 
195, con la determinazione del loro presuntivo ammontare;  
4° i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità 
determinati:  
a) in linea provvisoria, per metà in ragione di superficie e per metà in ragione 
d'imposta per i consorzi e le proprietà interessate;  
b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti nei rispettivi territori, 
per le Province e per i Comuni compresi nel perimetro della bonifica 
(direttamente interessati);  
c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per le Province e per i 
Comuni fuori perimetro (indirettamente interessati).  
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14. Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base 
all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione  dei lavori, comprendendo 
in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello 
Stato, anche se effettivamente non pagate, e detraendo i proventi delle rendite 
di cui al n. 3 dell'articolo precedente.  
Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle 
spese per lavori addizionali o complementari, per varianti, riparazioni di danni 
e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite.  
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15. Il Prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi:  
a) il piano particolareggiato approvato e l'elenco di cui alla lettera  a) dell'art. 
11, ai termini ed agli effetti della  L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle 
espropriazioni per causa di pubblica utilità;  
b) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del 
perimetro e della divisione in bacini;  
c) il progetto economico per l'esecuzione dell'opera.  
------------------------  16. Con uno o più decreti il Ministero, dei lavori pubblici statuisce 
definitivamente sui reclami e, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed 
il Consiglio di Stato, approva il perimetro, la eventuale divisione della bonifica 
in bacini e il progetto economico per l'intiera opera o per una delle sue parti, 
determinando anche, di concerto col Ministero del tesoro, il numero delle rate 
annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati.  
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Capo II - Consorzi per le opere di bonifica di 1
a
 categoria  
17. Per le opere di bonifica di 1ª categoria si costituiscono speciali consorzi con 
uno o più dei seguenti scopi:  
a) corrispondere le quote di contributo;  
b) assumere la concessione dei lavori;  
c) mantenere le opere eseguite.  
Per consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo IV.  
------------------------  
18. I consorzi idraulici compresi nel perimetro della  bonifica possono, con 
deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro 
le quote di contributo complessivamente attribuite  alle proprietà consorziate 
restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.  
Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi di bonifica 
e conservano i propri statuti in quanto non sieno contrari alle leggi in vigore ed 
al presente regolamento.  
I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad 
uno o ad altro di tali consorzi, secondo la ubicazione dei loro fondi; 
l'aggregazione è definitiva con l'annuenza del consorzio secondo le norme del 
proprio statuto.  
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19. Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un 
consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'Assemblea 
generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà 
di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume 
l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:  
a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per 
Provincie, Comuni e comprensori;  
b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della 
bonifica, con l'indicazione delle rispettive superfici ed imposte erariali;  
c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e 
sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si 
prefigge ai termini dell'art. 177 lettere a) e b);  
d) del disegno di statuto compilato in conformità dell'art. 29, ove lo ritenga 
opportuno.  
Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere 
entro un congruo termine le deliberazioni delle Assemblee generali.  
Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti da tanti consorzi quanti 
rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute esecutive le 
deliberazioni, la costituzione del consorzio, l'approvazione dello statuto e del 
perimetro definitivo della bonifica se occorra, hanno luogo in conformità 
dell'art. 28.  
Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti  dei vari consorzi 
costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo consorzio.  
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20. Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo 
consorzi e proprietari che non sieno aggregati ad essi secondo l'art. 18, 
qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale, 
presentando al Prefetto la relativa proposta corredata in conformità del 
precedente articolo, con l'aggiunta dell'elenco delle proprietà interessate non 
consorziate, compilato ai termini dell'articolo 13, n. 2.  
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21. Il Prefetto, verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati, 
pubblica un manifesto col quale:  
a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti;  b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare della imposta erariale 
necessari a stabilire la maggioranza di interessi secondo l'art. 4;  
c) invita i Presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero nel perimetro 
della bonifica a riunire in un congruo termine, posteriormente alla 
pubblicazione, le Assemblee generali per deliberare sulla costituzione del 
consorzio speciale, sul disegno di statuto se presentato e sulla nomina dei 
propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione 
provvisoria del nuovo ente;  
d) convoca nello stesso termine, e per un giorno festivo i proprietari non 
consorziati, ed appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro 
della bonifica, tutti unitamente o per sezioni, nel luogo o nei luoghi più 
opportuni, perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla 
nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione 
provvisoria.  
Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi 
e proprietari siano egualmente rappresentati in ragione di estensione d'imposta 
erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.  
Quando non esistano consorzi, debbono essere almeno tre i delegati dei 
proprietari.  
In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati, od appartenenti a 
consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, vengono, ai 
termini dell'art. 24, nominati per un terzo del loro numero da coloro che sono 
contrari alla costituzione del nuovo consorzio c per due terzi dai favorevoli.  
Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente il Prefetto li invita a 
deliberare nella stessa seduta o in sedute successive, anche sul disegno di 
statuto, se presentato.  
------------------------  
22. L'assemblea è presieduta da persona scelta dal Prefetto, ed, ove sia divisa 
in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del Prefetto della 
Provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.  
Il Presidente dell'Assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli 
intervenuti ad assisterlo come scrutatori, ed un altro, che ritenga idoneo fra gli 
intervenuti a fare da segretario.  
Non sono valide le deliberazioni se nell'adunanza di prima convocazione, sia 
unica che divisa in sezioni, non intervengono complessivamente tanti 
proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati 
nell'elenco che deve trovarsi nella sala. In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso, ed è valida qualunque 
sia il numero degli intervenuti, se il consorzio speciale è da istituirsi fra i 
proprietari e consorzi esistenti; se fra soli proprietari, è richiesto invece 
l'intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza.  
------------------------  
23. Ciascun interessato può farsi rappresentare nell'assemblea da persona 
anche estranea, purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella 
firma dal Sindaco o da un notaio.  
Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali, che abbiano la 
proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono 
intervenire solo i legittimi rappresentanti.  
La donna maritata può essere rappresentata dal marito; i minori, gli interdetti 
e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori.  
La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è  dei domini utili, non dei 
domini diretti.  
Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il 
proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le 
spese derivanti dalla bonificazione.  
I proprietari inscritti  pro-indiviso nei ruoli delle imposte dirette, debbono 
designare uno di loro per l'intervento nell'Assemblea.  
------------------------  
24. Il Presidente, aperta la seduta, espone lo scopo dell'adunanza, ed invita gli 
interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del 
consorzio e sul numero dei delegati. Chiusa la discussione, propone 
all'Assemblea di deliberare:  
a) per appello nominale, sulla costituzione del consorzio;  
b) per scheda segreta, sulla nomina dei delegati.  
Deposte sul tavolo due urne di vetro, l'una per i delegati dei proprietari 
favorevoli alla costituzione del consorzio c l'altra per quelli dei contrari, avverte 
che le votazioni hanno luogo contemporaneamente. Distribuite quindi le 
schede, numerate e vidimate dalla Prefettura, fa cominciare l'appello nominale.  Secondo l'ordine di questo, ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto 
sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell'una e 
nell'altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i 
delegati favorevoli o dei contrari al consorzio. Terminato l'appello, sono 
ammessi a votare gli interessati sopraggiunti. Trascorsa un'ora dal compiuto 
appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il 
Presidente dichiara chiusa la votazione, ed insieme agli scrutatori fa il computo 
dei voti. Con l'esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente 
stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari 
favorevoli alla costituzione del consorzio, e quelli che li ottennero dai contrari.  
Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su 
quello dei voti per la costituzione del consorzio. 
Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo  21, quando la votazione è 
riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale, ovvero quando nel 
perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il 
risultato della votazione dei proprietari non consorziati, questi procedono, con 
le stesse norme, alla discussione del disegno di statuto ed alla sua 
deliberazione per appello nominale, proseguendo, ove occorra, la discussione 
in sedute successive stabilite dal Presidente dell'Assemblea.  
------------------------  
25. Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun Presidente annunzia i 
risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a 
delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che le 
proclamazioni saranno fatte dopo che sieno conosciuti i risultati delle altre 
sezioni; indi toglie la seduta.  
Nel giorno successivo tutti i Presidenti si riuniscono nella sala della prima 
sezione, dove possono intervenire anche gli interessati.  
Letti i verbali dell'adunanza delle varie sezioni, è fatto il computo generale dei 
voti.  
Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e 
dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio 
e quelli dei contrari, salvo il caso di cui nell'ultimo capoverso del precedente 
articolo.  
------------------------  26. Il Presidente dell'Assemblea o della prima sezione invia immediatamente al 
Prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle schede in pacchi suggellati, 
restituendo quelle che non furono distribuite.  
I Presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica 
trasmettono anche essi al Prefetto i verbali delle Assemblee.  
------------------------  
27. Il Prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale 
abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da 
rappresentare la maggioranza d'interessi.  
In tal caso la proposta s'intende approvata, ed il  prefetto con manifesto dà 
notizia della seguita approvazione.  
Con lo stesso manifesto il Prefetto:  
a) dà notizia dell'approvazione del disegno di statuto, se intervenuta nel caso 
di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21;  
b) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato, promuove su 
esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici, 
convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti.  
La notizia dell'approvazione del disegno di statuto dei casi indicati alla lett. b) è 
pubblicata dal Prefetto.  
Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione dello statuto, se 
intervenuta, i certificati delle pubblicazioni, ed  i reclami eventualmente 
presentati sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, con un 
rapporto sulla regolarità della procedura eseguita  e sul merito delle 
opposizioni.  
------------------------  
28. Il Ministero, udito, quando vi siano opposizioni di ordine tecnico, il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto reale per la 
costituzione del consorzio speciale, e, ove occorra, provvede con suo decreto 
all'approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le 
necessarie modifiche, statuendo sui reclami.  
I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio  non perdono la personalità 
loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso.  ------------------------  
29. Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio, ovvero se la 
proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta dal più anziano 
dei componenti, formula il disegno di statuto, col quale si deve provvedere:  
a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il luogo più opportuno 
della Provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di 
esso;  
b) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale, 
proporzionate alla somma degl'interessi che hanno per la bonifica i relativi 
comprensori;  
c) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio 
dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire  in tutto od in parte a tale 
Consiglio i poteri della assemblea. La durata in carica dei delegati non può 
essere maggiore di cinque anni;  
d) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni d'una 
deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, 
direttamente o per mezzo del suo presidente ne abbia la rappresentanza. La 
durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni;  
e) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea 
generale, della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati, e per le 
condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle Assemblee generali;  
f) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e 
per l'approvazione di essi da parte dell'Assemblea  generale o dei Consigli dei 
delegati;  
g) alle norme pel servizio di cassa, per la relativa vigilanza e per la misura 
della cauzione da presentarsi dall'incaricato del servizio di tesoreria;  
h) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell'opera e per 
la definizione delle eventuali opposizioni;  
i) al servizio tecnico necessario per l'esecuzione della bonifica, quando il 
consorzio ha lo scopo di assumere la concessione;  
k) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.  
Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione 
dell'opera, aggiungendovi le norme di cui all'art. 46.  
------------------------  30. La deputazione provvisoria richiede al Prefetto la pubblicazione del disegno 
di statuto e la convocazione delle Assemblee generali dei consorzi e dei 
proprietari interessati.  
La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle 
pubblicazioni, con le norme stabilite negli artt. da 22 a 26.  
La deputazione provinciale per la presidenza dell'Assemblea generale dei 
proprietari interessati, anche se distinti in sezioni.  
------------------------  
31. Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati, la deputazione 
provvisoria la trasmette al Prefetto insieme ai verbali delle Assemblee generali, 
riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate.  
Il Prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici che, ai 
termini dell'art. 28, provvede alla approvazione definitiva dello statuto con le 
necessarie modifiche.  
------------------------  
32. Tranne il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 29, lo statuto così 
approvato regola, per la sola durata della esecuzione dell'opera, il consorzio 
speciale istituito ai termini degli art. da 19 a 28. Tale consorzio è tuttavia 
continuativo per la manutenzione della bonifica, salvo a modificare il proprio 
statuto in conformità dell'art. 46.  
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33. Approvato lo statuto, la deputazione provvisoria promuove 
immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio, e 
quindi cessa da ogni funzione.  
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Capo III - Bonifiche da eseguirsi per concessione 
(5)
  34. La concessione delle opere di bonifica di 1ª categoria può essere 
accordata:  
a) ad una delle Province o ad uno dei Comuni interessati;  
b) all'associazione volontaria di Province, Comuni,  o di questi e di quelle 
insieme;  
c) al consorzio speciale di bonifica esistente, od istituito a termini degli artt. da 
18 a 28;  
d) ad uno dei consorzi che, secondo l'art. 19, funzioni come consorzio speciale 
di bonifica; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono 
essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella 
stabilita dalle tabelle allegate al T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.  
------------------------  
(5) Con l'art. 1 R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, alla esecuzione in concessione 
delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria e delle opere di sistemazione di 
bacini montani furono estese le norme vigenti in materia di bonifiche di 1ª 
categoria, per quanto riguardava il procedimento e  la disciplina delle 
concessioni.  
35. Le associazioni volontarie fra Province e Comuni, di cui al capoverso b) del 
precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli 
comunali e provinciali, approvate dalle rispettive  Giunte provinciali 
amministrative. Ottenuta la concessione, non possono sciogliersi finché le 
opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione.  
Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e i poteri della 
rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si 
provvederà con regolamento speciale da approvarsi dal Ministero dei lavori 
pubblici, quando si tratti di associazioni interprovinciali, e negli altri casi dalla 
Giunta provinciale amministrativa.  
------------------------  
36. Alla domanda di concessione, da presentarsi al Prefetto, debbono essere 
uniti:  
1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinta con tinte diverse per 
Province, Comuni e comprensori;  2° la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio, della Provincia o del 
Comune richiedente, ovvero dei Consigli delle Province e dei Comuni associati, 
approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela, o 
dell'Assemblea generale del consorzio, secondo i casi dell'articolo precedente, 
da cui risultino la decisione di chiedere la concessione, le modalità principali 
specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte, ed i poteri all'uopo 
accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;  
3° la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la concessione, i 
mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa;  
4° il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello economico compilati ai 
termini degli artt. 12 e 13.  
I documenti di cui al n. 2 non occorrono, quando la domanda è presentata da 
un'associazione volontaria di Province o Comuni interessati o dal consorzio 
speciale, e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti.  
------------------------  
37. Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo, il richiedente 
può presentare, per una istruttoria preliminare, un progetto di sola massima, 
corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo. Il 
Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, trasmette il progetto alla 
Commissione tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.  
Il Ministero, promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima, salva 
e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione.  
------------------------  
38. Il Prefetto, accettata la regolarità degli atti presentati con la domanda di 
concessione di cui all'art. 36, li trasmette all'ufficio del Genio civile, che, 
verificato il progetto tecnico esecutivo ai termini dell'art. 10 del T.U. della L. 22 
marzo 1900, n. 195, li invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche, 
la quale ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.  
Il Ministero, esaminato preliminarmente se nulla osti all'accoglimento della 
domanda, dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del Prefetto.  
La pubblicazione non occorre per gli effetti della  concessione, quando sugli 
stessi atti si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati.  
------------------------  39. Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di 
poter accogliere la domanda, promuove l'avviso del  Ministero del tesoro, del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del 
Consiglio di Stato, e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati:  
a) sulle opposizioni e sui reclami presentati;  
b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a), 
d) dell'art. 34, quando già non abbia avuto luogo ai termini dell'art. 16;  
c) all'approvazione del progetto tecnico;  
d) all'approvazione del progetto economico;  
e) alla concessione delle opere, giusta l'art. 11 del T.U. della L. 22 maggio 
1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e fissando i termini per 
l'incominciamento e la ultimazione dei lavori;  
f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato, in conformità 
dell'art. 10 della citata legge, deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia 
ceduti al richiedente.  
Nei casi di cui al capoverso  b), se l'accoglimento delle opposizioni porti a 
restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi 
della superficie totale la concessione non può aver luogo senza una nuova 
deliberazione del richiedente, ai termini dell'articolo 36, n. 2, e senza che sia 
convenientemente modificato il progetto economico. 
------------------------  
40. Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a 
giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa, 
la concessione è dichiarata priva di effetto.  
Il concessionario, con nuove deliberazioni ai termini dell'art. 36, n. 2, può 
chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.  
------------------------  
41. Il Prefetto dispone la pubblicazione:  
a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle ditte 
espropriande;  b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono ammesse 
opposizioni persoli errori di fatto verificati nell'applicazione delle misure e dei 
criteri stabiliti nel progetto economico, già definitivamente approvato.  
Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici.  
------------------------  
42. Salvo il caso di cui all'art. 34, lettera d), l'obbligo degli altri interessati di 
corrispondere al concessionario i contributi nelle  spese decorre dal 1° luglio 
successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo.  
------------------------  
43. Per la gestione dei lavori il concessionario deve  osservare le norme e 
forme prescritte pei lavori di conto dello Stato, le condizioni dell'atto di 
concessione, il progetto approvato e il relativo capitolato.  
Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli articoli 
56, 57 e 58.  
Ultimati i lavori, il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile 
nominati dal Ministero.  
Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi  parziali, quando sia 
compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o quando, a giudizio dei 
funzionari incaricati del collaudo, un'opera di costo non inferiore al quarto della 
spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo 
scopo pel quale fu eseguita, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.  
------------------------  
Capo IV - Consorzi di manutenzione  
44. Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a 
far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui 
risultino:  
a) l'indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt. 19 e 28, od 
in mancanza l'elenco, dei consorzi compresi per intero nel perimetro della 
bonifica e delle proprietà direttamente interessate, compilato in conformità 
dell'art. 13, nn. 1 e 2;  b) l'elenco, delle proprietà indirettamente interessate, con le indicazioni 
prescritte dall'art. 13 n. 2, per quelle direttamente interessate; col loro riparto 
in zone o classi in ragione di beneficio, ai termini dell'art. 53 del T.U. della L. 
22 marzo 1900, n. 195, e con la determinazione della quota percentuale nelle 
spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in esso compreso;  
c) l'elenco delle rendite specificate nell'articolo  14 della citata legge col loro 
ammontare.  
Con il manifesto di pubblicazione il Prefetto, quando non esiste il consorzio 
speciale istituito ai termini degli articoli 19 e 28:  
1° invita i Presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro 
congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della 
deputazione provvisoria, secondo gli articoli da 21 a 27;  
2° designa i Presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di 
costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la 
deputazione provvisoria, prescelti in modo che consorzi e proprietari 
direttamente interessati siano egualmente rappresentati in ragione 
d'estensione e d'imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro 
della bonifica.  
------------------------  
45. Scaduto il termine delle pubblicazioni, il Ministero statuisce sui reclami e 
provvede:  
a) all'approvazione dell'elenco delle proprietà indirettamente interessate col 
riparto in zone o classi, e alla determinazione dell'aliquota di contributo nelle 
spese di manutenzione per ciascuna zona o classe:  
b) alla costituzione, anche coattiva, del consorzio  di manutenzione e alla 
nomina della relativa deputazione provvisoria, se non esiste consorzio speciale.  
Nel caso di cui al capoverso b) le funzioni di Presidente sono assunte dal più 
anziano dei componenti la deputazione provvisoria. 
------------------------  
46. Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di  cui al precedente 
articolo, la rappresentanza del consorzio, formula  le modificazioni allo statuto 
esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell'art. 29 
lettere a), b), c), d), e), f), k), e con l'aggiunta di quelle:  1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno 
risentito e risentiranno dalle opere di bonifica;  
2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di 
beneficio, da ciascun proprietario direttamente interessato;  
3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di 
loro partecipazione al consorzio;  
4° pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione;  
5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica, 
la liquidazione e il riparto;  
6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario 
alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica.  
Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del nuovo statuto è 
sottoposto all'approvazione del consorzio, osservandosi pei consorzi 
nuovamente istituiti le norme dell'articolo 31.  
------------------------  
47. Lo statuto, anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine 
stabilito, è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici nella 
forma e con le modificazioni ritenute opportune.  
Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l'art. 33.  
------------------------  
48. I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere 
ammessi a far parte del consorzio di manutenzione, rivolgendone domanda al 
Presidente.  
In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici.  
------------------------  
49. La Commissione governativa, di cui all'art. 50 del T.U. della L. 22 marzo 
1900, n. 195, invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di 
manutenzione a voler intervenire, direttamente o per mezzo di un delegato, 
alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge. Qualora la rappresentanza del consorzio non  intervenga, la 
Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori.  
Per accertare il compimento della bonifica, la Commissione deve esaminare se 
con le opere ultimate siasi raggiunto pei terreni quel grado di prosciugamento 
che era stato previsto nel progetto. La Commissione si astiene da ogni indagine 
od apprezzamento, di competenza del collaudatore, sul modo con cui le opere 
sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti.  
Occorrendo altri lavori, la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a 
nuova visita appena ultimati.  
In caso contrario, o complete le opere, la Commissione ne forma lo stato di 
consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al Presidente 
del consorzio, assegnando un congruo termine per le osservazioni ed 
opposizioni.  
------------------------  
(giurisprudenza di legittimità)  
50. Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il Ministero, sentito sulle 
opposizioni la Commissione permanente, dichiara con decreto definitivamente 
compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere. Tale 
decreto è notificato al Presidente provvisorio o definitivo del consorzio ed 
inserito nel bollettino degli annunzi legali della Provincia.  
Decorsi quindici giorni dalla notifica, il consorzio è costituito responsabile della 
manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di 
consistenza, anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di 
riceverne la materiale consegna dall'ufficio del Genio civile.  
------------------------  
Capo V - Funzionamento dei consorzi  
51. I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti, 
funzionano con le norme dei rispettivi statuti.  
Ai consorzi sono applicabili:  
a) gli artt. 188 a 193, 195 a 197 e 292 del T.U. della legge comunale e 
provinciale 4 maggio 1898, n. 164;  b) l'art. 194 nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione 
o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero; 
c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle 
Giunte comunali, in quanto gli statuti non dispongono altrimenti per le 
deliberazioni dell'Assemblea generale e delle rappresentanze consorziali.  
------------------------  
52. I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo 
stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i casi di nuove elezioni.  
Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle spese necessarie 
ed effettivamente sostenute.  
------------------------  
53. Se un consorzio funziona per scopi diversi, si debbono fare per la gestione 
della bonifica un bilancio distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un distinto 
ruolo di contribuenza.  
In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono 
sottoposti all'approvazione del Prefetto.  
------------------------  
54. Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di 
esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica, qualora si voglia provvedere 
alla riscossione delle rendite specificate nell'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 
1900, n. 195, è obbligatoria la loro iscrizione in  titolo speciale, dando conto 
degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano.  
------------------------  
55. I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
bonifica, sono approvati dall'Ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di 
lire 12.000 e dal Ministero dei lavoro pubblici sentito l'ingegnere capo, negli 
altri casi.  
Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti.  Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare anche in base a progetto 
sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle opere strettamente 
indispensabili, informandone telegraficamente l'ufficio del Genio civile.  
------------------------  
56. I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica 
dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determinati 
dai regolamenti e dal Ministero.  
Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite, l'Ingegnere 
capo può, con ordine di servizio, sospendere i lavori, riferendo in ogni caso al 
Ministero cui spetta provvedere.  
------------------------  
57. Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei 
propri funzionari, la gestione amministrativa del consorzio, e controllare la 
regolarità delle spese e delle entrate, in relazione agli impegni assunti, ai 
bilanci approvati ed agli interessi degli enti che contribuiscono nelle spese.  
------------------------  
58. Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa, ai termini degli articoli 
56 e 57, sono comprese fra quelle dell'andamento ordinario 
dell'amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta 
del Ministero dei lavori pubblici.  
Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l'esecuzione di opere 
concesse al consorzio.  
------------------------  
59. Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l'adempimento di una 
disposizione del presente regolamento o dello statuto, può il Prefetto 
provvedervi d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio.  
------------------------  60. Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il regio 
commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di 
urgenza anche quelli dell'Assemblea generale.  
Il regio commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l'esercizio delle 
loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a tale  incarico, ed ha diritto al 
rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera. Tale indennità, 
da fissarsi nel decreto di nomina, non può superare lire dieci o lire quindici al 
giorno, secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio 
stabilito nel Comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio e le diarie 
sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici, che può anche anticiparle, 
curandone poi il rimborso dal consorzio.  
------------------------  
TITOLO III  
Bonifiche di seconda categoria  
61. Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai Prefetti, 
ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, 
debbono comprendere:  
a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli  interessati alla costituzione 
del consorzio: tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti 
unanimi dagli intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da 
qualcuno dei maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non 
intervenuti;  
b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le 
indicazioni stabilite dall'art. 13, n. 2 del presente regolamento;  
c) lo statuto consorziale.  
Il Prefetto, assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla 
pubblicazione di tali atti nel bollettino degli annunzi legali della Provincia.  
Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della 
sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua 
rappresentanza; ed è fatta a spese del consorzio.  
Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa 
al Prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è 
parimenti pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della Provincia.  A richiesta del consorzio, il Prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad 
attestare l'adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in 
apposito registro.  
I Prefetti curano la conservazione degli atti loro  trasmessi dai consorzi 
volontari.  
------------------------  
62. La domanda che, ai termini dell'art. 20 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 
195, i consorzi volontari possono presentare al Prefetto per essere dichiarati 
obbligatori, deve avere a corredo:  
a) l'atto costitutivo del consorzio;  
b) lo statuto compilato secondo gli artt. 29 e 46 ed accettato dall'Assemblea;  
c) una relazione sommaria sui lavori da eseguire, sulle spese e sui mezzi di 
farvi fronte.  
Fatte le pubblicazioni della domanda, la obbligatorietà, se ne sia il caso, è 
dichiarata per decreto reale, promosso dal Ministro dei lavori pubblici d'accordo 
con quello di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quando il consorzio si 
propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può influire su opere di 
bonifica di 1ª categoria già compiute, in corso di  esecuzione o da eseguire, 
deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni.  
------------------------  
63. Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i  consorzi obbligatori 
s'istituiscono ad iniziativa:  
a) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di 
terreno da bonificare;  
b) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno 
da bonificare;  
c) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata;  
d) o dello Stato.  
In tutti i casi la proposta dev'essere corredata:  1° dei documenti prescritti dall'articolo 19, lett. a), b);  
2° dell'elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati;  
3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti fra i direttamente 
interessati e due fra gli indirettamente interessati, per costituire la 
Deputazione provinciale del consorzio.  
------------------------  
64. Il Prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di 
essi e sulle opposizioni i voti:  
1° del Consiglio della Provincia unicamente o maggiormente interessata alla 
bonifica, nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo;  
2° di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati, negli altri casi, 
osservando i termini stabiliti nell'art. 22 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 
195.  
------------------------  
65. Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato art. 22 della legge, 
gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al 
parere dell'ufficio del Genio civile.  
Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello dell'agricoltura, industria e 
commercio promuove, ai termini dell'articolo 62, ultimo capoverso, il decreto 
reale col quale, statuendo definitivamente sui reclami, si provvede:  
a) alla costituzione dei consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria;  
b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di Province e Comuni, 
a norma e nei casi dell'art. 25 della legge.  
Ai consorzi così istituiti si applicano le disposizioni degli artt. 29, 33, 46 e 47.  
------------------------  
66. I consorzi obbligatori comunque istituiti, sono soggetti alle prescrizioni 
degli artt. 56, 58, 59, 60, e, quando lo Stato concorre nelle spese, anche a 
quella dell'art. 57.  ------------------------  
TITOLO IV  
Commissione di vigilanza  
67-75.
(6)
.  
------------------------  
(6) La commissione è stata soppressa dall'art. 35 L. 13 luglio 1911, n. 774.  
TITOLO V  
Disposizioni finanziarie  
Capo I - Contributo degli enti e proprietari interessati  
76. Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura  dello Stato, approvati i 
progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei 
lavori pubblici, provvede, con le norme di legge, anche d'ufficio, se ne è il caso, 
perché entro breve termine sieno rilasciate dalle Province e dai Comuni tante 
delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il 
pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e siano allo 
stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata di imposta da mettersi a 
carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da valere per il 
periodo necessario fino al saldo.  
------------------------  
77. Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, non 
possono essere accettate, se essi non sieno riscossi per mezzo di un 
appaltatore che abbia prestato la cauzione e sia tenuto al vincolo del non 
riscosse per riscosso, e se non sia prodotta una deliberazione dell'ente debitore 
regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi 
irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano 
rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e 
inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.  
In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle 
sovrimposte fondiarie, possono essere surrogate da  altre rilasciate su queste 
ultime.  ------------------------  
78. La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui 
terreni avvantaggiati dalla bonifica, o dagli altri cespiti delegati, sempre 
quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato, e fissata dal 1° luglio 
successivo alla data dell'appalto dei lavori.  
------------------------  
79. Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere 
distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle Province e dai 
Comuni in caso di bonifica da essi direttamente eseguita, si tiene conto della 
quantità del contributo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della 
capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della 
importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri, ai quali, per gli altri 
scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito 
per il pagamento delle annualità.  
Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio 
risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati  e superati dalla somma delle 
spese facoltative o riducibili.  
Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, 
qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.  
------------------------  
80. Il numero degli anni, nei quali la Provincia, i Comuni ed i proprietari 
interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, 
rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa 
speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo 
complessivo dei quattro decimi sia versato fino al saldo, con un numero di rate 
annuali eguali e di pari importo totale.  
Tuttavia in circostanze speciali riconosciute dall'amministrazione, possono le 
annualità, sia degli enti locali, che dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri, 
essere ripartite in un periodo di tempo diverso.  
------------------------  81. Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso 
definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, 
l'importo delle delegazioni e della tassa annuale speciale, dovuto dagli enti 
debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo, è accresciuto o 
diminuito in proporzione, secondo il caso, senza che il periodo dei pagamenti 
annuali, stabilito rispettivamente possa essere variato.  
------------------------  
82. Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda 
categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella 
esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.  
Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di 
collaudo generale o parziale che servirono di base  ai pagamenti e con la 
produzione di un certificato dell'ufficio del Genio civile nella Provincia, 
attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.  
------------------------  
83. Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'art. 25 del 
T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, per il rimborso della sua quota di 
contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto 
ai proprietari avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono 
ricavarne.  
Il riparto della somma dovuto è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori 
pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né 
superiore a 20, tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento 
presumibile dei detti benefici.  
------------------------  
84. Il debito dei proprietari, dipendente dalla restituzione del decimo di 
contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria, 
fra essi ripartito come nell'articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle 
forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.  
------------------------  
Capo II - Conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti  85-96.
(7)
.  
------------------------  
(7) Il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti è stato abolito.  
Capo III - Rimborso al Tesoro delle somme anticipate  
97-102.
(8)
.  
------------------------  
(8) Il rimborso al Tesoro delle somme anticipate è stato abolito.  
Capo IV - Contribuzioni e riscossioni  
103. Nel caso di un'opera di bonifica da eseguirsi per  concessione, il piano 
finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini 
nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle 
amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprietari interessati.  
------------------------  
104. L'interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di 
concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene 
corrisposto sulla somma di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico, 
a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti 
effettivamente fatti.  
La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di 
collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con 
la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme 
effettivamente ricevute.  
Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa dei 
depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e  con le modalità di cui negli 
articoli precedenti.  
------------------------  105. Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per 
determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base 
all'articolo 39 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e ne stabilisce il riparto 
di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla 
riscossione delle quote medesime.  
------------------------  
106. Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui 
all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole Province interessate il 
nuovo catasto stabilito dalle LL. 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, 
n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la 
ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.  
------------------------  
107. Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, 
a sensi degli artt. 8 e 50 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, sia stato 
diviso l'intero perimetro di essa, il Ministero dei lavori pubblici notifica, per 
mezzo dei Prefetti, alle Province ed ai Comuni interessati nella bonificazione, 
nonché al consorzio costituito per la manutenzione  della medesima, le 
variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale liquidazione 
della spesa effettivamente occorsa, siamo venute a verificarsi nell'ammontare 
del contributo che, ai termini del primo comma dell'art. 6 della legge 
surriferita, le Province, i Comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro 
della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece, al 
concessionario che l'abbia eseguita.  
Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per 
le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il 
saldo.  
------------------------  
108. Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le 
bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di 
seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al 
disposto dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e presentino al 
Ministero delle finanze, per mezzo del Prefetto, la dichiarazione di voler 
riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta 
fondiaria, ai termini dell'art. 55 della legge medesima.  In seguito a questa dichiarazione, e previo accertamento della loro regolare 
costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del Ministro delle finanze e 
mediante regio decreto, ai consorzi volontari anzidetti, la facoltà di riscuotere 
le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.  
Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione amministrativa, 
s'intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che, sotto 
qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.  
------------------------  
109. La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle 
proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni 
in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, 
l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati. 
Ciascuna proprietà dev'essere registrata col nome,  cognome e paternità del 
rispettivo possessore, con l'indicazione della sua  superficie, dei suoi numeri 
censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.  
Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così 
pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti 
governativi.  
La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale 
tutte le mutazioni che le vengono denunziate.  
Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le 
contribuzioni consorziali, esaminare i libri per le contribuzioni consorziali, 
esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro 
anzidetto tutte le inutazioni di proprietà che ad essi risultino.  
Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione 
amministrativa deve introdurre le mutazione sopra indicate, nell'elenco delle 
proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di 
consorzi obbligatori, od in quello indicato nell'art. 61 del presente regolamento, 
se si tratta di consorzi volontari.  
------------------------  
110. Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi 
posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi 
delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la 
compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese 
effettive per tale scopo incontrate.  ------------------------  
111. I voli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente 
per ogni Comune e, con la firma della Deputazione amministrativa o del suo 
Presidente, vengono trasmessi al Prefetto che li rende esecutivi, dopo averne 
riconosciuti la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale 
regolarmente approvato.  
Essi sono quindi pubblicati in tutti i Comuni, per la parte che a ciascun Comune 
si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per  i ruoli delle imposte dirette, e 
sono consegnati all'esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese 
di gennaio di ciascun anno.  
------------------------  
112. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere 
alla Deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi 
nella loro formazione.  
Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al 
rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato. 
Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla 
Giunta provinciale amministrativa.  
------------------------  
113. La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore 
speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia 
determinato dalla Deputazione amministrativa.  
------------------------  
114. Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, 
la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai Prefetti delle 
Province in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione fornendo loro 
tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento 
relativo all'appalto delle esattorie.  Tale partecipazione dev'essere data in tempo utile, perché nella nomina degli 
esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di  riscuotere anche le 
contribuzioni consorziali.  
L'incarico di questa riscossione dura per tutto il  tempo a cui si estende la 
nomina dei detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa stabilita per l'esazione 
delle imposte dirette.  
------------------------  
115. L'esattore speciale è retribuito ad aggio, e risponde a suo rischio e 
pericolo del non riscosso per riscosso.  
------------------------  
116. Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito 
dallo statuto, è determinato dalla Deputazione amministrativa, la quale fissa 
pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.  
------------------------  
117. La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti 
all'approvazione del Prefetto.  
------------------------  
118. L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia 
affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato 
dell'ufficio di cassiere del consorzio.  
------------------------  
119. La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine 
di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la 
riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore 
o gli esattori in funzione.  
------------------------  120. Se la Deputazione amministrativa non provvede per  la riscossione delle 
contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti artt. 113 e 114, il Prefetto 
nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la 
riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle 
imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, ai regolare andamento 
del servizio di cassa.  
------------------------  
121. L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta 
all'approvazione del Prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua 
accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma 
stabilita nel capitolato.  
Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia 
divenuta definitiva mediante l'approvazione del Prefetto.  
------------------------  
122. L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio,  e al più tardi entro un 
mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita 
consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di 
numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti,  per una somma 
corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.  
Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve 
prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.  
La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in 
cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del 
detto valore.  
------------------------  
123. Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il 
termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina, perde il deposito 
effettuato ai termini dell'art. 121 del presente regolamento e risponde di ogni 
danno e spesa.  
------------------------  124. Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in 
cauzione diminuisca il valore, o la cauzione venga  per qualunque causa a 
mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali 
aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, 
l'esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito 
che gli viene all'uopo indirizzato.  
Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in 
cui è stato notificato.  
Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua 
cauzione, la Deputazione amministrativa promuove dal Prefetto la 
dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina, in via provvisoria, di un 
sorvegliante da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.  
Se la Deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, 
il Prefetto può renderli d'ufficio.  
------------------------  
125. Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, 
secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve essere pure 
determinata la scadenza di ciascuna rata.  
Può però lo statuto disporre che la determinazione  delle rate e scadenze sia 
fatta dall'Assemblea generale o dal Consiglio dei delegati.  
------------------------  
126. L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di 
ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio  medesimo, o versare al 
cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare 
della rata consorziale scaduta.  
In caso di ritardo del versamento anzidetto, ovvero nel pagamento dei mandati 
spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del 
consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non 
pagata.  
------------------------  127. Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se  la cauzione è costituita 
da deposito in numerario, il Prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al 
consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.  
------------------------  
128. Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti  esecutivi per debiti, 
quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commessi 
abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la Deputazione amministrativa del 
consorzio ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza, al 
termine dell'art. 96 della L. 20 aprile 1871, n. 192 
(8/a)
.  
------------------------  
(8/a) Recante norme sulla riscossione delle imposte dirette erariali e delle 
sovrimposte provinciali e comunali.  
129. In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, 
la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, la 
ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma 
dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.  
------------------------  
130. Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei 
depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali 
devono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo 
il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un sol Comune, è 
obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la 
deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede ai termini dell'art. 
120 del presente regolamento.  
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131. Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la 
ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della 
bonifica vien fatta, ove non sia altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio 
stesso, con i modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di 
manutenzione.  Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla scadenza di 
ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di 
Tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia io Stato per aver eseguito 
direttamente la bonifica, o altrimenti al concessionario.  
I Prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina 
dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere 
insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni, le somme relative al 
detto contributo, e di eseguire il versamento alle epoche stabilite.  
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TITOLO VI  
Disposizioni di polizia  
Capo I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento 
e loro pertinenze  
132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del  seguente art. 136, 
fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali 
od artificiali pertinenti alla bonificazione e non  contemplati dall'art. 165 della 
legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno 
rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione 
medesima.  
In caso di contestazione circa la linea o le lince  alle quali deve estendersi la 
proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.  
------------------------  
(giurisprudenza di legittimità)  
133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati 
corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:  
a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal 
piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde 
dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore 
di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del 
terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso 
d'acqua;  
b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza 
minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai 
minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.  
Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una 
bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e 
b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a 
maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze 
sopra stabilite;  
c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal 
piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;  
d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo 
a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte 
ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime 
idraulico della bonificazione stessa;  
e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare  lo stato, la forma, le 
dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini 
e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o 
danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra 
dipendenza di una bonificazione;  
f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta 
di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o 
putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi 
inquinamento dell'acqua;  
g) qualunque deposito di terre o di altre materie a  distanza di metri 10 dai 
suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi 
trasportate ad ingombrarli;  
h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile 
delle strade di bonifica e loro dipendenze;  
i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da 
arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze 
delle opere stesse;  
k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o 
cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua 
montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito 
l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.  
------------------------  134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha 
ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:  
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri 
in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non 
contemplati nell'art. 165 della  legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed 
appartenenti alla bonificazione;  
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei  detti corsi d'acqua, negli 
argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le 
strade che ne fan parte;  
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di 
ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi 
d'acqua;  
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e 
ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;  
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei 
medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a 
piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed 
argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.  
È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, 
ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti 
finora vigenti;  
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro 
dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine  dei corsi d'acqua e loro 
accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni 
specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;  
g) qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque 
innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o 
deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare 
acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle 
disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);  
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di  derivazione già esistenti, 
per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte 
della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a 
restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle 
bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il 
pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;  
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, 
pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei 
luoghi ove ora è circoscritta e permessa;  k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e 
l'ingrandimento di quelle esistenti;  
l) lo stabilimento di nuove risaie;  
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo 
stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei 
corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle 
ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;  
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi 
d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere 
limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle 
acque ed agli interessi pubblici o privati;  
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le 
strade di bonifica.  
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135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle 
lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.  
Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle 
condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere  c), 
e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.  
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 
14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel 
presente articolo.  
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(giurisprudenza di legittimità)  
136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 
134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:  
a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;  
b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per 
concessione;  
c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.  In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.  
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137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non 
superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del 
caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.  
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e 
licenze in tutti i casi accordate:  
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;  
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti 
permessi;  
c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre 
condizioni;  
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni  del testo unico di legge, 
nonché quelle del presente regolamento;  
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, 
trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la 
durata della concessione, copie di atti, ecc.;  
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al 
termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.  
Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il  consorzio al suo ingegnere 
copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.  
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, 
deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene 
sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti 
incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.  
Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne 
domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre 
mesi prima della scadenza della concessione stessa.  
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138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di 
bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in 
manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni 
le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di 
bonificazione delle campagne adiacenti.  
Devono però essi privati costruire a loro spese, e  secondo le modalità 
assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o 
sbocchi per la continuità del passaggio esistente. 
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139. Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso 
dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei  propri fossi non compresi tra 
quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche 
di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere 
mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al 
bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di 
scarico.  
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(giurisprudenza di legittimità)  
140. I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una 
bonificazione debbono:  
a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni 
suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;  
b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle 
acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;  
c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in 
quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono 
nei detti fossi;  
d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;  
e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona 
della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso 
d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di 
manutenzione;  
f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro 
piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano 
viabile delle dette strade;  
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi 
d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle 
strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;  
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte 
d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;  
i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei tossi e canali 
di scolo privati o consorziali.  
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Capo II - Delle contravvenzioni  
141. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di 
bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere 
intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono 
puniti a termini delle vigenti leggi penali.  
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142. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento 
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a 
un milione duecentomila 
(9)
.  
------------------------  
(9) Articolo così modificato dall'art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.  
143. Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:  
1° la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 30.000 
(9/a)
 per avere eseguito 
lavori, atti o fatti pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 
135, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto 
imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà di dare la concessione;  
2° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 20.000 
(10)
 per avere 
eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del 
sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od ai divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui competa la facoltà di rilasciare la 
licenza;  
3° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000 
(9/a)
, secondo che 
trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia 
abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia 
insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate 
o di difesa delle opere di una bonificazione.  
La sanzione amministrativa non può in nessun modo essere minore di lire 
10.000 né, qualunque sia il numero delle bestie, superiore a lire 3.000.000 
(9/a)
(11)
.  
------------------------  
(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la 
sanzione amministrativa dall'art. 32,  L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata 
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato 
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in 
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della 
citata  L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, 
della stessa legge.  
(10) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la 
sanzione amministrativa dall'art. 32,  L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata 
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato 
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in 
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della 
citata  L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo e quinto 
comma (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge.  
(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la 
sanzione amministrativa dall'art. 32,  L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata 
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato 
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in 
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della 
citata  L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, 
della stessa legge.  
(9/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la 
sanzione amministrativa dall'art. 32,  L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata 
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato 
dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in 
materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della 
citata  L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, 
della stessa legge.  
(11) Numero così modificato dall'articolo unico L. 18 ottobre 1948, n. 1291.  144. Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente 
titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente competente, di 
che all'art. 136, e non comprese nel precedente art. 143, si applicano le pene 
stabilite dal codice penale per le contravvenzioni  a termini dell'art. 375 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici 
(11/a)
.  
------------------------  
(11/a) Riportata alla voce Opere pubbliche.  
145. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella 
concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella 
quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o licenza; che 
possono essere revocate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute 
nell'atto di concessione o licenza.  
------------------------  
146. È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del 
provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli 
precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158. 
All'uopo il Prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e 
dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la 
bonifica si esegue per concessione.  
------------------------  
147. Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in 
contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei 
danni a termini della legge comune.  
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148. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, 
lettere a), b), c), d), g), h) e k), e dell'art. 141, s'intima contemporaneamente 
e verbalmente al contravventore di desistere dalla  sua opera o lavoro; e, 
qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare 
la contravvenzione.  
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149. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come 
nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato 
dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei consorzi, 
nonché dai Carabinieri reali.  
A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o  di custodia, adibito dalle 
Province, dai Comuni e dai consorzi di concessione  e di manutenzione, deve 
prestare il giuramento innanzi all'Ingegnere capo del Genio civile nella 
Provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od 
innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.  
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150. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera 
e debbono contenere:  
1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;  
2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;  
3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato 
commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la 
contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore 
qualora ne esistano;  
4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del 
contravventore o dei contravventori, quando queste  circostanze sono 
conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il 
contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto 
dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni 
possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;  
5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a 
termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere 
civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla 
contravvenzione;  
6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e 
sequestrate, ove occorra;  7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 
148.  
Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa 
scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato superiore 
gerarchico o dal segretario del Comune nel cui territorio fu commessa la 
contravvenzione.  
------------------------  
151. Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il 
sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro 
ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al Sindaco del Comune in cui fu 
accertata la contravvenzione.  
Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio 
del Genio civile, quando trattasi di bonificazione  eseguita dallo Stato; all'ente 
concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al 
consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione.  
Il Genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, 
trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al Prefetto della Provincia, 
nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa 
occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o 
distrutte.  
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152. Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra 
sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali 
potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se 
trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantita delle 
pene, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.  
Il Sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al Prefetto.  
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(giurisprudenza di legittimità)  
153. Il Prefetto sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il 
contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la 
contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento,  precisando le opere da 
eseguirsi.  
Nello stesso decreto è fissato il termine entro il  quale il contravventore deve 
eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in  mancanza, si procederà 
all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.  
L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di 
diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se  il contravventore non sia 
conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.  
Il Prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo 
giudichi necessario od opportuno.  
------------------------  
154. Il Prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di 
domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al 
rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, 
rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e 
con i privilegi delle pubbliche imposte.  
------------------------  
155. L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto è fatta 
dagli agenti del Comune o della Pubblica Amministrazione, chiamati per proprio 
ufficio a simili notificazioni.  
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156. Contro i decreti del Prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in 
conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimazione.  
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157. La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si 
facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche 
eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle 
in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si 
provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del Prefetto che la ordina.  ------------------------  
158. Per le contravvenzioni, finché non è pronunziata la sentenza definitiva in 
ultima istanza, può essere ammessa la oblazione, da parte del contravventore, 
di una somma la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.  
Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del 
procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al 
primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.  
Spetta al Prefetto, sentito l'ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o 
rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.  
Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare 
immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si 
obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutoria 
dal Prefetto.  
L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore 
(11/b)
.  
------------------------  
(11/b) Vedi, ora, l'art. 16,  L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce 
Ordinamento giudiziario.  
Capo III - Disposizioni speciali  
159. Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di 
polizia, emanate dai cessati governi, in tutto ciò  che è previsto nel presente 
titolo, salve le disposizioni di carattere puramente locale:  
a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle 
paludi di Napoli, Volla e contorni;  
b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi 
Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione 
nelle gore (fusari) laterali ai canali dei Regi Lagni. Per tale esercizio restano 
altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione 
delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore 
(fusari) di macerazione.  
Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi 
esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni 
del presente titolo.  ------------------------  
160. Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le 
opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di 
esecuzione e da eseguirsi.  
------------------------  
TITOLO VII  
Disposizioni varie  
161. Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante 
licitazione, privata, giusta l'art. 62 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, 
l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale, che 
l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al 
minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti 
possono offrire.  
------------------------  
162. I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei 
comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del T.U. della L. 22 marzo 
1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze 
naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in 
cui è entrato in vigore il presente regolamento.  
Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta la 
condizione che il contratto cessa di pieno diritto:  
a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia 
stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando 
all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente;  
b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando 
all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le 
rendite spettano al concessionario agli effetti dell'art. 14 del T.U. della L. 22 
marzo 1900, n. 195.  
------------------------  163. Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei lavori pubblici per la 
durata dei singoli lavori di bonifica, a' termini dell'art. 6 della L. 7 luglio 1902, 
n. 333, sono retribuiti con l'assegno di lire 150 mensili.  
Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando 
risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente 
non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel 
luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.  
------------------------  
164. Le disposizioni del presente regolamento relativo alla determinazione del 
perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei 
contributi valgono per il riparto di quelle spese che, ai termini del T.U. della L. 
22 marzo 1900, n. 195. e della L. 7 luglio 1902, n. 333, debbono essere a 
carico complessivo dello Stato, della provincia e del comune di Roma e dei 
proprietari interessati per le bonifiche dell'agro romano.  
------------------------  
165. Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica  eseguite dallo Stato 
nell'agro romano si applicano le norme del titolo II, capo IV, del presente 
regolamento.  
------------------------  
166. Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro 
romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del Genio civile.  
In base agli elenchi il Prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari 
dei fondi, nei quali sono poste le cave, prefiggendo il termine necessario per 
l'esecuzione dei lavori di prosciugamento.  
Quando è stata presentata domanda di sussidio giusta l'art. 3, capoverso 
ultimo, della  L. 7 luglio 1902, il termine decorre dalla relativa decisione del 
Ministero, e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del 
Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cava mediante 
colmata o canalizzazione.  
Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, il 
Prefetto può provvedere d'ufficio.  
------------------------  167. Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale 
delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a norma dell'art. 4 
della L. 7 luglio 1902, n. 333, valgono le disposizioni del presente regolamento.  
------------------------  
168. I perimetri di bonifica determinati anteriormente al T.U. della L. 22 marzo 
1900, n. 195, ed al presente regolamento sono mantenuti.  
------------------------  
169. I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio 
di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente 
regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del 
regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede  il Ministero. In ogni caso, 
le modificazioni debbono essere approvate a' termini dell'art. 28, e seguenti.  
------------------------  
170. Nei casi di cui all'art. 93 del T.U. del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, i 
consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente 
regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto siano compatibili 
con quelle della legge 25 giugno 1882, n. 869 
(12)
, e delle legge 6 agosto 1893, 
n. 463 
(13)
, e dei rispettivi atti di concessione.  
------------------------  
(12) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.  
(13) Recava modifiche alla  L. 4 luglio 1886, n. 3962, sulla esecuzione delle 
opere di bonifica classificate di 1ª categoria.  


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