REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E
IMPIANTI ELETTRICI
(pubblicato in GU 8 gennaio 1934, n. 5)
TITOLO I
NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE PUBBLICHE
Capo I
Concessioni e riconoscimenti di utenze
articolo 1
[1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per
l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
2. Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del Ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento.
3. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e
integrare gli elenchi principali.
4. Entro il temine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d’acqua negli elenchi stessi.]
articolo 2
1. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n.
2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza
motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio; c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.
2. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano
acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima dell’entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
articolo 3
1. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell’ultimo comma dell’articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all’uso dell’acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
dell’elenco in cui l’acqua è inscritta.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l’obbligo di chiedere il riconoscimento
dell’utenza.
3. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell’interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell’ingegnere capo dell’ufficio
del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
4. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
5. Avverso il decreto dell’ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla notifica all’interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.
6. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l’interessato può ricorrere
ai tribunali delle acque pubbliche.
articolo 4
1. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi
suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all’uso
dell’acqua ai termini dell’articolo 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di
acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo
quanto è disposto dall’articolo 45.
2. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’articolo 3 per i riconoscimenti e
sarà istruita con la procedura delle concessioni. articolo 5
1. In ogni provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze
di acqua pubblica.
2. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.
3. La dichiarazione deve indicare:
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
b) l’uso a cui serve l’acqua;
c) la quantità dell’acqua utilizzata;
d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.
4. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31
dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell’elenco in cui l’acqua è
inscritta.
5. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 ad euro 103.
6. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.
articolo 5bis
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l’acquisizione
dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all’articolo 5, relativi alle acque
pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni
sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del presente testo unico.
Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l’accesso ai sistemi informativi
delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l’interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al
pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle
informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di
derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. articolo 6
1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie
superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo
scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con
provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli
sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
articolo 7
1. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere
da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all’ufficio del Genio civile alla
cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
1bis. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all’ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello
stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
2. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un
quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.
3. L’Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli
annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.
4. Nell’avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e
cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. 5. L’avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
6. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e
di Mantova, questo deve essere sentito sull’ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.
7. Se il Ministro ritiene senz’altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon
regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del
consiglio superiore dei lavori pubblici.
8. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o
più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre
trenta giorni dall’avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.
9. Dopo trenta giorni dall’avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.
10. In ogni caso l’ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta
giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
11. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l’ordinanza
di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.
12. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte
incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima,
per essere compatibili con questa e non con le successive, l’istruttoria è intanto limitata a quelle
che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo alla prima domanda.
articolo 8
1. L’Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.
2. Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di
serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i
rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle
comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.
3. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato
ad intervenire un delegato del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. 4. Nei casi previsti all’ultimo comma dell’articolo 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla
visita d’istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell’interno.
5. Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di
acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell’istruttoria.
6. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio civile promuove il benestare del Ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d’armata territorialmente interessato.
articolo 9
1. Tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella
che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei
servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente
le risorse qualificate all’uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione
d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per
usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al
sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
2. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnicofinanziarie ed economiche d’immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni
di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.
3. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti,
quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola
preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d’interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
4. Sulla preferenza da darsi all’una od all’altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori
pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
5. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari. articolo 10
1. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini
di cui all’ottavo ed all’ultimo comma dell’articolo 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con
ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se
soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.
articolo 11
1. Per la domanda prescelta l’ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a
firmarlo.
2. Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore
alla metà di un’annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.
La cauzione può essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza.
articolo 12
1. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d’acqua o per rendere tra loro compatibili
alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell’utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell’acqua a quota utile per l’irrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.
2. Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il consiglio superiore, può imporre ai concessionari l’obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo
II.
3. Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.
4. Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.
5. Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in
ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più
vasta derivazione, con l’obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio
stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura
occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
articolo 12bis
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al
fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione
del controllo del miglior regime delle acque.
2. L’utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque
riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che
non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità
delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.
3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti
di acquedotto.
articolo 13
1. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può
permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con
congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e
condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.
2. Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizione,
l’autorizzazione all’inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall’ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero
dei lavori pubblici.
articolo 14
1. Le domande per derivazioni da corsi d’acqua riservati ai sensi del successivo articolo 51 sono
ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del consiglio superiore ai fini indicati dal quarto
comma di detto articolo.
2. Le domande per utilizzazioni su corsi d’acqua riservati occorrenti alle amministrazioni dello Stato
sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il consiglio
superiore, senza bisogno di formare istruttoria.
articolo 15
1. Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.
2. Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l’intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate op-posizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di intesa col Ministro per le finanze.
articolo 16
1. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le
norme speciali che le riguardano.
2. Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed
in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli
impianti che comunque passino in proprietà dello Stato ai sensi di questa legge.
articolo 17
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dall’articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’Autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1,
l’amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti
salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e tenuto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di
particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549. Alla
sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le
necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in
presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
articolo 18
1. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall’avvenuta concessione,
devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque territoriali o al
Tribunale superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.
articolo 19
1. La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell’acqua.
2. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo
Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi. articolo 20
1. Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del Ministero
dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle finanze, e il cessionario non sarà riconosciuto come il
titolare dell’utenza, se non quando abbia prodotto l’atto traslativo.
2. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.
3. Le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di
trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo
stesso, nonostante qualunque patto in contrario.
4. Le utenze passano da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
5. Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici,
entro trenta giorni dall’omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a
norma dell’articolo 96 del codice di commercio.
articolo 21
1. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto
disposto al secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta
ferma la disciplina di cui all’articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
1bis. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante
il riciclo o il riuso dell’acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente,
determina la specie e la durata di ciascuna concessione.
2bis. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in
funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa,
prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate
solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili
già operanti sul territorio.
3. Giusta il disposto dell’articolo 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio
1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione
elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.
4. La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell’articolo 273
del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie
ed ascensori in servizio pubblico. articolo 22
1. La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto
1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non
ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e
fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso.
2. Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge.
articolo 23
1. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto luogotenenziale 20 novembre
1916, numero 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all’articolo 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all’articolo 21 della
presente legge.
2. Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto luogotenenziale 20 novembre
1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.
articolo 24
1. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 2 della presente
legge hanno la durata massima stabilita nell’articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la
decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
2. Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32
ultimo comma.
3. Nei casi previsti all’ultimo comma dell’articolo 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche
nei territori annessi in dipendenza delle legge 26 settembre 1920, n. 1322, e legge 19 dicembre
1920, n. 1778.
4. Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto
1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.
articolo 25
1. Al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e
di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento. 2. Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell’immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al
momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre
membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall’interessato, il terzo d’accordo
tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.
3. Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre
anni prima del termine dell’utenza.
4. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
5. Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall’impianto cui si riferisce la concessione.
articolo 26
1. Nell’ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell’articolo 221 della presente legge, la
esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti,
stabilendo l’onere eccedente l’ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in
quanto non ammortizzabile nell’ultimo quinquennio.
2. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario
può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell’articolo 143, il quale decide
in merito.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Per quanto riguarda le concessioni accordate all’amministrazione delle ferrovie dello Stato per
trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l’esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all’amministrazione stessa.
6. Nell’ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori
pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza
la sua approvazione.
articolo 27
1. Con le norme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed
alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai concessionari
della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di cor-rezione dei tronchi montani dei corsi d’acqua e altre previste nel Titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nell’articolo 2, lettera a), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
articolo 28
1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d’irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al
concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni
dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie.
2. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua ad uso irriguo, fatti salvi
i criteri indicati dall’articolo 12bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l’effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.
3. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello
Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell’acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte
principali dell’acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico.
articolo 29
[1. Al termine dell’utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franchi e liberi di
ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale.
2. Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facoltà d’immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato articolo 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato.
3. Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrate, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il
nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.
4. Per i mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei
limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.]
articolo 30
1. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformità dell’articolo
28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua o di obbligare il concessionario
a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse. articolo 31
1. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, può essere negato il rinnovo della concessione d’acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia
chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare.
2. Per l’uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo
Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sarà fissato nel disciplinare di
concessione.
articolo 32
1. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà, sentito il Consiglio superiore, essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità da
determinare nel disciplinare stesso.
2. Alla facoltà del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non è proprietario dei terreni da irrigare.
3. Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle
finanze.
4. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in
parte, i terreni cui l’acqua era destinata, riservandosi la disponibilità di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l’acqua serve, hanno diritto, singolarmente e riuniti in consorzio, di riscattare
il diritto d’uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.
articolo 33
[1. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti così
alla costruzione che all’esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di
bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell’energia elettrica.
2. L’approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall’articolo
16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all’approvazione del piano particolareggiato agli
effetti dell’articolo 17 della legge stessa.
3. Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennità offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con
l’espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865,
n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un’amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio
tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilerà lo stato di consistenza.
4. Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può dichiarare urgente ed indifferibile
l esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188. In tal caso lo
stato di consistenza di cui al detto articolo 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell’articolo 34 della legge suddetta.
6. Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvederà a norma dei capoversi
precedenti.]
articolo 34
[1. Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il
Consiglio superiore, le disposizioni dell’articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo,
di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico.
2. La dichiarazione di pubblica utilità deve essere chiesta con la domanda di concessione.]
articolo 35
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le
norme seguenti:
– per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di
restituire le colature o residui d’acque, annue lire duecento;
– se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;
– per l’irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
– per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.
2. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.
3. Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno.
4. In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici.
articolo 36
1. Per le concessioni di derivazioni d’acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata. 2. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il
canone più elevato. Se l’uso promiscuo riguarda una parte dell’acqua derivata, il canone più elevato si applica a questa parte soltanto e all’altra il canone normale.
3. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque termali, il cui uso è limitato dall’equinozio di
autunno a quello di primavera, il canone è ridotto alla metà.
articolo 37
1. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da
quella di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori, se anteriore.
2. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del
termine originariamente assegnato per l’ultimazione dei lavori. Qualora l’utilizzazione dell’acqua
avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l’acqua è utilizzata.
3. Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché ai consorzi di bonifica si accorderà,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione
dell’acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.
articolo 38
1. Il canone sulle utenze, riconosciute o da riconoscere, decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque
tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento.
2. Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l’amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti
per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei
lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune
delle categorie di utenze, già gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo.
4. Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali
indicati nell’articolo 16 della presente legge e nell’articolo 7 del regio decreto 25 febbraio 1924, n.
456.
articolo 39
1. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d’ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine
della concessione, non passano gratuitamente allo Stato.
2. Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall’articolo 1962 del codice civile. 3. La riscossione di tali crediti è fatta in base al testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
articolo 40
1. Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell’acqua, le
garanzie richieste nell’interesse dell’agricoltura, dell’igiene pubblica e stabilisce l’annuo canone da
corrispondersi allo Stato.
2. Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per
l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per l’utilizzazione dell’acqua.
3. Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell’acqua derivata o della energia con essa prodotta.
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalità atte a garantire l’osservanza
delle richieste dell’autorità militare nei riguardi della difesa territoriale.
articolo 41
1. Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari dall’autorità militare.
2. Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari.
3. Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio
degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze,
accordare un contributo che in nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli
oneri suddetti.
4. Nel caso di divergenza tra l’amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione è deferita alla Commissione Suprema di difesa.
articolo 42
1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento
le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite
nel corso d’acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono
avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore. 2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.
[3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d’acque pubbliche, su prescrizione
dell’ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei
partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell’articolo
5bis e con frequenza almeno semestrale all’autorità concedente e all’ufficio compartimentale del
Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato.]
articolo 43
1. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue
al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.
2. Il Ministro dei lavori pubblici può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di
inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori
della introduzione delle acque.
3. Quando fra due o più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso
d’acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potrà essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvederà a tale riparto, esclusi qualsiasi responsabilità
ed onere per l’amministrazione dei lavori pubblici.
4. Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all’uso della derivazione che
siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell’acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime
esigenze delle diverse utenze.
articolo 44
1. È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente
quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell’utente, restando ferma ogni altra condizione dell’utenza in quanto compatibile colla
modificazione apportata.
articolo 45
2. Quando una domanda di concessione per un’importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può
ugualmente, sentito il Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. 3. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice,
una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che
dovevano allo Stato, ai comuni ed alle province, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni,
siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo
concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.
4. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest’ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.
5. Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai
criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l’utenza è destinata, in qual
modo questa debba essere compensata.
articolo 46
1. L’obbligo imposto al nuovo concessionario dall’articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia avrà la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se l’utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza
motrice, concessa in base alle legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e legge 10 agosto 1884,
n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all’entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decretolegge 20 novembre 1916, n. 1664, o
al regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;
c) per trenta anni dall’inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una
piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente articolo 23, comma secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai
sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l’utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
articolo 47
1. Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il
Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza
e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti.
2. Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l’economia e la finalità di quelle preesistenti. articolo 48
1. Qualora il regime di un corso di acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause
naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la
cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell’acqua.
2. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro
spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
3. Quando il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l’utente, oltre all’eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità,
qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso di acqua
modificato.
4. L’apprezzamento di tale possibilità è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
consiglio superiore.
5. La misura dell’indennità, quando sia dovuta, è determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai
Tribunali delle acque pubbliche.
articolo 49
1. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta,
regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l’uso dell’acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.
2. Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d’acqua o di forza motrice utilizzata, lascino
sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell’acqua, la loro
ubicazione e l’uso dell’acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell’utenza.
3. Per le variazioni contemplate all’articolo 217 della presente legge che non rientrino
nell’applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
4. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell’uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.
5. Per la mancata notificazione l’utente incorre nella sanzione amministrativa da euro 51 a euro
516, salvo il diritto dell’amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore. articolo 50
1. Nei casi di accertata urgenza l’ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministero
dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e
nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purché gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le opere ed osservare le
prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.
articolo 51
1. Nell’interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l’utilizzazione di tutta o di parte della portata
di un determinato corso di acqua.
2. La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio,
sentito il Consiglio superiore. Nell’interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva
potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.
3. Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.
4. Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata
per produzione di energia, si può, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed
ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, il tutto a condizioni speciali da
stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra la amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
5. Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l’utilizzazione della
energia nell’interesse della trazione elettrica ferroviaria, l’amministrazione interessata potrà, decorso tale termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto
dell’energia prodotta e con facoltà di effettuare anche prelievi parziali successivi.
6. Per l’esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell’impianto, dovrà
darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.
7. Il saggio dell’interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potrà superare il saggio
ufficiale di sconto alla data cui verrà esercitato il diritto di riserva.
articolo 52
1. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso
esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di
energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.
2. I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre
quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre
anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l’uno o l’altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni
obbligo in proposito.
3. Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell’accordo, di
cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
4. In mancanza di accordo, il riparto dell’energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell’energia richiesta, comprese le quote per interessi e per
ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Quanto alla misura del tasso d’interesse, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
articolo 53
1. Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo,
a carico del concessionario, fino a euro 0,22 [lire 436] per ogni chilowatt nominale concesso.
2. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto
conto anche delle loro condizioni economiche e dell’entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione.
3. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino
diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, stabilisce tra quali comuni e province ed in quale misura il sovracanone di cui ai
commi precedenti debba essere ripartito.
4. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone
governativo.
articolo 54
1. Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti
eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l’utente ad eseguire, entro congruo termine,
le riparazioni necessarie. Ove l’utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può disporre
l’esercizio di ufficio a spese dell’utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l’àmbito demaniale. [2. Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di derivazioni esercitate abusivamente
o in contravvenzione alle norme della presente legge.]
3. L’utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto
al funzionamento dell’impianto.
4. Prima che sia iniziato l’esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con
l’interessato, o, in mancanza, con l’assistenza di due testimoni, l’inventario dell’impianto.
5. Il rendiconto dell’esercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il
pagamento all’utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con
quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell’utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell’articolo 39 della presente legge.
6. Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla
Cassa depositi e prestiti, fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l’amministrazione e colui che
ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.
7. Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l’esercizio degli impianti stessi
può essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nei comma quarto, quinto e sesto.
8. Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non è ammesso altro ricorso che
quello per legittimità dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
articolo 55
1. È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e)
del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua
pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell’acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l’acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all’articolo 20.
1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà
di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione
delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della
concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze. 2. Previa contestazione all’interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di
cui alle lettere b), c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d),
deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
3. Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorché trattisi d’impianti che
passano allo Stato.
4. Il decreto è notificato all’utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.
5. Nei casi di decadenza o rinuncia l’obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare
dell’annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data
della notifica della rinuncia.
6. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di
diritto.
articolo 56
1. Compete all’ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l’attingimento di
acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti
sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:
I la portata dell’acqua attinta non superi i 100 litri al minuto secondo;
II non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;
III non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d’acqua, ove definito.
2. Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto
secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità
diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di
cui ai numeri 2 e 3.
3. La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata
non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.
articolo 57
1. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d’acqua ed i bacini imbriferi del Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.
2. Il Servizio idrografico comprende: – l’Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle province venete
e di Mantova;
– l’Ufficio idrografico per il bacino del Po;
– le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno.
4. Agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo
studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od
esercizio di utilizzazioni d’acqua e per i progetti e la esecuzione d’importanti lavori idraulici e di bonifica.
Capo II
Consorzi per l’utilizzazione delle acque pubbliche
articolo 58
1. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la
presa dal corso d’acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o
la comunione degli utenti.
articolo 59
1. Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle
utenze, il Governo del Re ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l’intervento di
rappresentanti dell’amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino
d’acqua nonché coloro sulle cui richieste di concessione d’acqua il Consiglio superiore dei lavori
pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.
1. La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver
luogo d’ufficio.
2. Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.
articolo 60
1. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l’elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese; d) il piano finanziario per l’ammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.
articolo 61
1. Il Ministro dei lavori pubblici può nominare commissari straordinari con l’incarico di predisporre i
documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
articolo 62
1. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell’elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini
dell’articolo 59, del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del riparto provvisorio
delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per
la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.
2. Sentito il Consiglio superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.
3. Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto
col Ministro delle finanze.
articolo 63
1. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto.
2. Contro tale decreto è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque
pubbliche.
articolo 64
1. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con
l’osservanza del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 62, sono approvati l’elenco degli utenti
consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto
provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio.
2. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere
trascritti a cura dell’amministrazione del consorzio. articolo 65
1. Lo statuto determina, tra l’altro, le norme per la validità delle adunanze dell’assemblea generale
degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.
2. Nel consiglio d’amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato,
delle province interessate, delle confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente della associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione, per i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere quello dei rappresentanti degli utenti.
3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha
prevalenza qualora si verifichi parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.
articolo 66
1. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in facoltà dell’amministrazione
di disporre quanto è necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non
possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte della amministrazione,
la quale può anche accordare concessioni ai singoli per l’uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.
2. Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.
articolo 67
1. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell’articolo 3 della presente legge.
articolo 68
1. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per i dissenzienti.
2. Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l’approvazione del Ministro
dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle province interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne è ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle
acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorietà dei ruoli di contribuenza.
3. Il riparto può essere modificato quando l’interessenza di una o più utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l’osservanza del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 62, si
trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito. 4. Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente articolo 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte
dirette.
articolo 69
1. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato
a cura del Ministero delle finanze.
2. Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.
articolo 70
1. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorso
degli interessati o anche d’ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
2. Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e
con l’osservanza dell’ultimo comma dell’articolo 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei
consorzi che per negligenza nell’esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Al commissario straordinario, al quale è affidata l’amministrazione dell’ente e, ove occorra,
l’esecuzione delle opere, spettano i poteri della assemblea e degli organi consorziali.
articolo 71
1. Per la coordinazione dell’attività dei consorzi finitimi può essere costituito, anche d’ufficio, con
decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo
scopo d’armonizzare l’opera dei singoli consorzi di primo grado.
2. Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a
ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.
articolo 72
1. Con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello
dell’agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle
utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d’acqua che interessino il territorio consorziale. Capo II
Provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali
articolo 73
1. A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:
1) l’esonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva però sempre la quota devoluta
agli enti locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.
articolo 74
1. Sono esentati dal diritto proporzionale del registro e soggetti al solo diritto fisso di lire duemila:
I l’atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l’utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l’atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;
II l’atto col quale il concessionario ceda ad altri la concessione;
III l’atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;
IV gli atti relativi all’acquisto ed all’espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.
articolo 75
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, può concedere un contributo
nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell’importo dei lavori
risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il
detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.
2. Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell’importanza dell’opera per l’interesse pubblico e degli oneri che l’aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio.
3. Qualora il costo effettivo dell’opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo è
liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll’aggiunta dell’anzidetta percentuale
prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per
cento sulla minore spesa. articolo 76
1. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per
cento se la costruzione del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l’esecuzione di opere idraulicoforestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all’azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori;
[2. Il maggior contributo non può mai superare l’importo delle spese e dei contributi che sarebbero
a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi.]
articolo 77
1. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l’articolo 75, e compreso, ove ne ricorra la concessione, il maggior
contributo di cui all’articolo 76, non può essere superiore al disavanzo determinato in base al piano
finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.
2. Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari.
articolo 78
1. Il contributo è liquidato per intero in seguito al collaudo dell’opera. Gli interessati possono però
ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all’importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal
Genio civile.
2. I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.
articolo 79
1. Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad
un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all’atto della liquidazione delle annualità
stesse, ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto legge 22 ottobre 1932, n. 1378.
2. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati. articolo 80
1. Il contributo può essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali
occorrenti alla costruzione delle opere.
2. A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facoltà di rilasciare
certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.
3. In caso di decadenza della concessione, per mancato compimento dell’opera, il contributo resta
vincolato per la parte necessaria all’ammortamento del mutuo effettivamente somministrato
dall’istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facoltà di acquisto degli impianti, a termini
del secondo comma dell’articolo 25, l’ammontare del contributo vincolato è portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.
articolo 81
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali
sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo.
2. Le obbligazioni così emerse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della
costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.
3. Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all’intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.
articolo 82
1. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare
di concessione, sentito il consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell’azienda, da
percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di
profitto netto eccedente il sette per cento di capitale impiegato e della metà della quota eccedente
il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.
2. Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle
somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.
articolo 83
1. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni
che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d’acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell’acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio. 2. Tali indicazioni, in base ai risultati dell’istruttoria, sono stabilite con decreto di concessione, o in
altro successivo, di concerto col Ministro dell’agricoltura e delle foreste.
3. I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate
nell’ultimo comma dell’articolo 86.
articolo 84
1. Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la
portata minima del corso d’acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od è accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti
a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore.
2. Nel caso d’accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facoltà di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.
articolo 85
1. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o
fontanili, prima e dopo l’esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.
articolo 86
1. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l’amministrazione può, nell’esame
delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle
modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d’acqua e
risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.
2. In corrispettivo dell’onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi
agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.
articolo 87
1. Nell’esame delle istanze e dei progetti di derivazione, l’amministrazione prescriverà che siano
introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di
esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d’acqua. articolo 88
1. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici
può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando, ove occorra, convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per
l’irrigazione e l’uso potabile.
articolo 89
1. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è inscritta la spesa in distinti
capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all’articolo
precedente.
2. Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.
articolo 90
1. Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a
norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, può optare
per le disposizioni della presente legge.
2. Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell’articolo 47 del testo
unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne le concessione, possono optare per le disposizioni della presente, legge, applicandosi in tal modo le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell’agricoltura e foreste.
articolo 91
1. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali
di cui agli articoli 55, 219 e 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni di cui lo
Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro
dei lavori pubblici, coloro che nella qualità di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si
siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell’eseguire opere di cui al presente capo.
2. Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici è data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.
3. I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti
di utilizzazione di acque pubbliche.
4. Quando si tratti di contributi già accordati, la perdita si limiterà alla quota parte non vincolata a
favore di istituti finanziatori. TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE ACQUE SOTTERRANEE
articolo 92
1. Per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in
quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.
articolo 93
1. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a
norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente,
anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le
cautele prescritte dalla legge.
2. Sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al
proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame.
articolo 94
1. Il governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell’agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca,
l’estrazione e l’utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica
amministrazione.
articolo 95
1. Salva la facoltà attribuita al proprietario nell’articolo 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela,
voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve
chiederne l’autorizzazione all’ufficio del Genio civile, corredando la domanda del piano di massima
dell’estrazione e dell’utilizzazione che si propone di eseguire.
2. L’ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono
eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone
l’affissione per quindici giorni all’albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli
altri comuni eventualmente interessati, con l’invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
3. Previa visita sul luogo, l’ufficio del Genio civile, sentito l’ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l’autorizzazione se non ostino motivi di
pubblico interesse. Se l’ufficio del Genio civile nega l’autorizzazione, l’interessato può reclamare al
Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.
4. Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni. 5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la
cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.
6. Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l’azione innanzi
all’autorità giudiziaria.
articolo 96
1. Qualora l’ufficio del Genio civile riconosca inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, ne riferisce, prima di disporre
l’istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici che può senz’altro respingerla.
articolo 97
1. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell’articolo 95,
ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall’articolo 7 della legge
25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del
fondo, ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
2. Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell’ufficio del Genio civile, si accerti l’entità
dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui
al precedente articolo 95.
3. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all’esecutore dell’opera
il preventivo deposito di una somma adeguata.
articolo 98
1. L’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile competente per territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli articoli 7 e
8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e
seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
articolo 99
1. Quando la ricerca e l’estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità
con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. articolo 100
1. L’autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un
tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi,
previa constatazione dei lavori eseguiti.
2. Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell’autorità che l’ha accordata.
articolo 101
1. L’autorizzazione può essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compenso od indennità:
I quando non siasi dato principio a lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata;
II quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi;
III nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l’accorda;
IV per contravvenzione al secondo comma del precedente articolo.
articolo 102
1. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore delle miniere.
2. Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai
comuni ed alle province la ricerca di acque per l’approvvigionamento di acque potabili.
articolo 103
1. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non
soggetti a tutela, deve essere avvisato l’ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la
quantità di acqua scoperta.
2. [Se il Ministro dei lavori pubblici ritenga che l’acqua abbia i requisiti dell’articolo 1 della presente
legge, ne dispone la iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche.] In tal caso lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l’utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla
domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 95.
3. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell’opera da lui prestata e ad un premio
che sarà determinato nell’atto di concessione in base alla importanza della scoperta.
4. In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso. articolo 104
[1. Se l’acqua scoperta non riveste i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l’uso di essa spetterà al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, è obbligato a rimborsare quest’ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta.
2. Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potrà essere aggiunto un
premio che in mancanza di accordo, sarà determinato dall’autorità giudiziaria tenuto conto
dell’entità e difficoltà della scoperta.]
articolo 105
1. Nelle zone soggette a tutela l’ufficio del Genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
2. Nelle dette zone spetta esclusivamente all’autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di
contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle
acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque
pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l’esecuzione
delle ricerche, dell’estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione.
3. L’esercizio di tali potestà compete all’ufficio del Genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro
dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale
provvede il Ministro dei lavori pubblici.
articolo 106
1. L’ufficio del Genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la
erogazione dei pozzi salienti a getto continuo e può adottare, altresì, le disposizioni di cui
all’articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l’utilizzazione.
TITOLO III
TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA Capo I
Autorizzazione all’impianto di linee elettriche
(omissis)
Capo II
Servitù di elettrodotto
(omissis)
Capo III
Esercizio degli impianti elettrici
(omissis)
Capo IV
Importazione ed esportazione di energia elettrica
(omissis)
TITOLO IV
CONTENZIOSO
Capo I
Giurisdizione
articolo 138
1. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:
1 Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;
2 Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;
3 Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;
4 Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;
5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona; 6 Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7 Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;
8 Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.
2. Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal
presidente, integrata con tre esperti, iscritti all’albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore ella magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.
3. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
4. (abrogato)
5. Il Tribunale regionale decide con l’intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al
secondo comma.
articolo 139
1. È istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
2. Esso è composto di:
a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli,
sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado secondo corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione;
b) quattro consiglieri di Stato;
c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;
d) tre esperti, iscritti nell’albo degli ingegneri.
3. In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e
c).
4. I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione; gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.
5. Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
6. Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.
7. (abrogato) 8. Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
9. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.
10. Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.
11. Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre
autorità giudiziarie di Roma.
articolo 139bis
Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista
dall’articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.
articolo 140
1. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:
a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o
temporanea di fondi e le indennità previste dall’articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in
conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.
Per quanto riguarda la determinazione peritale dell’indennità prima dell’emissione del decreto della
espropriazione resta fermo il disposto dell’articolo 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica
amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’autorità amministrativa a termini
dell’articolo 2 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l’articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;
f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
articolo 141
1. Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui
all’articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell’autorità amministrativa.
2. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. 3. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.
articolo 142
1. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte
le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.
2. Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.
articolo 143
1. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [definitivi] presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche;
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell’autorità amministrativa adottata
ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti [definitivi] adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’articolo 2
del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
modificato con l’articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del regio decreto 19 novembre 1921,
n. 1688, e degli articoli 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e
dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8
ottobre 1931, n. 1604.
2. Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui
la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.
3. Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè
con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.
articolo 144
1. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste
altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.
articolo 145
1. La notificazione dell’atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell’articolo
143 è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa. 2. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti
dell’amministrazione da cui l’atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di
messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.
3. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall’ufficiale o
dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
4. Un originale della relazione è dato all’interessato e l’altro è rimesso all’autorità che ha emanato
l’ordine della notificazione.
5. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.
articolo 146
1. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o
di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell’atto o provvedimento medesimo,
non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell’atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Capo II
Norme di procedura
articolo 147
1. All’inizio dell’anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d’Appello indicata nell’articolo
138 della presente legge, d’accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici
delegati alle istruzioni.
articolo 148
1. Le cancellerie delle sezioni di Corte di appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte
dall’articolo 183 della presente legge e una rubrica di fascicoli di causa. articolo 149
1. L’ufficio di cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle
ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette.
2. Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.
3. In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con regio
decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell’articolo 41 del regolamento approvato
con regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che
saranno indicati dal presidente.
4. Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.
articolo 150
1. Tanto nel Tribunale superiore quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali
delle sentenze sono conservati in apposito volume.
2. I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito volume.
articolo 151
1. Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme
stabilite negli articoli 135 e 144, primo comma, del codice di procedura civile e per quanto riguarda
le amministrazioni dello Stato, con l’osservanza delle norme contenute nel regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale.
2. Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente
nei casi e con le norme indicate nell’articolo 146 dello stesso codice.
3. Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle
acque, delegato a norma dell’articolo 157 della presente legge.
articolo 152
1. Il ricorso è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell’articolo 146, sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio
giudicante e, se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.
2. Il mandato al procuratore o all’avvocato può essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati
nell’articolo 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore
al ricorso. articolo 153
1. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.
2. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con
ricevuta di ritorno.
3. L’ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa
all’originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno.
4. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di
ritorno e la notificazione si ha come compiuta.
5. La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta
legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell’atto o provvedimento che la
riguarda.
6. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in
cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.
articolo 154
1. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e
delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.
2. La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.
articolo 155
1. Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte cui è notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all’estero, in Europa, di novanta negli altri casi.
2. Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con controricorso fissare
un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.
articolo 156
1. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel controricorso, nel caso del capoverso dell’articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.
2. Il controricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell’articolo precedente. articolo 157
1. Eseguito il deposito del ricorso il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza
stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l’istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici.
2. Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio.
3. Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a
mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno.
4. Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente
si faccia assistere da un procuratore.
5. Il mandato può essere iscritto a piedi del ricorso, in tal caso è dovuta la tassa di bollo di lire 10,
da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data
nei modi indicati dall’articolo 22 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.
6. La sottoscrizione del mandante dev’essere certificata vera dal procuratore o dall’avvocato.
articolo 158
1. Il ricorrente deve, all’udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove
ha sede il tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o
dell’ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.
2. Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l’attore, se non vi abbia già provveduto col controricorso.
3. Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza
successiva alla quale differirà la causa.
4. Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive
alle quali sia eventualmente rinviata la causa.
articolo 159
1. I documenti riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono
comunicati in udienza all’altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice può differire
la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per
il termine da lui fissato.
2. I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per
giustificati motivi. 3. La causa non trattata o non differita è cancellata dal ruolo.
articolo 160
1. Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
2. Le domande, le difese proposte per iscritto, nonché le conclusioni possono essere presentate
alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.
articolo 161
1. Quando una medesima causa o più cause fra loro connesse siano promosse davanti due o più
Tribunali delle acque, o quando due o più Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra
domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell’articolo 151 e seguenti.
2. La domanda è proposta al presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di
essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell’articolo 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio né a denuncia per cessazione né a revocazione.
3. Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse, promosse davanti a due o
più Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più possibile se uno
dei Tribunali abbia già pronunciato la sentenza definitiva.
articolo 162
1. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell’udienza
o nel giorno successivo.
2. Le ordinanze non emesse sull’accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni
da quello in cui furono pronunziate, se l’ordinanza fu emessa all’udienza in presenza delle parti o
dei loro procuratori e in ogni caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma
dell’articolo 183; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.
3. Se l’ordinanza è impugnata all’udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se
ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la
risoluzione dell’incidente. In ogni altro caso l’impugnativa dell’ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma
dell’articolo 158. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.
4. La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell’udienza stabilita per la risoluzione
dell’incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di
opposizione. 5. Il giudice provvede per l’esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerità di procedura e
può ordinarli anche di ufficio.
articolo 163
1. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.
2. Quando non sia contrastata l’ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare
all’interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.
3. Se sia contrastata l’ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell’ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.
articolo 164
1. Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte
sottoscriva l’atto col quale è deferito.
2. La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.
3. Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all’uopo l’udienza.
4. Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.
articolo 165
1. La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto.
2. Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell’ordinanza che ammette la prova, determina i fatti
da provarsi.
3. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a
prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.
4. La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria.
5. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti
nuovi, deve entro lo stesso termine, articolarli. 6. Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un
termine maggiore.
7. Il termine può essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono
all’uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i
quali esso riconosca la necessità della proroga.
8. Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato.
9. Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell’articolo 10 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.
10. I testimoni sono citati per biglietto.
articolo 166
1. Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del precedente articolo 162, ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce
nell’ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei
testimoni.
2. Allorché ai sensi del secondo capoverso dell’articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per l’eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza
sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all’altra parte per indicare il nome dei
testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.
3. Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l’esecuzione della prova nei
giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell’articolo precedente,
facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.
articolo 167
1. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale o, se si tratti del Tribunale superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell’articolo 139.
2. In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice può sentire testimoni con giuramento, senza
alcuna altra formalità di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.
3. Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinarne la citazione anche immediata o a
brevissimo termine.
4. In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto. articolo 168
1. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
articolo 169
1. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a
norma degli articoli 296 e seguenti del codice di procedura civile.
articolo 170
1. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da
compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale
civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.
articolo 171
1. Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l’atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell’articolo 331 del codice di procedura civile.
articolo 172
1. Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
2. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
3. Qualora dall’esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice
interpone all’uopo i suoi uffici.
4. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.
articolo 173
1. Chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato
il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell’articolo 180.
2. L’intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la
causa ritorni dinanzi al giudice delegato all’istruzione. 3. All’amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l’interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi
nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo.
4. La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all’altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.
articolo 174
1. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice
accorda un termine per citarlo.
2. Se la domanda non s’è fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel
termine stabilito, l’istanza in garanzia è separata dalla causa principale.
articolo 175
1. Qualora sorgano controversie sull’intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre
questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell’articolo 162.
articolo 176
1. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell’articolo 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.
2. Il convenuto può tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e
gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.
3. Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite
nell’articolo 151.
4. Se all’udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria,
non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l’udienza che
fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto,
che non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.
articolo 177
1. Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno
effetto le sentenze già pronunciate in giudizio.
2. Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare
eseguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova. 3. In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui
all’articolo 283 del codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la
scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.
articolo 178
1. Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa all’articolo precedente, dopo il rinvio
all’udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti:
se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle
parti costituite.
2. La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite
nell’articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1901, n. 403, sul procedimento sommario.
3. Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per
ulteriori atti di istruzione, senza deroga, però, alle disposizioni del precedente articolo.
articolo 179
1. Il ricorrente, nel corso del giudizio contumaciale, non può prendere conclusioni diverse da quelle
contenute nell’atto di citazione.
2. Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell’atto da lui fatto notificare all’attore.
articolo 180
1. Compiuta l’istruttoria, sono presentate al giudice, nell’udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza del Tribunale con provvedimento inserito nel processo
verbale e non soggetto a notificazione.
2. Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono
ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese.
3. Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo articolo 188.
articolo 181
1. All’udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. 2. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato,
questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.
articolo 182
1. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice
delegato all’istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.
articolo 183
1. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356
e 360 del codice di procedura civile.
2. La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria,
a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell’originale sottoscritto dai votanti.
3. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette
la sentenza con gli atti all’ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione.
4. Restituiti la sentenza e gli atti dall’ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue
la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita
per la notificazione degli atti di citazione.
5. Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente.
6. La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti, a norma dell’articolo 158; al
contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.
articolo 184
1. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul
bollo e contiene:
a) l’intestazione dell’ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;
b) la trascrizione integrale del dispositivo;
c) la data della pubblicazione.
2. Sull’originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal
deposito che le parti sono tenute a fare all’atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso
deposito sono prelevate le spese della notificazione.
3. L’originale dell’atto è allegato al fascicolo della causa. articolo 185
1. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme
dell’articolo 59 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
articolo 186
1. Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.
articolo 187. Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorché quelle
che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull’oggetto dell’atto, sul luogo o sul tempo della
comparizione, ovvero che concernono la essenza dell’atto.
2. Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei
diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell’articolo 145 del
codice di procedura civile.
articolo 188
1. Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e
del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d’appello.
2. Per l’apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da
scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di
appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali.
3. Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
articolo 189
1. L’appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell’articolo 183, mediante ricorso
notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155.
2. Il termine a comparire è quello indicato nell’articolo 156.
3. Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.
4. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva può essere impugnata solo per la parte definitiva. L’interessato può tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l’appello, che si riserva di proporre il
gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all’intero giudizio.
articolo 190
1. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque si osservano le forme indicate
nei precedenti articoli.
articolo 191
1. Quando il Tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene
in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell’articolo 493 del codice di
procedura civile.
articolo 192
1. I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell’articolo 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all’autorità, dalla quale è
emanato l’atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l’atto o provvedimento
direttamente si riferisce.
articolo 193
1. L’autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all’uopo delegato, sempre col patrocinio e
l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato.
articolo 194
1. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al
Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento [definitivo] impugnato
sotto pena di decadenza.
2. La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende
dall’impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell’amministrazione alla domanda del rilascio della
copia di esso. Il rifiuto dell’amministrazione si fa constatare con verbale dell’ufficiale giudiziario o di
notaio da depositarsi insieme col ricorso.
articolo 195
1. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell’atto o del provvedimento può tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente. 2. Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanza o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine, non potrà pronunciarsi sulla domanda di
sospensione.
articolo 196
1. Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l’istruzione dell’affare è incompleta,
o che i fatti affermati nell’atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all’amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti ovvero ordinare
alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.
2. Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.
articolo 197
1. Se il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 143 della presente legge proponga questioni della
natura di quelle indicate nell’articolo 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette
questioni.
articolo 198
1. Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.
2. Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l’atto o il provvedimento impugnato e rimette
l’affare all’autorità amministrativa competente.
3. Se lo accoglie per altri motivi, annulla l’atto o il provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’autorità amministrativa e nel caso di cui alla lettera h) dell’articolo 143 decide anche nel merito.
articolo 199
1. Le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio
che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei
casi indicati nell’articolo 494 del codice di procedura civile.
2. Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle
acque pubbliche, scaduti i termini per l’appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell’articolo
494 del suddetto codice. 3. Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso
dell’articolo 497 dello stesso codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla
notificazione del dispositivo della sentenza.
4. La revocazione è proposta con ricorso a termini dell’articolo 151.
articolo 200
1. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche
è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione:
a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell’articolo 3 della legge 31 marzo 1877, numero 3761;
b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del numero 3 dell’articolo 517 del codice di
procedura civile, o se si verifichi la contraddittorietà prevista nel numero 8 dell’articolo 517 medesimo.
2. Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul
punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
articolo 201
1. Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate
nell’articolo 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell’articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.
articolo 202
1. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si
osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del codice di procedura civile.
2. Le decisioni interlocutorie del Tribunale superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.
3. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, può essere impugnata solo per la parte definitiva. L’interessato può tuttavia dichiarare, con
regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla
Corte di cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della
sentenza che pone termine all’intero giudizio.
4. I termini indicati nell’articolo 518 del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e decorrono
dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell’articolo 183. articolo 203
1. Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l’istanza per revocazione
di cui all’articolo 199 devono essere preceduti, a pena di irricevibilità, dal deposito della somma di
lire cinquecento, che sarà incamerata ove il ricorso o l’istanza siano rigettati.
2. Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del
codice di procedura civile.
articolo 204
1. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore, si osserva il disposto dell’articolo 473 del codice di procedura civile.
2. La rettificazione può essere domandata anche pei casi previsti ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell’articolo
517 del codice di procedura civile, oppure se sia stato violato l’articolo 357 del citato codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell’articolo 360 del codice medesimo.
3. Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell’articolo 151.
articolo 205
1. Sulla istanza delle parti può essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza.
2. L’esecuzione provvisoria non può essere accordata nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
3. Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma
dell’articolo 554 del codice di procedura civile; il ricorso per cassazione non ne sospende la esecuzione.
4. Per l’esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del codice di procedura civile.
articolo 206
1. L’esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi previsti dall’articolo 143,
si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
2. L’estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese,
non potrà essere rilasciata se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine
all’originale dell’estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula
stabilita dall’articolo 556 del codice di procedura civile. articolo 207
1. Per le azioni possessorie previste dall’articolo 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i
termini e le norme stabilite dal codice di procedura civile.
articolo 208
1. Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del
codice di procedura civile, dell’ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed
integratrici, in quanto siano applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell’articolo 143, le norme del Titolo III, Capo II del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.
articolo 209
1. Le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio, sono
estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.
2. La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla commissione per il gratuito patrocinio
esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche
e da quella presso la Corte di cassazione, per le cause di competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
articolo 210
1. Pei ricorsi indicati nell’articolo 143 della presente legge il presidente della commissione può, nei
casi di urgenza, concedere in via provvisoria l’ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre
l’affare alla commissione nella prima adunanza.
2. Qualora la commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto,
sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti e ad effettuare il deposito dell’occorrente carta bollata.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
articolo 211
1. Ai fini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, la concessione di grandi derivazioni per produzione
di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni. 2. Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché l’ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L’autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è
data dal Ministro per l’industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli
altri casi è data dal prefetto, sentito l’ingegnere capo del Genio civile.
3. L’autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica comunque
prodotta è data dalle autorità competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni.
4. Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dell’articolo 129.
articolo 212
(abrogato)
articolo 213
1. L’obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gl’impianti o le parti
di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.
articolo 214
1. Qualora, all’entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano già scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate
ai primi pagamenti da effettuare se l’impianto verrà attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all’Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.
articolo 215
1. I concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere, dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro
dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
2. Qualora si disponga di rinviare l’esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della
concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l’esecuzione dei lavori, nonché l’obbligo
del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento è
adottato di concerto anche col Ministro delle finanze.
3. La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all’originario termine
di decorrenza nei limiti massimi indicati dal precedente articolo 212 e con gli effetti previsti nell’articolo medesimo e nell’articolo 214, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.
articolo 216
1. È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche.
2. I molini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero
dei lavori pubblici e del magistrato alle acque nel territorio di sua competenza.
3. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell’articolo 33 della
presente legge.
4. La determinazione definitiva dell’indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.
articolo 217
1. Salvo quanto dispone l’articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono
eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto l’osservanza
delle condizioni dal medesimo imposte:
a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti,
quantunque instabili e l’alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
c) gli scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali d’invito alle derivazioni, eccettuati quelli
che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell’autorità amministrativa;
d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
e) e variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse
stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l’altezza di queste e le innovazioni intorno alle
altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d’acque pubbliche od all’esercizio dei
molini od altri opifici su di esse stabiliti;
f) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle
derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
g) le nuove costruzioni nell’alveo dei pubblici corsi e bacini d’acqua di chiuse ed altre opere stabili
per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere
già esistenti;
h) le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni
delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
articolo 218
1. L’approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre
mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi
delle espropriazioni. 2. I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.
3. Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua
pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell’acqua a norma della presente legge.
4. Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell’acqua pubblica,
l’esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l’istruttoria della domanda di
concessione.
articolo 219
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono
punite con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516.
2. La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l’esecuzione di
questa legge.
articolo 220
1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è
disposto all’articolo 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai
funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato nonché degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.
2. I detti verbali sono trasmessi all’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.
articolo 221
1. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all’ingegnere capo dell’ufficio dei Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia.
2. Nei casi di urgenza, l’ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
3. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podestà, o di un ufficiale di polizia
giudiziaria, l’ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli
atti e della esecuzione d’ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l’importo
con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette. articolo 222
1. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena della sanzione amministrativa, l’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione
all’autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che
sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il
termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
2. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all’autorità giudiziaria
per il procedimento penale.
articolo 223
1. Le contravvenzioni alle disposizioni dell’articolo 5 della presente legge sono accertate
dall’intendente di finanza o da un funzionano da lui delegato.
2. Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 222, sostituito all’ingegnere capo del Genio civile
l’intendente di finanza o il funzionario da lui designato.
articolo 224
1. Contro i provvedimenti emessi dall’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento.
articolo 225
1. Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto
della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura
stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed
in proporzione alla importanza economica delle singole aziende.
2. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire
nel bilancio dell’entrata.
3. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
articolo 226
1. È conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli da 1 a 8 del regio decreto 2 ottobre
1919, n. 1995, e a norma del regio decreto 17 settembre 1925, n. 1852, e del regio decreto 15 aprile 1928, n. 854: a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici;
b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione
e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre 1928,
presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova
dell’avanzamento dei lavori;
c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi si siano trovati
in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza
in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.
3. La mancata presentazione dell’istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla
sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.
4. Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall’amministrazione, anteriormente all’entrata
in vigore del regio decreto 15 aprile 1928, n. 854 per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.
articolo 227
1. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente
all’anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
articolo 228
1. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la
cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.
2. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per
l’agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.
3. La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno
sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.
4. La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in
funzione dell’impianto dopo il collaudo.
articolo 229
1. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli
articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l’anno 1940, l’esenzione nell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli
edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell’energia elettrica.
articolo 230
1. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla
ditta concessionaria somme non computate nell’applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la
misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare
alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.
articolo 231
1. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di
impianti esistenti, consentite in base agli articoli 24 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916,
n. 1664, e 26 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
articolo 232
1. È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 e 12 del regio decreto 2 ottobre
1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.
articolo 233
1. Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge,
in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.
articolo 234
1. Con l’entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:
1) il regio decretolegge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione
e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
2) il regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche;
3) i regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n.
1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n.
2161;
4) il regio decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa,
dall’articolo 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque
pubbliche;
5) gli articoli 3 e 6 del regio decretolegge 25 febbraio 1924, n. 456, concernente l’aumento delle
entrate demaniali: 6) il regio decreto 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;
7) il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico;
8) la legge 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a scopo industriale;
9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al
trasporto ed alla distribuzione dell’energia per uso industriale;
10) il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con regio decreto 20 agosto
1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione
di energia elettrica;
11) il regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta all’articolo 8 della legge 7
giugno 1894, n. 232;
12) il regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell’energia elettrica;
13) il regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l’importazione e
l’esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;
14) gli articoli 1 e 12, 16 e 17 del regio decreto, 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in
favore della produzione e della utilizzazione dell’energia idroelettrica;
15) il regio decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione
e della utilizzazione dell’energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell’articolo 6;
16) il regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per
gli impianti idroelettrici;
17) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi
ad opere di irrigazione;
18) il regio decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;
19) le lettere f), g), h), i) dell’articolo 97 e le lettere a), b), c) dell’articolo 98 del testo unico di leggi
sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere k) del
citato articolo 97 e d) del citato articolo 98 nella parte compresa nell’articolo 217 della presente
legge;
20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge.
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