Preambolo
VITTORIO
EMANUELE III
PER GRAZIA DI
DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VISTA LA LEGGE
6 LUGLIO 1933, N. 947;
UDITO IL
PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO;
SENTITO IL
CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA
DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO;
ABBIAMO
DECRETATO E DECRETIAMO:
È
APPROVATO L'UNITO TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE COMPOSTO DI 394
ARTICOLI E OTTO TABELLE ALLEGATE, VISTO, D'ORDINE NOSTRO, DEL CAPO
DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, MINISTRO SEGRETARIO
DI STATO PER L'INTERNO.
ORDINIAMO
CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO
NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO
D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO
OSSERVARE.
DATO
A SANT'ANNA DI VALDIERI, ADDÌ 27 LUGLIO 1934
VITTORIO
EMANUELE
MUSSOLINI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DE
FRANCISCI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 8 AGOSTO
1934
ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 350, FOGLIO 37. - GIACHEDDU.
Annesso
A
TESTO
UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
TITOLO
I. ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITA RIA.
CAPO
I. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.
ART.
1.
LA
TUTELA DELLA SANITÀ PUBBLICA SPETTA AL MINISTRO PER L'INTERNO
E, SOTTO LA SUA DIPENDENZA, AI PREFETTI E AI PODESTÀ.
I
SERVIZI DI IGIENE SCOLASTICA, FERROVIARIA, DEL LAVORO, DELLE COLONIE
E, IN GENERE, I SERVIZI IGIENICI E SANITARI, QUALUNQUE SIA
L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, CIVILE O MILITARE, CHE VI DEBBA
DIRETTAMENTE PROVVEDERE, DEBBONO, PER QUANTO RIGUARDA LA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA, ESSERE COORDINATI E
UNIFORMATI ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SANITARIE E ALLE ISTRUZIONI
DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
ART.
2.
GLI
ORGANI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA PRESSO IL MINISTERO
DELL'INTERNO SONO: LA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA
ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ.
IL
PREFETTO È L'AUTORITÀ SANITARIA DELLA PROVINCIA. EGLI
PRESIEDE IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ E HA ALLA SUA
DIPENDENZA IL MEDICO PROVINCIALE E IL VETERINARIO PROVINCIALE.
IL
PODESTÀ È L'AUTORITÀ SANITARIA DEL COMUNE ED HA
ALLA SUA DIPENDENZA L'UFFICIALE SANITARIO.
IL
MEDICO PROVINCIALE DIRIGE L'UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE E
SOVRAINTENDE AGLI UFFICI SANITARI MARITTIMI, DI FRONTIERA E DI
AEROPORTI, DOVE ESISTONO. L'UFFICIALE SANITARIO DIRIGE L'UFFICIO
SANITARIO COMUNALE.
ART.
3.
I
COMUNI PROVVEDONO ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALLA PROFILASSI DELLA
MALATTIE TRASMISSIBILI CON PERSONALE E MEZZI ADEGUATI AI BISOGNI
LOCALI.
I
COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E QUELLI, GIÀ CAPOLUOGHI DI
CIRCONDARIO, CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI VENTIMILA ABITANTI, HANNO
UN ADATTO UFFICIO SANITARIO; AGLI ALTRI SI AVVALGONO DEL PERSONALE
SANITARIO DI CUI DISPONGONO E LA QUALE DEVE ESSERE FATTO OBBLIGO
ESPRESSO, NEL REGOLAMENTO COMUNALE, DI PRESTARE L'OPERA PROPRIA PER
GLI SCOPI ANZIDETTI.
ART.
4.
ALL'ASSISTENZA
MEDICO-CHIRURGICA E OSTETRICA GRATUITA PER I POVERI NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE, ALLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI
AI POVERI E ALLA ASSISTENZA VETERINARIA LIMITATA AI LUOGHI NEI QUALI
NE È RICONOSCIUTO IL BISOGNO, QUANDO NON SIANO ASSICURATE
ALTRIMENTI, PROVVEDONO I COMUNI.
È
FATTO DIVIETO AI COMUNI DI ISTITUIRE CONDOTTE SANITARIE PER LA
GENERALITÀ DEGLI ABITANTI.
I
SANITARI CONDOTTI HANNO, TUTTAVIA, L'OBBLIGO DI PRESTARE LA LORO
OPERA ANCHE AI NON AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA GRATUITA, IN BASE
ALLE SPECIALI TARIFFE CHE SONO ALL'UOPO PROPOSTE PER CIASCUNA
PROVINCIA DALLA ASSOCIAZIONE SINDACALE GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA,
COMPETENTE PER TERRITORIO, E APPROVATE DAL PREFETTO.
ART.
5.
LE
PROVINCIE PROVVEDONO AI SERVIZI SANITARI LORO IMPOSTI DALLA LEGGE;
HANNO FACOLTÀ, INOLTRE, D'INTEGRARE SERVIZI SANITARI CHE SONO
A CARICO DEI COMUNI E POSSONO ESSERE OBBLIGATE, NEI CASI PREVEDUTI
DAGLI ARTICOLI 92, 93 E 259, A SOSTITUIRSI AI COMUNI MEDESIMI
NELL'ADEMPIMENTO DI TALI SERVIZI.
CAPO
II. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.
ART.
6.
LA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA È COSTITUITA
DI UFFICI MEDICI, VETERINARI, FARMACEUTICI E AMMINISTRATIVI E
DELL'ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA, COME CENTRO DI INDAGINI E DI
ACCERTAMENTI INERENTI AI SERVIZI DELLA SANITÀ PUBBLICA E PER
LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI STESSI NEL
REGNO.
ART.
7. L'ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA COMPRENDE I SEGUENTI REPARTI:
1
. LABORATORIO DI MICROGRAFIA E BATTERIOLOGIA APPLICATE
ALL'IGIENE E ALLA SANITÀ PUBBLICA; CONTROLLO DI SIERI, VACCINI
E PRODOTTI AFFINI;
2
. LABORATORIO DI CHIMICA APPLICATA ALL'IGIENE E ALLA
SANITÀ PUBBLICA; CONTROLLO DELLA SALUBRITÀ DELLE
SOSTANZE ALIMENTARI;
3
. LABORATORIO DI FISICA APPLICATA ALL'IGIENE E ALLA
SANITÀ PUBBLICA; UFFICIO DEL RADIO; SEZIONE DI METEOROLOGIA
SANITARIA;
4
. LABORATORIO PER GLI ACCERTAMENTI SULLA DIFFUSIONE E
PROFILASSI DELLA MALARIA;
5
. LABORATORIO PER GLI ACCERTAMENTI DI BIOLOGIA
INTERESSANTI LA SANITÀ PUBBLICA;
6
. INDAGINI E PARERI DI INGEGNERIA SANITARIA E IGIENE
DEL SUOLO E DELL'ABITATO;
7
. LABORATORIO DI ACCERTAMENTI EPIDEMIOLOGICI E
PROFILATTICI RIGUARDO ALLE MALATTIE DIFFUSIBILI E ALLE MALATTIE
SOCIALI;
8
. BIBLIOTECA E MUSEO.
CON DECRETO DEL MINISTRO PER
L'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE, POTRÀ
PROCEDERSI ALLA ISTITUZIONE DI NUOVI REPARTI O DI RAGGRUPPAMENTI
DIVERSI DA QUELLI SOPRAINDICATI.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA
SANITÀ PUBBLICA È DIRETTORE DELL'ISTITUTO; PUÒ
ESSERE SOSTITUITO IN TALE COMPITO DALL'ISPETTORE GENERALE MEDICO
CAPO.
ART.
8.
NELL'ISTITUTO
DI SANITÀ PUBBLICA HANNO LUOGO OGNI ANNO CORSI DI
PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE SANITARIO ALLA DIPENDENZA DELLO
STATO, DELLE PROVINCIE, DEI COMUNI. I CORSI PREDETTI SONO AFFIDATI AL
PERSONALE DELLÀ AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA;
POSSONO ESSERE ANCHE AFFIDATI, MEDIANTE INCARICHI PROVVISORI, A
PERSONALE TECNICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI O ANCHE A ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.
ART.
9.
I
PROGRAMMI DEI CORSI, INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, SONO
STABILITI DAL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA,
SENTITO IL PARERE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PRESIEDUTA DAL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ E DELLA QUALE
FANNO PARTE I CAPI DEI REPARTI DELL'ISTITUTO E DUE COMPONENTI
DESIGNATI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, CHE DURANO IN
CARICA TRE ANNI. IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA
PUÒ INTERVENIRE AI LAVORI DI DETTA COMMISSIONE.
UN
FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA, DI GRADO NON INFERIORE AL 7/A, ESERCITA
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO.
ART.
10.
PER
L'AMMISSIONE AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO NELL'ISTITUTO DI SANITÀ
PUBBLICA IL PERSONALE, NON APPARTENENTE AI RUOLI ORGANICI DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, È TENUTO AL PAGAMENTO DI UNA
TASSA D'ISCRIZIONE. ALLA FINE DI CIASCUN CORSO È RILASCIATO UN
DIPLOMA, LA CUI CONCESSIONE È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA
TASSA.
LA
MISURA DELLE TASSE PREDETTE È DETERMINATA CON DECRETO DEL
MINISTRO PER L'INTERNO DI CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE.
L'IMPORTO
DELLE TASSE È DEVOLUTO ALL'ERARIO.
ART.
11.
PER
LE RICERCHE E PER GLI STUDI DI CARATTERE SCIENTIFICO E PER GLI ALTRI
SERVIZI AFFIDATI, CON L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO,
ALL'ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO, DEBBONO ESSERE ACCREDITATI, A FAVORE DEL MINISTERO STESSO I
FONDI OCCORRENTI PER LE RELATIVE SPESE. DELLE SOMME ACCREDITATE È
RESO CONTO NELLE FORME PRESCRITTE DALLE VIGENTI NORME DI CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
L'ISTITUTO
DI SANITÀ PUBBLICA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER
L'INTERNO, PUÒ ESEGUIRE RICERCHE E STUDI ANCHE A RICHIESTA DI
AMMINISTRAZIONI NON STATALI, DI ENTI E DI PRIVATI. CON DECRETO,
EMANATO DAL MINISTRO PER L'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLO PER LE
FINANZE, È DETERMINATA LA MISURA DELLE SOMME CHE TALI
AMMINISTRAZIONI, ENTI O PRIVATI DEBBONO VERSARE ALL'ERARIO A TITOLO
DI RIMBORSO DI SPESA.
CAPO
III. DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ.
ART.
12. IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ È COMPOSTO:
DI
SEDICI DOTTORI IN MEDICINA E CHIRURGIA DEI QUALI SEI PARTICOLARMENTE
COMPETENTI NELLA IGIENE PUBBLICA;
DI
UN BIOLOGO;
DI
DUE INGEGNERI ESPERTI IN INGEGNERIA SANITARIA;
DI
UN DOTTORE DI CHIMICA;
DI
DUE DOTTORI IN VETERINARIA, PARTICOLARMENTE VERSATI IN IGIENE
VETERINARIA;
DI
UN FARMACOLOGO;
DI
UN CONSIGLIERE DI STATO;
DI
UNA PERSONA ESPERTA NELLE SCIENZE AGRARIE;
DI
UNA PERSONA ESPERTA NELLE MATERIE AMMINISTRATIVE;
DI
UN UFFICIALE SANITARIO CAPO DI UFFICIO D'IGIENE;
DI
UN RAPPRESENTANTE DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA, UNO DELL'ISTITUTO
NAZIONALE FASCISTA PER LA PREVIDENZA SOCIALE,UNO DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA E UNO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ
E DELL'INFANZIA, RISPETTIVAMENTE DESIGNATI DAL SEGRETARIO DEL PARTITO
NAZIONALE FASCISTA E DA CIASCUNO DEGLI ENTI PREDETTI.
ESSI
SONO NOMINATI CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER
L'INTERNO; DURANO IN CARICA TRE ANNI E POSSONO ESSERE RINOMINATI.
FANNO
INOLTRE PARTE DEL CONSIGLIO STESSO:
IL
DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA;
IL
DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE;
IL
COMMISSARIO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE INTERNA;
IL
DIRETTORE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE;
IL
DIRETTORE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO;
UN
DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELLE COLONIE, DESIGNATO DAL
MINISTRO PER LE COLONIE;
UN
DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI, DESIGNATO DAL
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI;
IL
TENENTE GENERALE MEDICO, CAPO DEL CORPO SANITARIO MILITARE;
IL
TENENTE GENERALE MEDICO DIRETTORE CENTRALE DELLA SANITÀ
MILITARE MARITTIMA;
IL
CAPO DELL'UFFICIO CENTRALE DI SANITÀ DELLA REGIA AERONAUTICA;
IL
PRESIDENTE DEL COMITATO MEDICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE;
IL
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DELLA CAPITALE;
IL
DIRETTORE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE;
IL
DIRETTORE GENERALE DELL'AGRICOLTURA;
IL
PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA;
IL
CAPO DELL'UFFICIO SANITARIO DELLE FERROVIE DELLO STATO;
IL
DIRETTORE GENERALE DELLE ACQUE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI;
IL
DIRETTORE GENERALE DELLA BONIFICA INTEGRALE;
IL
COLONNELLO VETERINARIO CAPO DEL CORPO E DEL SERVIZIO VETERINARIO
MILITARE;
UN
RAPPRESENTANTE DEI MEDICI CHIRURGHI, UNO DEI VETERINARI, UNO DEI
FARMACISTI, UNO DEI CHIMICI ED UNO DEGLI INGEGNERI, DESIGNATI DALLE
RISPETTIVE ASSOCIAZIONI SINDACALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE, SECONDO LE
NORME, I TERMINI E LE CONDIZIONI STABILITE CON DECRETO REALE, SU
PROPOSTA DEI MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE CORPORAZIONI.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO NOMINA PER CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ IL PRESIDENTE E IL VICE
PRESIDENTE CHE RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'APERTURA DELLA SESSIONE
ORDINARIA SUCCESSIVA. IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE ESPLICANO LE
LORO MANSIONI ANCHE IN SENO ALLE SEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI
SANITÀ.
È
IN FACOLTÀ DEL MINISTRO PER L'INTERNO DI INTERVENIRE ALLE
ADUNANZE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ RIUNITO IN ADUNANZA
GENERALE O DI SEZIONE, ASSUMENDONE LA PRESIDENZA.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO DESIGNA A SEGRETARIO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DI SANITÀ UN FUNZIONARIO MEDICO IN SERVIZIO PRESSO LA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA IL QUALE NON HA VOTO.
ART.
13. IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ:
1/A
PRENDE IN ESAME I FATTI RIGUARDANTI L'IGIENE E LA SANITÀ
PUBBLICA DEL REGNO SUI QUALI RIFERISCE IL DIRETTORE GENERALE DELLA
SANITÀ PUBBLICA;
2/A
PROPONE QUEI PROVVEDIMENTI, QUELLE INCHIESTE QUELLE RICERCHE
SCIENTIFICHE CHE GIUDICHERÀ CONVENIENTI AI FINI DEI SERVIZI DI
SANITÀ PUBBLICA;
3/A
COMPILA L'ELENCO DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI.
ART.
14.
IL
VOTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ È OBBLIGATORIO;
A)
SU TUTTI I REGOLAMENTI GENERALI, PREDISPOSTI DA QUALUNQUE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CHE COMUNQUE INTERESSINO L'IGIENE E LA
SANITÀ PUBBLICA;
B)
SULL'ELENCO DEI COLORI NOCIVI;
C)
SULLA DETERMINAZIONE DEI SALI DI CHININO CHE POSSONO ESSERE
ACQUISTATI E LAVORATI DAL MINISTERO DELLE FINANZE, SULLA FORMA DEI
RELATIVI PREPARATI E SUI MODI DI DISTRIBUZIONE DI ESSI; SUI PREPARATI
SUSSIDIARI PER LA CURA DELLA MALARIA, A NORMA DELL'ART. 315;
D)
SULLA DETERMINAZIONE DEI LAVORI PERICOLOSI, TROPPO FATICOSI O
INSALUBRI, A TERMINE DELLE DISPOSIZIONI SUL LAVORO DELLE DONNE E DEI
FANCIULLI; SULLE NORME IGIENICHE DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALL'IGIENE DEI LOCALI DI LAVORO E DI RIPOSO DELLE DONNE E DEI
FANCIULLI;
E)
SUI GRANDI LAVORI DI UTILITÀ PUBBLICA PER CIÒ CHE
RIGUARDA L'IGIENE; SULLE OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ CHE
INTERESSINO COMUNQUE LA SANITÀ PUBBLICA E LA ESECUZIONE DELLE
QUALI DEBBA ESSERE AUTORIZZATA CON LEGGE, O SULLE OPERE IGIENICHE CHE
INTERESSINO PIÙ PROVINCIE E, IN GENERE, PER QUANTO RIGUARDA
TALI OPERE, IN TUTTI I CASI NEI QUALI NE È RICHIESTO PER
LEGGE;
F)
SULLE DOMANDE DI ATTESTATI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE PER INVENZIONI E
SCOPERTE CONCERNENTI BEVANDE E COMMESTIBILI DI QUALSIASI NATURA;
G)
SULLE MODIFICAZIONI DA INTRODURSI NELL'ELENCO DEGLI STUPEFACENTI;
H)
IN TUTTI I CASI NEI QUALI NE È FATTO OBBLIGO PER DISPOSIZIONE
DI LEGGE O DI REGOLAMENTO, EMANATO DA UNA AMMINISTRAZIONE CENTRALE.
È
IN FACOLTÀ DEL MINISTRO PER L'INTERNO DI RICHIEDERE IL PARERE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ IN TUTTI QUEI CASI NEI QUALI
LO RITENGA OPPORTUNO.
ART.
15.
IL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ SI DIVIDE IN QUATTRO SEZIONI.
ALLA
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SI PROVVEDE CON DECRETO REALE ALL'INIZIO
DI CIASCUN TRIENNIO. CON LO STESSO DECRETO SI DETERMINA LA
COMPETENZA, PER MATERIA, DELLE SINGOLE SEZIONI E LA DISTRIBUZIONE DEI
MEMBRI NELLE MEDESIME.
ART.
16.
IL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ DELIBERA IN ADUNANZA GENERALE
SULLE MATERIE INDICATE SOTTO LE LETTERE A) E D) DEL PRECEDENTE ART.
14, SUI GRANDI LAVORI E SULLE OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
PREVEDUTI NELLA LETTERA E) DELLO STESSO ARTICOLO E QUANDO TALE
ADUNANZA È ESPRESSAMENTE RICHIESTA PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O
DI REGOLAMENTO; NEGLI ALTRI CASI, I PARERI O LE DELIBERAZIONI,
RICHIESTI AL CONSIGLIO DAL PRESENTE TESTO UNICO O DA QUALSIASI ALTRA
LEGGE O REGOLAMENTO, SONO RESI DALLA SEZIONE COMPETENTE.
QUANDO
SIANO IN DISCUSSIONE QUESTIONI CHE INTERESSINO LA COMPETENZA DI DUE O
PIÙ SEZIONI, IL PARERE È EMESSO COLLEGIALMENTE DALLE
SEZIONI INTERESSATE RIUNITE IN UNICA ASSEMBLEA.
NEL
CASO DI PARERI O DI DELIBERAZIONI DOMANDATI CON URGENZA, LE SEZIONI
POSSONO DELIBERARE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI
RESIDENTI NELLA CAPITALE.
CAPO
IV DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.
ART.
17.
IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ È PRESIEDUTO DAL
PREFETTO ED È COMPOSTO DI:
a) TRE
DOTTORI IN MEDICINA E CHIRURGIA DI CUI UNO PARTICOLARMENTE COMPETENTE
IN PEDIATRIA;
b) UNA
PERSONA ESPERTA NELLE MATERIE AMMINISTRATIVE;
c) UNA
PERSONA ESPERTA NELLE SCIENZE AGRARIE;
d) IL
SEGRETARIO FEDERALE DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
e) IL
MEDICO PROVINCIALE;
f) IL
VETERINARIO PROVINCIALE;
g) L'UFFICIALE
MEDICO IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO DI PIÙ ALTO GRADO
RESIDENTE NEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA;
h) IL
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DEL CAPOLUOGO;
i) L'UFFICIALE
SANITARIO DEL CAPOLUOGO;
l) UN
RAPPRESENTANTE DEI MEDICI CHIRURGHI, UNO DEI VETERINARI, UNO DEI
FARMACISTI, UNO DEI CHIMICI ED UNO DEGLI INGEGNERI ESERCENTI NELLA
PROVINCIA, DESIGNATI DALLE RISPETTIVE ASSOCIAZIONI SINDACALI
LEGALMENTE RICONOSCIUTE, SECONDO LE NORME, I TERMINI E LE CONDIZIONI
STABILITE CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEI MINISTRI PER L'INTERNO E
PER LE CORPORAZIONI.
I
COMPONENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) SONO NOMINATI CON DECRETO
REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO, DURANO IN CARICA TRE
ANNI E POSSONO ESSERE RINOMINATI.
IL PREFETTO DESIGNA A SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DI GRUPPO A IL QUALE NON
HA VOTO.
ART.
18. IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ;
1/A
PRENDE IN ESAME TUTTI I FATTI RIGUARDANTI L'IGIENE E LA SALUTE
PUBBLICA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA;
2/A
PROPONE AL PREFETTO I PROVVEDIMENTI E LE INVESTIGAZIONI CHE GIUDICA
OPPORTUNI;
3/A
DESIGNA UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA LICENZA AD
ESERCIZI PUBBLICI;
4/A
PROPONE IL REGOLAMENTO DEI PREMI AI PROPRIETARI E AGLI INDUSTRIALI
PER LE OPERE DI DIFESA DALLA MALARIA NELLE ABITAZIONI E NEI RICOVERI,
ANCHE TEMPORANEI, DEGLI OPERAI E DEI CONTADINI;
5/A
PROVVEDE ALLA COMPILAZIONE DELL'ELENCO PER LA NOMINA DEI SANITARI CHE
DEBBONO FAR PARTE DELLE COMMISSIONI COMPARTIMENTALI ARBITRALI PER LA
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA.
ART.
19.
IL
VOTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ È
OBBLIGATORIO, PER LA PARTE IGIENICO-SANITARIA:
a) SUI
REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ;
b) SUI
REGOLAMENTI SPECIALI PER LA MACERAZIONE DELLE PIANTE TESSILI E IN
OGNI ALTRO REGOLAMENTO SPECIALE A SCOPO IGIENICO;
c) SUL
REGOLAMENTO PROVINCIALE DI POLIZIA VETERINARIA;
d) SUL
REGOLAMENTO PER GLI UFFICIALI SANITARI DELLA PROVINCIA;
e) SUI
REGOLAMENTI PER I SERVIZI DEI LABORATORI PROVINCIALI DI IGIENE E DI
PROFILASSI;
f) SULLA
COSTITUZIONE COATTIVA DI CONSORZI PER LA PROVVISTA D'ACQUA POTABILE E
SULLA ESECUZIONE D'UFFICIO DI OPERE DI TALE NATURA;
g) SULLA
VARIAZIONE AL LIMITE DEL LAVORO NOTTURNO DI DONNE E DI FANCIULLI E
SULLE CONCESSIONI DI AMMISSIONE DI DONNE AL LAVORO NOTTURNO DI
MATERIE SUSCETTIBILI DI ALTERAZIONE;
h) SULLE
PIANTE ORGANICHE DELLE FARMACIE;
i) SULLA
COSTITUZIONE E SULLO SCIOGLIMENTO DI CONSORZI SANITARI E SULLA
RIFORMA DELLE CONVENZIONI REGOLATRICI DEI CONSORZI STESSI;
l) SULLA
CONFERMA E LA DIMISSIONE DEGLI UFFICIALE SANITARI IN PROVA E SUI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINATI CONTRO DI ESSI, ECCEDENTI LA SOSPENSIONE
PER IL TERMINE DI UN MESE;
m) SULLE
RELAZIONI ANNUALI DEL MEDICO PROVINCIALE E DEL VETERINARIO
PROVINCIALE;
n) IN
TUTTI I CASI NEI QUALI NE È FATTO OBBLIGO PER DISPOSIZIONE DI
LEGGE O DI REGOLAMENTO GENERALE.
È
IN FACOLTÀ DEL PREFETTO DI RICHIEDERE IL PARERE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ IN TUTTI QUEI CASI NEI QUALI LO RITENGA
OPPORTUNO.
ART.
20.
NEL
CASO DI PARERI O DI DELIBERAZIONI, DOMANDATI CON URGENZA, IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ PUÒ DELIBERARE CON LA
PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI RESIDENTI NEL CAPOLUOGO
DELLA PROVINCIA.
CAPO
V DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ E AI
CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITÀ.
ART.
21.
IL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, IN ADUNANZA GENERALE, ED IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ, SI RIUNISCONO IN SESSIONE
ORDINARIA UNA VOLTA L'ANNO, NEL MESE DI APRILE; LE SEZIONI DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ DUE VOLTE L'ANNO, NEI MESI DI
GIUGNO E DI NOVEMBRE. STRAORDINARIAMENTE I PREDETTI CONSESSI POSSONO
ESSERE RIUNITI TUTTE LE VOLTE CHE RITENGANO NECESSARIO DI CONVOCARLI,
RISPETTIVAMENTE IL MINISTRO PER L'INTERNO ED IL PREFETTO.
PER
LA VALIDITÀ DELLE ADUNANZE È NECESSARIA LA PRESENZA
DELLA METÀ ALMENO DEI RISPETTIVI COMPONENTI, TRANNE I CASI
PREVEDUTI NEGLI ARTICOLI 16 E 20.
LE
DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DI VOTI E, IN CASI DI
PARITÀ, PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.
I
MEMBRI NON DI DIRITTO CHE NON INTERVENGANO AD ALMENO TRE ADUNANZE
CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADONO DALLA CARICA. LA
DECADENZA È PRONUNZIATA DAL MINISTRO PER L'INTERNO O DAL
PREFETTO, SENTITI GLI INTERESSATI, A SECONDA CHE SI TRATTI DI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE O DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
SANITÀ.
ART.
22.
È
IN FACOLTÀ DEL MINISTRO PER L'INTERNO O DEL PREFETTO, DI FARE
INTERVENIRE NELLE ADUNANZE RISPETTIVAMENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE E
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ, SENZA VOTO DELIBERATIVO,
PER LO STUDIO DI SPECIALI QUESTIONI, PERSONE DI RICONOSCIUTA
COMPETENZA ESTRANEE AI PREDETTI CONSESSI.
ART.
23.
AI
COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ E DEI CONSIGLI
PROVINCIALI DI SANITÀ, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO
STATO, PUÒ ESSERE ASSEGNATA UNA INDENNITÀ GIORNALIERA
NELLA MISURA STABILITA CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO DI
CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE.
AI
COMPONENTI DEI PREDETTI CONSIGLI CHE FACCIANO PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, QUANDO NON SIANO CHIAMATI NEI
CONSIGLI MEDESIMI IN DIPENDENZA DELLA CARICA O DELL'UFFICIO CHE
RICOPRONO, PUÒ ESSERE ASSEGNATA UNA DIARIA CHE È
STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE, ENTRO I LIMITI PREVEDUTI
NELL'ART. 63 DEL R. DECRETO 8 MAGGIO 1924, N. 843.
AI
COMPONENTI DEI CONSIGLI ANZIDETTI CHE NON RISIEDONO NEL LUOGO DOVE SI
TENGONO LE ADUNANZE, SONO INOLTRE DOVUTE LE INDENNITÀ DI
VIAGGIO E DI SOGGIORNO CHE, PER I FUNZIONARI DELLO STATO, SONO
STABILITE DALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE, E PER GLI ALTRI COMPONENTI
SONO DETERMINATE CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO DI CONCERTO
CON QUELLO PER LE FINANZE.
CAPO
VI. DELL'UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE.
SEZIONE
I. DEL MEDICO PROVINCIALE
ART.
24.
IL
MEDICO PROVINCIALE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI A LUI DEMANDATE DAL
PRESENTE TESTO UNICO E DA ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI, ED INOLTRE:
a) INFORMA
IL PREFETTO DI QUALUNQUE FATTO POSSA INTERESSARE LA SANITÀ
PUBBLICA NELLA PROVINCIA E PROPONE I PROVVEDIMENTI NECESSARI;
b) PROPONE
LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ PER GLI
AFFARI SUI QUALI, PER LEGGE, DEVE ESSERE SENTITO;
c) PROPONE
I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL PREFETTO RELATIVI AL PERSONALE
SANITARIO, AGLI ESERCENTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELL'AUTORITÀ
SANITARIA ED AGLI ESERCENTI NON AUTORIZZATI;
d) DÀ
VOTO SULLE DELIBERAZIONI DEI CONSORZI PER IL SERVIZIO
MEDICO-CHIRURGICO E PER QUELLO OSTETRICO, SULLA NOMINA DEGLI
UFFICIALI SANITARI COMUNALI, SULLE CONTESTAZIONI TRA MEDICI E
AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ENTI MORALI E PRIVATI PER RAGIONI DI
SERVIZIO;
e) DÀ
PARERE SUI PROGETTI DI EDIFICI SCOLASTICI E SU QUELLI PER LA
COSTRUZIONE E L'ACQUISTO, L'ADATTAMENTO E IL RESTAURO DI CAMPI
SPORTIVI, PISCINE, BAGNI PUBBLICI E SIMILI;
f) SI
TIENE IN CORRISPONDENZA CON GLI UFFICIALI SANITARI, AI SENSI
DELL'ART. 40, SU TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA L'IGIENE E LA SANITÀ
PUBBLICA;
g) VIGILA
SUI SERVIZI SANITARI E SULLE CONDIZIONI IGIENICHE DEI COMUNI, SUGLI
ISTITUTI SANITARI DELLA PROVINCIA E SULLA ESECUZIONE DELLE LEGGI E
DEI REGOLAMENTI SANITARI;
h) VIGILA
SULL'IGIENE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE,
RIFERENDONE AL PREFETTO;
i) VIGILA
SUGLI ISTITUTI ED I LABORATORI OVE SI COMPIONO ESPERIMENTI SOPRA
ANIMALI;
l) REDIGE
LA RELAZIONE ANNUALE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI SANITARI E SULLO
STATO SANITARIO DELLA PROVINCIA;
m) RICEVE
DAGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO LE INFORMAZIONI SUI
FATTI E SULLE CIRCOSTANZE CHE POSSANO INTERESSARE LA SANITÀ
PUBBLICA E SUGLI ABORTI, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL REFERTO AI
SENSI DELL'ART. 365 DEL CODICE PENALE E DELL'ART. 4 DEL CODICE DI
PROCEDURA PENALE.
QUANDO
NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ABBIA NOTIZIA DI UN REATO, PER IL
QUALE SI DEBBA PROCEDERE DI UFFICIO, DEVE FARNE DENUNZIA MEDIANTE
RAPPORTO.
ART.
25.
NELLE
PROVINCIE, DOVE MANCHI TEMPORANEAMENTE IL MEDICO PROVINCIALE,
L'UFFICIALE SANITARIO DEL CAPOLUOGO O ALTRO COMPONENTE MEDICO DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ PUÒ ESSERE INCARICATO
DAL MINISTERO DI ESERCITARNE PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI.
SEZIONE
II. DEL VETERINARIO PROVINCIALE.
ART.
26.
IL
VETERINARIO PROVINCIALE FA PARTE DELL'UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE E
SOVRAINTENDE AL SERVIZIO VETERINARIO; PERTANTO:
a) RICEVE
LE DENUNZIE DELLE MALATTIE INFETTIVE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI
POLIZIA VETERINARIA;
b) RACCOGLIE
E COORDINA I DATI STATISTICI RELATIVI ALLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI
ANIMALI;
c) INFORMA
IL PREFETTO SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO E IL MEDICO PROVINCIALE SU
TUTTO QUANTO RIGUARDA LA SALUTE E L'IGIENE DEGLI ANIMALI NELLA
PROVINCIA IN RAPPORTO ALLA SANITÀ PUBBLICA;
d) ESERCITA
LA VIGILANZA VETERINARIA NELLA PROVINCIA PER LA APPLICAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI PROFILASSI E DI POLIZIA VETERINARIA E COMPIE LE
NECESSARIE ISPEZIONI;
e) DÀ
VOTO SULLE DELIBERAZIONI DEI CONSORZI RELATIVE AL SERVIZIO
VETERINARIO, SULLE CONTESTAZIONI FRA I VETERINARI E I MUNICIPI, I
CORPO MORALI E I PRIVATI PER RAGIONI DI SERVIZIO;
f) PROPONE
AL PREFETTO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI VETERINARI
COMUNALI;
g) REDIGE
LA RELAZIONE ANNUALE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLA
PROVINCIA.
ART.
27.
IL
PREFETTO PUÒ INCARICARE UNO O PIÙ VETERINARI DI
COADIUVARE IL VETERINARIO PROVINCIALE IN ALTRI COMUNI DELLA
PROVINCIA, QUANDO L'ESTENSIONE DELLA PROVINCIA STESSA E LA QUANTITÀ
DEL BESTIAME IN ESSA ESISTENTE LO RICHIEDANO.
NELLE
PROVINCIE DOVE MANCHI IL VETERINARIO PROVINCIALE, LE SUE FUNZIONI
POSSONO ESSERE PROVVISORIAMENTE AFFIDATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO
AL VETERINARIO DI UNA PROVINCIA VICINA, O AD UN COMPONENTE
VETERINARIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.
SEZIONE
III. DEI SERVIZI SANITARI PER SCALI MARITTIMI, PER LE FRONTIERE DI
TERRA E PER GLI AEROPORTI.
ART.
28.
NEI
PORTI E NEGLI AEROPORTI DEL REGNO, SONO STABILITI UFFICI DI SANITÀ.
NEI
PORTI ABILITATI A TUTTI I SERVIZI DI SANITÀ MARITTIMA E NELLE
STAZIONI DI SANITÀ MARITTIMA, IL SERVIZIO È AFFIDATO AD
APPOSITO PERSONALE TECNICO APPARTENENTE AI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA SANITÀ PUBBLICA.
NEGLI
ALTRI PORTI E SCALI PROVVEDE IL PREFETTO MEDIANTE INCARICHI.
AL
SERVIZIO SANITARIO DI FRONTIERA ED AGLI AEROPORTI, NONCHÉ ALLA
EVENTUALE ISTITUZIONE DI UFFICI TEMPORANEI PER BISOGNI STRAORDINARI,
PROVVEDE IL PREFETTO SECONDO LE ORDINANZE E LE ISTRUZIONI EMANATE DAL
MINISTERO DELL'INTERNO.
ART.
29.
IL
CAPITANO O PADRONE DI NAVE, NELL'APPRODARE AD UN PORTO O SCALO DELLO
STATO, È TENUTO A SOTTOSTARE ALLA FORMALITÀ SANITARIE
PRESCRITTE NEL REGOLAMENTO DI SANITÀ MARITTIMA.
SONO
ESTESE ALLE INFRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PREDETTO
REGOLAMENTO LA COMPETENZA DEL CAPITANO DEL PORTO DI ARRIVO, STABILITA
NEL CODICE PER LA MARINA MERCANTILE E LA PROCEDURA STABILITA NEL
CODICE STESSO.
LE
PENE PECUNIARIE, INFLITTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE
ARTICOLO, DEBBONO ESSERE VERSATE PRIMA DELLA PARTENZA DELLA NAVE.
QUALORA QUESTA AVVENGA PRIMA CHE IL GIUDIZIO SIA STATO DEFINITO, IL
CAPITANO DELLA NAVE DEVE VERSARE PRESSO L'UFFICIO DI PORTO UN
DEPOSITO DI GARANZIA NELLA SOMMA DETERMINATA DALL'AUTORITÀ
MARITTIMA LOCALE ENTRO IL LIMITE MASSIMO INDICATO NELL'ART. 358.
ART.
30.
IL
CAPITANO O PADRONE DI NAVE, NELL'APPRODARE AD UN PORTO O SCALO DELLO
STATO, È TENUTO AL PAGAMENTO DI UN DIRITTO DI PRATICA
SANITARIA NELLA MISURA STABILITA NELLA TABELLA N. 1, ANNESSA AL
PRESENTE TESTO UNICO.
IL
DIRITTO DI PRATICA SANITARIA È APPLICATO CON LE STESSE NORME E
MODALITÀ DELLA TASSA E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO, DI CUI AL
CAPO IV DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1896, N. 318, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
ART.
31.
IL
COMANDANTE DI AEROMOBILE CHE APPRODA IN UN AEROPORTO DELLO STATO È
TENUTO A SOTTOSTARE ALLE MISURE SANITARIE STABILITE NELL'APPOSITO
REGOLAMENTO, CHE È EMANATO DAL MINISTRO PER L'INTERNO DI
CONCERTO CON QUELLO PER L'AERONAUTICA.
ART.
32.
ALLA
VISITA SANITARIA DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI
ANIMALI CHE SI IMPORTANO NEL REGNO E DEGLI ANIMALI CHE SI ESPORTANO,
SI PROVVEDE MEDIANTE VETERINARI DI CONFINE E DI PORTO.
DETTI
VETERINARI DEBBONO PROIBIRE L'INGRESSO NELLO STATO DEGLI ANIMALI
AFFETTI DA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE O SOSPETTI DI ESSERLO,
NONCHÉ DELLE CARNI E DEI PRODOTTI OD AVANZI ANIMALI
RICONOSCIUTI NON SANI.
DEBBONO
PROIBIRE DEL PARI L'USCITA DAL REGNO DEGLI ANIMALI RICONOSCIUTI
AFFETTI DA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE O SOSPETTI DI ESSERLO.
LA
VISITA ALLA FRONTIERA È SOGGETTA ALLA PERCEZIONE DI UN DIRITTO
FISSO A CARICO DEGLI ESPORTATORI E DEGLI IMPORTATORI, NELLA MISURA
STABILITA NELLA TABELLA N. 2 ANNESSA AL PRESENTE TESTO UNICO.
È
FATTA ECCEZIONE PER I SOLI ANIMALI IMPORTATI PER L'ALPEGGIO E PER LA
SVERNATURA, PER I QUALI LA VISITA È GRATUITA.
GLI
ANIMALI VIVI, ANCHE SE IN TRANSITO, SONO SOGGETTI ALLA VISITA
ALL'ENTRATA NEL REGNO ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO DIRITTO.
I
PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN TRANSITO CON DIRETTA DESTINAZIONE AD
ALTRI PAESI SONO ESENTI DALLA VISITA E DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO
FISSO.
CAPO
VII. DELL'UFFICIO SANITARIO COMUNALE E DEI SERVIZI DI VIGIL ANZA
IGIENICA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEI COMUNI.
SEZIONE
I.
ART.
33.
I
COMUNI PROVVEDONO ISOLATAMENTE O UNITI IN CONSORZIO AL SERVIZI DI
VIGILANZA IGIENICA E DI PROFILASSI.
IL
PREFETTO PUÒ PROMUOVERE DI UFFICIO LA COSTITUZIONE DI TALI
CONSORZI.
AI
CONSORZI, PREVEDUTI IN QUESTO ARTICOLO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
STABILITE, IN MATERIA DI CONSORZI, DAL TESTO UNICO DELLA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE, IN QUANTO NON SIA PROVVEDUTO NELLA SEZIONE IV
DEL PRESENTE CAPO.
QUANDO,
PER LO SCARSO NUMERO DELLA POPOLAZIONE, PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE
DEL COMUNE E PER LE DIFFICOLTÀ DI COMUNICAZIONI CON I COMUNI
CONTERMINI, NON SIA POSSIBILE PROVVEDERE AL SERVIZIO DI VIGILANZA
IGIENICA E DI PROFILASSI NEI SENSI INDICATI NEL PRIMO COMMA, IL
PREFETTO PUÒ AFFIDARE TEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI DI UFFICIALE
SANITARIO AL MEDICO CONDOTTO.
UNO
SPECIALE REGOLAMENTO, EMANATO DAL PREFETTO ED APPROVATO DAL MINISTRO
PER L'INTERNO, SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ,
DETERMINA LE NORME GENERALI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IGIENICA
NELLA PROVINCIA E PER GLI UFFICIALI SANITARI.
ART.
34.
L'UFFICIALE
SANITARIO, SIA COMUNALE CHE CONSORZIALE, È NOMINATO DAL
PREFETTO IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.
IL
PREFETTO INDICE OGNI ANNO IL CONCORSO PER IL NUMERO COMPLESSIVO DEI
POSTI VACANTI NELLA PROVINCIA.
IL
CONCORSO PUÒ ESSERE INDETTO PER SINGOLI COMUNI QUANDO SI
TRATTA DI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA O SEDI DI IMPORTANTI
INDUSTRIE O ANCHE DI COMUNI DICHIARATI STAZIONI DI CURA, SOGGIORNO E
TURISMO.
POSSONO
PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO PER IL POSTO DI UFFICIALE SANITARIO
COLORO CHE SONO MUNITI DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA E
ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, PURCHÈ NON ABBIANO
OLTREPASSATO TRENTADUE ANNI DI ETÀ, E INDIPENDENTEMENTE DAL
LIMITE PREDETTO:
a) I
MEDICI PROVINCIALI ED I MEDICI PROVINCIALI AGGIUNTI CHE PRESTINO DA
ALMENO TRE ANNI SERVIZIO EFFETTIVO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ
PUBBLICA;
b) I
SANITARI, NOMINATI IN SEGUITO A CONCORSO, CHE ALLA DATA DEL BANDO
PRESTINO SERVIZIO SIA COME UFFICIALE SANITARIO, SIA COME MEDICI
PRESSO UFFICI SANITARI COMUNALI O PRESSO REPARTI MEDICO-MICROGRAFICI
DI LABORATORI PROVINCIALI DI IGIENE E PROFILASSI.
ART.
35.
IL
PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ PREVIA
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO, PUÒ FAR PRECEDERE
AL CONCORSO PUBBLICO, PER LE SEDI INDICATE NEL TERZO COMMA
DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, UN CONCORSO PER TITOLI FRA UFFICIALI
SANITARI IN SERVIZIO CON NOMINA DEFINITIVA CONSEGUITA A SEGUITO DEI
CONCORSO.
SONO
ANCHE AMMESSI AL CONCORSO I MEDICI PROVINCIALI E I MEDICI PROVINCIALI
AGGIUNTI CHE PRESTINO, DA ALMENO SEI ANNI, SERVIZIO EFFETTIVO
NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA.
ART.
36.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO NOMINA LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI
CONCORSI E HA FACOLTÀ DI AFFIDARE IL GIUDIZIO DI PIÙ
CONCORSI AD UNA STESSA COMMISSIONE.
LA
COMMISSIONE GIUDICATRICE FORMA LA GRADUATORIA DEI CANDIDATI
RISULTANTI IDONEI, SECONDO L'ORDINE DELLA VOTAZIONE CONSEGUITA E
OSSERVATE LE PREFERENZE STABILITE PER LEGGE.
È
IN FACOLTÀ DELLA COMMISSIONE PREDETTA DI DICHIARARE INEFFICACE
L'ESITO DEL CONCORSO STESSO PER UNO O PIÙ POSTI MESSI A
CONCORSO.
IL
PREFETTO APPROVA LA GRADUATORIA E PROVVEDE ALLA NOMINA DEI VINCITORI,
SECONDO L'ORDINE DELLA GRADUATORIA STESSA E IN RAPPORTO AI COMUNI PER
I QUALI I CANDIDATI HANNO PRECEDENTEMENTE DICHIARATO DI CONCORRERE.
IN
CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PRESCELTO O DI CESSAZIONE
DAL SERVIZIO, PER QUALSIASI CAUSA, ENTRO I PRIMI SEI MESI DALLA
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, SONO NOMINATI SUCCESSIVAMENTE,
SECONDO L'ORDINE DELLA GRADUATORIA STESSA, GLI ALTRI CONCORRENTI
DICHIARATI IDONEI.
LE
SPESE DEL CONCORSO SONO A CARICO DEI COMUNI INTERESSATI. IL RIPARTO
DELLE SPESE È FATTO CON DECRETO DEL PREFETTO; SE IL GIUDIZIO
DELLA COMMISSIONE RIFLETTE CONCORSI DI PIÙ PROVINCIE, IL
RIPARTO PER PROVINCIE È FATTO CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO
PER L'INTERNO.
ART.
37.
LA
NOMINA AL POSTO DI UFFICIALE SANITARIO IN SEGUITO A CONCORSO È
FATTA, IN VIA DI ESPERIMENTO, PER UN BIENNIO, TRASCORSO IL QUALE, IL
PREFETTO, SENTITO IL PODESTÀ OD IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
INTERESSATO ED IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ, PROVVEDE,
ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI SEI MESI, ALLA NOMINA DEFINITIVA O ALLA
DIMISSIONE.
IL
DECRETO DEL PREFETTO COL QUALE SI PROVVEDE ALLA DIMISSIONE DEVE
ESSERE MOTIVATO GENERICAMENTE.
IL
PERIODO DI PROVA È RIDOTTO AD UN ANNO PER COLORO CHE, ALLA
DATA DEL BANDO DI CONCORSO, PRESTINO SERVIZIO IN UN COMUNE O
CONSORZIO DI COMUNI IN QUALITÀ DI UFFICIALI SANITARI CON
NOMINA DEFINITIVA.
I
PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO, ADOTTATI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO,
DEI PRECEDENTI ART. 34 E 35 E DEL QUARTO E QUINTO COMMA DELL'ART. 36,
SONO DEFINITIVI.
ART.
38.
L'UFFICIALE
SANITARIO, ASSUNTO IN SERVIZIO IN VIA DI ESPERIMENTO, PRESTA DINANZI
AL PREFETTO, SOTTO PENA DI DECADENZA, LA SOLENNE PROMESSA DI
DILIGENZA, DI SEGRETEZZA E DI FEDELTÀ AI PROPRI DOVERI.
LA
FORMULA DELLA PROMESSA È LA SEGUENTE:
_PROMETTO
CHE SARÒ FEDELE AL RE ED AI SUOI REALI SUCCESSORI; CHE
OSSERVERÒ LEALMENTE LO STATUTO E LE ALTRE LEGGI DELLO STATO;
CHE ADEMPIRÒ A TUTTI GLI OBBLIGHI DEL MIO UFFICIO CON
DILIGENZA E CON ZELO, PER IL PUBBLICO BENE E NELL'INTERESSE
DELL'AMMINISTRAZIONE, SERBANDO SCRUPOLOSAMENTE IL SEGRETO DI UFFICIO
E CONFORMANDO LA MIA CONDOTTA, ANCHE PRIVATA, ALLA DIGNITÀ
DELL'IMPIEGO.
_DICHIARO
CHE NON APPARTENGO E PROMETTO CHE NON APPARTERRÒ AD
ASSOCIAZIONI O PARTITI LA CUI ATTIVITÀ NON SI CONCILII COI
DOVERI DEL MIO UFFICIO.
_PROMETTO
CHE ADEMPIRÒ A TUTTI I MIEI DOVERI, AL SOLO SCOPO DEL BENE
INSEPARABILE DEL RE E DELLA PATRIA_.
DOPO
OTTENUTA LA NOMINA DEFINITIVA PRESTA, SOTTO PENA DI DECADENZA, IL
SEGUENTE GIURAMENTO:
_GIURO
CHE SARÒ FEDELE AL RE ED AI SUOI REALI SUCCESSORI; CHE
OSSERVERÒ LEALMENTE LO STATUTO E LE ALTRE LEGGI DELLO STATO;
CHE ADEMPIRÒ A TUTTI GLI OBBLIGHI DEL MIO UFFICIO CON
DILIGENZA E CON ZELO, PER IL PUBBLICO BENE E NELL'INTERESSE
DELL'AMMINISTRAZIONE, SERBANDO SCRUPOLOSAMENTE IL SEGRETO DI UFFICIO
E CONFORMANDO LA MIA CONDOTTA, ANCHE PRIVATA, ALLA DIGNITÀ
DELL'IMPIEGO.
_GIURO
CHE NON APPARTENGO NÉ APPARTERRÒ AD ASSOCIAZIONI O
PARTITI, LA CUI ATTIVITÀ NON SI CONCILII COI DOVERI DEL MIO
UFFICIO.
_GIURO
CHE ADEMPIRÒ A TUTTI I MIEI DOVERI AL SOLO SCOPO DEL BENE
INSEPARABILE DEL RE E DELLA PATRIA_.
ART.
39.
GLI
UFFICIALI SANITARI DIPENDONO DAL PODESTÀ O DAL PRESIDENTE DEL
CONSORZIO E, COME UFFICIALI GOVERNATIVI, DIPENDONO DIRETTAMENTE
DALL'AUTORITÀ SANITARIA PROVINCIALE, DELLA QUALE ESEGUISCONO
GLI ORDINI.
ART.
40. L'UFFICIALE SANITARIO:
A)
VIGILA SULLE CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE DEL COMUNE O DEI COMUNI
CONSORZIATI E NE TIENE INFORMATO IL MEDICO PROVINCIALE;
B)
VIGILA SULL'IGIENE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE, DEGLI OPIFICI E IN GENERE DI TUTTI GLI STABILIMENTI OVE
SI COMPIE LAVORO IN COMUNE, RIFERENDONE AL PODESTÀ E AL MEDICO
PROVINCIALE;
C)
DENUNZIA AL PODESTÀ E AL MEDICO PROVINCIALE OGNI TRASGRESSIONE
ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI SANITARI, FERMO RESTANDO, IN OGNI CASO,
L'OBBLIGO DEL REFERTO AI SENSI DELL'ART. 365 DEL CODICE PENALE E
DELL'ART. 4 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;
D)
RIFERISCE SOLLECITAMENTE AL PODESTÀ E AL MEDICO PROVINCIALE
TUTTO CIÒ CHE, NELL'INTERESSE DELLA SANITÀ PUBBLICA,
POSSA RECLAMARE SPECIALI E STRAORDINARI PROVVEDIMENTI;
E)
ASSISTE IL PODESTÀ NELL'ESECUZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI
SANITARI ORDINATI SIA DALL'AUTORITÀ COMUNALE, SIA DALLE
AUTORITÀ SUPERIORI;
F)
RACCOGLIE TUTTI GLI ELEMENTI PER LA RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO
SANITARIO DEL COMUNE, UNIFORMANDOSI ALLE ISTRUZIONI DEL MEDICO
PROVINCIALE.
ART.
41.
GLI
STIPENDI MINIMI DEGLI UFFICIALI SANITARI, NOMINATI IN SEGUITO A
CONCORSO, SONO DETERMINATI, TENUTO CONTO DELL'IMPORTANZA DEL
SERVIZIO, DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, SENTITO IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.
TALI
STIPENDI MINIMI NON POSSONO COMUNQUE ESSERE SUPERIORI A QUELLI, GIÀ
ATTRIBUITI PER I POSTI DI UFFICIALE SANITARIO, RISULTANTI DOPO
L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI SANCITE NEL R. DECRETO-LEGGE 20
NOVEMBRE 1930, N. 1491, E 14 APRILE 1934, N. 561.
CONTRO
IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA È
AMMESSO RICORSO AL MINISTRO PER L'INTERNO.
ART.
42.
PER
IL RILASCIO DEI CERTIFICATI, CONCERNENTI GLI ACCERTAMENTI CHE LE
VIGENTI DISPOSIZIONI DEMANDANO ALL'UFFICIALE SANITARIO, È
DOVUTO AL COMUNE UN COMPENSO A CARICO DEI RICHIEDENTI, QUANDO TALI
CERTIFICATI SONO DOMANDANTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE PRIVATO.
LA
MISURA DEL COMPENSO E I CASI PER I QUALI ESSO È DOVUTO SONO
STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
LA
RISCOSSIONE È FATTA A MEZZO DI MARCHE SEGNATASSE.
ART.
43.
LE
SOMME RISCOSSE DAL COMUNE, PER I COMPENSI INDICATI NELL'ARTICOLO
PRECEDENTE, SONO DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI
COMUNALI, DETRATTO IL CINQUANTA PER CENTO CHE È DEVOLUTO
ALL'UFFICIALE SANITARIO ED IL VENTICINQUE PER CENTO AL PERSONALE
TECNICO CHE LO HA COADIUVATO NEGLI ACCERTAMENTI. SE QUESTO MANCHI,
TALE ULTIMA SOMMA È DEVOLUTA ALL'UFFICIALE SANITARIO.
LA
QUOTA SPETTANTE ALL'UFFICIALE SANITARIO ED AL PERSONALE TECNICO
PREDETTO NON PUÒ ECCEDERE PER CIASCUNO DI ESSI, DURANTE
L'ANNO, LA METÀ DELL'AMMONTARE ANNUO DEI RISPETTIVI STIPENDI,
ESCLUSA DAL COMPUTO DEGLI STESSI QUALSIASI INDENNITÀ
ACCESSORIA.
ART.
44.
LE
SANZIONI DISCIPLINARI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE AGLI UFFICIALI
SANITARI SONO:
a) LA
CENSURA;
b) LA
RIDUZIONE DELLO STIPENDIO NELLA MISURA NON SUPERIORE AD UN QUINTO E
PER LA DURATA MASSIMA DI MESI SEI;
c) LA
SOSPENSIONE DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO PER LA DURATA DA
UNO A SEI MESI;
d) LA
REVOCA;
e) LA
DESTITUZIONE.
LE
SANZIONI DISCIPLINARI SONO APPLICATE DAL PREFETTO; LA CENSURA PUÒ
ESSERE ANCHE APPLICATA DAL PODESTÀ O DAL PRESIDENTE DEL
CONSORZIO.
ART.
45.
LE
SANZIONI DISCIPLINARI SONO INFLITTE CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO,
PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO, E CONCESSIONE DI
UN TERMINE DI ALMENO DIECI GIORNI PER LE DISCOLPE.
QUANDO
IL PREFETTO RITIENE DI APPLICARE UNA SANZIONE DISCIPLINARE, SUPERIORE
ALLA SOSPENSIONE DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO PER UN
MESE, DEVE ESSERE SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ,
DINANZI AL QUALE L'UFFICIALE SANITARIO INCOLPATO PUÒ ESPORRE
VERBALMENTE LE PROPRIE DISCOLPE.
ART.
46.
IN
CASO DI URGENZA O QUANDO LA GRAVITÀ DEI FATTI LO ESIGA,
L'UFFICIALE SANITARIO PUÒ ESSERE SOSPESO DALL'UFFICIO; DEVE
ESSERE IMMEDIATAMENTE SOSPESO DALLA DATA DEL MANDATO DI CATTURA,
QUANDO SIA SOTTOPOSTO A GIUDIZIO PER QUALSIASI DELITTO.
LA
SOSPENSIONE È APPLICATA DAL PREFETTO. ESSA HA CARATTERE
CAUTELATIVO ED IMPORTA LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DAL GRADO E LA
PRIVAZIONE DEI RELATIVI EMOLUMENTI. ALLA MOGLIE OD AI FIGLI MINORENNI
DEL SOSPESO PUÒ ESSERE PERÒ CONCESSO UN ASSEGNO
ALIMENTARE, IN MISURA NON SUPERIORE AD UN TERZO DELLO STIPENDIO.
SE
IL PROCEDIMENTO PENALE HA TERMINE CON ORDINANZA O SENTENZA
DEFINITIVA, CHE ESCLUDA L'ESISTENZA DEL FATTO IMPUTATO O, PUR
AMMETTENDOLO, ESCLUDA CHE L'INCOLPATO VI ABBIA PRESO PARTE, LA
SOSPENSIONE È REVOCATA ED EGLI RIACQUISTA IL DIRITTO AGLI
EMOLUMENTI NON PERCEPITI, DEDOTTO QUANTO SIA STATO CORRISPOSTO A
TITOLO DI ASSEGNO ALIMENTARE.
NEL
CASO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, SE GLI SIA INFLITTA UNA SANZIONE
MINORE OVVERO IL PERIODO DELLA SOSPENSIONE DAL GRADO CON PRIVAZIONE
DELLO STIPENDIO SI INFERIORE ALLA SOSPENSIONE SOFFERTA, DEBBONO
ESSERE RESTITUITI IN TUTTO O IN PARTE, SECONDO I CASI, GLI STIPENDI
NON PERCEPITI, DEDOTTO QUANTO SIA STATO CORRISPOSTO A TITOLO DI
ASSEGNO ALIMENTARE.
LA
REVOCA DELLA SOSPENSIONE FA RIACQUISTARE L'ANZIANITÀ PERDUTA.
ALL'INFUORI
DEI CASI ELENCATI NEL TERZO COMMA, L'ORDINANZA O LA SENTENZA NON OSTA
ALL'EVENTUALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E, QUALORA QUESTO PORTI ALLA
SOSPENSIONE DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO, DEVE ESSERE
SCOMPUTATO IL PERIODO DI SOSPENSIONE SOFFERTO.
L'UFFICIALE
SANITARIO CONDANNATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO A PENA
RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE, QUANDO NON SIA IL CASO DI
APPLICARE NEI SUOI RIGUARDI LA REVOCA O LA DESTITUZIONE, È
SOSPESO DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO DURANTE IL PERIODO
DI ESPIAZIONE DELLA PENA.
ART.
47.
L'UFFICIALE
SANITARIO È COLLOCATO A RIPOSO, CON DECRETO DEL PREFETTO,
QUANDO HA COMPIUTO I SESSANTACINQUE ANNI DI ETÀ.
PUÒ,
INOLTRE, ESSERE DISPENSATO O COLLOCATO A RIPOSO, CON DECRETO MOTIVATO
DEL PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ, PER
INABILITÀ FISICA, INCAPACITÀ PROFESSIONALE,
SOPPRESSIONE DI POSTO O QUANDO CIÒ SIA NECESSARIO
NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO. IN TALI CASI ALL'UFFICIALE SANITARIO,
PROPOSTO PER LA DISPENSA O IL COLLOCAMENTO A RIPOSO, È
ASSEGNATO UN TERMINE PER PRESENTARE LE SUE EVENTUALE DEDUZIONI.
SUI
RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE
IL MINISTRO PER L'INTERNO DECIDE SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI
SANITÀ.
ART.
48. L'UFFICIALE SANITARIO È DICHIARATO DI UFFICIO
DIMISSIONARIO:
A)
QUANDO PERDA LA CITTADINANZA ITALIANA,
B)
QUANDO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON ASSUMA O NON RIASSUMA SERVIZIO
ENTRO IL TERMINE PREFISSOGLI, OVVERO SI ASSENTI ARBITRARIAMENTE
DALL'UFFICIO PER UN PERIODO SUPERIORE A DIECI GIORNI.
È,
INOLTRE, DICHIARATO DIMISSIONARIO, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE
PENALE, QUANDO VOLONTARIAMENTE ABBANDONI L'UFFICIO O PRESTI L'OPERA
PROPRIA IN MODO DA INTERROMPERE O TURBARE LA CONTINUITÀ E LA
REGOLARITÀ DEL SERVIZIO, OVVERO SI FACCIA ISTIGATORE DI TALI
ATTI PRESSO ALTRI IMPIEGATI DEL COMUNE.
TUTTAVIA
IL PREFETTO, CONSIDERATE LE CONDIZIONI INDIVIDUALI E LE PERSONALI
RESPONSABILITÀ, NEL CASO PREVEDUTO NEL PRECEDENTE COMMA, PUÒ
APPLICARE INVECE LA SOSPENSIONE DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO
STIPENDIO O LA REVOCA DALL'IMPIEGO.
IN
OGNI CASO, INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO È DISPOSTO NEI COMMA
PRECEDENTI, L'UFFICIALE SANITARIO, CHE SI TROVI NELLE CONDIZIONI
PREDETTE, È SOSPESO DALLO STIPENDIO PER LA DURATA DELLE
INFRAZIONI AI SUOI DOVERI DI UFFICIO, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA
INFRAZIONE STESSA DA PARTE DEL PODESTÀ O DEL MEDICO
PROVINCIALE.
ART.
49.
LE
DIMISSIONI VOLONTARIE DELL'UFFICIALE SANITARIO DEVONO ESSERE
PRESENTATE PER ISCRITTO AL PODESTÀ O AL PRESIDENTE DEL
CONSORZIO, CHE LE RIMETTE SUBITO, COL PROPRIO PARERE MOTIVATO, AL
PREFETTO.
LE
DIMISSIONI NON HANNO EFFETTO SE NON SONO ACCETTATE DAL PREFETTO.
L'UFFICIALE
SANITARIO DIMISSIONARIO NON PUÒ ABBANDONARE L'UFFICIO E NON È
SVINCOLATO DAI DOVERI AD ESSO INERENTI FINCHÉ NON GLI SIA
PARTECIPATA L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI.
L'ACCETTAZIONE
PUÒ ESSERE RIFIUTATA O RITARDATA PER GRAVI MOTIVI DI SERVIZIO
O QUANDO L'UFFICIALE SANITARIO SI TROVI SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE.
ART.
50.
L'UFFICIALE
SANITARIO CHE, PER MANIFESTAZIONI COMPIUTE IN UFFICIO O FUORI DI
UFFICIO NON DIA PIENA GARANZIA DI FEDELE ADEMPIMENTO DEI PROPRI
DOVERI O SI PONGA IN CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON LE
GENERALI DIRETTIVE POLITICHE DEL GOVERNO, PUÒ ESSERE
DISPENSATO DALL'IMPIEGO.
ALL'INTERESSATO
DEVE ESSERE ASSEGNATO UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE SUE
DISCOLPE.
LA
DISPENSA È PRONUNZIATA DAL PREFETTO CON PROVVEDIMENTO
DEFINITIVO.
ART.
51.
IL
POSTO DELL'UFFICIALE SANITARIO, DIMESSO PER FINE DEL PERIODO DI
ESPERIMENTO, LICENZIATO, DISPENSATO DAL SERVIZIO O DICHIARATO
DIMISSIONARIO D'UFFICIO, NON PUÒ ESSERE COPERTO, FUORCHÈ
IN VIA PROVVISORIA, FINO A QUANDO NON SIA INTERVENUTA UNA DECISIONE
DEFINITIVA SUI RICORSI PROPOSTI CONTRO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO,
OVVERO NON SIANO DECORSI I TERMINI PER LA PRODUZIONE DEI DETTI
RICORSI.
ART.
52.
CONTRO
I PROVVEDIMENTI, RELATIVI AL RAPPORTO DI IMPIEGO DEGLI UFFICIALI
SANITARI, È AMMESSO RICORSO PER LEGITTIMITÀ AL
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE O IN VIA STRAORDINARIA AL
RE.
ART.
53.
SI
APPLICANO AGLI UFFICIALI SANITARI LE DISPOSIZIONI STABILITE PER I
SANITARI CONDOTTI NEGLI ARTICOLI 79, 80 E 81, RELATIVAMENTE AL
PAGAMENTO DEGLI STIPENDI ED ALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA
PER LE PENSIONI DEI SANITARI.
ART.
54.
AL
PERSONALE MEDICO ADDETTO AGLI UFFICI SANITARI COMUNALI, PREVEDUTI NEL
SECONDO COMMA DELL'ART. 3 DEL PRESENTE TESTO UNICO, SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI STABILITE NELLA PRESENTE SEZIONE PER GLI UFFICIALI
SANITARI.
IL
POTERE DI NOMINARE, DIMETTERE PER FINE DEL PERIODO DI ESPERIMENTO,
DISPORRE LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E INFLIGGERE LE PUNIZIONI
DISCIPLINARI COMPETE AL PODESTA, SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 50
CHE SPETTA AL PREFETTO.
PER
TALE PERSONALE FUNZIONA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA STABILITA, PER I
SANITARI CONDOTTI, NELL'ART. 74 E, NEI SUOI CONFRONTI, NON È
APPLICABILE LA DISPENSA O IL COLLOCAMENTO A RIPOSO NELL'INTERESSE DEL
SERVIZIO PREVEDUTI NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 47.
NEI
RIGUARDI DEL PREDETTO PERSONALE RESTA FERMA LA COMPETENZA DELLA
GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE.
SEZIONE
II. DELL'ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA E OSTETRICA.
ART.
55.
L'ASSISTENZA
MEDICO CHIRURGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE, DOVE NON RISIEDONO
MEDICI E LEVATRICI LIBERI ESERCENTI, È FATTA DA ALMENO UN
MEDICO CHIRURGO CONDOTTO E DA UNA LEVATRICE CONDOTTA, RESIDENTI NEL
COMUNE E DA ESSO STIPENDIATI, CON L'OBBLIGO DELLA CURA GRATUITA DEI
POVERI.
DOVE
RISIEDONO PIÙ MEDICI E PIÙ LEVATRICI, IL COMUNE
STIPENDIA UNO O PIÙ MEDICI CHIRURGHI, UNA O PIÙ
LEVATRICI, SECONDO L'IMPORTANZA DELLA POPOLAZIONE, PER LA ASSISTENZA
DEI POVERI.
I
COMUNI HANNO L'OBBLIGO DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UNO SPECIALE
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA ED
OSTETRICA GRATUITA. AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO PREDETTO I COMUNI SONO
TENUTI A SOMMINISTRARE GRATUITAMENTE ANCHE I MEDICINALI LORO
OCCORRENTI.
DOVE
ESISTONO OPERE PIE OD ALTRE FONDAZIONI CHE PROVVEDONO IN TUTTO O IN
PARTE ALL'ASSISTENZA GRATUITA DEI POVERI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE
GRATUITA DEI MEDICINALI, I COMUNI SONO SOLTANTO OBBLIGATI A
COMPLETARLA.
ART.
56.
I
MEDICI CONDOTTI HANNO L'OBBLIGO DI COOPERARE ALLA ESECUZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI IGIENE E DI PROFILASSI CHE SIANO ORDINATI DALLA
AUTORITÀ SANITARIA COMUNALE E DALLE AUTORITÀ SUPERIORI;
NELL'AMBITO DELLA RISPETTIVA CONDOTTA DEBBONO DISIMPEGNARE IL
SERVIZIO ANTIMALARICO E QUELLO DI VACCINAZIONE, ANCHE SE I
REGOLAMENTI COMUNALI NON NE FACCIANO ESPRESSO OBBLIGO.
ART.
57.
IL
PREFETTO HA FACOLTÀ DI PROVVEDERE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA
MEDICO-CHIRURGICA NEI COMUNI, NEI QUALI NON POSSA ESSERE ALTRIMENTI
ASSICURATO, INCARICANDONE, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO, UNO
O PIÙ MEDICI-CHIRURGHI CONDOTTI O LIBERI ESERCENTI INSCRITTI
NELL'ALBO DEI SANITARI DELLA PROVINCIA.
IL
DECRETO DEL PREFETTO CONTIENE L'INDICAZIONE DEL COMPENSO CHE IL
COMUNE INTERESSATO DEVE CORRISPONDERE AL MEDICO-CHIRURGO PRESCELTO;
SE QUESTI FISSA LA RESIDENZA NEL COMUNE, IL COMPENSO NON PUÒ
ESSERE INFERIORE ALLO STIPENDIO ASSEGNATO AL MEDICO CONDOTTO CHE EGLI
SOSTITUISCE.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
L'ASSUNZIONE
DELL'INCARICO È OBBLIGATORIA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A SEI MESI E CON
L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A CINQUEMILA.
AI
DETTI SANITARI E ALLE LORO FAMIGLIE SI APPLICANO, INOLTRE, NEI CASI
INDICATI NELL'ART. 256, LE DISPOSIZIONI PREVEDUTE NELL'ULTIMO COMMA
DELL'ARTICOLO STESSO.
ART.
58.
NEI
COMUNI NEI QUALI IL SERVIZIO DI CONDOTTA MEDICO-CHIRURGICA PER I
POVERI È DISIMPEGNATO A SPESE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICIENZA CON PERSONALE NOMINATO E STIPENDIATO DA
QUESTE, I MEDICI, CHE SONO ADDETTI AL SERVIZIO STESSO, HANNO DIRITTO
ALLA STABILITÀ DELL'UFFICIO E DELLO STIPENDIO, NEI TERMINI
PREVEDUTI NEGLI ARTICOLI 67 E 70.
ESSI
SONO NOMINATI NEI MODI E CON LE NORME PRESCRITTE NEGLI ARTICOLI 68 E
SEGUENTI PER I MEDICI CONDOTTI COMUNALI; PER QUANTO RIGUARDA LA
CONFERMA IN SERVIZIO O LA DIMISSIONE PER FINE DEL PERIODO DI PROVA SI
APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 71 E, NEL CASO DI PUNIZIONE
DISCIPLINARE, HANNO DIRITTO DI RICORRERE ALLA GIUNTA PROVINCIALE
AMMINISTRATIVA.
IL
DIRITTO ALLA STABILITÀ DELL'UFFICIO E DELLO STIPENDIO È
MANTENUTO ANCHE NEL CASO CHE IL SERVIZIO DISIMPEGNATO
DALL'ISTITUZIONE DI PUBBLICA BENEFICIENZA SIA AVOCATO AL COMUNE.
AL
PERSONALE, DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, POSSONO ESSERE APPLICATE DAL
PREFETTO SANZIONI DISCIPLINARI NEI CASI E COL PROCEDIMENTO STABILITO
NELL'ART. 74.
SEZIONE
III. DELL'ASSISTENZA E VIGILANZA VETERINARIA.
ART.
59.
I
COMUNI, NEI QUALI ESISTONO NOTEVOLI QUANTITÀ DI BESTIAME E
DOVE L'INDUSTRIA ZOOTECNICA HA SPECIALE IMPORTANZA, E QUELLI DOVE SI
TENGONO FREQUENTI MERCATI E FIERE DI BESTIAME, POSSONO ESSERE
OBBLIGATI CON DECRETO DEL PREFETTO AD ISTITUIRE UNA CONDOTTA
VETERINARIA.
I
COMUNI HANNO L'OBBLIGO DI PROCEDERE SECONDO LE NORME FISSATE DAL
REGOLAMENTO, ALLA COMPILAZIONE DI UNO SPECIALE ELENCO DEI POSSESSORI
DI BESTIAME CHE HANNO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI GRATUITE DA PARTE DEI
VETERINARI CONDOTTI.
ART.
60.
IL
PREFETTO HA FACOLTÀ DI PROVVEDERE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
VIGILANZA VETERINARIA NEI COMUNI, NEI QUALI NON POSSA ESSERE
ALTRIMENTI ASSICURATO, CON LE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 57
INCARICANDONE, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO, UNO O PIÙ
VETERINARI, LIBERI ESERCENTI, INSCRITTI NELL'ALBO DEI SANITARI DELLA
PROVINCIA.
ART.
61.
PER
IL RILASCIO DEI CERTIFICATI, CONCERNENTI GLI ACCERTAMENTI CHE LE
VIGENTI DISPOSIZIONI DEMANDANO AL VETERINARIO CONDOTTO E DOVUTO AL
COMUNE UN COMPENSO A CARICO DEI RICHIEDENTI, QUANDO TALI CERTIFICATI
SONO DOMANDATI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE PRIVATO.
LA
MISURA DEL COMPENSO E I CASI PER I QUALI ESSO È DOVUTO SONO
STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
LA
RISCOSSIONE È FATTA A MEZZO DI MARCHE SEGNATASSE.
ART.
62.
LE
SOMME RISCOSSE DAL COMUNE, PER I COMPENSI INDICATI NELL'ARTICOLO
PRECEDENTE, SONO DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI
COMUNALI, DETRATTO IL CINQUANTA PER CENTO CHE È DEVOLUTO AL
VETERINARIO CONDOTTO ED IL VENTICINQUE PER CENTO AL PERSONALE TECNICO
CHE LO HA COADIUVATO NEGLI ACCERTAMENTI. SE QUESTO MANCHI, TALE
ULTIMA SOMMA È DEVOLUTA AL VETERINARIO CONDOTTO.
LA
QUOTA SPETTANTE AL VETERINARIO CONDOTTO ED AL PERSONALE TECNICO
PREDETTO NON PUÒ ECCEDERE, DURANTE L'ANNO, PER CIASCUNO DI
ESSI, LA METÀ DELL'AMMONTARE ANNUO DEI RISPETTIVI STIPENDI,
ESCLUSA DAL COMPUTO QUALSIASI INDENNITÀ ACCESSORIA.
SEZIONE
IV. DEI CONSORZI SANITARI.
ART.
63.
I
COMUNI, CHE PER LE LORO CONDIZIONI ECONOMICHE E PER IL NUMERO ESIGUO
DI ABITANTI NON SONO IN GRADO DI PROVVEDERSI DI UN PROPRIO MEDICO
CHIRURGO O DI UNA LEVATRICE, QUANDO CONCORRANO ANCHE SPECIALI
CONDIZIONI TOPOGRAFICHE FAVOREVOLI, POSSONO ESSERE AUTORIZZATI DAL
PREFETTO, IN DEROGA A QUANTO È PRESCRITTO NELL'ART. 55, AD
UNIRSI IN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI CONTERMINI PER ASSICURARE IN TAL
MODO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO CHIRURGICA ED OSTETRICA.
PER
QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO VETERINARIO, I COMUNI, CHE SI TROVANO
NELLE CONDIZIONI PREVEDUTE NELL'ART. 59 E NON SONO IN GRADO DI
PROVVEDERE ISOLATAMENTE, SONO OBBLIGATI AD UNIRSI IN CONSORZIO PER
ASSICURARE IL SERVIZIO STESSO.
ART.
64.
NEL
CASO DI MODIFICAZIONE NELLA COSTITUZIONE DI UNA CONDOTTA CONSORZIALE,
IL TITOLARE CHE ABBIA ACQUISTATO LA STABILITÀ HA DIRITTO A
CONSERVARE IL POSTO; NEL CASO DI SCIOGLIMENTO, HA DIRITTO A SCEGLIERE
UNA DELLE CONDOTTE CHE VERRANNO COSTITUITE PER I COMUNI GIÀ
CONSORZIATI.
QUANDO
SI VERIFICHI L'UNIONE IN CONSORZIO DI PIÙ CONDOTTE, IL POSTO
DI SANITARIO È ATTRIBUITO MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI FRA I
SANITARI DELLE CONDOTTE MEDESIME CHE AVEVANO GIÀ CONSEGUITO LA
STABILITÀ. RESTA SALVO, PER I SANITARI CHE NON SIANO RIUSCITI
VINCITORI, IL DIRITTO ALLA NOMINA NEL CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
DA PARTE DEL PRESCELTO ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO DALLA
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO; OVVERO, SE NON ABBIANO,
ENTRO LO STESSO TERMINE, OTTENUTA LA NOMINA PRESSO ALTRA CONDOTTA, IL
DIRITTO ALLA MENSILITÀ DI STIPENDIO QUANTI SONO GLI ANNI DEL
SERVIZIO PRESTATO NELLA CONDOTTA, DELLA QUALE FURONO TITOLARI, CON UN
MINIMO DI SEI MENSILITÀ.
I
SANITARI CHE, PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL COMMA PRECEDENTE,
VENGONO A RIMANERE PRIVATI DEL POSTO, HANNO DIRITTO, DURANTE IL
PERIODO DI CINQUE ANNI DALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI
ADIRE AI CONCORSI PER CONDOTTE SANITARIE CON DISPENSA DAI LIMITI DI
ETÀ.
NEI
CASI PREVEDUTI NEI PRIMI DUE COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO IL SANITARIO
CONSERVA, A TUTTI GLI EFFETTI, LA SUA ANZIANITÀ DI SERVIZIO.
LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI PRECEDENTI COMMA SI APPLICANO ANCHE AI
CONSORZI PER POSTI DI UFFICIALE SANITARIO.
ART.
65.
LA
COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA CESSAZIONE DEI CONSORZI SANITARI,
VOLONTARI OD OBBLIGATORI, IL FUNZIONAMENTO DI ESSI, LA TUTELA E LA
VIGILANZA GOVERNATIVA SONO REGOLATI DALLE NORME, SANCITE NELLA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE, PER I CONSORZI PUBBLICI IN GENERE.
SEZIONE
V. DISPOSIZIONI COMUNI AI SANITARI CONDOTTI.
ART.
66.
UNO
SPECIALE REGOLAMENTO PER CIASCUN COMUNE O CONSORZIO, APPROVATO DALLA
GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ, STABILISCE IL NUMERO DELLE CONDOTTE
MEDICHE, VETERINARIE E OSTETRICHE E PROVVEDE ALLO STATO GIURIDICO E
AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SANITARIO IN ANALOGIA CON
QUANTO È DISPOSTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE NELLA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE, SEMPRE CHE NON SIA PROVVEDUTO DIVERSAMENTE
DAL PRESENTE TESTO UNICO E DAI REGOLAMENTI PER LA SUA ESECUZIONE.
IL
PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA È
DEFINITIVO.
ART.
67.
LA
GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ, FISSA GLI STIPENDI MINIMI DEI SANITARI
CONDOTTI, DISTRIBUENDO I COMUNI IN SPECIALI CATEGORIE, IN RELAZIONE
ALL'IMPORTANZA DEL SERVIZIO SANITARIO, AL NUMERO DEGLI AVENTI DIRITTO
ALL'ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA, ALLE CONDIZIONI TOPOGRAFICHE DELLE
CONDOTTE E ALLE PRESUMIBILI FONTI DI REDDITO PROFESSIONALE DI ESSE.
TALI
STIPENDI MINIMI NON POSSONO COMUNQUE ESSERE SUPERIORI A QUELLI, GIÀ
ATTRIBUITI PER I POSTI DI SANITARIO CONDOTTO, RISULTANTI DOPO
L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1930, N. 1491 E 14
APRILE 1934, N. 561.
CONTRO
IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA È
AMMESSO RICORSO AL MINISTRO PER L'INTERNO.
ART.
68.
LA
NOMINA DEI SANITARI CONDOTTI, STIPENDIATI DAL COMUNE O DA UN
CONSORZIO DI COMUNI, È FATTA DAL PODESTÀ O DALLA
RAPPRESENTANZA CONSORZIALE IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.
SONO
AMMESSI AL CONCORSO COLORO CHE SONO MUNITI DEL TITOLO DI STUDIO
PRESCRITTO E SONO ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA RELATIVA PROFESSIONE,
PURCHÈ NON ABBIANO OLTREPASSATO I TRENTADUE ANNI DI ETÀ.
INDIPENDENTEMENTE
DAI LIMITI PREDETTI SONO AMMESSI AL CONCORSO I SANITARI CONDOTTI CHE
ALLA DATA DEL BANDO PRESTANO SERVIZIO CON NOMINA DIVENUTA DEFINITIVA.
IL
PREFETTO INDICE OGNI ANNO IL CONCORSO PER IL NUMERO COMPLESSIVO DEI
POSTI VACANTI NELLA PROVINCIA.
ART.
69.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO NOMINA LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI
CONCORSI ED HA FACOLTÀ DI AFFIDARE IL GIUDIZIO DI PIÙ
CONCORSI AD UNA STESSA COMMISSIONE.
LA
COMMISSIONE GIUDICATRICE FORMA LA GRADUATORIA DEI CANDIDATI
RISULTANTI IDONEI, SECONDO L'ORDINE DELLA VOTAZIONE CONSEGUITA ED
OSSERVATE LE PREFERENZE STABILITE PER LEGGE.
LA
GRADUATORIA DEI CONCORRENTI DICHIARATI IDONEI È APPROVATA E
PUBBLICATA DAL PREFETTO, IL QUALE, IN RELAZIONE ALL'ORDINE DELLA
GRADUATORIA STESSA ED ALLE SEDI PER LE QUALI I CANDIDATI HANNO
PRECEDENTEMENTE DICHIARATO DI CONCORRERE, COMUNICA I NOMI DEI
VINCITORI AL PODESTÀ OD ALLA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE, PER
LA NOMINA.
AI
CONCORSI PREVEDUTI NEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
DEL TERZO, QUINTO E SESTO COMMA DELL'ART. 36 DEL PRESENTE TESTO
UNICO.
I
PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO ADOTTATI AI SENSI DEL PRESENTE E DEL
PRECEDENTE ARTICOLO SONO DEFINITIVI, SALVO PER QUANTO RIGUARDA IL
REPARTO DELLE SPESE DEL CONCORSO.
ART.
70.
IL
SANITARIO CONDOTTO, ALL'ATTO DELLA ASSUNZIONE IN SERVIZIO, PRESTA LA
PROMESSA SOLENNE DI FEDELTÀ E, DOPO CONSEGUITA LA STABILITÀ,
IL GIURAMENTO, PREVEDUTI NELL'ART. 38.
EGLI
ACQUISTA DIRITTO ALLA STABILITÀ DELL'UFFICIO E DELLO STIPENDIO
DOPO DUE ANNI DI PROVA IN UN MEDESIMO COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI.
IL
SERVIZIO INTERINALE, SEGUITO, SENZA INTERRUZIONE, DALLA NOMINA
REGOLARE IN BASE A CONCORSO, È COMPUTATO AGLI EFFETTI DEL
BIENNIO DI PROVA.
IL
PERIODO DI PROVA È RIDOTTO A UN ANNO PER COLORO CHE ALLA DATA
DEL BANDO DI CONCORSO PRESTINO SERVIZIO IN UN COMUNE O CONSORZIO DI
COMUNI IN QUALITÀ DI SANITARI CONDOTTI CON NOMINA DEFINITIVA.
ART.
71.
LA
DIMISSIONE DEL SANITARIO CONDOTTO PER FINE DEL PERIODO DI ESPERIMENTO
DEVE ESSERE DISPOSTA CON DELIBERAZIONE, ADOTTATA DAL PODESTÀ O
DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO, NON PIÙ DI SEI MESI E NON MENO
DI TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO SUDDETTO. LA
DELIBERAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATA GENERICAMENTE.
CONTRO
LA DELIBERAZIONE È AMMESSO RICORSO PER LEGITTIMITÀ AL
CONSIGLIO DI STATO, O RICORSO STRAORDINARIO AL RE.
ART.
72.
IL
SANITARIO CONDOTTO, DIMESSO DURANTE IL PERIODO DI ESPERIMENTO E POI
RIASSUNTO IN SERVIZIO NELLO STESSO COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI, CON
O SENZA INTERRUZIONE, CONGIUNGE AL NUOVO IL PRECEDENTE SERVIZIO AGLI
EFFETTI DEL COMPIMENTO DEL PERIODO DI PROVA.
ART.
73.
NEL
CASO DI UNIFICAZIONE DI DUE O PIÙ CONDOTTE DELLO STESSO
COMUNE, IL POSTO DI SANITARIO NELLA NUOVA CONDOTTA È
ATTRIBUITO, MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI, FRA I SANITARI DELLE
CONDOTTE MEDESIME CHE ABBIANO CONSEGUITO LA STABILITÀ.
QUANDO
UNA CONDOTTA VENGA SUDDIVISA, IL SANITARIO CHE ABBIA ACQUISTATO LA
STABILITÀ HA DIRITTO DI SCEGLIERE UNA DELLE NUOVE CONDOTTE.
NEI
CASI PREVEDUTI NEI PRECEDENTI COMMA SI APPLICANO, INOLTRE, LE
DISPOSIZIONI DEL SECONDO, TERZO E QUARTO COMMA DELL'ART. 64.
ART.
74.
AI
SANITARI CONDOTTI POSSONO ESSERE INFLITTE LE SANZIONI DISCIPLINARI
STABILITE NELL'ART. 44.
ESSE
SONO INFLITTE DAL PODESTÀ O DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CON
PROVVEDIMENTO MOTIVATO, PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI
ALL'INTERESSATO E CONCESSIONE DI UN TERMINE DI ALMENO DIECI GIORNI
PER LE DISCOLPE.
QUANDO
SI RITENGA DI APPLICARE UNA SANZIONE DISCIPLINARE, SUPERIORE ALLA
SOSPENSIONE DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO PER UN MESE,
DEVE ESSERE SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER I SANITARI
CONDOTTI, COMPOSTA DEL VICE PREFETTO, PRESIDENTE, DEL MEDICO
PROVINCIALE O DEL VETERINARIO PROVINCIALE NEL CASO CHE L'INCOLPATO
SIA UN VETERINARIO, DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
SANITÀ DESIGNATO DAL PREFETTO, DI UN RAPPRESENTANTE NOMINATO
DAL PODESTÀ O DALLA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE E DI UN
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA RISPETTIVA ASSOCIAZIONE SINDACALE,
GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA, COMPETENTE PER TERRITORIO.
LE
DISPOSIZIONI, PREVEDUTE NELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, RELATIVE
ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI IMPIEGATI DEI COMUNI, SI APPLICANO
ANCHE AI SANITARI CONDOTTI.
ART.
75.
QUALORA
GLI ORGANI COMPETENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE O
CONSORZIALE NON APPLICHINO LE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI
SANITARI CONDOTTI, IL PREFETTO INVITA GLI ORGANI STESSI A PROVVEDERE
ENTRO UN CONGRUO TERMINE, DECORSO IL QUALE, PROVVEDE D'UFFICIO CON LE
MODALITÀ PRESCRITTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.
OVE
IL PREFETTO RITENGA DI DOVER APPLICARE UNA SANZIONE PIÙ GRAVE
DI QUELLA DELLA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO, PROMUOVE IL PARERE DELLA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA.
QUANDO
RICORRANO GRAVI MOTIVI, IL PREFETTO HA SEMPRE FACOLTÀ DI
SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO IL
SANITARIO CONDOTTO, SALVO L'ULTERIORE CORSO DELLA PROCEDURA
DISCIPLINARE.
CONTRO
IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SUPERIORE A TRE MESI O DI REVOCA O DI
DESTITUZIONE È AMMESSO RICORSO, ANCHE PER IL MERITO, AL
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE E CONTRO OGNI ALTRO
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È AMMESSO RICORSO, SOLTANTO PER
LEGITTIMITÀ, AL CONSIGLIO STESSO.
ART.
76.
IL
SANITARIO CONDOTTO È COLLOCATO A RIPOSO QUANDO HA COMPIUTO
SESSANTACINQUE ANNI DI ETÀ.
PUÒ
INOLTRE ESSERE DISPENSATO O COLLOCATO A RIPOSO PER INABILITÀ
FISICA, INCAPACITÀ PROFESSIONALE O SOPPRESSIONE DI POSTO.
IN
TALI CASI AL SANITARIO CONDOTTO, PROPOSTO PER LA DISPENSA O IL
COLLOCAMENTO A RIPOSO, È ASSEGNATO UN TERMINE PER PRESENTARE
LE SUE EVENTUALI DEDUZIONI.
IL
PROVVEDIMENTO ADOTTATO AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA DEVE ESSERE
MOTIVATO E PRECEDUTO DAL PARERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.
LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 48, 49, 50 E 51 SI APPLICANO
ANCHE AI SANITARI CONDOTTI ED I PROVVEDIMENTI RELATIVI, SALVO QUELLO
PREVEDUTO NELL'ART. 50, SONO DI COMPETENZA DEL PODESTÀ O DELLA
RAPPRESENTANZA CONSORZIALE.
ART.
77.
IL
CONSIGLIO DI STATO, NELLE CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SANITARI
CONDOTTI, PUÒ, QUANDO LO RITENGA NECESSARIO, CHIEDERE CHE SIA
SENTITO PRIMA DELLA DECISIONE IL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI
SANITÀ.
ART.
78.
L'UFFICIO
DI SANITARIO CONDOTTO È INCOMPATIBILE CON LA PROFESSIONE DI
COMMERCIANTE, NONCHÉ CON OGNI ALTRA OCCUPAZIONE CHE, A
GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CONSORZIALE, NON SIA
RITENUTA CONCILIABILE CON L'OSSERVANZA DEI DOVERI DELL'UFFICIO O COL
DECORO DI ESSO.
ART.
79.
GLI
STIPENDI DEI SANITARI CONDOTTI SONO PAGATI A RATE MENSILI
POSTICIPATE.
QUANDO
IL PAGAMENTO NON SEGUA ALLA SCADENZA, GLI INTERESSATI POSSONO
RIVOLGERSI AL PREFETTO IL QUALE PROMUOVE, QUANDO NE SIA IL CASO, I
PROVVEDIMENTI D'UFFICIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
VERIFICANDOSI
NEL CORSO DELL'ANNO UN SECONDO RITARDO, LA GIUNTA PROVINCIALE
AMMINISTRATIVA, UDITO IL COMUNE, PUÒ DELIBERARE CHE ANCHE LE
ULTERIORI RATE DA SCADERE NELL'ANNO SIANO SODDISFATTE DIRETTAMENTE
DALL'ESATTORE.
ART.
80.
L'ESATTORE
DELLE IMPOSTE DIRETTE, SIA O NON SIA ANCHE TESORIERE COMUNALE, HA
OBBLIGO DI SODDISFARE, NON OSTANTE LA MANCANZA DI FONDI DI CASSA, GLI
ORDINI DI PAGAMENTO EMESSI DAI COMUNI E DAI PREFETTI IN FAVORE DEI
SANITARI CONDOTTI, COL DIRITTO DI PERCEPIRE A CARICO DEL COMUNE
L'INTERESSE LEGALE DALLA DATA DEL PAGAMENTO E DI RIVALERSI DI
SIFFATTA ANTICIPAZIONE E DEI RELATIVI INTERESSI SULLE PRIME
RISCOSSIONI DI SOVRIMPOSTE, DI TASSE E DI ENTRATE COMUNALI,
SUCCESSIVE AL PAGAMENTO DELLE SOMME ANTICIPATE.
L'OBBLIGO
PREDETTO È SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE CHE LE ANTICIPAZIONI
FATTE E QUELLE CHE SI CHIEDONO NON SUPERINO COMPLESSIVAMENTE
L'IMPORTO TOTALE DEI PROVENTI COMUNALI RISCOSSI E DA RISCUOTERE ENTRO
LO STESSO ANNO SOLARE IN BASE AI RUOLI E ALLE LISTE DI CARICO GIÀ
CONSEGNATI ALL'ESATTORE.
NEL
CASO IN CUI L'ESATTORE NON RIVESTA LA CARICA DI TESORIERE COMUNALE,
L'OBBLIGO DELL'ANTICIPAZIONE DEGLI STIPENDI DEVE RITENERSI
SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI INTERESSATI DI APPOSITA
DICHIARAZIONE, FIRMATA DAL PODESTÀ E DAL TESORIERE,
COMPROVANTE LA MANCANZA DI DENARO NELLE CASSE DI QUEST'ULTIMO E
CONTENENTE L'INVITO ALL'ESATTORE DI ESEGUIRE L'ANTICIPAZIONE.
L'ESATTORE,
CHE RITARDI L'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI PAGAMENTO EMESSO A FAVORE DEI
SANITARI CONDOTTI, È SOGGETTO ALLE SANZIONI PREVEDUTE NELLE
LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLI NORMALI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
DIRETTE.
L'AMMONTARE
DELLE INDENNITÀ DI MORA È PERÒ DEVOLUTO A
BENEFICIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI DEI SANITARI.
ART.
81.
SI
APPLICANO AI MEDICI E AI VETERINARI CONDOTTI LE DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI DEI
SANITARI.
ALLE
LEVATRICI CONDOTTE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI STABILITE PER LA
CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI.
CAPO
VIII. DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E PROFILASSI DEMANDATI AL LA
PROVINCIA.
ART.
82.
L'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE PROVVEDE ALL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DEL LABORATORIO DI
IGIENE E DI PROFILASSI NEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA.
IL
LABORATORIO PUÒ AVERE UNA O PIÙ SEZIONI DISTACCATE NEI
COMUNI DELLA PROVINCIA, QUANDO IL PREFETTO, SENTITI IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ E LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA,
NE RICONOSCA LA NECESSITÀ, TENUTO CONTO DELLE PARTICOLARI
CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DELL'IMPORTANZA INDUSTRIALE E
COMMERCIALE DEI COMUNI STESSI E DELLE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA IGIENICA.
LE
SPESE DI IMPIANTO E DI ESERCIZIO DEL LABORATORIO PROVINCIALE E DELLE
EVENTUALI SEZIONI DISTACCATE SONO, PER UN TERZO, A CARICO DELLA
PROVINCIA E, PER DUE TERZI, RIPARTITE FRA I COMUNI IN RAGIONE DELLA
POPOLAZIONE.
ART.
83.
IL
LABORATORIO PROVINCIALE È COSTITUITO DI DUE REPARTI: L'UNO
MEDICO MICROGRAFICO CON ANNESSO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO
PER LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI; L'ALTRO CHIMICO.
AL
LABORATORIO SONO ADDETTI VIGILI SANITARI PER LE DISINFEZIONI E PER LA
VIGILANZA IGIENICA IN RAPPORTO AI BISOGNI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA.
AL
LABORATORIO SOVRINTENDE IL MEDICO PROVINCIALE, IL QUALE NE VIGILA E
CONTROLLA IL REGOLARE FUNZIONAMENTO, DETERMINA L'IMPIEGO DEL
PERSONALE E LE PARTICOLARI INDAGINI CHE DEBBONO ESEGUIRSI, COORDINA E
INDIRIZZA LE ATTIVITÀ DEI DUE REPARTI.
GLI
UFFICIALI SANITARI SI AVVALGONO DEL LABORATORIO PROVINCIALE PER
L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA IGIENICA E DELLA PROFILASSI, SECONDO LE
ISTRUZIONI CHE SONO IMPARTITE DAL MEDICO PROVINCIALE.
ART.
84.
IL
RETTORATO PROVINCIALE DELIBERA IL REGOLAMENTO E LA PIANTA ORGANICA
DEL PERSONALE ADDETTO AI REPARTI CHE COSTITUISCONO IL LABORATORIO
PROVINCIALE.
CIASCUN
REPARTO DEVE AVERE UN DIRETTORE, UNO O PIÙ COADIUTORI, UNO O
PIÙ ASSISTENTI.
GLI
ASSISTENTI SONO NOMINATI DAL PRESIDE IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.
IL
DIRETTORE ED I COADIUTORI SONO NOMINATI DAL RETTORATO PROVINCIALE PER
PROMOZIONE IN SEGUITO A CONCORSO INTERNO; IL PRIMO, FRA I COADIUTORI,
GLI ALTRI FRA GLI ASSISTENTI DEL REPARTO. SE NON PUÒ FARSI
LUOGO ALLA PROMOZIONE O PER MANCANZA DI PERSONALE ASPIRANTE O PER
GIUDIZIO SFAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
INTERNO, ANCHE LE NOMINE PER DETTI POSTI HANNO LUOGO PER PUBBLICO
CONCORSO.
ART.
85.
AI
CONCORSI PUBBLICI PER IL PERSONALE DEI LABORATORI PROVINCIALI SI
APPLICANO LE NORME STABILITE NELL'ART. 36.
POSSONO
PARTECIPARE AD ESSI, SECONDO LE RISPETTIVE SPECIALITÀ, COLORO
CHE SONO MUNITI DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA O DELLA LAUREA
IN CHIMICA O IN CHIMICA E FARMACIA E SONO ABILITATI ALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE, PURCHÈ NON ABBIANO OLTREPASSATO I TRENTADUE
ANNI DI ETÀ.
INDIPENDENTEMENTE
DAI LIMITI PREDETTI, POSSONO ESSERE AMMESSI AI CONCORSI:
1/A
GLI AIUTI E GLI ASSISTENTI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E
CHIRURGIA, OVVERO DI CHIMICA O DI CHIMICA E FARMACIA PRESSO LE
UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE;
2/A
COLORO CHE ALLA DATA DEL BANDO DI CONCORSO PRESTINO SERVIZIO PRESSO
LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI, DIPENDENTI DALLO STATO O DA ALTRI
ENTI PUBBLICI, A SEGUITO DI REGOLARE NOMINA CONSEGUITA PER EFFETTO DI
PUBBLICO CONCORSO.
ART.
86.
IL
PERSONALE TECNICO DEI LABORATORI PRESTA, ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE IN
SERVIZIO, LA PROMOSSA SOLENNE DI FEDELTÀ E, DOPO AVER
CONSEGUITO LA STABILITÀ, IL GIURAMENTO, PREVEDUTI DALL'ART.
38.
DETTO
PERSONALE ACQUISTA DIRITTO ALLA STABILITÀ DELL'UFFICIO E DELLO
STIPENDIO DOPO DUE ANNI DI PROVA.
IL
PERIODO DI PROVA È RIDOTTO AD UN ANNO PER COLORO CHE ALLA DATA
DEL BANDO DI CONCORSO PRESTINO SERVIZIO CON MANSIONI PARI A QUELLE
DEL NUOVO IMPIEGO E GRADO E CON NOMINA DEFINITIVA PRESSO ALTRO
LABORATORIO COMUNALE, PROVINCIALE O DI STATO.
ART.
87.
LE
FUNZIONI DI DIRETTORE, DI COADIUTORE E DI ASSISTENTE DEI LABORATORI
SONO INCOMPATIBILI CON QUELLE DI UFFICIALE SANITARIO E DI SANITARIO
CONDOTTO.
AL
DETTO PERSONALE È, INOLTRE, VIETATO:
a) DI
APPLICARSI, DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE, PER PROPRIO OD ALTRUI
CONTO, A QUALSIASI COMMERCIO O INDUSTRIA SOGGETTI A VIGILANZA
IGIENICA;
b) DI
ATTENDERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PER PROPRIO OD ALTRUI
CONTO, AL FUNZIONAMENTO ED ALLA GESTIONE DI LABORATORI DI ANALISI
CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE E DI ESEGUIRE, NEL LABORATORIO AL QUALE È
ADDETTO, PER PROPRIO CONTO, ANALISI E RICERCHE DI INTERESSE PRIVATO;
c) DI
COMUNICARE I RISULTATI O LE CONCLUSIONI DELLE ANALISI E PERIZIE A
PERSONE ESTRANEE.
ART.
88.
PER
LE INDAGINI DI INTERESSE PRIVATO, ESEGUITE NEL LABORATORIO
PROVINCIALE, È DOVUTO ALLA PROVINCIA UN COMPENSO A CARICO DEI
RICHIEDENTI.
LA
MISURA DEL COMPENSO E I CASI PER I QUALI È DOVUTO SONO
STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
LA
RISCOSSIONE È FATTA A MEZZO DI MARCHE SEGNATASSE.
ART.
89.
LE
SOMME RISCOSSE DALLA PROVINCIA, PER I COMPENSI INDICATI NELL'ARTICOLO
PRECEDENTE, SONO DESTINATE A VANTAGGIO DELLA GESTIONE DEL
LABORATORIO, DETRATTO IL CINQUANTA PER CENTO CHE È DEVOLUTO A
FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AL LABORATORIO.
LA
QUOTA SPETTANTE A CIASCUN FUNZIONARIO DEL LABORATORIO NON PUÒ
ECCEDERE, DURANTE L'ANNO, LA METÀ DELL'AMMONTARE ANNUO DELLO
STIPENDIO, ESCLUSA DAL COMPUTO DELLO STIPENDIO QUALSIASI INDENNITÀ
ACCESSORIA.
ART.
90.
SI
APPLICANO AL PERSONALE TECNICO DEI LABORATORI PROVINCIALI LE
DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 74, 75 E 76.
SALVO
IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 50 DEL
PRESENTE TESTO UNICO, TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI SPETTANO AI
COMPETENTI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.
LA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER DETTO PERSONALE È COMPOSTA DEL
VICE PREFETTO, PRESIDENTE, DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
SANITÀ DESIGNATI DAL PREFETTO, DI UN ALTRO MEMBRO NOMINATO DAL
PRESIDE DELLA PROVINCIA E DI UN RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA
ASSOCIAZIONE SINDACALE GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA, COMPETENTE PER
TERRITORIO. SI APPLICANO PURE AL PERSONALE DEI LABORATORI PROVINCIALI
LE DISPOSIZIONI PREVEDUTE, PER I SANITARI CONDOTTI, NEGLI ARTICOLI 79
E 81, RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E ALLA ISCRIZIONE
ALLA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI DEI SANITARI, PER IL
PERSONALE ADDETTO AL REPARTO MEDICO MICROGRAFICO, E ALLA CASSA DI
PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI, PER IL
PERSONALE ADDETTO AL REPARTO DI CHIMICA.
ART.
91.
I
VIGILI SANITARI PROVINCIALI SONO ASSUNTI IN SEGUITO A PUBBLICO
CONCORSO, INDETTO DAL PRESIDE DELLA PROVINCIA.
LA
NOMINA È FATTA DAL PRESIDE STESSO ED È APPROVATA CON
DECRETO DEL PREFETTO.
ESSI:
a) VIGILANO
SULLE CONDIZIONI IGIENICHE DEL SUOLO, DEGLI AGGREGATI URBANI, E
RURALI E DELLE ABITAZIONI, SULLA SALUBRITÀ DELLE BEVANDE E
DELLE SOSTANZE ALIMENTARI, SUI MERCATI E SUI PUBBLICI ESERCIZI;
b) COMPIONO,
ALLA DIPENDENZA DELL'UFFICIALE SANITARIO, LE ISPEZIONI CHE VENGONO
DISPOSTE DAL MEDICO PROVINCIALE O DAL DIRETTORE DI REPARTO DEL
LABORATORIO PROVINCIALE E RIFERISCONO AGLI STESSI SUI RISULTATI DEGLI
ACCERTAMENTI, SULLE CONTESTAZIONI FATTE E SUI PROVVEDIMENTI ATTUATI;
c) VIGILANO
SULL'ESECUZIONE DELLE MISURE DISPOSTE PER LA PROFILASSI DELLE
MALATTIE INFETTIVE;
d) ESERCITANO
TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA IGIENICA SANITARIA CHE SONO
PRESCRITTE DALLE LEGGI.
PER
L'ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI DI VIGILANZA SONO ATTRIBUITI AI VIGILI
SANITARI LE FACOLTÀ SPETTANTI PER LEGGE AI VIGILI COMUNALI.
ESSI
NON POSSONO ENTRATE IN FUNZIONE SE NON DOPO AVER PRESTATO GIURAMENTO
DINANZI AL PRETORE.
ART.
92.
LE
PROVINCIE HANNO FACOLTÀ DI INTEGRARE I SERVIZI SANITARI
COMUNALI D'IGIENE E PROFILASSI, ISTITUENDO O SUSSIDIANDO CONDOTTE
SANITARIE, DISPENSARI SPECIALIZZATI E ALTRE FORME DI PROVVIDENZE PER
LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE SOCIALI.
SE
PARTICOLARI CONDIZIONI SANITARIE DELLA PROVINCIA LO ESIGANO, IN CASO
DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE ENDEMICHE, IL PREFETTO, SENTITI IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ E LA GIUNTA PROVINCIALE
AMMINISTRATIVA, PUÒ, CON SUO DECRETO, STABILIRE L'OBBLIGO
DELLA PROVINCIA DI PROVVEDERE AI SERVIZI INTEGRATIVI INDICATI NEL
COMMA PRECEDENTE, SE E IN QUANTO I COMUNI O ALTRE ISTITUZIONI
PUBBLICHE NON PROVVEDONO.
NEI
CASI PREVEDUTI NEL PRECEDENTE COMMA, LE SPESE OCCORRENTI, QUANDO NON
VENGA DIVERSAMENTE DISPOSTO CON LEGGI SPECIALI, VANNO PER UN TERZO A
CARICO DELLA PROVINCIA E PER DUE TERZI A CARICO DEI COMUNI
INTERESSATI IN RAGIONE DELLA POPOLAZIONE DI CIASCUNO DI ESSI.
TUTTAVIA IL PREFETTO PUÒ ESONERARE DAL CONTRIBUTO I COMUNI
CHE, PER LE LORO CONDIZIONI FINANZIARIE, NON SONO IN GRADO DI
SOSTENERE LE RELATIVE SPESE. LA QUOTA DI CONTRIBUTO DOVUTA DAI COMUNI
ESONERATI È POSTA A CARICO DELLA PROVINCIA..
IL
DECRETO INDICA LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI INTEGRATIVI, I
COMUNI A VANTAGGIO DEI QUALI DEBBONO ESSERE ADOTTATI E I COMUNI
EVENTUALMENTE ESONERATI DAL CONTRIBUTO.
SUI
RICORSI PRODOTTI CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO IL MINISTRO PER
L'INTERNO DECIDE SENTITI IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ E IL
CONSIGLIO DI STATO.
ART.
93.
LE
PROVINCIE HANNO FACOLTÀ DI PROVVEDERE ALL'IMPIANTO E
ALL'ESERCIZIO DI ISTITUTI PER ISOLAMENTO E PER DISINFEZIONE.
SE
I COMUNI, SIA PER LE LORO CONDIZIONI FINANZIARIE, SIA PER ALTRE
CIRCOSTANZE, NON POSSANO, DA SOLI O UNITI IN CONSORZIO, PROVVEDERE
ADEGUATAMENTE AGLI ISTITUTI PREDETTI SECONDO LE DISPOSIZIONI
DELL'ART. 259, IL PREFETTO, INTESI IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ
E LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, PUÒ, CON SUO DECRETO,
STABILITE L'OBBLIGO DELLA PROVINCIA DI INTEGRARE O SOSTITUIRE L'OPERA
DEI COMUNI STESSI DETERMINANDONE L'ESTENSIONE, SIA IN RAPPORTO AL
NUMERO DI ESSI, SIA IN RAPPORTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI E
DEGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA E PROFILASSI.
SUI
RICORSI PRODOTTI CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO IL MINISTRO PER
L'INTERNO DECIDE SENTITI IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ ED
IL CONSIGLIO DI STATO.
QUANDO
NON SIA DIVERSAMENTE PROVVEDUTO CON LEGGI SPECIALI, LE SPESE
OCCORRENTI NEI CASI PREVEDUTI NEL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO
SONO, PER UN TERZO, A CARICO DELLA PROVINCIA; GLI ALTRI DUE TERZI
VANNO RIPARTITI, IN RAGIONE DELLA POPOLAZIONE, FRA I COMUNI
INTERESSATI.
ART.
94.
L'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE CONCORRE, NEI LIMITI DELLE SOMME CHE ESSA PUÒ
STANZIARE NEL PROPRIO BILANCIO, ALLE SPESE DI SPEDALITÀ
SOSTENUTE DAL CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE PER IL RICOVERO
DEGLI AMMALATI DI TUBERCOLOSI CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DI
POVERTÀ, SALVO CHE SI TRATTI DI RICOVERO DI URGENZA O DI
RICOVERO DI ASSICURATI CONTRO LA TUBERCOLOSI, A TERMINI DELL'ARTICOLO
281 DEL PRESENTE TESTO UNICO.
PROVVEDE
INOLTRE AL TRATTAMENTO GRATUITO NEGLI ISTITUTI E NEGLI AMBULATORI
ANTIRABBICI, PER LE PERSONE AMMESSE ALLA ASSISTENZA GRATUITA, A NORMA
DELL'ART. 55.
ART.
95.
AI
SERVIZI INDICATI NEGLI ARTICOLI 92, 93 E 94, LE PROVINCIE POSSONO
PROVVEDERE IN CONSORZIO CON ALTRE CONTERMINI, OSSERVATE LE NORME
STABILITE NEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.
ART.
96.
AL
PERSONALE SANITARIO ADDETTO AI SERVIZI DI ASSISTENZA, DI VIGILANZA
IGIENICA E DI PROFILASSI, ISTITUITI STABILMENTE DALLA PROVINCIA A
TERMINE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 92 E 93, SI
APPLICANO LE NORME STABILITE NELL'ART. 54 RELATIVAMENTE AL PERSONALE
MEDICO DEGLI UFFICI SANITARI COMUNALI.
ART.
97.
SALVA
LA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEL PRESIDE O DEL PRESIDENTE DEL
CONSORZIO, ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
IGIENICO-SANITARI DELLA PROVINCIA, INDICATI NEL PRESENTE CAPO,
SOVRAINTENDE IL MEDICO PROVINCIALE.
ART.
98.
IL
MEDICO PROVINCIALE, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI
ARTICOLI PRECEDENTI, PROPONE AL PRESIDE IL PROGRAMMA DI AZIONE PER
L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI INTEGRATIVI DELLA
PROVINCIA.
IL
PROGRAMMA È DELIBERATO DAL PRESIDE DELLA PROVINCIA ED È
APPROVATO DAL PREFETTO, SENTITO, NEI RIGUARDI TECNICI, IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ.
TITOLO
II ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E D I ATTIVITÀ
SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.
CAPO
I. DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
ART.
99.
È
SOGGETTO A VIGILANZA L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E CHIRURGIA, DELLE
VETERINARIA, DELLA FARMACIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE
DI LEVATRICE, ASSISTENTE SANITARIE VISITATRICE E INFERMIERA
DIPLOMATA.
È
ANCHE SOGGETTO A VIGILANZA L'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE. S'INTENDONO DESIGNATE CON TALE ESPRESSIONE LE
ARTI DELL'ODONTOTECNICO, DELL'OTTICO, DEL MECCANICO ORTOPEDICO ED
ERNISTA E DELL'INFERMIERE ABILITATO O AUTORIZZATO, COMPRESI IN QUESTA
ULTIMA CATEGORIA I CAPI BAGNINI DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI E I
MASSAGGIATORI.
CON
REGIO DECRETO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITI IL
MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE ED IL CONSIGLIO DI STATO, POSSONO
ESSER SOTTOPOSTE A VIGILANZA SANITARIA ALTRE ARTI, CHE COMUNQUE
ABBIANO RAPPORTO CON L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, SECONDO
LE NORME CHE SONO DETERMINATE NEL DECRETO MEDESIMO.
LA
VIGILANZA SI ESTENDE:
a) ALL'ACCERTAMENTO
DEL TITOLO DI ABILITAZIONE;
b) ALL'ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE ARTI AUSILIARIE ANZIDETTE.
ART.
100.
NESSUNO
PUÒ ESERCITARE LA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, VETERINARIO,
FARMACISTA, LEVATRICE, ASSISTENTE SANITARIA VISITATRICE, O INFERMIERA
PROFESSIONALE, SE NON SIA MAGGIORE DI ETÀ ED ABBIA CONSEGUITO
IL TITOLO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE, A NORMA DELLE
VIGENTI DISPOSIZIONI.
CHIUNQUE
INTENDE ESERCITARE IN UN COMUNE UNA DI TALI PROFESSIONI, ALLA QUALE È
ABILITATO A NORMA DI LEGGE, DEVE FAR REGISTRARE IL DIPLOMA
NELL'UFFICIO COMUNALE.
NON
SONO SOGGETTI A TALE OBBLIGO I MEDICI E I CHIRURGHI STRANIERI,
ESPRESSAMENTE CHIAMATI PER CASI PARTICOLARI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
DUEMILA.
ART.
101.
IL
PREFETTO, CONTEMPORANEAMENTE ALLA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA PER L'ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE SANITARIA, PUÒ
DISPORRE LA CHIUSURA DEL LOCALE IN CUI LA PROFESSIONE SANITARIA SIA
STATA ABUSIVAMENTE ESERCITATA E IL SEQUESTRO DEL MATERIALE DESTINATO
ALL'ESERCIZIO DI ESSA.
ART.
102.
IL
CONSEGUIMENTO DI PIÙ LAUREE E DIPLOMI DÀ DIRITTO
ALL'ESERCIZIO CUMULATIVO DELLE CORRISPONDENTI PROFESSIONI O ARTI
SANITARIE, ECCETTUATO L'ESERCIZIO DELLA FARMACIA CHE NON PUÒ
ESSERE CUMULATO CON QUELLO DI ALTRE PROFESSIONI O ARTI SANITARIE.
I
SANITARI CHE FACCIANO QUALSIASI CONVENZIONE CON FARMACISTI SULLA
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA FARMACIA, QUANDO NON RICORRA
L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 170 E 172,
SONO PUNITI CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A CINQUEMILA.
ART.
103.
GLI
ESERCENTI LA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, OLTRE A QUANTO È
PRESCRITTO DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE, SONO OBBLIGATI:
a) A
DENUNZIARE AL PODESTÀ LE CAUSE DI MORTE ENTRO VENTIQUATTRO ORE
DALL'ACCERTAMENTO DEL DECESSO;
b) A
DENUNZIARE IN MODO CIRCOSTANZIATO AL MEDICO PROVINCIALE, ENTRO DUE
GIORNI DALL'ACCERTAMENTO, OGNI CASO DI ABORTO, PER IL QUALE ESSI
ABBIANO PRESTATO LA LORO OPERA, O DEL QUALE SIANO VENUTI COMUNQUE A
CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE.
LA
DENUNZIA, IL CUI CONTENUTO DEVE RIMANERE SEGRETO, E FATTA SECONDO LE
NORME INDICATE DAL REGOLAMENTO E NON ESIME IL SANITARIO DALL'OBBLIGO
DEL REFERTO AI SENSI DELL'ART. 365 DEL CODICE PENALE E DELL'ART. 4
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;
C) A DENUNCIARE AL PODESTÀ
E ALL'UFFICIALE SANITARIO, ENTRO DUE GIORNI DAL PARTO AL QUALE
ABBIANO PRESTATO ASSISTENZA, LA NASCITA DI OGNI INFANTE DEFORME;
D)
A DENUNCIARE ALLE AUTORITÀ PREDETTE, ENTRO DUE GIORNI
DALL'ACCERTAMENTO, I CASI DI LESIONI DA ESSI OSSERVATI, DA CUI SIA
DERIVATA O POSSA DERIVARE UNA INABILITÀ AL LAVORO, ANCHE
PARZIALE, DI CARATTERE PERMANENTE;
E)
AD INFORMARE IL MEDICO PROVINCIALE E L'UFFICIALE SANITARIO DEI FATTI
CHE POSSONO INTERESSARE LA SANITÀ PUBBLICA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A MILLE.
L'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA COMUNICA AL PREFETTO, PER ESTRATTO, LA SENTENZA PASSATA
IN GIUDICATO.
CAPO
II. DEL SERVIZIO FARMACEUTICO.
SEZIONE
I. - DELL'AUTORIZZAZIONE AD APRIRE ED ESERCITARE UNA FAR MACIA.
ART.
104.
L'AUTORIZZAZIONE
AD APRIRE ED ESERCITARE UNA FARMACIA È DATA, CON DECRETO, DAL
PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ E CON
L'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI SEGUENTI.
IL
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI È STABILITO IN MODO CHE NON VI SIA
PIÙ DI UNA FARMACIA PER OGNI CINQUEMILA ABITANTI.
QUANDO
PARTICOLARI ESIGENZE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA LOCALE, ANCHE IN
RAPPORTO ALLE CONDIZIONI TOPOGRAFICHE E DI VIABILITÀ, LO
RICHIEDANO, PUÒ STABILIRSI, IN AGGIUNTA O IN SOSTITUZIONE DEL
CRITERIO DELLA POPOLAZIONE, UN LIMITE DI DISTANZA, PER IL QUALE OGNI
NUOVA FARMACIA SIA LONTANA ALMENO CINQUECENTO METRI DA QUELLE
ESISTENTI.
IL
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE FARMACIE RURALI È
DETERMINATO IN BASE AI CRITERI INDICATI NEL PRECEDENTE COMMA, ESCLUSO
QUELLO DELLA POPOLAZIONE.
SONO
FARMACIE RURALI QUELLE ISTITUITE IN COMUNI O CENTRI ABITATI CON
POPOLAZIONE INFERIORE AI CINQUEMILA ABITANTI.
CHIUNQUE
APRA OD ESERCITI UNA FARMACIA SENZA LA AUTORIZZAZIONE ANZIDETTA, È
PUNITO CON L'ARRESTO FINO A UN MESE E CON L'AMMENDA DA LIRE
CINQUECENTO A DUEMILACINQUECENTO.
IL
PREFETTO, CONTEMPORANEAMENTE ALLA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA PER IL PROCEDIMENTO PENALE, DISPONE LA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO.
ART.
105.
L'AUTORIZZAZIONE
AD APRIRE ED ESERCITARE UNA FARMACIA, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE
INDICATE NELL'ART. 114, NON PUÒ ESSERE CONCESSA CHE AL
VINCITORE DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI, BANDITO DAL PREFETTO E
GIUDICATO DA APPOSITA COMMISSIONE, PRESIEDUTA DAL VICE PREFETTO E
COMPOSTA DAL MEDICO PROVINCIALE, DI UN ESPERTO IN MATERIA GIURIDICA,
DI UN FARMACISTA E DI UN CHIMICO-FARMACISTA NOMINATI DAL PREFETTO AL
PRINCIPIO DI OGNI ANNO, SU TERNE PROPOSTE DALLE RISPETTIVE
ASSOCIAZIONI SINDACALI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE, COMPETENTI PER
TERRITORIO.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
ART.
106.
L'AMMISSIONE
AL CONCORSO, INDICATO NEL PRECEDENTE ARTICOLO, NON PUÒ ESSERE
CONSENTITA SE NON A CHI:
SIA
CITTADINO ITALIANO, MAGGIORE DI ETÀ E NEL POSSESSO DEI DIRITTI
CIVILI;
SIA
INSCRITTO NELL'ALBO PROFESSIONALE DEI FARMACISTI;
DIMOSTRI
DI POSSEDERE MEZZI SUFFICIENTI PER IL REGOLARE E COMPLETO ESERCIZIO
DELLA FARMACIA; E CIÒ ANCHE MEDIANTE FIDEIUSSIONE O VERSAMENTO
DI CORRISPONDENTI SOMME DA PARTE DI TERZI.
ART.
107.
NELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO HANNO TITOLO DI PREFERENZA ASSOLUTA IL
FIGLIO O, IN DIFETTO DI FIGLI, IL CONIUGE DEL FARMACISTA, LA CUI
FARMACIA SIA STATA MESSA A CONCORSO, PURCHÈ SIANO ABILITATI
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.
ART.
108.
L'APERTURA
E L'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA SONO VINCOLATI AL PAGAMENTO DELLA TASSA
SPECIALE DI CONCESSIONE INDICATA NELLA TABELLA N. 3 ANNESSA AL
PRESENTE TESTO UNICO.
IL
PAGAMENTO AVVIENE IN TRE RATE ANNUALI, LA PRIMA DELLE QUALI DEVE
ESSERE CORRISPOSTA PRIMA DELL'APERTURA DELLA FARMACIA. IL MANCATO
PAGAMENTO DELLE ALTRE RATE IMPORTA LA DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE.
SONO
ESENTI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA LE FARMACIE ESERCITATE DA
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.
IN
CASO DI MORTE DEL FARMACISTA LE RATE NON SCADUTE NON SONO PIÙ
DOVUTE.
LA
TASSA PREDETTA È RIDOTTA ALLA MISURA DI UN QUARTO DI QUELLA
DOVUTA DAL TITOLARE DELLA FARMACIA PRINCIPALE, QUANDO SI TRATTI DI
FARMACIA SUCCURSALE, ISTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 116.
ART.
109.
NEL
DECRETO DI AUTORIZZAZIONE, INDICATO NELL'ART. 104, È STABILITA
LA LOCALITÀ NELLA QUALE LA FARMACIA DEVE AVERE LA SUA SEDE,
TENENDOSI CONTO DELLE NECESSITÀ DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA
LOCALE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO STESSO.
L'AUTORIZZAZIONE È VALEVOLE SOLO PER LA DETTA SEDE.
OGNI
TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA, ENTRO I LIMITI DELLA SEDE STESSA, È
SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL PREFETTO.
È
TUTTAVIA DATA FACOLTÀ AL PREFETTO, SENTITI IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ, DI AUTORIZZARE IL TRASFERIMENTO, NELLO
STESSO COMUNE, DI UNA FARMACIA DA UNA SEDE A UN'ALTRA, QUANDO IN
QUEST'ULTIMA SEDE LE FARMACIE ESISTENTI SIANO INFERIORI DI NUMERO A
QUELLE ASSEGNATE NELLA PIANTA ORGANICA E NON POSSA FARSI LUOGO
ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI NUOVE FARMACIE NEL COMUNE, IN
DIPENDENZA DI QUANTO È DISPOSTO NEGLI ARTICOLI 104 E 375.
IN
MANCANZA DI DOMANDA E NELLA IPOTESI PREVEDUTA NEL PRECEDENTE COMMA,
IL PREFETTO, SENTITI IL PODESTÀ DEL COMUNE, IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ E LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA,
PUÒ AUTORIZZARE L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA IN
SOPRANNUMERO ALLA PIANTA ORGANICA, ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI
CONTENUTI NEI SU RICHIAMATI ARTICOLI DEL PRESENTE TESTO UNICO.
I
PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO, ADOTTATI A SENSI DEGLI ULTIMI DUE COMMA
DEL PRESENTE ARTICOLO, SONO DEFINITIVI.
ART.
110.
L'AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA, CHE NON SIA DI NUOVA ISTITUZIONE,
IMPORTA L'OBBLIGO NEL CONCESSIONARIO DI RILEVARE DAL PRECEDENTE
TITOLARE O DAGLI EREDI DI ESSO GLI ARREDI, LE PROVVISTE E LE
DOTAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FARMACEUTICO, CONTENUTI NELLA
FARMACIA E NEI LOCALI ANNESSI, NONCHÉ DI CORRISPONDERE ALLO
STESSO TITOLARE O AI SUOI EREDI UN'INDENNITÀ DI AVVIAMENTO IN
MISURA CORRISPONDENTE A TRE ANNATE DEL REDDITO MEDIO IMPONIBILE DELLA
FARMACIA, ACCERTATO AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
RICCHEZZA MOBILE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.
LA
COMMISSIONE INDICATA NELL'ART. 105 ACCERTA LA SOMMA CHE DEVE ESSERE
CORRISPOSTA A TITOLO DI INDENNITÀ DI AVVIAMENTO E, IN MANCANZA
DI ACCORDO TRA LE PARTI INTERESSATE, DETERMINA, IN BASE A PERIZIA,
CON DECISIONE INAPPELLABILE, L'IMPORTO DEL RILIEVO DEGLI ARREDI,
PROVVISTE E DOTAZIONI.
ART.
111.
L'APERTURA
E L'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA NON POSSONO AVER LUOGO SE NON DOPO CHE
SIA STATA ESEGUITA UNA ISPEZIONE, DISPOSTA DAL PREFETTO, AL FINE DI
ACCERTARE CHE I LOCALI, GLI ARREDI, LE PROVVISTE, LA QUALITÀ E
QUANTITÀ DEI MEDICINALI SONO REGOLARI E TALI DA OFFRIRE PIENA
GARANZIA DI BUON ESERCIZIO.
ART.
112.
L'AUTORIZZAZIONE
AD APRIRE ED ESERCITARE UNA FARMACIA È STRETTAMENTE PERSONALE
E NON PUÒ ESSERE CEDUTA O TRASFERITA AD ALTRI.
È
VIETATO IL CUMULO DI DUE O PIÙ AUTORIZZAZIONI IN UNA SOLA
PERSONA.
CHI
SIA GIÀ AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA PUÒ
CONCORRERE ALL'ESERCIZIO DI UN'ALTRA; MA DECADE DI DIRITTO DALLA
PRIMA AUTORIZZAZIONE, QUANDO, OTTENUTA LA SECONDA, NON VI RINUNZI CON
DICHIARAZIONE NOTIFICATA AL PREFETTO ENTRO DIECI GIORNI DALLA
PARTECIPAZIONE DEL RISULTATO DEL CONCORSO.
NEL
CASO DI RINUNCIA L'AUTORIZZAZIONE È DATA AI CONCORRENTI
SUCCESSIVI IN ORDINE DI GRADUATORIA E, IN MANCANZA, È BANDITO
UN NUOVO CONCORSO.
ART.
113.
LA
DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA SI
VERIFICA, OLTRE CHE NEI CASI PREVEDUTI NEGLI ARTICOLI 108 E 111:
a) PER
LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'AUTORIZZATO, NON SEGUITA, ENTRO
QUINDICI MESI, DA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO, DIVENUTA
ESECUTIVA SECONDO L'ART. 841 DEL CODICE DI COMMERCIO;
b) PER
MANCATO ADEMPIMENTO, DA PARTE DELL'AUTORIZZATO ALL'OBBLIGO DI CUI
NELL'ART. 110;
c) PER
VOLONTARIA RINUNZIA DELL'AUTORIZZATO;
d) PER
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DURATA OLTRE QUINDICI GIORNI, CHE NON SIA
STATA PREVIAMENTE NOTIFICATA AL PREFETTO, O ALLA QUALE IL PREFETTO
NON ABBIA CONSENTITO IN SEGUITO ALLA NOTIFICAZIONE;
e) PER
CONSTATATA, REITERATA O ABITUALE NEGLIGENZA E IRREGOLARITÀ
NELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA O PER ALTRI FATTI IMPUTABILI AL
TITOLARE AUTORIZZATO, DAI QUALI SIA DERIVATO GRAVE DANNO ALLA
INCOLUMITÀ INDIVIDUALE O ALLA SALUTE PUBBLICA;
f) PER
CANCELLAZIONE DEFINITIVA DALL'ALBO DEI FARMACISTI;
g) PER
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA;
h) PER
MORTE DELL'AUTORIZZATO.
LA
DECADENZA STESSA, ESCLUSO IL CASO INDICATO NELLA LETTERA H), È
PRONUNZIATA, CON DECRETO, DAL PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ.
ART.
114.
LE
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, NEL CASO IN CUI NE
SIA CONSENTITO L'ESERCIZIO DAI FINI DELL'ISTITUZIONE, POSSONO ESSERE
AUTORIZZATE DAL PREFETTO, SENTITI IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ
E LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, A GESTIRE FARMACIE INTERNE,
ESCLUSA QUALSIASI FACOLTÀ DI VENDITA DI MEDICINALI AL
PUBBLICO.
LA
DECADENZA DALLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE È PRONUNCIATA NEL MODO
E NELLE FORME STABILITE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE:
a) PER
LA FINE DELL'ENTE O DELLA ISTITUZIONE;
b) PER
VOLONTARIA RINUNZIA;
c) PER
ABITUALE NEGLIGENZA E IRREGOLARITÀ NELL'ESERCIZIO DELL
FARMACIA O PER REITERATA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI VENDITA AL
PUBBLICO, AVVENUTA DOPO FORMALE DIFFIDA FATTA DAL PREFETTO ALLA
LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.
ART.
115.
PER
I COMUNI O CENTRI ABITATI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI CINQUEMILA
ABITANTI, NEI QUALI NON ESISTA FARMACIA E SIA ANDATO DESERTO IL
CONCORSO APERTO PER LA ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO DELLA MEDESIMA, È
STABILITA UNA SPECIALE INDENNITÀ DI RESIDENZA A FAVORE DEL
FARMACISTA NOMINATO IN SEGUITO A CONCORSO.
L'INDENNITÀ
DI RESIDENZA, IN MISURA NON SUPERIORE ALLE LIRE QUATTROMILA ANNUE, È
DETERMINATA DALLA COMMISSIONE INDICATA NELL'ART. 105, SENTITO IL
PODESTÀ DEL COMUNE INTERESSATO, AL QUALE FA CARICO L'ONERE
RELATIVO, SALVO RIMBORSO DI UN QUOTA, SINO AL MASSIMO DI DUE TERZI,
DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
L'IMPORTO
COMPLESSIVO DEI RIMBORSI NON PUÒ ECCEDERE, IN CIASCUN ANNO,
L'INTROITO DERIVANTE DA UNO SPECIALE CONTRIBUTO CHE SARÀ
CORRISPOSTO DA TUTTE LE FARMACIE, ESCLUSE QUELLE RURALI INDICATE NEL
QUINTO COMMA DELL'ART. 104.
LE
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITÀ DI
APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ED AI RIMBORSI DI QUOTE
DELLE INDENNITÀ AI COMUNI, ANCHE CON PAGAMENTI IN CONTO, SONO
EMANATE CON REGIO DECRETO SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO DI
CONCERTO CON QUELLO PER LE FINANZE.
ART.
116.
PER
PROVVEDERE AI BISOGNI DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA NELLE STAZIONI DI
CURA, IL PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ,
PUÒ AUTORIZZARE L'APERTURA, NELLE STAZIONI STESSE, DI FARMACIE
SUCCURSALI, LIMITATAMENTE A UN PERIODO DELL'ANNO CHE VIENE
DETERMINATO NEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE, SENTITA L'AZIENDA PER
L'AMMINISTRAZIONE DELLE STAZIONI, OVVERO L'AMMINISTRAZIONE
MUNICIPALE, QUANDO IL COMUNE, LUOGO DI CURA, SIA STATO DISPENSATO DAL
COSTITUIRE L'AZIENDA SEPARATA.
ALLE
FARMACIE PREDETTE SI APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE O NON SIA
DIVERSAMENTE STABILITO, LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPO.
ART.
117.
L'AUTORIZZAZIONE
PREVEDUTA NEL PRECEDENTE ARTICOLO, È CONFERITA IN SEGUITO A
CONCORSO ESPLETATO CON LE NORME STABILITE NEGLI ARTICOLI 105 E
SEGUENTI DEL PRESENTE TESTO UNICO.
AL
CONCORSO POSSONO PARTECIPARE SOLTANTO I TITOLARI DELLE FARMACIE
REGOLARMENTE IN ESERCIZIO NEL COMUNE, SEDE DELLA STAZIONE O LUOGO DI
CURA.
QUALORA,
PERÒ, NEL COMUNE ESISTA UN'UNICA FARMACIA, E IN FACOLTÀ
DEL PREFETTO DI CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE, SENZA CONCORSO, AL
TITOLARE DI DETTA FARMACIA, OPPURE DI BANDIRE UN CONCORSO TRA I
TITOLARI DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA.
NEI
CONCORSI PREVEDUTI NEL PRESENTE ARTICOLO, A PARITÀ DI OGNI
ALTA CONDIZIONE, COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA LA MAGGIORE
VICINANZA DELLA FARMACIA, DELLA QUALE IL CONCORRENTE È
TITOLARE, ALLA STAZIONE O LUOGO DI CURA.
ART.
118.
IL
TITOLARE AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DELLA SUCCURSALE PUÒ ESSERE
DICHIARATO DECADUTO DALL'AUTORIZZAZIONE PER LA CONSTATATA
INADEMPIENZA AGLI OBBLIGHI STABILITI NELL'ART. 120.
LA
DECADENZA PRONUNCIATA IN CONFRONTO DELL'ESERCIZIO PRINCIPALE PRODUCE,
DI PIENO DIRITTO, LA DECADENZA DALL'ESERCIZIO DELLA SUCCURSALE.
SEZIONE
II. DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA.
ART.
119.
IL
TITOLARE AUTORIZZATO DI CIASCUNA FARMACIA È PERSONALMENTE
RESPONSABILE DEL REGOLARE ESERCIZIO DELLA FARMACIA STESSA, E HA
L'OBBLIGO DI MANTENERLO ININTERROTTAMENTE, SECONDO LE NORME E GLI
ORARI CHE, PER CIASCUNA PROVINCIA, SONO STABILITI DAL PREFETTO CON
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO, AVUTO RIGUARDO ALLE ESIGENZE
DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA NELLE VARIE LOCALITÀ E TENUTO
CONTO DEL RIPOSO SETTIMANALE.
EGLI
PUÒ FARSI SOSTITUIRE TEMPORANEAMENTE NELL'ESERCIZIO DA UN
FARMACISTA LAUREATO O DIPLOMATO, DANDONE AVVISO AL PREFETTO.
IL
TITOLARE DI UNA FARMACIA, CHE INTENDA SOSPENDERE O FARNE CESSARE
L'ESERCIZIO, È TENUTO A DARNE NOTIFICAZIONE AL PREFETTO ALMENO
UN MESE PRIMA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A
DUEMILA.
ART.
120.
IL
FARMACISTA, AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DELLA SUCCURSALE AI TERMINI
DELL'ARTICOLO 116, DEVE PREPORRE ALLA EFFETTIVA SUA DIREZIONE UN
FARMACISTA DIPLOMATO O LAUREATO, IL QUALE È TENUTO ALLA
PRESENZA ININTERROTTA NELLA SUCCURSALE PER TUTTO IL PERIODO IN CUI
QUESTA È APERTA, A NORMA DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE.
LA
DESIGNAZIONE DEL FARMACISTA DIRETTORE DEVE ESSERE NOTIFICATA AL
PREFETTO DAL TITOLARE AUTORIZZATO, ALMENO OTTO GIORNI PRIMA
DELL'APERTURA DELLA SUCCURSALE.
L'OBBLIGO
DELLA NOTIFICA SUSSISTE UGUALMENTE PER OGNI SUCCESSIVA SOSTITUZIONE
DEL FARMACISTA DIRETTORE.
ART.
121.
LE
FARMACIE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA,
PREVEDUTE NELL'ART. 114, DEBBONO AVERE PER DIRETTORE RESPONSABILE UN
FARMACISTA INSCRITTO NELL'ALBO PROFESSIONALE.
IL
DIRETTORE HA L'OBBLIGO DI RISIEDERE IN PERMANENZA NELLA FARMACIA.
LE
DELIBERAZIONI E GLI ATTI DI NOMINA E DI SOSTITUZIONE DEI FARMACISTI
DIRETTORI SONO SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DEL PREFETTO. IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
ANCHE
ALLE FARMACIE, ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO INTERNO DEGLI ISTITUTI
MILITARI, DEVE ESSERE PREPOSTO, COME DIRETTORE RESPONSABILE, UN
FARMACISTA DIPLOMATO.
ART.
122.
LA
VENDITA AL PUBBLICO DI MEDICINALI A DOSE O FORMA DI MEDICAMENTO NON È
PERMESSA CHE AI FARMACISTI E DEVE ESSERE EFFETTUATA NELLA FARMACIA
SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA MEDESIMA.
SONO
CONSIDERATI MEDICINALI A DOSE O FORMA DI MEDICAMENTO, PER GLI EFFETTI
DELLA VENDITA AL PUBBLICO, ANCHE I MEDICAMENTI COMPOSTI E LE
SPECIALITÀ MEDICINALI, MESSI IN COMMERCIO GIÀ PREPARATI
E CONDIZIONATI SECONDO LA FORMULA STABILITA DAL PRODUTTORE.
TALI
MEDICAMENTI COMPOSTI E SPECIALITÀ MEDICINALI DEBBONO PORTARE
SULL'ETICHETTA APPLICATA A CIASCUN RECIPIENTE LA DENOMINAZIONE ESATTA
DEI COMPONENTI CON LA INDICAZIONE DELLE DOSI; LA DENOMINAZIONE DEVE
ESSERE QUELLA USUALE DELLA PRATICA MEDICA, ESCLUSE LE FORMULE
CHIMICHE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A
CINQUEMILA.
ART.
123. IL TITOLARE DELLA FARMACIA DEVE CURARE:
A)
CHE LA FARMACIA SIA PROVVISTA DELLE SOSTANZE MEDICINALI PRESCRITTE
COME OBBLIGATORIE NELLA FARMACOPEA UFFICIALE;B) CHE IN ESSA SI
CONSERVINO E SIANO OSTENSIBILI AL PUBBLICO UN ESEMPLARE DI DETTA
FARMACOPEA E UNO DELLA TARIFFA UFFICIALE DEI MEDICINALI;
C)
CHE SIA CONSERVATA COPIA DI TUTTE LE RICETTE E, QUALORA SI TRATTI DI
VELENI SOMMINISTRATI DIETRO ORDINAZIONE DI MEDICO CHIRURGO O
VETERINARIO, SIANO CONSERVATE LE RICETTE ORIGINALI, PRENDENDO NOTA
DEL NOME DELLE PERSONE ALLE QUALI FURONO CONSEGNATE E DANDONE COPIA
ALL'ACQUIRENTE CHE LA DOMANDI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A DUEMILA.
IL
TITOLARE DEVE INOLTRE CURARE CHE I MEDICINALI, DEI QUALI LA FARMACIA
È PROVVISTA, NON SIANO NÉ GUASTI NÉ IMPERFETTI.
IN CASO DI TRASGRESSIONE A TALE OBBLIGO SI APPLICANO LE PENE
STABILITE DALL'ART. 443 DEL CODICE PENALE.
NEI
CASI PREVEDUTI NEL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE
DAL PROCEDIMENTO PENALE, PUÒ ORDINARE LA SOSPENSIONE
DALL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA DA CINQUE GIORNI AD UN MESE E, IN CASO
DI RECIDIVA, PUÒ PRONUNCIARE LA DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
AI TERMINI DELL'ART. 113, LETTERA E).
ART.
124.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO OGNI CINQUE ANNI RIVEDE E PUBBLICA LA
FARMACOPEA UFFICIALE. A QUESTA SONO ALLEGATI:
a) L'ELENCO
DEI PRODOTTI CHE IL FARMACISTA NON PUÒ VENDERE SE NON IN
SEGUITO A PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA, ANCHE QUANDO DETTI
PRODOTTI FANNO PARTE DI MEDICAMENTI COMPOSTI O DI SPECIALITÀ
MEDICINALI;
b) L'ELENCO
DEI PRODOTTI LA VENDITA DEI QUALI È LIBERA A TUTTI SENZA
RESTRIZIONE;
c) L'ELENCO
DEI PRODOTTI CHE I NON FARMACISTI SONO AUTORIZZATI A VENDERE AL
PUBBLICO, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE SPECIALI CONDIZIONI E RESTRIZIONI
CHE SONO DETERMINATE NEL REGOLAMENTO, CON L'INDICAZIONE DELLE
QUANTITÀ MINIME DI VENDITA.
ART.
125.
OGNI
DUE ANNI, A CURA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, È PUBBLICATA LA
TARIFFA DEI MEDICINALI PER LA VENDITA AL PUBBLICO.
I
PREZZI INDICATI NELLA TARIFFA NON POSSONO ESSERE SUPERATI.
SU
TALI PREZZI È STABILITO LO SCONTO MINIMO CHE I FARMACISTI
DEBBONO, IN OGNI CASO, CONCEDERE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E
PRIVATE, TENUTE PER LEGGE, REGOLAMENTI, STATUTI O TAVOLE DI
FONDAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI AI POVERI, E
CHE ABBIANO, COMUNQUE, CARATTERE DI OPERE DI ASSISTENZA E
BENEFICIENZA.
IL
PREZZO, CUI POSSONO ESSERE VENDUTI AL PUBBLICO LE SPECIALITÀ
MEDICINALI, I PRODOTTI OPOTERAPICI E BIOLOGICI, I FERMENTI SOLUBILI E
ORGANIZZATI E, IN GENERE, TUTTI I PRODOTTI AFFINI, NONCHÉ I
SIERI, VACCINI, VIRUS, TOSSINE, ARSENO-BENZOLI SEMPLICI E DERIVATI
DEVE ESSERE SEGNATO SULL'ETICHETTA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNICO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A
DUEMILA E, IN CASO DI RECIDIVA, ANCHE CON L'ARRESTO FINO A UN MESE.
INDIPENDENTEMENTE
DALL'AZIONE PENALE, IL PREFETTO PUÒ ORDINARE LA CHIUSURA FINO
A UN MESE DELLA FARMACIA; IN CASO DI RECIDIVA PUÒ DICHIARARE
LA DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI TERMINI DELL'ART.
113.
ART.
126.
IL
PREFETTO, QUANDO LA SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI PUÒ
RIUSCIRE PERICOLOSA PER LA SALUTE PUBBLICA, INDIPENDENTEMENTE DAL
PROCEDIMENTO PENALE, HA FACOLTÀ DI VIETARE LA VENDITA AL
PUBBLICO DEL PRODOTTO E ORDINARNE IL SEQUESTRO.
ART.
127.
NEL
CORSO DI CIASCUN BIENNIO TUTTE LE FARMACIE DEBBONO ESSERE ISPEZIONATE
DAL MEDICO PROVINCIALE CHE PUÒ ANCHE COMPIERE ISPEZIONI
STRAORDINARIE.
NELLE
DETTE ISPEZIONI IL MEDICO PROVINCIALE È ASSISTITO DI REGOLA DA
UN FARMACOLOGO O DA UN DOTTORE IN CHIMICA E FARMACIA O DA UN DOTTORE
IN FARMACIA DESIGNATO DAL PREFETTO.
SE
IL RISULTATO DELL'ISPEZIONE NON SIA STATO SODDISFACENTE, IL TITOLARE
AUTORIZZATO È DIFFIDATO A METTERSI IN REGOLA ENTRO UN TERMINE
PERENTORIO, DECORSO IL QUALE INFRUTTUOSAMENTE, IL PREFETTO PRONUNZIA
LA DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE.
ART.
128.
I
TITOLARI DELLE FARMACIE SONO TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA TASSA ANNUALE
DI ISPEZIONE NELLA MISURA RISULTANTE NELLA TABELLA N. 3 ANNESSA AL
PRESENTE TESTO UNICO.
LA
TASSA PREDETTA È RIDOTTA ALLA MISURA DI UN QUARTO DI QUELLA
DOVUTA DAL TITOLARE DELLA FARMACIA PRINCIPALE, QUANDO SI TRATTA DI
FARMACIA SUCCURSALE, ISTITUITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 116.
LA
RISCOSSIONE DELLA TASSA HA LUOGO CON LE FORME E I MEZZI STABILITI
NELLE VIGENTI NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE, IN BASE
AGLI ELENCHI COMPILATI ANNUALMENTE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE, DAGLI
UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE E RESI ESECUTORI DAL
PREFETTO.
ART.
129.
IN
CASO DI SOSPENSIONE O DI INTERRUZIONE DI UN ESERCIZIO FARMACEUTICO,
DIPENDENTI DA QUALSIASI CAUSA, E DALLE QUALI SIA DERIVATO O POSSA
DERIVARE NOCUMENTO ALL'ASSISTENZA FARMACEUTICA LOCALE, IL PREFETTO
ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI URGENZA PER ASSICURARE TALE ASSISTENZA.
SE
IL TITOLARE SIA STATO DICHIARATO FALLITO E IL CURATORE, DURANTE I
QUINDICI MESI PREVEDUTI NELL'ART. 113, LETTERA A), PER LA EVENTUALE
DECADENZA, SIA STATO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO, ED
ALL'ESERCIZIO MEDESIMO NON SIA PREPOSTO LO STESSO FALLITO, LA NOMINA
DI UN SOSTITUTO, CHE HA LA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO, È
SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DEL PREFETTO.
I
PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO SONO DEFINITIVI.
CAPO
III. DELLE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE.
SEZIONE
I. DELLE INFERMIERE DIPLOMATE.
ART.
130.
LE
UNIVERSITÀ CON FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA, I
COMUNI, LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA E ALTRI ENTI MORALI,
POSSONO ESSERE AUTORIZZATI CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO, DI
CONCERTO COL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE E SENTITO IL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, A ISTITUIRE SCUOLE CONVITTO
PROFESSIONALI PER INFERMIERE.
GLI
ENTI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE, QUANDO DISPONGANO DI SERVIZI
ADEGUATI ALLE NECESSITÀ DEL TIROCINIO TECNICO, POSSONO ESSERE
AUTORIZZATI, NELLE FORME PREDETTE, A ISTITUIRE SCUOLE PER ASSISTENTI
SANITARIE VISITATRICI.
TALI
SCUOLE SONO SOTTOPOSTE ALLA VIGILANZA DEI MINISTERI DELL'INTERNO E
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.
ART.
131.
SPECIALI
COMITATI COSTITUITI ALLO SCOPO POSSONO ESSERE AUTORIZZATI, CON LE
MODALITÀ INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, AD ISTITUIRE
SCUOLE CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE.
DETTE
SCUOLE POSSONO ESSERE ERETTE IN ENTE MORALE, CON DECRETO DEL MINISTRO
PER L'INTERNO, SENTITI IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ ED IL
CONSIGLIO DI STATO.
ART.
132.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ,
DI CONCERTO CON QUELLO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE, APPROVA I PROGETTI
TECNICO-SANITARI PER L'IMPIANTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E
DETERMINA I PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO E DI ESAME DA ADOTTARSI NELLE
MEDESIME.
ART.
133.
LE
SCUOLE CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE DEBBONO FUNZIONARE
PRESSO UN PUBBLICO OSPEDALE DOTATO DI REPARTI DI MEDICINA E CHIRURGIA
CHE ABBIANO SUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IN
PROPORZIONE AL NUMERO DELLE ALLIEVE E PROVVEDE CON LE PROPRIE
INFERMIERE (CAPO SALA, INFERMIERE DIPLOMATE, ALLIEVE) ALLA ASSISTENZA
IMMEDIATA DI UNA PARTE, ALMENO, DELLE CORSIE DELL'OSPEDALE.
QUALORA,
IN UN DETERMINATA LOCALITÀ, NON SIA POSSIBILE ISTITUIRE SCUOLE
CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE PRESSO OSPEDALI PUBBLICI, IL
MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLO DELL'EDUCAZIONE
NAZIONALE, PUÒ AUTORIZZARE LA ISTITUZIONE DI DETTE SCUOLE
ANCHE PRESSO ISTITUTI PRIVATI, PURCHÈ RISPONDANO AI REQUISITI
INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE.
ART.
134.
NELLE
SCUOLE CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE L'INSEGNAMENTO TEORICO
PRATICO DEVE ESSERE IMPARTITO DA MEDICI COMPETENTI, DALLA DIRETTRICE
E DALLE CAPO SALA.
LA
DIREZIONE DELLE SCUOLE-CONVITTO DEVE ESSERE AFFIDATA AD UNA
INFERMIERA CHE ABBIA CONSEGUITO IN UNA SCUOLA-CONVITTO ITALIANA IL
DIPLOMA E IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE,
PREVEDUTI NEGLI ARTICOLI SEGUENTI, E CHE ABBIA TENUTO CON LODE, PER
ALMENO UN BIENNIO, FUNZIONI DIRETTIVE DELL'ASSISTENZA INFERMIERA IN
UN REPARTO OSPITALIERO DEL REGNO.
ART.
135.
NELLE
SCUOLE CONVITTO LE ALLIEVE COMPIONO UN CORSO BIENNALE TEORICO
PRATICO, CON RELATIVO TIROCINIO.
QUELLE
CHE ALLA FINE DEL BIENNIO ABBIANO SUPERATO APPOSITO ESAME CONSEGUONO
UN DIPLOMA DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INFERMIERA.
PRESSO
LE SCUOLE CONVITTO PUÒ ESSERE ISTITUITO UN TERZO ANNO DI
INSEGNAMENTO PER L'ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE.
LE
ALLIEVE CHE, DOPO AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA DI STATO PER L'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI INFERMIERA, ABBIANO SUPERATO CON ESITO
FAVOREVOLE ANCHE GLI ESAMI DEL TERZO CORSO, CONSEGUONO UNO SPECIALE
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE.
ART.
136.
NELLE
SCUOLE SPECIALIZZATE PER ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI SONO
AMMESSE SOLTANTO LE INFERMIERE CHE SIANO PROVVISTE DEL DIPLOMA PER
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INFERMIERA.
ESSE
COMPIONO UN CORSO ANNUALE CHE COMPRENDE:
a) NOZIONI
TEORICO-PRATICHE IMPARTITE DA INSEGNANTI COMPETENTI;
b) UN
TIROCINIO PRATICO, SOTTO LA DIREZIONE DI UN'ASSISTENTE SANITARIA O DI
PERSONA DI RICONOSCIUTA COMPETENZA E COMPROVATA PRATICA.
LE
ALLIEVE, CHE ALLA FINE DEL CORSO ABBIANO SUPERATO APPOSITO ESAME,
CONSEGUONO UN DIPLOMA DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SANITARIA VISITATRICE.
ART.
137.
IL
DIPLOMA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INFERMIERA, CONSEGUITO
AI SENSI DELL'ART. 135, È NECESSARIO PER OTTENERE LA NOMINA A
CAPO SALA; COSTITUISCE INOLTRE TITOLO DI PREFERENZA PER
L'ASSEGNAZIONE A POSTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERA NEGLI
OSPEDALI DEI COMUNI, DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA E DI
ALTRI ENTI MORALI.
IL
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI DIRETTIVE, INDICATO
NELL'ARTICOLO SUDDETTO, COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA PER LA
DIREZIONE DI SCUOLE CONVITTO PER INFERMIERE E PER LA DIREZIONE
DELL'ASSISTENZA INFERMIERA NEGLI OSPEDALI INDICATI NEL COMMA
PRECEDENTE.
IL
POSSESSO DEL DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIA VISITATRICE COSTITUISCE
TITOLO DI PREFERENZA PER L'ASSUNZIONE A POSTI DI SERVIZIO NELLE
ISTITUZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA SOCIALE E NELLE OPERE DI IGIENE E
PROFILASSI URBANA E RURALE, SOTTO AL DIREZIONE E RESPONSABILITÀ
DEL PERSONALE MEDICO.
ART.
138.
PER
LA COSTRUZIONE DELLE SCUOLE PREVEDUTE NEGLI ARTICOLI 130 E 131
POSSONO ESSERE CONCESSE LE AGEVOLAZIONI STABILITE NELLE VIGENTI
DISPOSIZIONI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE IGIENICHE.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO PUÒ CONCEDERE CONTRIBUTI PER IL
FUNZIONAMENTO DI DETTE SCUOLE.
SEZIONE
II. DELLE LEVATRICI.
ART.
139.
LA
LEVATRICE DEVE RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL MEDICO CHIRURGO NON APPENA
NELL'ANDAMENTO DELLA GESTAZIONE O DEL PARTO O DEL PUERPERIO DI
PERSONA ALLA QUALE PRESTI LA SUA ASSISTENZA RISCONTRI QUALSIASI FATTO
IRREGOLARE.
A
TALE SCOPO DEVE RILEVARE CON DILIGENZA TUTTI I FENOMENI CHE SI
SVOLGONO NELLA GESTANTE O PARTORIENTE O PUERPERA.
IN
CASO DI INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO È PUNITA CON L'AMMENDA
FINO A LIRE CINQUECENTO E NEI CASI GRAVI, ANCHE CON L'ARRESTO FINO A
TRE MESI, SALVA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE
QUANDO IL FATTO COSTITUISCA REATO.
LA
LEVATRICE HA INOLTRE L'OBBLIGO DI DENUNZIARE AL PODESTÀ E
ALL'UFFICIALE SANITARIO, ENTRO DUE GIORNI DAL PARTO AL QUALE ABBIA
PRESTATO ASSISTENZA, LA NASCITA D'OGNI INFANTE DEFORME.
LA
TRASGRESSIONE A TALE OBBLIGO È PUNITA CON L'AMMENDA DA LIRE
CENTO A MILLE.
CAPO
IV. DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
ART.
140.
CHIUNQUE
INTENDA ESERCITARE UN'ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
DEVE AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ ED ESSERE MUNITO DI
LICENZA, RILASCIATA DALLE SCUOLE APPOSITAMENTE ISTITUITE PER
IMPARTIRE L'INSEGNAMENTO DELLE ARTI MEDESIME.
I
LIMITI E LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE SINGOLE ARTI SONO
DETERMINATI NEL REGOLAMENTO, EMANATO SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER
L'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.
LA
ISTITUZIONE DELLE SCUOLE INDICATE NEL PRIMO COMMA È
AUTORIZZATA CON DECRETO REALE PROMOSSO DAL MINISTRO PER L'INTERNO, DI
CONCERTO CON QUELLO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.
ART.
141.
CHIUNQUE,
NON TROVANDOSI IN POSSESSO DELLA LICENZA PRESCRITTA NELL'ARTICOLO
PRECEDENTE O DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE RILASCIATO A NORMA DELLE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL PRESENTE TESTO UNICO, ESERCITA UN'ARTE
AUSILIARIA È PUNITO CON LA MULTA DA LIRE CINQUECENTO A MILLE.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER
L'ESERCIZIO ABUSIVO DI UN'ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI
SANITARIE, PUÒ ORDINARE LA CHIUSURA TEMPORANEA DEL LOCALE, NEL
QUALE L'ARTE SIA STATA ABUSIVAMENTE ESERCITATA E IL SEQUESTRO DEL
MATERIALE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI ESSA. IL PROVVEDIMENTO DEL
PREFETTO È DEFINITIVO.
ART.
142.
LE
LICENZE DI ABILITAZIONE RILASCIATE AI SENSI DELL'ART. 140 SONO
SOGGETTE ALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA NELLA MISURA STABILITA
NELLA TABELLA N. 4, ANNESSA AL PRESENTE TESTO UNICO.
CAPO
V. DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOGGETTA A VIGILANZA SANITAR IA.
SEZIONE
I. DISPOSIZIONI GENERALI.
ART.
143.
SONO
SOGGETTI A VIGILANZA, AGLI EFFETTI DELLA SANITÀ PUBBLICA, I
FABBRICANTI E COMMERCIANTI DI PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI
FARMACEUTICI, DI COLORI, DI DROGHE, DI PROFUMI E DI ACQUE E FANGHI
MINERALI.
SONO
SOGGETTI ALTRESÌ A VIGILANZA, AI FINI DELLA TUTELA DELLA
SANITÀ PUBBLICA, LA PREPARAZIONE, IL DEPOSITO E L'IMPIEGO DI
GAS TOSSICI.
LE
AUTORITÀ SANITARIE POSSONO, NELL'INTERESSE DELLA SANITÀ
PUBBLICA, FARE ESEGUIRE VISITE NEI LOCALI DI PRODUZIONE E SMERCIO
DELLE SOSTANZE INDICATE NEI COMMA PRECEDENTI.
SEZIONE
II. DELLE OFFICINE DI PRODOTTI CHIMICI E DI PREPARATI GA LENICI.
ART.
144.
L'APERTURA
DI NUOVE OFFICINE DI PRODOTTI CHIMICI USATI IN MEDICINA E DI
PREPARATI GALENICI È SOTTOPOSTA AD AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO
PER L'INTERNO, IL QUALE LA CONCEDE SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE, DI
SANITÀ, TENUTA PRESENTE LA OPPORTUNITÀ DELL'APERTURA IN
RAPPORTO ALLE ESIGENZE DEL SERVIZIO E PREVIO ACCERTAMENTO CHE
L'OFFICINA, PER ATTREZZATURA TECNICA E PER IDONEITÀ DEI
LOCALI, DÀ AFFIDAMENTO PER L'OTTIMA QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI E DELLE PREPARAZIONI.
L'AUTORIZZAZIONE
È IN OGNI CASO NEGATA O REVOCATA QUANDO RISULTI CHE L'OFFICINA
NON È DIRETTA IN MODO CONTINUATIVO DA PERSONA MUNITA DI LAUREA
IN CHIMICA O IN CHIMICA E FARMACIA O IN FARMACIA O DI DIPLOMA IN
FARMACIA E ISCRITTA NELL'ALBO PROFESSIONALE.
È
VIETATO IL CUMULO NELLA STESSA PERSONA DELLA DIREZIONE TECNICA DI PIÙ
OFFICINE. È PURE VIETATO IL CUMULO DELLA DIREZIONE DI UNA
FARMACIA CON LA DIREZIONE DI UNA OFFICINA, TRANNE CHE QUESTA SIA DI
PROPRIETÀ DEL FARMACISTA E IN DIRETTA COMUNICAZIONE CON LA
FARMACIA.
CHIUNQUE
ESERCITI UN'OFFICINA SENZA AUTORIZZAZIONE, OVVERO SENZA CHE ALLA
STESSA SIA PREPOSTA PERSONA MUNITA DEI PRESCRITTI REQUISITI È
PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A CINQUEMILA.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, ORDINA LA
CHIUSURA DELL'OFFICINA QUANDO QUESTA SIA STATA APERTA SENZA
AUTORIZZAZIONE O SIA DIRETTA DA PERSONA NON MUNITA DEL TITOLO
PRESCRITTO. IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
ART.
145.
NEL
CORSO DI CIASCUN BIENNIO LE OFFICINE INDICATE NEL PRECEDENTE ARTICOLO
DEBBONO ESSERE ISPEZIONATE DAL MEDICO PROVINCIALE, CHE PUÒ
ANCHE COMPIERE ISPEZIONI STRAORDINARIE.
NELLE
DETTE ISPEZIONI IL MEDICO PROVINCIALE È ASSISTITO, DI REGOLA,
DA UN FARMACOLOGO O DA UN DOTTORE IN CHIMICA O DA UN DOTTORE IN
CHIMICA E FARMACIA, DESIGNATO DAL PREFETTO.
SE
IL RISULTATO DELL'ISPEZIONE NON È SODDISFACENTE, IL
PROPRIETARIO O CONDUTTORE DELL'OFFICINA È DIFFIDATO DAL
PREFETTO A METTERSI IN REGOLA ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, DECORSO IL
QUALE INFRUTTUOSAMENTE, IL PREFETTO ORDINA LA CHIUSURA.
I
PROPRIETARI O CONDUTTORI DELLE OFFICINE PREDETTE SONO TENUTI AL
PAGAMENTO DI UNA TASSA ANNUA DI ISPEZIONE NELLA STESSA MISURA
STABILITA NELL'ART. 128 DEL PRESENTE TESTO UNICO PER I PROPRIETARI
AUTORIZZATI DI FARMACIE.
SEZIONE
III. DEL COMMERCIO DI SOSTANZE VELENOSE.
ART.
146.
CHIUNQUE,
NON ESSENDO FARMACISTA O COMMERCIANTE DI PRODOTTI CHIMICI, DI DROGHE
E DI COLORI, FABBRICA, DETIENE PER VENDERE, VENDE O IN QUALSIASI MODO
DISTRIBUISCE SOSTANZE VELENOSE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA
SEI MESI A TRE ANNI E CON LA MULTA DA LIRE CINQUECENTO A CINQUEMILA.
I
FARMACISTI, I DROGHIERI, I FABBRICANTI DI PRODOTTI CHIMICI
AUTORIZZATI A TENERE SOSTANZE VELENOSE E COLORO CHE PER L'ESERCIZIO
DELLA LORO ARTE O PROFESSIONE NE FANNO USO, SE NON TENGONO TALI
SOSTANZE CUSTODITE IN ARMADI CHIUSI A CHIAVE E IN RECIPIENTI CON
L'INDICAZIONE DEL CONTENUTO E CON IL CONTRASSEGNO DELLE SOSTANZE
VELENOSE, SONO PUNITI CON L'ARRESTO FINO A UN ANNO O CON L'AMMENDA
NON INFERIORE A LIRE DUEMILA.
ART.
147.
I
FARMACISTI, I DROGHIERI, I FABBRICANTI DI PRODOTTI CHIMICI E CHIUNQUE
IN QUALSIASI MODO FACCIA COMMERCIO DI COLORI O DI PRODOTTI CHIMICI
PER USO INDUSTRIALE E AGRICOLO NON POSSONO VENDERE SOSTANZE VELENOSE
CHE A PERSONE CONOSCIUTE O CHE, NON ESSENDO DA LORO CONOSCIUTE, SIANO
MUNITE DI UN ATTESTATO DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA,
INDICANTE IL NOME E COGNOME, L'ARTE O LA PROFESSIONE DEL RICHIEDENTE,
E DIMOSTRINO DI AVER BISOGNO DELLE SOSTANZE STESSE PER L'ESERCIZIO
DELL'ARTE O DELLA PROFESSIONE.
IN
OGNI CASO DEBBONO NOTARE IN UN REGISTRO SPECIALE DA PRESENTARSI
ALL'AUTORITÀ SANITARIA A OGNI RICHIESTA, LA QUANTITÀ E
LA QUALITÀ DELLE SOSTANZE VELENOSE VENDUTE, IL GIORNO DELLA
VENDITA COL NOME E COGNOME E DOMICILIO, ARTE O PROFESSIONE
DELL'ACQUIRENTE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
DUEMILA. A DETTA PENA PUÒ ESSERE AGGIUNTA LA SOSPENSIONE
DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE O DELL'ARTE FINO A TRE MESI.
SEZIONE
IV. DEL COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DEI PROVV EDIMENTI PER
REPRIMERE GLI ABUSI.
ART.
148.
L'ELENCO
DELLE SOSTANZE TOSSICHE AVENTI AZIONE STUPEFACENTE È APPROVATO
CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL CONSIGLIO
SUPERIORE DI SANITÀ, TENUTO CONTO DI QUANTO SIA STABILITO
NELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.
ART.
149.
LA
COLTIVAZIONE DEL PAPAVERO (PAPAVER SOMNIFERUM L.) E LA RACCOLTA DELLE
CAPSULE DI PAPAVERO POSSONO AVER LUOGO SOLTANTO IN SEGUITO A SPECIALE
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO, CHE, NEL CONCEDERLA,
DETERMINA, CASO PER CASO, SENTITO QUELLO PER L'AGRICOLTURA E PER LE
FORESTE, LE CONDIZIONI E LE GARANZIE ALLE QUALI ESSA È
SUBORDINATA.
CHIUNQUE,
SENZA L'AUTORIZZAZIONE PREDETTA, COLTIVI IL PAPAVERO O RACCOLGA
CAPSULE DI PAPAVERO O NON OSSERVI LE CONDIZIONI E GARANZIE, ALLE
QUALI L'AUTORIZZAZIONE È SUBORDINATA, È PUNITO CON
L'ARRESTO FINO AD UN ANNO O CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A
CINQUEMILA.
IN
CASO DI RECIDIVA LA PENA È SEMPRE DELL'ARRESTO.
ART.
150.
LA
PRODUZIONE DELL'OPPIO GREZZO E DI ALTRE SOSTANZE O PREPARATI AD
AZIONE STUPEFACENTE NON PUÒ AVER LUOGO SENZA AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
CHIUNQUE
PRODUCE L'OPPIO GREZZO O ALTRE SOSTANZE O PREPARATI STUPEFACENTI
SENZA L'AUTORIZZAZIONE PREDETTA È PUNITO CON L'ARRESTO DA SEI
MESI A DUE ANNI O CON L'AMMENDA DA LIRE DUEMILA A DIECIMILA.
IN
CASO DI RECIDIVA LA PENA È SEMPRE DELL'ARRESTO.
ART.
151.
CHIUNQUE
INTENDE IMPORTARE, ESPORTARE, RICEVERE PER IL TRANSITO, COMMERCIARE A
QUALSIASI TITOLO O COMUNQUE DETENERE OPPIO GREZZO O ALTRE SOSTANZE O
PREPARATI AD AZIONE STUPEFACENTE, DEVE MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE
DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA NELLA QUALE RISIEDE.
IN
CASO DI VIOLAZIONE SI APPLICANO LE PENE STABILITE NELL'ART. 446,
COMMA PRIMO, DEL CODICE PENALE.
SONO
ESCLUSE DALL'OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE LE FARMACIE PER QUANTO
RIGUARDA LA VENDITA O LA SOMMINISTRAZIONE DELLE SOSTANZE ANZIDETTE A
DOSE O FORMA DI MEDICAMENTO.
ART.
152.
CHIUNQUE,
ESSENDO AUTORIZZATO A VENDERE SOSTANZE O PREPARATI AD AZIONE
STUPEFACENTE, A DOSE O FORMA DI MEDICAMENTO, LE VENDE E SOMMINISTRA
SENZA PRESCRIZIONE O IN QUANTITÀ SUPERIORE A QUELLA PRESCRITTA
O A PERSONA CHE NON SIA MUNITA DI CARTA DI IDENTITÀ O ALTRO
DOCUMENTO EQUIVALENTE, OVVERO VENDE O SOMMINISTRA MORFINA,
DIACETILMORFINA, COCAINA E LORO SALI, ALTRIMENTI CHE IN POMATA O IN
SOLUZIONE O COMUNQUE IN MODO DIVERSO DALLE SPECIALI PREPARAZIONI,
DETERMINATE CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, È PUNITO CON L'ARRESTO
DA SEI MESI A DUE ANNI E CON L'AMMENDA DA LIRE MILLE A DIECIMILA,
SEMPRE CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO PIÙ GRAVE.
ART.
153.
LE
PENE STABILITE NELL'ART. 446 DEL CODICE PENALE SI APPLICANO ANCHE A
CARICO DEL MEDICO O DEL VETERINARIO CHE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE
L'ABUSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI, RILASCIA PRESCRIZIONI CONTENENTI
SOSTANZE O PREPARATI AD AZIONE STUPEFACENTE SENZA CHE VI SIA UNA
NECESSITÀ CURATIVA O IN PROPORZIONI SUPERIORI AI BISOGNI DELLA
CURA.
ART.
154.
I
MEDICI CHIRURGHI ED I VETERINARI, CHE PRESCRIVONO COMUNQUE SOSTANZE O
PREPARATI AD AZIONE STUPEFACENTE DEBBONO INDICARE CHIARAMENTE NELLE
RICETTE, CHE DOVRANNO ESSERE SCRITTE CON MEZZO INDELEBILE, IL
COGNOME, IL NOME E IL DOMICILIO DELL'AMMALATO AL QUALE LE RILASCIANO
OVVERO DEL PROPRIETARIO DELL'ANIMALE AMMALATO; SEGNARVI IN TUTTE
LETTERE LA DOSE DELLA SOSTANZA PRESCRITTA E L'INDICAZIONE DEL MODO DI
SOMMINISTRAZIONE O DI APPLICAZIONE NEI RIGUARDI DEL MEZZO E DEL
TEMPO; APPORRE SULLA PRESCRIZIONE STESSA LA DATA E LA FIRMA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
DUEMILA.
I
DIRETTORI DI OSPEDALI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA IN GENERE E CASE
PER GESTANTI ED I TITOLARI DEI GABINETTI PRIVATI PER L'ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE POSSONO RILASCIARE PRESCRIZIONI PER
ACQUISTARE SOSTANZE O PREPARATI AD AZIONE STUPEFACENTE NELLA QUANTITÀ
OCCORRENTE PER I NORMALI BISOGNI DEGLI OSPEDALI, AMBULATORI,
ISTITUTI, CASE E GABINETTI PREDETTI, SENZA LE INDICAZIONI, PRESCRITTE
NEL PRIMO COMMA. ESSI DEBBONO TENERE UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO
DELLE SOSTANZE E PREPARATI ACQUISTATI NEL QUALE DEVE ESSERE
GIUSTIFICATO L'IMPIEGO DELLE SOSTANZE MEDESIME.
ART.
155.
CHIUNQUE,
ESSENDO AUTORIZZATO A VENDERE SOSTANZE STUPEFACENTI A DOSE O FORMA DI
MEDICAMENTO, LE VENDE SU PRESENTAZIONE DI RICETTA CHE NON SIA REDATTA
SECONDO LE NORME DELL'ARTICOLO PRECEDENTE O A PERSONA CHE NON SIA
MUNITA DI CARTA DI IDENTITÀ O DI DOCUMENTO EQUIVALENTE, OVVERO
OMETTE DI ANNOTARE SULLA RICETTA LA DATA DI SPEDIZIONE, DI REGISTRARE
LA PRESCRIZIONE NEL REGISTRO COPIA RICETTE E DI CONSERVARLA IN
ORIGINALE È PUNITO CON L'ARRESTO FINO AD UN ANNO O CON LA
AMMENDA DA LIRE DUEMILA A LIRE CINQUEMILA.
IN
CASO DI RECIDIVA LA PENA È SEMPRE DELL'ARRESTO OLTRE ALLA
SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONE PER UNA DURATA PARI A
QUELLA DELLA PENA INFLITTA.
ART.
156.
IL
SANITARIO CHE ASSISTE O VISITA PERSONA AFFETTA DA INTOSSICAZIONE
CRONICA, PRODOTTA DA SOSTANZE O PREPARATI AD AZIONE STUPEFACENTE,
DEVE FARNE DENUNZIA, ENTRO DUE GIORNI, ALL'AUTORITÀ DI
PUBBLICA SICUREZZA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
DUEMILA.
NEL
CASO DI RECIDIVA ALLA PENA DELL'AMMENDA È SOSTITUITO L'ARRESTO
FINO A UN ANNO OLTRE ALLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE PER UNA DURATA PARI A QUELLA DELLA PENA INFLITTA.
ART.
157.
CHI,
A CAUSA DI GRAVE ALTERAZIONE PSICHICA PER ABITUALE ABUSO DI SOSTANZE
O PREPARAZIONI STUPEFACENTI, SI RENDE COMUNQUE PERICOLOSO A SÈ
E AGLI ALTRI O RIESCE DI PUBBLICO SCANDALO, PUÒ ESSERE
COATTIVAMENTE RICOVERATO IN UNA CASA DI SALUTE PER ESSERE SOTTOPOSTO
ALLA CURA DISINTOSSICANTE.
L'AMMISSIONE
NELLA CASA DI SALUTE DEVE ESSERE CHIESTA DAI PARENTI, TUTORI O
PROTUTORI DELL'INFERMO O DALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA
ED È AUTORIZZATA DAL PRETORE, PREVIO ACCERTAMENTO MEDICO.
IN
CASO DI URGENZA IL RICOVERO È DISPOSTO PROVVISORIAMENTE
DALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, SALVO I PROVVEDIMENTI
DEFINITIVI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
A
TALI RICOVERI SI APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA LEGGE SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI.
ART.
158.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA DENUNZIA ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA PER IL PROCEDIMENTO PENALE, NEL CASO DI TRASGRESSIONE
ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE OD A QUELLE
SANCITE DAGLI ARTICOLI 445, 446, 447, 729 E 730 DEL CODICE PENALE,
PUÒ ORDINARE LA CHIUSURA TEMPORANEA O PERMANENTE DEL LOCALE,
OVE SONO STATE CONSUMATE LE TRASGRESSIONI STESSE, E LA SOSPENSIONE O
LA REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE CONCESSA.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
ART.
159.
CON
DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO POSSONO ESSERE AGGREGATE AL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, PER LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI
INDICATI NELLA PRESENTE SEZIONE, PERSONE PARTICOLARMENTE COMPETENTI
NELLA MATERIA.
ART.
160.
FERMA
L'INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO PER I FATTI CHE COSTITUISCONO
REATO, LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLE NORME
CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE E DI QUELLE EMANATE COL REGOLAMENTO,
SPETTANO AL MINISTRO PER L'INTERNO, CHE LI ESERCITA A MEZZO DEI
PREFETTI, COADIUVATI DAGLI ORGANI DIPENDENTI, DAGLI UFFICIALI E
AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA E, PER QUANTO RIGUARDA LA VIGILANZA E IL
CONTROLLO SULLE NAVI E SULLE AERONAVI, DALLE CAPITANERIE DI PORTO E
DAI COMANDANTI DI AEROPORTO.
SEZIONE
V. DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDIC INALI.
ART.
161.
NESSUNA
OFFICINA DI PRODOTTI CHIMICI USATI IN MEDICINA O DI PREPARATI
GALENICI PUÒ PRODURRE, A SCOPO DI VENDITA, UNA SPECIALITÀ
MEDICINALE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
IL
PROPRIETARIO O CONDUTTORE DELLE OFFICINE PREDETTE CHE CONTRAVVENGA
ALLE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE COMMA È PUNITO CON L'AMMENDA
DA LIRE DUECENTO A DUEMILA.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, PUÒ, IN
CASO DI RECIDIVA, ORDINARE LA CHIUSURA DELL'OFFICINA.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO E DEFINITIVO.
ART.
162.
NESSUNA
SPECIALITÀ MEDICINALE PUÒ ESSERE MESSA IN COMMERCIO
SENZA REGISTRAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
LA
REGISTRAZIONE PUÒ ESSERE CONCESSA ANCHE PER DETERMINATE SERIE
E CATEGORIE DI SPECIALITÀ.
PRIMA
DI CONCEDERE LA REGISTRAZIONE, IL MINISTERO HA FACOLTÀ DI
SOTTOPORRE LA SPECIALITÀ A UN ESAME DIRETTO AD ACCERTARE:
a) SE
ABBIA UNA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA CORRISPONDENTE A
QUELLA DENUNZIATA;
b) SE
I PRODOTTI CHE LA COMPONGONO ABBIANO I NECESSARI REQUISITI DI
PUREZZA;
c) SE
LE EVENTUALI INDICAZIONI TERAPEUTICHE CORRISPONDANO ALLA REALE
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO.
LO
STATO NON ASSUME, PER IL FATTO DELLA REGISTRAZIONE, ALCUNA
RESPONSABILITÀ.
ART.
163.
NON
POSSONO IN NESSUN CASO ESSERE REGISTRATE SPECIALITÀ CHE
VANTINO:
a) PROPRIETÀ
ED EFFETTI CONTRARI, IN QUALSIASI MODO, ALLA MORALE E AL BUON
COSTUME;
b) VIRTÙ
TERAPEUTICHE SPECIALI PER QUELLE INFERMITÀ CHE SONO
DETERMINATE DAL REGOLAMENTO.
ART.
164.
L'AUTORIZZAZIONE
A PRODURRE SPECIALITÀ MEDICINALI E LA CONCESSIONE DELLA
REGISTRAZIONE, SECONDO I PRECEDENTI ARTICOLI, SONO SOGGETTE A REVOCA.
ART.
165.
LE
SPECIALITÀ MEDICINALI REGISTRATE, CHE VENISSERO
SUCCESSIVAMENTE VARIATE NELLA LORO COMPOSIZIONE, DEBBONO OTTENERE UNA
NUOVA REGISTRAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
ART.
166.
LE
SPECIALITÀ MEDICINALI PROVENIENTI DALL'ESTERO, PRONTE E
CONFEZIONATE PER L'USO, NON POSSONO ESSERE POSTE IN COMMERCIO SENZA
LA PREVENTIVA REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, A MENO CHE
NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO NELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.
A
TALI SPECIALITÀ SONO ESTESE, PER QUANTO APPLICABILI, LE
DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE SEZIONE.
ART.
167.
È
DATA FACOLTÀ AL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL CONSIGLIO
SUPERIORE DI SANITÀ, DI STABILIRE A QUALI DELLE SPECIALITÀ
MEDICINALI DEBBA ESSERE APPLICATA, PER QUANTO CONCERNE LA VENDITA AL
PUBBLICO, LA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA LETTERA C) DELL'ART. 123,
RELATIVA ALL'OBBLIGO DA PARTE DEL FARMACISTA DELLA CONSERVAZIONE
DELLA RICETTA ORIGINALE NEL CASO DI SOMMINISTRAZIONE DI VELENI.
ART.
168.
I
PRODUTTORI E COMMERCIANTI DI SPECIALITÀ MEDICINALI CHE METTONO
IN COMMERCIO SPECIALITÀ NON REGISTRATE O SPECIALITÀ,
DELLE QUALI SIA STATA REVOCATA LA REGISTRAZIONE O DELLA QUALE SIA
STATA MODIFICATA LA COMPOSIZIONE, SONO PUNITI CON L'ARRESTO FINO A
TRE MESI E CON L'AMMENDA DA LIRE MILLE A CINQUEMILA.
A
TALI PENE È AGGIUNTA LA CHIUSURA FINO A TRE MESI, O FINO A UN
ANNO IN CASO DI RECIDIVA, DELL'OFFICINA IN CUI SIA STATA PRODOTTA LA
SPECIALITÀ.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE,
PROVVEDE AL SEQUESTRO DELLA SPECIALITÀ OVUNQUE SI TROVI E PUÒ
ORDINARE L'IMMEDIATA CHIUSURA DELL'OFFICINA NELLA QUALE SIA STATA
PRODOTTA LA SPECIALITÀ NON REGISTRATA O DELLA QUALE SIA STATA
REVOCATA LA REGISTRAZIONE.
ART.
169.
IL
FARMACISTA CHE ABBIA MESSO IN VENDITA O CHE DETENGA PER VENDERE
SPECIALITÀ MEDICINALI NON REGISTRATE O SPECIALITÀ,
DELLE QUALI SIA STATA REVOCATA LA REGISTRAZIONE O DELLA QUALE SIA
STATA MODIFICATA LA COMPOSIZIONE, È PUNITO CON L'AMMENDA DA
LIRE MILLE A TREMILA, E CON LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE FINO A UN MESE. IN CASO DI RECIDIVA, LA PENA È
DELL'ARRESTO DA UNO A TRE MESI, DELLA AMMENDA DA LIRE DUEMILA A
SEIMILA E DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE PER UN
PERIODO DA UNO A TRE MESI.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, PUÒ
ORDINARE LA CHIUSURA DELLA FARMACIA PER UN PERIODO DI TEMPO DAI
QUINDICI AI TRENTA GIORNI.
IN
CASO DI RECIDIVA, PUÒ PRONUNZIARE LA DECADENZA DALL'ESERCIZIO
DELLA FARMACIA A TERMINI DELL'ART. 113.
ART.
170.
IL
MEDICO O IL VETERINARIO CHE RICEVANO, PER SÈ O PER ALTRI,
DENARO O ALTRA UTILITÀ OVVERO NE ACCETTINO LA PROMESSA, ALLO
SCOPO DI AGEVOLARE, CON PRESCRIZIONI MEDICHE O IN QUALSIASI ALTRO
MODO, LA DIFFUSIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI O DI OGNI ALTRO
PRODOTTO A USO FARMACEUTICO, SONO PUNITI CON L'ARRESTO FINO A UN ANNO
O CON L'AMMENDA DA LIRE DUEMILA A CINQUEMILA.
LA
PENA È SEMPRE DELL'ARRESTO NEL CASO DI RECIDIVA.
SE
IL FATTO VIOLI PURE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE, SI APPLICANO LE
RELATIVE SANZIONI SECONDO LE NORME SUL CONCORSO DEI REATI.
LA
CONDANNA ALL'ARRESTO IMPORTA LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PARI ALLA DURATA DELLA PENA
INFLITTA.
ART.
171.
IL
FARMACISTA CHE RICEVA PER SÈ O PER ALTRI DENARO O ALTRA
UTILITÀ OVVERO NE ACCETTI LA PROMESSA, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE
IN QUALSIASI MODO LA DIFFUSIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI O DEI
PRODOTTI INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, A DANNO DI ALTRI PRODOTTI
O SPECIALITÀ DEI QUALI ABBIA PURE ACCETTATA LA VENDITA, È
PUNITO CON L'ARRESTO FINO A UN ANNO O CON L'AMMENDA DA LIRE DUEMILA A
CINQUEMILA.
LA
PENA È SEMPRE DELL'ARRESTO NEL CASO DI RECIDIVA.
SE
IL FATTO VIOLI ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE SI APPLICANO LE RELATIVE
SANZIONI SECONDO LE NORME SUL CONCORSO DEI REATI.
LA
CONDANNA ALL'ARRESTO IMPORTA LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE PER UN TEMPO PARI ALLA DURATA DELLA PENA INFLITTA.
INDIPENDENTEMENTE
DALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE IL PREFETTO PUÒ, CON
DECRETO, ORDINARE LA CHIUSURA DELLA FARMACIA PER UN PERIODO DA UNO A
TRE MESI, E IN CASO DI RECIDIVA PRONUNCIARE LA DECADENZA
DALL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA.
ART.
172.
LE
PENE STABILITE NEGLI ARTICOLO 170 E 171, PRIMO E SECONDO COMMA, SI
APPLICANO ANCHE A CARICO DI CHIUNQUE DÀ O PROMETTE AL
SANITARIO O AL FARMACISTA DENARO O ALTRA UTILITÀ.
SE
IL FATTO SIA COMMESSO DAI PRODUTTORI O DAI COMMERCIANTI DELLE
SPECIALITÀ E DEI PRODOTTI INDICATI NEI DETTI ARTICOLI, IL
MINISTRO PER L'INTERNO, INDIPENDENTEMENTE DALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
PENALE, PUÒ ORDINARE, CON DECRETO, LA CHIUSURA DELL'OFFICINA
DI PRODUZIONE E DEL LOCALE OVE VIENE ESERCITATO IL COMMERCIO PER UN
PERIODO DA UNO A TRE MESI E, IN CASO DI RECIDIVA, NE PUÒ
DISPORRE LA CHIUSURA DEFINITIVA.
IL
MINISTRO PUÒ, INOLTRE REVOCARE LA REGISTRAZIONE DELLE
SPECIALITÀ MEDICINALI O L'AUTORIZZAZIONE A PREPARARE O
IMPORTARE PER LA VENDITA OGNI ALTRO PRODOTTO AD USO FARMACEUTICO.
ART.
173
È
VIETATO IL COMMERCIO, SOTTO QUALSIASI FORMA, DEI CAMPIONI MEDICINALI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A
DUEMILA.
ART.
174.
LE
CONDIZIONI NECESSARIE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A PRODURRE
SPECIALITÀ MEDICINALI E LE MODALITÀ CON LE QUALI
POSSONO ESSERE REGISTRATE E MESSE IN COMMERCIO, ANCHE PER QUANTO SI
RIFERISCE AL PREZZO DI VENDITA, LE SPECIALITÀ MEDICINALI
NAZIONALI ED ESTERE, SONO DETERMINATE NEL REGOLAMENTO.
NEL
REGOLAMENTO SONO DETERMINATI ANCHE I PRODOTTI CHE, A TERMINI
DELL'ART. 122, DEBBONO ESSERE CONSIDERATI COME SPECIALITÀ
MEDICINALI E LE LIMITAZIONI CHE POSSONO ESSERE IMPOSTE ALLA
PUBBLICITÀ, SOTTO QUALSIASI FORMA, RELATIVA AL COMMERCIO DI
ESSE.
ART.
175.
IL
PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ DEVE ESSERE SENTITO
TUTTE LE VOLTE CHE SI INTENDE NEGARE O REVOCARE LA REGISTRAZIONE DI
UNA SPECIALITÀ MEDICINALE.
ART.
176.
A
CURA DEL MINISTERO DELL'INTERNO È PUBBLICATO, OGNI SEMESTRE,
CON LE MODALITÀ INDICATE NEL REGOLAMENTO, UN ELENCO UFFICIALE
DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI NAZIONALI ED ESTERE REGISTRATE, DI
QUELLE PER LE QUALI È STATA AUTORIZZATA LA VARIAZIONE E DI
QUELLE PER LE QUALI È INTERVENUTA LA REVOCA DELLA
REGISTRAZIONE.
ART.
177.
È
FATTO OBBLIGO AI FARMACISTI DI TENERE IN FARMACIA IN MODO OSTENSIBILE
AL PUBBLICO L'ELENCO UFFICIALE DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI
REGISTRATE DAL MINISTERO, INDICATO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUANTA A
DUECENTO.
ART.
178.
I
PRODUTTORI DI SPECIALITÀ MEDICINALI SONO TENUTI AL PAGAMENTO
DELLE TASSE DI CONCESSIONE, INDICATE NELLA TABELLA N. 5 ANNESSA AL
PRESENTE TESTO UNICO.
LE
FORME E I MEZZI PER LA RISCOSSIONE DI TALI TASSE SONO STABILITI NEL
REGOLAMENTO.
ART.
179.
CON
DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO POSSONO ESSERE AGGREGATE AL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, PER LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI
INDICATI NELLA PRESENTE SEZIONE, PERSONE PARTICOLARMENTE COMPETENTI
NELLA MATERIA.
SEZIONE
VI. DELLA FABBRICAZIONE E VENDITA E DELL'IMPIEGO DEI SIE RI, VACCINI
E PRODOTTI ASSIMILATI E DELLA PREPARAZIONE DEGLI AUTOVACCINI.
ART.
180.
NESSUNO
PUÒ FABBRICARE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER
L'INTERNO, A SCOPO DI VENDITA, VACCINI, VIRUS SIERI, TOSSINE E OGNI
ALTRO PRODOTTO SIMILE DETERMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO STESSO.
LA
FABBRICAZIONE E LA VENDITA DEI SUDDETTI PRODOTTI SONO INOLTRE
SOGGETTE A VIGILANZA DA PARTE DELLO STATO, AL FINE DI ASSICURARNE LA
PUREZZA, SENZA PREGIUDIZIO DELLA VIGILANZA SPETTANTE ALLA AUTORITÀ
SANITARIA COMUNALE.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ,
DETERMINA CON PROPRIO DECRETO QUALI FRA I PRODOTTI SUDDETTI, PRIMA DI
ESSERE MESSI IN COMMERCIO, DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A CONTROLLO
NELL'ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA, PER VERIFICARNE L'INNOCUITÀ,
LA PUREZZA ED EVENTUALMENTE L'EFFICACIA.
LA
SPESA DEL CONTROLLO È A CARICO DEL PRODUTTORE.
ART.
181.
LO
SMERCIO NEL REGNO DEI PRODOTTI INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE,
PREPARATI ALL'ESTERO, PUÒ ESSERE AUTORIZZATO DAL MINISTRO PER
L'INTERNO, SU PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO SUPERIORE SI SANITÀ,
QUANDO I PRODOTTI ESTERI SIANO STATI FABBRICATI NEI RISPETTIVI STATI
CON GARANZIE EQUIVALENTI A QUELLE STABILITE PER I PRODOTTI NAZIONALI.
È
SALVO IN OGNI CASO IL DIRITTO DI SOTTOPORRE A CONTROLLO I PRODOTTI
ESTERI, OGNI QUALVOLTA SIA RITENUTO NECESSARIO, ANCHE SE IL CONTROLLO
MEDESIMO SIA FATTO ALL'ESTERO.
ART.
182.
I
PRODOTTI OPOTERAPICI, QUELLI CHIAMATI CHEMIOTERAPICI, CON AZIONE
SPECIFICA CONTRO DETERMINATE INFEZIONI, I FERMENTI SOLUBILI OD
ORGANIZZATI ED IN GENERE TUTTI I PRODOTTI BIOLOGICI ADOPERATI PER USO
TERAPEUTICO SONO SOGGETTI ALLE NORME DELLA PRESENTE SEZIONE.
IL
PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ DEVE ESSERE SENTITO
TUTTE LE VOLTE CHE SI INTENDE NEGARE O REVOCARE PERMESSI DI
FABBRICAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE E
NEL COMMA PRIMO DELL'ART. 180.
ART.
183.
QUANDO
L'USO DI SIERI, VACCINI, VIRUS, TOSSINE E PRODOTTI ASSIMILATI SIA
RESO OBBLIGATORIO, PER INTERVENTO PROFILATTICO O CURATIVO ANCHE A
SCOPO VETERINARIO, LA SOMMINISTRAZIONE DEGLI STESSI PUÒ ESSERE
FATTA DIRETTAMENTE DAGLI ISTITUTI PRODUTTORI AGLI UFFICI SANITARI
PROVINCIALI, I QUALI NE CURANO L'IMPIEGO SOTTO LA LORO VIGILANZA.
ART.
184.
L'IMPIEGO
A SCOPO PROFILATTICO O TERAPEUTICO DI SIERI, VACCINI, VIRUS, TOSSINE
E PRODOTTI ASSIMILATI, NONCHÉ DI PRODOTTI OPOTERAPICI,
FERMENTI SOLUBILI OD ORGANIZZATI, PRODOTTI BIOLOGICI ED ALTRI CHE
POSSONO ESSERE DETERMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO,
SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, ANCHE SE NON
PREPARATI A SCOPO DI VENDITA, E NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE A
NORMA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE, È
CONSENTITO SOLO IN ISTITUTI PUBBLICI DI CARATTERE OSPEDALIERO, SIANO
O NON UNIVERSITARI, E IN PUBBLICI AMBULATORI, AUTORIZZATI DAL
PREFETTO, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE L'ISTITUTO, IL
REPARTO O L'AMBULATORIO NEL QUALE AVVIENE L'IMPIEGO STESSO.
DELL'APPLICAZIONE
IL DIRIGENTE DEVE CONSERVARE ESATTA REGISTRAZIONE E DARE NOTIZIA
SCRITTA AL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE O DELL'ENTE, DAL QUALE
L'ISTITUTO, IL REPARTO O L'AMBULATORIO DIPENDONO.
NEL
CASO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI SOPRAINDICATI NEI PUBBLICI
AMBULATORI AUTORIZZATI, DEVE ESSERNE DATA NOTIZIA SCRITTA, CON LA
INDICAZIONE DELLE PERSONE TRATTATE, ANCHE ALL'UFFICIALE SANITARIO
COMUNALE E DA QUESTO AL MEDICO PROVINCIALE.
ART.
185.
IL
PREFETTO, SENTITO IL MEDICO PROVINCIALE, PUÒ, IN QUALUNQUE
MOMENTO, VIETARE L'IMPIEGO DEI PRODOTTI INDICATI NELL'ARTICOLO
PRECEDENTE.
IL
PREFETTO DÀ COMUNICAZIONE DEL DIVIETO AL MINISTERO
DELL'INTERNO E, A MEZZO DEL PODESTÀ, AL CAPO
DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA.
ART.
186.
LA
PREPARAZIONE DEGLI AUTOVACCINI DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE
PRESSO ISTITUTI, OSPEDALI, LABORATORI DI VIGILANZA IGIENICA, CHE
ABBIANO OTTENUTA L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A
SEGUITO DI DOMANDA DEL DIRIGENTE L'ISTITUTO, L'OSPEDALE O IL
LABORATORIO E PREVIA ISPEZIONE TECNICA A SPESE DELL'INTERESSATO.
ART.
187.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO PUBBLICA ANNUALMENTE L'ELENCO DEI PRODOTTI DEI
QUALI È AUTORIZZATA LA VENDITA A NORMA DEGLI ARTICOLI 180, 181
E 182.
DI
OGNI NUOVA AUTORIZZAZIONE È DATO ANNUNZIO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE DEL REGNO.
ART.
188.
IL
CONTRAVVENTORE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE SEZIONE È
PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE MILLE A TREMILA E, IN CASO DI RECIDIVA,
CON L'ARRESTO DA UNO A TRE MESI E CON L'AMMENDA DA LIRE DUEMILA A
SEIMILA.
SE
LA TRASGRESSIONE È COMMESSA DA PERSONA AUTORIZZATA A VENDERE
AL PUBBLICO PRODOTTI MEDICINALI, ALLE SUDDETTE PENE È AGGIUNTA
LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DA TRE MESI AD UN
ANNO.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DALL'AZIONE PENALE, PUÒ ORDINARE
IL SEQUESTRO DEI PRODOTTI NON AUTORIZZATI O DEI QUALI SIA STATA
REVOCATA L'AUTORIZZAZIONE, OVUNQUE ESSI SI TROVINO, E LA CHIUSURA
DELL'OFFICINA O DEL LOCALE NEI QUALI TALI PRODOTTI SIANO STATI
FABBRICATI O SMERCIATI.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
SEZIONE
VII. DEL COMMERCIO DI PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI.
ART.
189.
I
PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI NON POSSONO ESSERE POSTI IN COMMERCIO
SENZA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
IL
REGOLAMENTO DETERMINA I PRESIDI AI QUALI DEBBA ESSERE APPLICATA TALE
DISPOSIZIONE E LE MODALITÀ CHE DEBBONO ESSERE OSSERVATE NEL
COMMERCIO DI ESSI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI E CON
L'AMMENDA DA LIRE MILLE A CINQUEMILA.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, PUÒ
ORDINARE LA CHIUSURA FINO A TRE MESI E, IN CASO DI RECIDIVA, DA TRE
MESI A UN ANNO DELLE FABBRICHE, DEPOSITI O RIVENDITE: PUÒ
INOLTRE PROCEDERE AL SEQUESTRO DEI PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI
ABUSIVAMENTE FABBRICATI O MESSI IN COMMERCIO OVUNQUE SI TROVINO.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
SEZIONE
VIII. DELLA FABBRICAZIONE E VENDITA DI OGGETTO DI GOMMA DESTINATI AI
LATTANTI: POPPATOI, CAPEZZOLI ARTIFICIALI E SIMILI.
ART.
190.
È
VIETATO IMPORTARE, FABBRICARE, VENDERE O RITENERE PER VENDERE:
a) POPPATOI
A TUBO, NONCHÉ PARTI STACCATE DI ESSI DESTINATE A COMPORLI;
b) SUCCHIATOI
O SUCCINI PER BAMBINI NON FORMATI DI GOMMA ELASTICA PIENA.
IL
CONTRAVVENTORE A TALE DIVIETO È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE
CENTO A MILLE.
ART.
191.
LA
GOMMA ELASTICA VULCANIZZATA, CON LA QUALE SONO FORMATI I CAPEZZOLI
PER BOTTIGLIE-POPPATOIO SENZA TUBO, LE TETTARELLE, GLI ANELLI DI
DENTIZIONE, I COPRI-CAPEZZOLI, I TIRALATTE, I SUCCHIATOI E SIMILI,
FABBRICATI NEL REGNO O IMPORTATI, NON DEVE CONTENERE PIOMBO, ZINCO,
ANTIMONIO, ARSENICO O ALTRA SOSTANZA NOCIVA.
GLI
OGGETTI DI GOMMA PREDETTI DEBBONO PORTARE LA INDICAZIONE INDELEBILE
DELLA RISPETTIVA FABBRICA.
IL
CONTRAVVENTORE A TALI PRESCRIZIONI È PUNITO CON L'AMMENDA DA
LIRE CENTO A MILLE.
SEZIONE
IX. DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEGLI OSPEDALI, NEGLI AMBU LATORI NEGLI
ISTITUTI DI CURA IN GENERE E NELLE CASE PER GESTANTI.
ART.
192.
SPETTA
ALL'AUTORITÀ SANITARIA CENTRALE E ALL'AUTORITÀ
SANITARIA PROVINCIALE DI VIGILARE SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL
FUNZIONAMENTO SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DA PROVINCIE,
COMUNI E ALTRI ENTI.
L'ORDINAMENTO
DEI SERVIZI SANITARI E QUELLO DEL PERSONALE SANITARIO NEGLI OSPEDALI
PREDETTI SONO DISCIPLINATI DALLE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI, SECONDO
LE NORME GENERALI EMANATE CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO
PER L'INTERNO, SENTITI IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ E IL
CONSIGLIO DI STATO.
ART.
193.
NESSUNO
PUÒ APRIRE O MANTENERE IN ESERCIZIO AMBULATORI, CASE O
ISTITUTI DI CURA MEDICO-CHIRURGICA O DI ASSISTENZA OSTETRICA,
GABINETTI DI ANALISI PER IL PUBBLICO A SCOPO DI ACCERTAMENTO
DIAGNOSTICO, CASE O PENSIONI PER GESTANTI, SENZA SPECIALE
AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO, IL QUALE LA CONCEDE DOPO AVER SENTITO IL
PARERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.
L'AUTORIZZAZIONE
PREDETTA È CONCESSA DOPO CHE SIA STATA ASSICURATA L'OSSERVANZA
DELLE PRESCRIZIONI STABILITE NELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA PER
L'APERTURA DEI LOCALI OVE SI DÀ ALLOGGIO PER MERCEDE. IL
CONTRAVVENTORE ALLA PRESENTE DISPOSIZIONE ED ALLE PRESCRIZIONI, CHE
IL PREFETTO RITENGA DI IMPORRE NELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE, È
PUNITO CON L'ARRESTO FINO A DUE MESI O CON L'AMMENDA DA LIRE
CINQUEMILA A DIECIMILA.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, ORDINA LA
CHIUSURA DEGLI AMBULATORI O CASE O ISTITUTI DI CURA MEDICO-CHIRURGICA
O DI ASSISTENZA OSTETRICA OVVERO DELLE CASE O PENSIONI PER GESTANTI
APERTE O ESERCITATE SENZA L'AUTORIZZAZIONE INDICATA NEL PRESENTE
ARTICOLO. IL PREFETTO PUÒ, ALTRESÌ, ORDINARE LA
CHIUSURA DI QUELLI FRA I DETTI ISTITUTI NEI QUALI FOSSERO CONSTATATE
VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE
OD ALTRE IRREGOLARITÀ. IN TALE CASO, LA DURATA DELLA CHIUSURA
NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A TRE MESI.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
SEZIONE
X. DEGLI STABILIMENTI BALNEARI, TERMALI, IDROTERAPICI, D I CURE
FISICHE ED AFFINI. DELLE ACQUE MINERALI NATURALI E ARTIFICIALI
ART.
194.
NON
POSSONO ESSERE APERTI O POSTI IN ESERCIZIO STABILIMENTI BALNEARI,
TERMALI, DI CURE IDROPINICHE, IDROTERAPICHE, FISICHE DI OGNI SPECIE,
GABINETTI MEDICI E AMBULATORI IN GENERE DOVE SEI APPLICANO, ANCHE
SALTUARIAMENTE, LA RADIOTERAPIA E LA RADIUMTERAPIA SENZA
AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO, IL QUALE LA CONCEDE DOPO AVER SENTITO IL
PARERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.
CHIUNQUE
PONE IN ESERCIZIO STABILIMENTI O GABINETTI O AMBULATORI INDICATI NEL
PRIMO COMMA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO O CONTRAVVIENE ALLE
PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL PREFETTO NELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE, È
PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A DUEMILA.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, ORDINA LA
CHIUSURA DEGLI STABILIMENTI, GABINETTI O AMBULATORI SUDDETTI, APERTI
O ESERCITATI SENZA AUTORIZZAZIONE. IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È
DEFINITIVO.
ART.
195.
CHIUNQUE
POSSIEDE APPARECCHI RADIOLOGICI, USATI ANCHE A SCOPO DIVERSO DA
QUELLO TERAPEUTICO, DEVE FARNE DENUNZIA AL PREFETTO.
CHIUNQUE
DETIENE SOSTANZE RADIOATTIVE COMUNQUE CONFEZIONATE PER CEDERLE, A
QUALSIASI TITOLO, ANCHE IN TEMPORANEO USO, A ENTI O PRIVATI, DEVE
OTTENERE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO. TALE
AUTORIZZAZIONE NON È CONCESSA SE NON SIA STATO OTTEMPERATO
ALL'OBBLIGO DELLA TARATURA DELLE SOSTANZE SUDDETTE, STABILITO NELLA
LEGGE SULLA RICERCA E UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE.
IL
CONTRAVVENTORE ALLE DISPOSIZIONI PREDETTE È PUNITO CON
L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A MILLE.
ART.
196.
L'AUTORIZZAZIONE
PREFETTIZIA PREVEDUTA NELL'ART. 194 E QUELLA PREVEDUTA NEL SECONDO
COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO SUBORDINATE AL PAGAMENTO DELLA
TASSA DI CONCESSIONE INDICATA NELLA TABELLA N. 6, ANNESSA AL PRESENTE
TESTO UNICO.
I
TITOLARI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DEI GABINETTI MEDICI PREVEDUTI
NELL'ART. 194 SONO ALTRESÌ TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA
ANNUA DI ISPEZIONE STABILITA NELLA TABELLA STESSA.
LA
TASSA ANNUA DI ISPEZIONE È ANCHE DOVUTA DAI POSSESSORI DI
APPARECCHI RADIOLOGICI INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO
PRECEDENTE.
SONO
ESONERATI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE PREDETTE, PER GLI APPARECCHI DA
LORO UTILIZZATI, GLI ENTI CHE ABBIANO SCOPI DI BENEFICENZA, DI
ASSISTENZA SOCIALE, E GLI ISTITUTI SCIENTIFICI.
ART.
197.
È
VIETATO L'IMPIEGO DEI RAGGI RONTGEN E DEL RADIO A SCOPO TERAPEUTICO
AI SANITARI, CHE NON SIANO PROVVISTI DI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MATERIA O DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PREVEDUTA NELLE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL PRESENTE TESTO UNICO OVVERO NON ABBIANO
OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SPECIALISTA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A
CINQUEMILA.
LA
DISPOSIZIONE DEL PRIMO COMMA NON SI APPLICA PER L'IMPIEGO DE RAGGI
RONTGEN E DEL RADIO A SCOPO TERAPEUTICO NELLE CLINICHE UNIVERSITARIE
E NEGLI ISTITUTI PER LA CURA DEL CANCRO DIPENDENTI DALLO STATO O CHE
SIANO STATI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTI.
ART.
198.
I
FABBRICANTI E I RIVENDITORI DI APPARECCHI RADIOLOGICI DEBBONO TENER
NOTA DEGLI APPARECCHI VENDUTI E NOTIFICARE IL NOME E IL DOMICILIO
DELL'ACQUIRENTE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DOVE L'ACQUIRENTE
RISIEDE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA FINO A LIRE TRECENTO.
ART.
199.
NON
POSSONO ESSERE APERTI O POSTI IN ESERCIZIO STABILIMENTI DI PRODUZIONE
O DI SMERCIO DI ACQUE MINERALI, NATURALI O ARTIFICIALI, SENZA
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
L'AUTORIZZAZIONE
È PURE RICHIESTA PER L'IMPORTAZIONE NEL REGNO DI ACQUE
MINERALI ESTERE, NATURALI O ARTIFICIALI.
IL
CONTRAVVENTORE ALLE DISPOSIZIONI DEI PRECEDENTI COMMA È PUNITO
CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A CINQUEMILA.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, ORDINA LA
CHIUSURA DEGLI STABILIMENTI SUDDETTI, APERTI O ESERCITATI SENZA
AUTORIZZAZIONE. IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
ART.
200.
LA
CONCESSIONE PER LA RICERCA E L'UTILIZZAZIONE DI SORGENTI DI ACQUE
MINERALI E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ NON ESIMONO
DALL'OBBLIGO DELLE AUTORIZZAZIONI PREVEDUTE NEI PRECEDENTI ARTICOLI.
SEZIONE
XI. DELLA PUBBLICITÀ IN MATERIA SANITARIA.
ART.
201.
È
NECESSARIA LA LICENZA DEL PREFETTO PER LA PUBBLICITÀ, A MEZZO
DELLA STAMPA O IN QUALSIASI ALTRO MODO, CONCERNENTE MEZZI PER LA
PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE, SPECIALITÀ MEDICINALI,
PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI, AMBULATORI O CASE O ISTITUTI DI CURA
MEDICO-CHIRURGICA O DI ASSISTENZA OSTETRICA, CASE O PENSIONI PER
GESTANTI, STABILIMENTI TERMALI, IDROPINICI, IDROTERAPICI, DI CURE
FISICHE E AFFINI, ACQUE MINERALI, NATURALI O ARTIFICIALI.
PRIMA
DI CONCEDERE LA LICENZA SUDDETTA, IL PREFETTO PUÒ SENTIRE
L'ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI MEDICI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA,
COMPETENTE PER TERRITORIO.
IL
CONTRAVVENTORE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRIMO COMMA È
PUNITO CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI E CON L'AMMENDA DA LIRE MILLE A
CINQUEMILA.
TITOLO
III. DELL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO.
CAPO
I. DELLE CONDIZIONI IGIENICHE CONCERNENTI IL DEFLUSSO DELLE ACQUE.
ART.
202.
FERME
LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ACQUE PUBBLICHE E IL LORO DEFLUSSO,
CONTENUTE NEL PRESENTE TESTO UNICO E IN ALTRE LEGGI, SONO ANCHE
PROIBITE QUELLE OPERE LE QUALI MODIFICHINO IL LIVELLO DELLE ACQUE
SOTTERRANEE, O IL NATURALE DEFLUSSO DI QUELLE SUPERFICIALI, IN QUEI
LUOGHI NEI QUALI TALI MODIFICAZIONI SIANO RICONOSCIUTE NOCIVE DALLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI REGOLAMENTI LOCALI D'IGIENE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
DUEMILA E SONO A SUO CARICO LE SPESE PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE.
CAPO
II. DELLE CONDIZIONI IGIENICHE PER LA COLTIVAZIONE DELLE PIANTE
TESSILI E DEL RISO.
ART.
203.
LA
MACERAZIONE DEL LINO, DELLA CANAPA E IN GENERE DELLE PIANTE TESSILI
NON PUÒ, NELL'INTERESSE DELLA SALUTE PUBBLICA, ESSERE ESEGUITA
CHE NEI LUOGHI, NEI TEMPI, ALLE DISTANZE DALL'ABITATO E CON LE
CAUTELE DETERMINATE NEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ
O IN SPECIALI REGOLAMENTI APPROVATI DAL PREFETTO, SENTITO IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA FINO A LIRE DUECENTO.
ART.
204.
LA
COLTIVAZIONE DEL RISO È SOGGETTA PER CIASCUNA PROVINCIA A UN
REGOLAMENTO SPECIALE, DELIBERATO DAL RETTORATO PROVINCIALE, INTESI I
PODESTÀ DEI COMUNI OVE SI PRATICA O VIENE AMMESSA TALE
COLTIVAZIONE, IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ ED IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA, ED APPROVATO CON
DECRETO REALE SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO QUELLO
PER LE CORPORAZIONI.
ART.
205. IL REGOLAMENTO DEVE DETERMINARE:
A)
LE DISTANZE MINIME DI CIASCUNA RISAIA DAGLI AGGREGATI DI ABITAZIONI E
DALLE CASE SPARSE;
B)
LE NORME RELATIVE AL DEFLUSSO E SCARICO DELLE ACQUE NELLE RISAIE;
C)
LE TOLLERANZE, QUANTO ALLA DISTANZA, PER I TERRENI DI NATURA E
POSIZIONE PALUDOSI, NEI QUALI NON SIA POSSIBILE ALTRA COLTIVAZIONE
CHE QUELLA A RISO;
D)
LE CONDIZIONI ALLE QUALI DEVE ESSERE SUBORDINATO IL PERMESSO DI
ATTIVARE RISAIE IN TERRENI NON ANCORA SOTTOPOSTI A TALE COLTIVAZIONE,
OLTRE QUELLE CONTENUTE NEL PRESENTE TESTO UNICO;
E)
LA DURATA E LA DISTRIBUZIONE DEI PERIODI DI RIPOSO NEL LAVORO DI
MONDATURA E NEL LAVORO DI RACCOLTE E TREBBIATURA DEL RISO, TENENDO
CONTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI USI LOCALI;
F)
LE NORME PER L'ASSISTENZA MEDICA E FARMACEUTICA PREVEDUTA DELL'ART.
212 E LE CONDIZIONI IGIENICHE RELATIVE ALLE ABITAZIONI DEI LAVORATORI
FISSI E AVVENTIZI ADDETTI ALLA RISAIA;
G)
LE ALTRE NORME OCCORRENTI A GARANTIRE LA SALUTE DEI LAVORATORI E
QUELLA DEGLI ABITANTI NELLE ZONE CONTERMINI.
ART.
206.
CHIUNQUE
INTENDA ATTIVARE NUOVE RISAIE DEVE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE
PRESENTARE AL PODESTÀ APPOSITA DICHIARAZIONE NELLA QUALE SIANO
INDICATI TERRENI DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE DEL RISO.
LA
DICHIARAZIONE PUBBLICATA NELL'ALBO PRETORIO DEVE, ENTRO DIECI GIORNI
DALLA SUA PRESENTAZIONE, ESSERE ESAMINATA DAL PODESTÀ E, CON
LE RELATIVE OSSERVAZIONI, TRASMESSA AL PREFETTO.
AGLI
EFFETTI DI QUESTA DISPOSIZIONE LA RISAIA È CONSIDERATA DI
NUOVA ATTIVAZIONE NELLA PARTE CHE ESTENDE LA COLTIVAZIONE DEL RISO
OLTRE I LIMITI ENTRO I QUALI ESSA ERA ANTERIORMENTE PRATICATA, TENUTO
CONTO DELLA ROTAZIONE AGRARIA.
ART.
207.
OGNI
CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVE RISAIE O ALLA
ESTENSIONE PREVEDUTA NEL PRECEDENTE ARTICOLO È DI COMPETENZA
DEL PREFETTO, AL QUALE DEBBONO ESSERE INDIRIZZATE LE OPPOSIZIONI
ENTRO IL TERMINE DI GIORNI QUINDICI DALLA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE
NELL'ALBO PRETORIO.
DECORSO
DETTO TERMINE IL PREFETTO PROVVEDE, ENTRO UN MESE, CON DECRETO
MOTIVATO INTESO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA.
ART.
208.
IL
PREFETTO, INTESI I PODESTÀ DEI COMUNI INTERESSATI E IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA, PUÒ VIETARE
LA COLTIVAZIONE DI RISAIE QUANDO QUESTE RISULTINO NOCIVE ALLA SALUTE
PUBBLICA.
ART.
209.
QUANDO
LE RISAIE SIANO ATTIVATE OD ESTESE IN LUOGHI NON CONSENTITI O CONTRO
IL DIVIETO DELL'AUTORITÀ, IL PREFETTO INGIUNGE AL
CONTRAVVENTORE DI DISTRUGGERLE ENTRO UN TERMINE PREFISSO, TRASCORSO
IL QUALE ORDINA CON SUO DECRETO LA DISTRUZIONE DELLE RISAIE A SPESE
DEL CONTRAVVENTORE STESSO.
LE
SPESE PER LA DISTRUZIONE SONO RICUPERATE COI PRIVILEGI FISCALI NEI
MODI E TERMINI STABILITI NEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E
PROVINCIALE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
CINQUEMILA.
ART.
210.
IL
DIVIETO DELLA COLTIVAZIONE A RISO E LA DISTRUZIONE DELLE RISAIE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI NON DANNO DIRITTO AD INDENNIZZO.
È
INVECE AMMESSA LA REVISIONE DELL'ESTIMO CATASTALE, AGLI EFFETTI DELLA
IMPOSTA FONDIARIA, QUANDO IL DIVIETO DELLA COLTIVAZIONE O LA
DISTRUZIONE SI RIFERISCANO A RISAIE ATTIVATE IN CONFORMITÀ
DELLE LEGGI E REGOLAMENTI E CONSTI CHE IL REDDITO IMPONIBILE VENNE
DETERMINATO IN BASE ALLA COLTURA A RISO.
ART.
211.
LA
SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL CHININO A SCOPO PROFILATTICO E CURATIVO
DELLA MALARIA A TUTTI GLI ADDETTI STABILMENTE O TEMPORANEAMENTE ALLA
COLTIVAZIONE DELLA RISAIA, È OBBLIGATORIA A CARICO DEL
PROPRIETARIO DELLA MEDESIMA, ANCHE SE QUESTA NON SIA COMPRESA NEL
PERIMETRO DI ZONE DICHIARATE MALARICHE.
LA
RELATIVA SPESA È RIPETUTA DALLA PROVINCIA NEI MODI E CON LE
FORME STABILITE NELL'ART. 316.
IL
CONTRAVVENTORE ALL'OBBLIGO PREDETTO È PUNITO CON L'AMMENDA DA
LIRE DUECENTO A CINQUEMILA.
ART.
212.
I
COMUNI, NEI QUALI SI VERIFICA LA TEMPORANEA IMMIGRAZIONE DI
LAVORATORI AVVENTIZI PER LA MONDATURA O LA RACCOLTA DEL RISO, SONO
OBBLIGATI A PROVVEDERE A UN CONVENIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA
E FARMACEUTICA GRATUITA PER I LAVORATORI STESSI.
LA
SPESA RELATIVA È ANTICIPATA DAL COMUNE ED È RIPARTITA
FRA I PROPRIETARI DELLE TERRE COLTIVATE A RISO MEDIANTE CONTRIBUTO
APPLICATO IN BASE ALL'ALIQUOTA RISULTANTE DAL RAPPORTO FRA LA SPESA
STESSA E IL REDDITO TOTALE IMPONIBILE DELLE TERRE PREDETTE.
IL
CONTRIBUTO È INSCRITTO NEI RUOLI FONDIARI IN AGGIUNTA DELLA
SOVRIMPOSTA COMUNALE SUI TERRENI E SUI FABBRICATI ED È
RISCOSSO CON LA PROCEDURA PRIVILEGIATA STABILITA PER LA RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE, A MEZZO DEGLI ESATTORI COMUNALI.
LO
SGRAVIO DELL'IMPOSTA NON DÀ LUOGO AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO.
QUANDO
IL SERVIZIO ANZIDETTO MANCHI O SIA INSUFFICIENTE, IL PREFETTO
PROVVEDE DI UFFICIO E LA RELATIVA SPESA È A CARICO DEL COMUNE,
SALVO RIVALSA AI SENSI DEI PRECEDENTI COMMA.
ART.
213.
LE
ABITAZIONI DEI LAVORATORI, IMPIEGATI NELLA COLTIVAZIONE A RISO E
AVENTI RESIDENZA FISSA NELLE LOCALITÀ DESTINATE ALLA
COLTIVAZIONE STESSA, E I DORMITORI O LE ABITAZIONI DEI LAVORATORI
AVVENTIZI TEMPORANEAMENTE IMMIGRATI PER LA MONDATURA O LA RACCOLTA
DEL RISO, DEBBONO POSSEDERE LE CONDIZIONI DI CUBATURA, VENTILAZIONE,
ABITABILITÀ E ARREDAMENTO, PRESCRITTE NEL REGOLAMENTO INDICATO
NELL'ART. 205, ED ESSERE MUNITI ALLE APERTURE DI RETICELLE ATTE AD
IMPEDIRE LA PENETRAZIONE DELLE ZANZARE.
I
DORMITORI DEI LAVORATORI AVVENTIZI DEBBONO INOLTRE ESSERE COSTRUITI
IN MODO DA RENDERE POSSIBILE LA SEPARAZIONE DEGLI UOMINI DALLE DONNE.
IN
TUTTE LE AZIENDE, NELLE QUALI SONO IMPIEGATE SQUADRE O COMPAGNIE DI
LAVORATORI AVVENTIZI TEMPORANEAMENTE IMMIGRATI PER LA MONDATURA O LA
RACCOLTA DEL RISO, DEVE ESSERE DESTINATO UN APPOSITO LOCALE PROTETTO
DA RETICELLE E MUNITO DELLE NECESSARIE SUPPELLETTILI, PER IL
PROVVISORIO ISOLAMENTO E RICOVERO DEI LAVORATORI COLPITI DA INFEZIONE
MALARICA O DA ALTRA MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
CINQUEMILA.
ART.
214.
IL
DATORE DI LAVORO, O SE ESSO NON VI ADEMPIA, IL PROPRIETARIO DEI FONDI
COLTIVATI A RISAIA HA L'OBBLIGO DI FORNIRE ACQUA POTABILE DI BUONA
QUALITÀ E IN QUANTITÀ SUFFICIENTE, TANTO AI LAVORATORI
STABILMENTE IMPIEGATI PER LA COLTIVAZIONE, QUANTO AI LAVORATORI
AVVENTIZI TEMPORANEAMENTE IMMIGRATI.
SE
LA SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI FA PARTE DEL COMPENSO DEL LAVORO,
IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO A FORNIRE SOSTANZE ALIMENTARI
DI BUONA QUALITÀ.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
CINQUEMILA.
ART.
215.
FERMA
LA COMPETENZA GENERICA DEGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA, GLI UFFICIALI SANITARI E GLI INCARICATI DELL'ASSISTENZA
SANITARIA ESERCITANO, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, LA
VIGILANZA NECESSARIA AD ASSICURARE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO. A TALE SCOPO HANNO LIBERO ACCESSO NELLE
RISAIE NELLE ABITAZIONI E DORMITORII, NEI LUOGHI DI ISOLAMENTO E NEI
RICOVERI DEI LAVORATORI.
CAPO
III. DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI.
ART.
216.
LE
MANIFATTURE O FABBRICHE CHE PRODUCONO VAPORI, GAS O ALTRE ESALAZIONI
INSALUBRI O CHE POSSONO RIUSCIRE IN ALTRO MODO PERICOLOSE ALLA SALUTE
DEGLI ABITANTI SONO INDICATE IN UN ELENCO DIVISO IN DUE CLASSI.
LA
PRIMA CLASSE COMPRENDE QUELLE CHE DEBBONO ESSERE ISOLATE NELLE
CAMPAGNE E TENUTE LONTANE DALLE ABITAZIONI; LA SECONDA QUELLE CHE
ESIGONO SPECIALI CAUTELE PER LA INCOLUMITÀ DEL VICINATO.
QUESTO
ELENCO, COMPILATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, È
APPROVATO DAL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL MINISTRO PER LE
CORPORAZIONI, E SERVE DI NORMA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESENTI
DISPOSIZIONI.
LE
STESSE NORME STABILITE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO SONO SEGUITE PER
ISCRIVERVI OGNI ALTRA FABBRICA O MANIFATTURA CHE POSTERIORMENTE SIA
RICONOSCIUTA INSALUBRE.
UNA
INDUSTRIA O MANIFATTURA LA QUALE SIA INSCRITTA NELLA PRIMA CLASSE,
PUÒ ESSERE PERMESSA NELL'ABITATO, QUANTE VOLTE L'INDUSTRIALE
CHE L'ESERCITA PROVI CHE, PER L'INTRODUZIONE DI NUOVI METODI O
SPECIALI CAUTELE, IL SUO ESERCIZIO NON RECA NOCUMENTO ALLA SALUTE DEL
VICINATO.
CHIUNQUE
INTENDE ATTIVARE UNA FABBRICA O MANIFATTURA, COMPRESA NEL SOPRA
INDICATO ELENCO, DEVE QUINDICI GIORNI PRIMA DARNE AVVISO PER ISCRITTO
AL PODESTÀ, IL QUALE, QUANDO LO RITENGA NECESSARIO
NELL'INTERESSE DELLA SALUTE PUBBLICA, PUÒ VIETARNE
L'ATTIVAZIONE O SUBORDINARLA A DETERMINATE CAUTELE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
DUEMILA.
ART.
217.
QUANDO
VAPORI, GAS O ALTRE ESALAZIONI, SCOLI DI ACQUE, RIFIUTI SOLIDI O
LIQUIDI PROVENIENTI DA MANIFATTURE O FABBRICHE, POSSONO RIUSCIRE DI
PERICOLO O DI DANNO PER LA SALUTE PUBBLICA, IL PODESTÀ
PRESCRIVE LE NORME DA APPLICARE PER PREVENIRE O IMPEDIRE IL DANNO O
IL PERICOLO E SI ASSICURA DELLA LORO ESECUZIONE ED EFFICIENZA.
NEL
CASO DI INADEMPIMENTO IL PODESTÀ PUÒ PROVVEDERE DI
UFFICIO NEI MODI E TERMINI STABILITI NEL TESTO UNICO DELLA LEGGE
COMUNALE E PROVINCIALE.
CAPO
IV. DELL'IGIENE DEGLI ABITATI URBANI E RURALI E DELLE ABITA ZIONI.
ART.
218.
I
REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ STABILISCONO LE NORME
PER LA SALUBRITÀ DELL'AGGREGATO URBANO E RURALE E DELLE
ABITAZIONI, SECONDO LE ISTRUZIONI DI MASSIMA EMANATE DAL MINISTRO PER
L'INTERNO.
I
DETTI REGOLAMENTI DEBBONO CONTENERE LE NORME DIRETTE AD ASSICURARE
CHE NELLE ABITAZIONI:
a) NON
VI SIA DIFETTO DI ARIA E DI LUCE;
b) LO
SMALTIMENTO DELLE ACQUE IMMONDE, DELLE MATERIE ESCREMENTIZIE E DI
ALTRI RIFIUTI AVVENGA IN MODO DA NON INQUINARE IL SOTTOSUOLO;
c) LE
LATRINE, GLI ACQUAI E GLI SCARICATO SIANO COSTRUITI E COLLOCATI IN
MODO DA EVITARE ESALAZIONI DANNOSE O INFILTRAZIONI;
d) L'ACQUA
POTABILE NEI POZZI, IN ALTRI SERBATOI E NELLE CONDUTTURE SIA
GARANTITA DA INQUINAMENTO.
I
REGOLAMENTI PREDETTI DEBBONO, INOLTRE, CONTENERE LE NORME PER LA
RAZIONALE RACCOLTA DELLE IMMONDIZIE STRADALI E DOMESTICHE E PER IL
LORO SMALTIMENTO.
ART.
219.
IL
PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ E QUELLO
DELL'ECONOMIA CORPORATIVA, DETERMINA LE MODALITÀ SECONDO LE
QUALI DEBBONO ESSERE APPLICATE LE ISTRUZIONI INDICATE NEL PRECEDENTE
ARTICOLO NEI RIGUARDI DELLA SALUBRITÀ DEGLI ABITANTI RURALI,
AVUTE PRESENTI LE SPECIALI CONDIZIONI TOPOGRAFICHE, CLIMATICHE E
AGRICOLE DEI SINGOLI COMUNI DELLA PROVINCIA.
IN
OGNI CASO, DEBBONO ESSERE DETERMINATE LE CONDIZIONI MINIME DI
ABITABILITÀ DELLE CASE RURALI E DEI DORMITORI PER I LAVORATORI
AVVENTIZI, QUELLE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, PER LE LATRINE E
PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RIFIUTO.
ART.
220.
I
PROGETTI PER LE COSTRUZIONI DI NUOVE CASE, URBANE O RURALI, QUELLI
PER LA RICOSTRUZIONE O LA SOPRAELEVAZIONE O PER MODIFICAZIONI, CHE
COMUNQUE POSSONO INFLUIRE SULLE CONDIZIONI DI SALUBRITÀ DELLE
CASE ESISTENTI, DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI AL VISTO DEL PODESTÀ,
CHE PROVVEDE PREVIO PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO E SENTITA LA
COMMISSIONE EDILIZIA.
ART.
221.
GLI
EDIFICI O PARTI DI ESSI INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE NON POSSONO
ESSERE ABITATI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL PODESTÀ, IL QUALE LA
CONCEDE QUANDO, PREVIA ISPEZIONE DELL'UFFICIALE SANITARIO O DI UN
INGEGNERE A CIÒ DELEGATO, RISULTI CHE LA COSTRUZIONE SIA STATA
ESEGUITA IN CONFORMITÀ DEL PROGETTO APPROVATO, CHE I MURI
SIANO CONVENIENTEMENTE PROSCIUGATI E CHE NON SUSSISTANO ALTRE CAUSE
DI INSALUBRITÀ.
IL
PROPRIETARIO, CHE CONTRAVVENGA ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE
ARTICOLO, È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A DUEMILA.
ART.
222.
IL
PODESTÀ, SENTITO L'UFFICIALE SANITARIO O SU RICHIESTA DEL
MEDICO PROVINCIALE, PUÒ DICHIARARE INABITABILE UNA CASA O
PARTE DI ESSA PER RAGIONI IGIENICHE E ORDINARNE LO SGOMBERO.
ART.
223.
IL
PROPRIETARIO DI CASA RURALE, ADIBITA PER ABITAZIONE DI COLORO CHE
SONO ADDETTI ALLA COLTIVAZIONE DI FONDI DI SUA PROPRIETÀ, È
OBBLIGATO A MANTENERE LO STABILE NELLE CONDIZIONI DI ABITABILITÀ,
SANCITE NEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ O, QUANDO
TALI CONDIZIONI MANCHINO, AD APPORTARVI LE OPPORTUNE RIPARAZIONI O
COMPLETAMENTI.
IN
CASO CHE IL PROPRIETARIO NON PROVVEDA, IL PODESTÀ, FATTI
ESEGUIRE DALL'UFFICIALE SANITARIO GLI ACCERTAMENTI, NE RIFERISCE AL
PREFETTO, IL QUALE RICHIEDE ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE LA PERIZIA
DEI LAVORI OCCORRENTI E LA TRASMETTE AL PODESTÀ. QUESTI
COMUNICA LA PERIZIA AL PROPRIETARIO, FISSANDOGLI UN TERMINE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI RITENUTI STRETTAMENTE NECESSARI.
SE
IL PROPRIETARIO OMETTE O RITARDA L'ESECUZIONE DEI LAVORI PREDETTI, IL
PODESTÀ PROVVEDE DI UFFICIO ALLE RIPARAZIONI E COMPLETAMENTI
NEI MODI E TERMINI STABILITI NEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E
PROVINCIALE.
ART.
224.
I
PROPRIETARI DI FONDI COLTIVATI MEDIANTE L'OPERA TEMPORANEA DI OPERAI
AVVENTIZI, NON AVENTI ABITAZIONE STABILE NEL COMUNE O NEI COMUNI DOVE
I FONDI SONO POSTI, HANNO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE GLI OPERAI DI
RICOVERI RISPONDENTI ALLE NECESSITÀ IGIENICHE E SANITARIE,
TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI E DELLA NATURA DELLA LOCALITÀ.
NEL
CASO DI INADEMPIMENTO SI PROVVEDE DI UFFICIO CON LE MODALITÀ
STABILITE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
ART.
225.
QUANDO
I CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI A CARICO DELLO STATO, DELLE
PROVINCIE, DEI COMUNI O DI ALTRI ENTI PUBBLICI INCLUDONO L'OBBLIGO DI
ASSICURARE L'ABITAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO NEI LAVORI STESSI,
L'ASSUNTORE DEL LAVORO È TENUTO A PROVVEDERE CHE
NELL'ABITAZIONE MEDESIMA, SIA ESSA IN LOCALI PROVVISORI O PERMANENTI,
VENGANO OSSERVATE LE NORME DI IGIENE, DETTATE DALLA AUTORITÀ
SANITARIA, PER QUANTO RIGUARDA CUBATURA, VENTILAZIONE, ILLUMINAZIONE,
FORNITURA DI ACQUA POTABILE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E OGNI ALTRA
SISTEMAZIONE NECESSARIA A TUTELARE LA SALUTE DELLE PERSONE
ALLOGGIATE.
IL
PREFETTO, QUANDO LO RITENGA NECESSARIO PER IL NUMERO DEL PERSONALE
IMPIEGATO NEI LAVORI O PER LA DURATA DEGLI STESSI O PERCHÉ VI
È PERICOLO DI MALATTIE DIFFUSIVE, DETERMINA, CON APPOSITO
DISCIPLINARE, SENTITI IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ ED IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA, LE NORME NECESSARIE
PER L'IGIENE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERAI.
L'ASSUNTORE
È TENUTO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL DISCIPLINARE
E DEVE ESEGUIRE, ENTRO IL TERMINE STABILITO NEL PROVVEDIMENTO DEL
PREFETTO, I LAVORI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME STESSE.
QUANDO
L'ASSUNTORE, NEI CASI PREVEDUTI NEI PRECEDENTI COMMA, OMETTE O
RITARDA L'ATTUAZIONE DELLE PROVVIDENZE PRESCRITTE, IL PREFETTO NE
ORDINA L'ESECUZIONE DI UFFICIO CON LE NORME STABILITE NEL TESTO UNICO
DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE. LE SPESE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI SONO A CARICO DELL'ASSUNTORE E VENGONO ANTICIPATE DALLA
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, CHE SE NE AVVALE SUI CREDITI
DELL'ASSUNTORE O, IN MANCANZA, SULLA CAUZIONE DAL MEDESIMO PRESTATA.
CONTRO
I PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO È AMMESSO IL RICORSO AL MINISTRO
PER L'INTERNO.
ART.
226.
NON
PUÒ ESSERE IN ALCUN CASO PERMESSA L'APERTURA DI EDIFICI
DESTINATI AD ABITAZIONI O DI OPIFICI INDUSTRIALI O DI OSPEDALI,
SANATORI, CASE DI CURA E SIMILI AVENTI FOGNE PER LE ACQUE IMMONDE O
COMUNQUE INSALUBRI, O CANALI DI SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI
INQUINATE, CHE IMMETTONO IN LAGHI, CORSI O CANALI DI ACQUA I QUALI
DEBBONO IN QUALSIASI MODO SERVIRE ALL'USO ALIMENTARE O DOMESTICO, SE
NON DOPO AVER ACCERTATO CHE LE DETTE ACQUE SIANO PRIMA SOTTOPOSTE A
UNA COMPLETA ED EFFICACE DEPURAZIONE E CHE SIANO STATE INOLTRE
APPLICATE LE SPECIALI CAUTELE PRESCRITTE NEL REGOLAMENTO LOCALE DI
IGIENE E SANITÀ.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE MILLE A DUEMILA.
ART.
227.
È
VIETATO IMMETTERE NEI CORSI DI ACQUA, CHE ATTRAVERSANO L'ABITATO,
FOGNE O CANALI CHE RACCOLGONO I LIQUIDI DI RIFIUTO INDICATI
NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, SENZA CHE TALE LIQUIDI SIANO STATI
PREVIAMENTE SOTTOPOSTI A PROCESSI DEPURATIVI RICONOSCIUTI IDONEI
DALL'AUTORITÀ SANITARIA.
IL
PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ,
STABILISCE, VOLTA PER VOLTA, TENUTO CONTO DELLA PORTATA E DELLA
VELOCITÀ DEL CORSO D'ACQUA, DEL SUO POTERE DI AUTODEPURAZIONE
E DEL GRADO DI IMPURITÀ DELLE ACQUE CONVOGLIATE, NONCHÉ
DEGLI INTERESSI DELLA PESCA E DELLA PISCICULTURA, LA DISTANZA A VALLE
DELLA CITTÀ O DELL'AGGREGATO, ALLA QUALE LE DETTE FOGNE O
CANALI LURIDI POTRANNO ESSERE IMMESSI NEL CORSO D'ACQUA SENZA DANNO
PER LA SALUTE PUBBLICA, E LE EVENTUALI OPERE DI DEPURAZIONE
NECESSARIE PRIMA DELLA IMMISSIONE.
NEL
CASO DI INADEMPIMENTO, IL PREFETTO PUÒ DISPORRE L'ESECUZIONE
D'UFFICIO DEI LAVORI NECESSARI, NEI MODI E TERMINI STABILITI NEL
TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.
ART.
228.
I
PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE, OSPEDALI,
SANATORI, CIMITERI, MATTATOI E OPERE IGIENICHE DI OGNI GENERE,
PREPARATI DA COMUNI, PROVINCIE E ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA
E BENEFICENZA, ANCHE SE TALI OPERE DEBBANO ESSERE COSTRUITE A SPESE O
COL CONCORSO DELLO STATO, SONO SOTTOPOSTI AL PARERE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ; E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
QUANDO IMPORTANO UNA SPESA SUPERIORE ALLE LIRE CINQUECENTOMILA.
L'APPROVAZIONE
DEI PROGETTI MEDESIMI E L'APPROVAZIONE DEI MUTUI RELATIVI HANNO
LUOGO, IN OGNI CASO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE COMUNALE E
PROVINCIALE E DELLA LEGGE SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA.
SONO
UGUALMENTE SOTTOPOSTI A PREVENTIVO ESAME DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI
SANITÀ I PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE SOPRAINDICATE
DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE SE QUESTE DEBBANO ESSERE
COSTRUITE A SPESE O COL CONCORSO DELLO STATO.
ART.
229.
I
PROGETTI DI OPERE PER LA PROVVISTA DI ACQUA POTABILE ALLE POPOLAZIONI
RURALI E QUELLI PER LA COSTRUZIONE DI CASE E BORGATE RURALI,
CONSIDERATI NELLE DISPOSIZIONI SULLA BONIFICA INTEGRALE, SONO
SOTTOPOSTI AL PARERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ; E
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ SE SI TRATTA DI ACQUEDOTTI
RURALI O DI ALTRE OPERE CHE INTERESSANO PIÙ PROVINCIE.
ART.
230.
SONO
SOTTOPOSTI AL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ I PIANI
REGOLATORI GENERALI DEI COMUNI, I PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI
DEI COMUNI TENUTI PER LEGGE ALLA COMPILAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE ED I REGOLAMENTI EDILIZI DEI COMUNI PREDETTI.
SONO
SOTTOPOSTI AL PARERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ I
PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI ED I REGOLAMENTI EDILIZI DEGLI
ALTRI COMUNI.
CAPO
V. DEGLI ALBERGHI.
ART.
231.
PER
L'APERTURA DEGLI ALBERGHI, OLTRE L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA NEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, OCCORRE, AI FINI
IGIENICO-SANITARI, ANCHE L'AUTORIZZAZIONE DEL PODESTÀ, CHE LA
CONCEDE SU PARERE FAVOREVOLE DELL'UFFICIALE SANITARIO.
CONTRO
IL PROVVEDIMENTO DEL PODESTÀ, È AMMESSO RICORSO AL
PREFETTO CHE DECIDE SENTITO IL MEDICO PROVINCIALE.
LA
DECISIONE DEL PREFETTO È DEFINITIVA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
MILLE.
ART.
232.
LA
VIGILANZA SULLE PRESCRIZIONI IGIENICHE SUGLI ALBERGHI, OLTRE CHE AL
PODESTÀ SPETTA ANCHE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE INDUSTRIE
TURISTICHE.
IL
PODESTÀ, ANCHE SU PROPOSTA DELL'ENTE NAZIONALE DELLE INDUSTRIE
TURISTICHE, SENTITO L'UFFICIALE SANITARIO, QUANDO UN ALBERGO È
GIUDICATO INSALUBRE PER LA SUA UBICAZIONE, OPPURE PER LE CONDIZIONI
DEI LOCALI O DELLE DIPENDENZE E RELATIVI IMPIANTI ED ARREDAMENTI, PUÒ
PRESCRIVERE ALL'ESERCENTE I LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LE CAUSE
DI INSALUBRITÀ. SE L'ESERCENTE NON VOGLIA O NON POSSA ESEGUIRE
TALI LAVORI, PUÒ ORDINARE LA CHIUSURA DELL'ALBERGO.
CONTRO
L'ORDINANZA, CHE PRESCRIVE LA CHIUSURA OPPURE I LAVORI DI RISANAMENTO
RITENUTI INDISPENSABILI, È AMMESSO RICORSO AL PREFETTO CHE
DECIDE SENTITO IL MEDICO PROVINCIALE.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
QUANDO
UN ALBERGO SI TROVI POSTO IN ZONA MALARICA E NON SIA OPPORTUNO, PER
RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE, ORDINARNE LA CHIUSURA DEBBONO ESSERE
ADOTTATE, SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO, MISURE
EFFICACI DI DIFESA ANTIANOFELICA.
CAPO
VI. DELLE STALLE E CONCIMAIE.
ART.
233.
LE
STALLE RURALI PER BOVINI ED EQUINI, ADIBITE A PIÙ DI DUE CAPI
ADULTI, DEBBONO ESSERE DOTATE DI UNA CONCIMAIA, ATTA AD EVITARE
DISPERDIMENTO DI LIQUIDI, AVENTE PLATEA IMPERMEABILE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A MILLE.
ART.
234.
LE
DIMENSIONI MINIME, IN RAPPORTO AL NUMERO MEDIO ANNUO DEI CAPI
RICOVERATI NELLA STALLA E TUTTE LE ALTRE CARATTERISTICHE DELLE
CONCIMAIE, SONO PRESCRITTE, TENENDO CONTO DELLA NATURA DEI TERRENI,
DELLA DURATA DI DIMORA DEL BESTIAME NELLA STALLA E DI OGNI ALTRA
CONTINGENZA LOCALE, CON DECRETO DEL PREFETTO, SENTITO IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA.
ART.
235.
SONO
ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA CONCIMAIA I RICOVERI PER BESTIAME BRADO
O SEMIBRADO.
ART.
236.
CHIUNQUE
TIENE IN ESERCIZIO UNA STALLA È TENUTO A SERVIRSI DELLA
CONCIMAIA ESISTENTE PRESSO LA STALLA PER IL DEPOSITO DI LETAME E A
CONSERVARE LA CONCIMAIA STESSA IN PERFETTO STATO DI FUNZIONAMENTO.
NEL
CASO DI ESONERO, PREVEDUTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, È VIETATO
TENERE IL CONCIME A CUMULI NEI CORTILI E NELLE ADIACENZE IMMEDIATE
DELLE ABITAZIONI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA FINO A LIRE CINQUANTA
PER OGNI CAPO ADULTO DI BESTIAME ESISTENTE NELLA STALLA.
ART.
237.
I
COMUNI HANNO L'OBBLIGO DI CURARE LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DI
ADATTI DEPOSITI PER UNA RAZIONALE COLLOCAZIONE E CONSERVAZIONE DEL
LETAME, PRODOTTO ENTRO I LIMITI DEGLI AGGLOMERATI URBANI.
LE
DIMENSIONI E LE ALTRE CARATTERISTICHE DI TALI DEPOSITI, NONCHÉ
LE NORME PER L'USO DEI MEDESIMI E PER LA UTILIZZAZIONE DEL CONCIME
CONSERVATO, SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO DAL
COMUNE IN CONFORMITÀ DELLE NORME DATE DAL CONSIGLIO
PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA.
ART.
238.
QUANDO
GLI ANIMALI SIANO RICOVERATI IN AGGLOMERATI URBANI È FATTO
OBBLIGO AL PROPRIETARIO DI BESTIAME, CHE NON DISPONGA DI CONCIMAIA
PROPRIA, COSTRUITA A NORMA DELL'ART. 233, DI DEPOSITARE I CONCIMI,
PRODOTTI ENTRO I LIMITI DEGLI AGGLOMERATI STESSI, NEI DEPOSITI
COMUNALI COSTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A MILLE.
ART.
239.
LE
STALLE DELLE QUALI SONO FORNITI GLI ALBERGHI DEBBONO RISPONDERE AI
REQUISITI STABILITI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.
ART.
240.
LA
VIOLAZIONE DELLE NORME INDICATE NEGLI ARTICOLI 233, 236 E 238, SALVA
LA COMPETENZA DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, PUÒ
ESSERE ACCERTATA DAL PERSONALE TECNICO DELLE CATTEDRE AMBULANTI DI
AGRICOLTURA, DAL VETERINARIO PROVINCIALE O COMUNALE, DAI VIGILI
SANITARI E DAGLI AGENTI COMUNALI.
ART.
241.
GLI
ISTITUTI CHE ESERCITANO IL CREDITO A FAVORE DELL'AGRICOLTURA SONO
AUTORIZZATI A CONCEDERE PRESTITI CON L'AMMONTARE RATEALE IN DIECI
ANNI, PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME STABILITE NEL PRESENTE CAPO.
TITOLO
IV DELLA TUTELA IGIENICA DELL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA PO TABILE E
DEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE.
SEZIONE
I. DELLA VIGILANZA IGIENICA SULLA GENUINITÀ E SALUBRITA '
DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE.
ART.
242.
SONO
SOGGETTI A VIGILANZA, PER LA TUTELA DELLA SANITÀ PUBBLICA, I
FABBRICANTI E I COMMERCIANTI DI SOSTANZE ALIMENTARI E DI BEVANDE DI
OGNI SPECIE.
A
TALE SCOPO LE AUTORITÀ SANITARIE POSSONO FARE ESEGUIRE
ISPEZIONI E VISITE AI LOCALI DI PRODUZIONE DI SMERCIO DELLE SOSTANZE
E BEVANDE ANZIDETTE.
ART.
243.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, PUÒ
DISPORRE LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DA UN MESE A UN ANNO CONTRO
CHIUNQUE DETIENE PER IL COMMERCIO, PONE IN COMMERCIO, OVVERO
DISTRIBUISCE PER IL CONSUMO SOSTANZE DESTINATE PER L'ALIMENTAZIONE,
CHE SIANO RICONOSCIUTE NON GENUINE O CORROTTE O ADULTERATE O COMUNQUE
PERICOLOSE PER LA SALUTE PUBBLICA.
NEI
CASI DI RECIDIVA O DI PARTICOLARE GRAVITÀ, IL PREFETTO PUÒ
ORDINARE LA CHIUSURA DEFINITIVA DELL'ESERCIZIO.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
SEZIONE
II. DEL CONSUMO DEL GRANTURCO PER L'ALIMENTAZIONE DELL'U OMO.
ART.
244.
CHIUNQUE
DETIENE PER IL COMMERCIO, PONE IN COMMERCIO, OVVERO DISTRIBUISCE PER
IL CONSUMO, SOTTO QUALSIASI FORMA, GRANTURCO IMMATURO NON BENE
ESSICCATO, AMMUFFITO O IN QUALSIASI ALTRO MODO GUASTO, SIA IN GRANI
CHE IN FARINA, OVVERO PRODOTTI OTTENUTI DALLA FARINA SUDDETTA O CHE,
SEBBENE PREPARATI CON FARINA NORMALE SANA, SIANO IN SEGUITO AMMUFFITI
O COMUNQUE DETERIORATI È PUNITO CON LA MULTA DA LIRE TRECENTO
A DUEMILA.
ART.
245.
È
VIETATA L'INTRODUZIONE NEL REGNO, PER USO ALIMENTARE, DEL GRANOTURCO
E DEI SUOI DERIVATI, GUASTI OD IMPERFETTI, ANCHE SE L'AVARIA SIASI
VERIFICATA DURANTE IL VIAGGIO DI TRASPORTO O NEI MAGAZZINI DI
DEPOSITO.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE TRECENTO A
DUEMILA.
ART.
246.
SONO
SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO O DEL PODESTÀ, SECONDO
LA RISPETTIVA COMPETENZA, LA CIRCOLAZIONE, LA MACINAZIONE E
L'UTILIZZAZIONE, PER ALTRO USO CHE NON SIA L'ALIMENTO DELL'UOMO, DEL
GRANTURCO E DEI SUOI DERIVATI, GUASTI O IMPERFETTI.
LA
MANCANZA DELLA PREDETTA AUTORIZZAZIONE DÀ LUOGO AL SEQUESTRO
IMMEDIATO DEL GENERE, SENZA PREGIUDIZIO DELLE SANZIONI PENALI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE TRECENTO A
DUEMILA.
SEZIONE
III. DELL'IGIENE DEI RECIPIENTI DESTINATI ALLA PREPARAZI ONE O ALLA
CONSERVAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE.
ART.
247.
CHIUNQUE
CON LA CATTIVA STAGNATURA, O IN ALTRO MODO, RENDE NOCIVI ALLA SALUTE
UTENSILI O RECIPIENTI DESTINATI ALLA PREPARAZIONE O ALLA
CONSERVAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE, OVVERO DETIENE PER IL COMMERCIO
O PONE IN COMMERCIO TALI OGGETTI È PUNITO CON L'AMMENDA DA
LIRE TRECENTO A DUEMILA.
IL
PREFETTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE, PUÒ
ORDINARE LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DA UN MESE AD UN ANNO.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
SEZIONE
IV. DELL'ACQUA POTABILE.
ART.
248.
OGNI
COMUNE DEVE ESSERE FORNITO, PER USO POTABILE, DI ACQUA PURA E DI
BUONA QUALITÀ.
QUANDO
L'ACQUA POTABILE MANCHI, SIA INSUFFICIENTE AI BISOGNI DELLA
POPOLAZIONE O SIA INSALUBRE, IL COMUNE PUÒ ESSERE, CON DECRETO
DEL PREFETTO, OBBLIGATO A PROVVEDERSENE.
ART.
249.
CHIUNQUE
CONTAMINI L'ACQUA DELLE FONTI, DEI POZZI, DELLE CISTERNE, DEI CANALI,
DEGLI ACQUEDOTTI, DEI SERBATORI DI ACQUA POTABILE È PUNITO CON
L'AMMENDA DA LIRE TRECENTO A CINQUEMILA, SALVO L'APPLICAZIONE DELLE
PENE STABILITE NEL CODICE PENALE, QUANDO IL FATTO RENDA L'ACQUA
PERICOLOSA PER LA SALUTE PUBBLICA.
SEZIONE
V. DEI COLORI NOCIVI ALLA SALUTE.
ART.
250.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI
SANITÀ, APPROVA L'ELENCO DEI COLORI NOCIVI, CHE NON POSSONO
ESSERE IMPIEGATI NELLA PREPARAZIONE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE
BEVANDE E DI QUELLI CHE NON POSSONO ESSERE USATI PER LA COLORAZIONE
DELLE STOFFE, TAPPEZZERIE, GIOCATTOLI, CARTE DESTINATE A INVOLGERE
SOSTANZE ALIMENTARI O ALTRI OGGETTI DI USO PERSONALE O DOMESTICO.
CHIUNQUE
IMPIEGATI IN QUALSIASI MODO I COLORI COMPRESI NEL SUDDETTO ELENCO PER
LA COLORAZIONE DELLE SOSTANZE OD OGGETTI SOPRA SPECIFICATI, OVVERO
VENDE TALI SOSTANZE OD OGGETTI È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE
DUECENTO A DUEMILA.
IN
CASO DI RECIDIVA IL PREFETTO PUÒ ORDINARE LA CHIUSURA
DELL'OPIFICIO O DEL NEGOZIO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE MESI.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
SEZIONE
VI. DELL'USO DI ALCOOL DIVERSI DALL'ETILICO.
ART.
251.
È
VIETATO IMPORTARE, FABBRICARE, DETENERE PER VENDERE O COMUNQUE
METTERE IN COMMERCIO SOSTANZE ALIMENTARI, LIQUORI O ALTRE BEVANDE
ALCOOLICHE, PRODOTTI FARMACEUTICI, SPECIALITÀ MEDICINALI,
DISINFETTANTI, PROFUMI, COSMETICI, ESSENZE A QUALUNQUE USO DESTINATE,
PRODOTTI PER LA CURA O PER LA COLORAZIONE DELLA PELLE, DEI CAPELLI,
DELLE UNGHIE, DEI DENTI E IN GENERALE DESTINATI A USO PERSONALE, CHE
CONTENGONO ETERE AMILICO, ALCOOL METILICO O ALTRI ALCOOL DIVERSI
DALL'ETILICO.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE MILLE A TREMILA.
ART.
252. SONO ESCLUSE DAL DIVIETO DI CUI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE:
A)
LE PICCOLISSIME QUANTITÀ DI ALCOOL METILICO E DI ALTRI ALCOOL
DIVERSI DALL'ETILICO, NATURALMENTE CONTENUTE IN ALCUNE BEVANDE
ALCOOLICHE E DOVUTE AI PROCESSI DI FABBRICAZIONE DELLE BEVANDE STESSE
COME LE ACQUAVITI E PRODOTTI SIMILARI.
LA
QUANTITÀ DI ALCOOL METILICO O DI ALTRI ALCOOL DIVERSI
DALL'ETILICO CHE PUÒ ESSERE TOLLERATA IN QUESTI PRODOTTI, È
STABILITA DAL MINISTRO PER L'INTERNO, DI CONCERTO CON QUELLO PER LE
FINANZE;
B)
LE SOLUZIONI DI FORMALDEIDE E LE PREPARAZIONI CHE CONTENGONO
FORMALDEIDE, LIMITATAMENTE ALLA QUANTITÀ DI ALCOOL METILICO
PROVENIENTE DALLA SOLUZIONE DI FORMALDEIDE IMPIEGATA.
TITOLO
V. PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI .
CAPO
I DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIV E
DELL'UOMO.
ART.
253.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO DETERMINA CON SUO PROVVEDIMENTO, SENTITO IL
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, QUALI SIANO LE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE CHE DANNO LUOGO ALLA ADOZIONE DELLE MISURE
SANITARIE COMPRESE NEL PRESENTE TITOLO E QUALI LE MISURE APPLICABILI
A CIASCUNA DI ESSE.
ART.
254.
IL
SANITARIO CHE NELL'ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE SIA VENUTO A
CONOSCENZA DI UN CASO DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA O SOSPETTA DI
ESSERLO, PERICOLOSA PER LA SALUTE PUBBLICA, DEVE IMMEDIATAMENTE FARNE
DENUNZIA AL PODESTÀ E ALL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE E
COADIUVARLI, SE OCCORRA, NELLA ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE
PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE STESSE E NELLE CAUTELE
IGIENICHE NECESSARIE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE TRECENTO A
CINQUEMILA, ALLA QUALE SI AGGIUNGE, NEI CASI GRAVI, LA PENA
DELL'ARRESTO FINO A SEI MESI. IL PREFETTO ADOTTA O PROMUOVE DAGLI
ORGANI COMPETENTI I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL CASO.
ART.
255.
LE
DENUNZIE DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE O SOSPETTE DI ESSERLO,
PERICOLOSE PER LA SALUTE PUBBLICA, DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE
COMUNICATE DAL PODESTÀ AL PREFETTO, DALL'UFFICIALE SANITARIO
AL MEDICO PROVINCIALE, DAL PREFETTO AL MINISTERO DELL'INTERNO. QUANDO
LA GRAVITÀ DEL CASO LO ESIGA, IL PREFETTO, SENTITO IL MEDICO
PROVINCIALE, PUÒ COSTITUIRE COMMISSIONI LOCALI, DELEGARE
PERSONE TECNICHE PER ESAMINARE I CARATTERI DELLA MALATTIA, INVIARE
MEDICI, SPEDIRE MEDICINALI E DISPORRE GLI ALTRI PROVVEDIMENTI
NECESSARI PER ASSICURARE LA CURA DEI MALATI ED EVITARE LA DIFFUSIONE
DELLA MALATTIA, INFORMANDONE SOLLECITAMENTE IL MINISTRO PER
L'INTERNO.
ART.
256.
I
MEDICI CONDOTTI E GLI ALTRI MEDICI ESERCENTI NEI COMUNI, NEI QUALI SI
SIA MANIFESTATA UNA MALATTIA INFETTIVA DI CARATTERE EPIDEMICO, HANNO
L'OBBLIGO DI METTERSI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ SANITARIA
PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E DI PROFILASSI.
LO
STESSO OBBLIGO HANNO I MEDICI APPOSITAMENTE CHIAMATI IN UN COMUNE PER
IL SERVIZIO DURANTE UNA EPIDEMIA.
IL
CONTRAVVENTORE ALL'OBBLIGO ANZIDETTO È PUNITO CON L'ARRESTO
FINO A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A CINQUEMILA.
AI
DETTI SANITARI E ALLE LORO FAMIGLIE, CHE SIANO ISCRITTI ALLA CASSA DI
PREVIDENZA, COMPETE IL TRATTAMENTO PREVISTO NEL TESTO UNICO 1 MAGGIO
1930, N. 680; A QUELLI NON ISCRITTI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 112 E 113 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE
PENSIONI CIVILI E MILITARI 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
ART.
257.
QUALSIASI
MEDICO CHIRURGO LEGALMENTE ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
È TENUTO A PRESTARE L'OPERA SUA PER PREVENIRE O COMBATTERE LA
DIFFUSIONE DI MALATTIE INFETTIVE NEL COMUNE, AL QUALE SIA STATO
DESTINATO RISPETTIVAMENTE DAL PREFETTO O DAL MINISTRO PER L'INTERNO,
A SECONDA CHE IL COMUNE APPARTENGA O NON ALLA PROVINCIA NELLA QUALE
IL SANITARIO RISIEDE.
SONO
APPLICABILI AI MEDICI PREVEDUTI NEL PRESENTE ARTICOLO E ALLE LORO
FAMIGLIE LE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI CITATE NELL'ULTIMO COMMA
DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
IL
CONTRAVVENTORE ALLE DISPOSIZIONI DATE DAL PREFETTO O DAL MINISTRO PER
L'INTERNO È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A SEI MESI E CON
L'AMMENDA DA LIRE CINQUECENTO A CINQUEMILA.
ART.
258.
QUALSIASI
CITTADINO, DIMORANTE IN UN COMUNE IN CUI SI SIA MANIFESTATA UNA
MALATTIA INFETTIVA DI CARATTERE EPIDEMICO, È TENUTO,
NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DI DIFESA CONTRO LA MALATTIA STESSA, ALLE
PRESTAZIONI CONFORMI ALLA SUA CONDIZIONE, ARTE O PROFESSIONE, DELLE
QUALI VENGA RICHIESTO DAL PODESTÀ.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PODESTÀ È PRESO SU PARERE
DELL'UFFICIALE SANITARIO E CONTIENE LE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO COLL'ARRESTO FINO A TRE MESI E
COLL'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A DUEMILA.
ART.
259.
I
COMUNI PROVVEDONO AI SERVIZI DI PROFILASSI, ASSISTENZA E DISINFEZIONE
PER LE MALATTIE CONTAGIOSE.
TALI
SERVIZI POSSONO ESSERE ASSICURATI MEDIANTE CONSORZI FRA COMUNI
SECONDO LE NORME CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E
PROVINCIALE.
IL
PREFETTO PUÒ DICHIARARE OBBLIGATORI TALI CONSORZI O STABILIRE
L'OBBLIGO DELLA PROVINCIA CON LE NORME INDICATE NEL SECONDO COMMA
DELL'ART. 93.
ART.
260.
CHIUNQUE
NON OSSERVA UN ORDINE LEGALMENTE DATO PER IMPEDIRE L'INVASIONE O LA
DIFFUSIONE DI UNA MALATTIA INFETTIVA DELL'UOMO È PUNITO CON
L'ARRESTO FINO A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
QUATTROMILA.
SE
IL FATTO È COMMESSO DA PERSONA CHE ESERCITA UNA PROFESSIONE O
UN'ARTE SANITARIA LA PENA È AUMENTATA.
ART.
261.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO, QUANDO SI SVILUPPI NEL REGNO UNA MALATTIA
INFETTIVA A CARATTERE EPIDEMICO, PUÒ EMETTERE ORDINANZE
SPECIALI PER LA VISITA E DISINFEZIONE DELLE CASE, PER
L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI E SOCCORSI MEDICI E PER LE MISURE
CAUTELARI DA ADOTTARE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA STESSA.
LE
ORDINANZE SONO PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO E
POSSONO AVER VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA PUBBLICAZIONE.
ART.
262.
NON
POSSONO ESSERE ADDETTE ALLA PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E VENDITA DI
ALIMENTI E BEVANDE, PERSONE CHE NON ABBIANO PRECEDENTEMENTE SUBITO LA
VISITA DELL'UFFICIALE SANITARIO, IL QUALE ACCERTA CHE LE PERSONE
MEDESIME NON SIANO AFFETTE DA MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA O DA
POSTUMI DI ESSA CHE LE METTANO IN CONDIZIONE DI CONTAGIARE ALTRI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
DUEMILA.
CHIUNQUE
ASSUME O TRATTIENE IN SERVIZIO, PER LA PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E
VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, PERSONA, ANCHE SE APPARTENENTE ALLA
PROPRIA FAMIGLIA, CHE DALLA VISITA SANITARIA SIA RISULTATA NELLE
CONDIZIONI INDICATE NEL PRIMO COMMA, È PUNITO CON LA
RECLUSIONE DA UN MESE AD UN ANNO. LA STESSA PENA SI APPLICA A CARICO
DI CHI, MALGRADO LA VISITA SANITARIA ABBIA CONSTATATO SULLA SUA
PERSONA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREDETTE, CONTINUI AD
ATTENDERE DIRETTAMENTE ALLA PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E VENDITA DI
ALIMENTI E BEVANDE.
IL
PODESTÀ, QUANDO RITENGA CHE POSSANO SUSSISTERE I PERICOLI DI
CONTAGIO INDICATI NEL PRIMO COMMA, HA FACOLTÀ DI DISPORRE GLI
OPPORTUNI ACCERTAMENTI SANITARI E ADOTTARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI
ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
CAPO
II. DELLE MISURE D'IGIENE CONTRO LE MOSCHE.
ART.
263.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO È AUTORIZZATO A EMANARE, CON PROPRIE
ORDINANZE, NORME OBBLIGATORIE PER IMPEDIRE LA MOLTIPLICAZIONE E LA
DISSEMINAZIONE DELLE MOSCHE. SPECIALI MISURE DOVRANNO ESSERE
ORDINATE:
a) NEGLI
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA, PUBBLICI E PRIVATI, E IN ALTRE
COLLETTIVITÀ;
b) NEGLI
STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI, NELLE FIERE E
MERCATI, NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NEGLI SPACCI DI GENERI ALIMENTARI,
NELLE STALLE DI QUALSIASI SPECIE.
LE
ORDINANZE SONO PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO E
POSSONO AVERE VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA LORO PUBBLICAZIONE.
CAPO
III. DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFET TIVE
DEGLI ANIMALI.
ART.
264.
I
VETERINARI, I PROPRIETARI O DETENTORI, A QUALUNQUE TITOLO, DI ANIMALI
DOMESTICI, NONCHÉ GLI ALBERGATORI E CONDUTTORI DI STALLE DI
SOSTA, DEBBONO DENUNZIARE IMMEDIATAMENTE AL PODESTÀ DEL LUOGO,
DOVE SI VERIFICHI QUALUNQUE CASO DI MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA DEL
BESTIAME, ACCERTATA O SOSPETTA, E QUALUNQUE CASO DI MORTE IMPROVVISA
DI ANIMALE NON RIFERIBILE A MALATTIA COMUNE GIÀ ACCERTATA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A MILLE.
L'AUTORITÀ
SANITARIA, MEDIANTE APPOSITE ORDINANZE, PUÒ RENDERE
OBBLIGATORIE, NEI CASI DI MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME, LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE TITOLO DIRETTE A IMPEDIRE E
LIMITARE LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE DELL'UOMO.
IL
CONTRAVVENTORE A TALI DISPOSIZIONI È PUNITO CON L'AMMENDA DA
LIRE DUECENTO E DUEMILA.
ART.
265.
NEI
CASI DI PESTE BOVINA, DI PLEURO-PNEUMONITE CONTAGIOSA E DI MORVA, IL
PREFETTO, PREVIA VISITA E PARERE DEL VETERINARIO PROVINCIALE, PUÒ,
CON SUO DECRETO, ORDINARE L'ABBATTIMENTO E LA DISTRUZIONE DEGLI
ANIMALI RICONOSCIUTI INFETTI, QUANDO CIÒ SIA NECESSARIO A
IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA.
IN
TALI CASI AI PROPRIETARI È CONCESSA UN'INDENNITÀ FINO
ALLA METÀ DEL VALORE DELL'ANIMALE E IN OGNI CASO NON SUPERIORE
A LIRE SEICENTO PER OGNI CAPO DI BESTIAME.
L'IMPORTO
DELLA INDENNITÀ È A CARICO DELLO STATO E DELLA
PROVINCIA IN PARTI UGUALI.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
CAPO
IV. DELLE MISURE SPECIALI DI PROFILASSI E ASSISTENZA PER ALCUNE
MALATTIE DELL'UOMO.
SEZIONE
1. DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIUOLOSA E DELLA CONSERVAZI ONE DEL
VACCINO.
ART.
266.
LA
VACCINAZIONE ANTIVAIUOLOSA È OBBLIGATORIA ENTRO IL PRIMO
SEMESTRE DALLA NASCITA E DEVE ESSERE RIPETUTA NEL SEMESTRE
SUCCESSIVO, QUANDO ABBIA AVUTO ESITO NEGATIVO. SONO ESCLUSI DA TALE
OBBLIGO I BAMBINI CHE DA CERTIFICATO MEDICO RISULTINO IN CONDIZIONI
DI SALUTE DA NON POTER SUBIRE LA VACCINAZIONE, LA QUALE DOVRÀ,
PERÒ, ESSERE ESEGUITA NEL SEMESTRE SUCCESSIVO OD APPENA
CESSINO LE RAGIONI DELLA CONTRO INDICAZIONE.
È
INOLTRE OBBLIGATORIA LA RIVACCINAZIONE ALL'OTTAVO ANNO DI ETÀ
E OGNI QUALVOLTA SIA RITENUTO NECESSARIO DALL'AUTORITÀ
SANITARIA PER PERICOLO DI DIFFUSIONE DEL VAIUOLO.
ART.
267.
IL
VACCINO ANTIVAIUOLOSO È CONSERVATO IN LUOGO IDONEO A CURA E
SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO PROVINCIALE ED È
INVIATO GRATUITAMENTE AI PODESTÀ E AI MEDICI LIBERI ESERCENTI,
QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA ALLA PREFETTURA.
SONO
A CARICO DELLA PROVINCIA LE SPESE OCCORRENTI PER LA PROVVISTA DEL
VACCINO NELLA MISURA STABILITA DAL MEDICO PROVINCIALE E QUELLE PER LA
CONSERVAZIONE E PER LA SPEDIZIONE DEL VACCINO.
SONO
A CARICO DEI COMUNI LE SPESE PER IL SERVIZIO DI VACCINAZIONE E PER LA
REGOLARE RITENUTA DEI RELATIVI REGISTRI.
È
IN FACOLTÀ DELLA PROVINCIA DI INTEGRARE IL SERVIZIO DI
VACCINAZIONE E RIVACCINAZIONE.
TALE
INTEGRAZIONE PUÒ ESSERE DICHIARATA OBBLIGATORIA CON DECRETO
DEL PREFETTO NEI CASI E NEI MODI INDICATI NEL 2/A COMMA DELL'ART. 92.
SEZIONE
II. DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA TUBERCOLOSI.
ART.
268.
SPETTA
AL MINISTERO DELL'INTERNO LA DIRETTIVA TECNICA E IL COORDINAMENTO DI
TUTTI I SERVIZI DI PROFILASSI E ASSISTENZA CONTRO LA TUBERCOLOSI.
È
SOTTOPOSTO A VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL PREFETTO,
ANCHE AL FINE DI IMPEDIRE ABUSI DELLA PUBBLICA FIDUCIA, QUALSIASI
ENTE PUBBLICO O PRIVATO CHE RACCOLGA DENARO DAL PUBBLICO PER LA
PROFILASSI E L'ASSISTENZA CONTRO LA TUBERCOLOSI O SVOLGA OPERA DI
PROPAGANDA A RIGUARDO DELLA MEDESIMA MALATTIA.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO VIGILA SULL'ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE DATE E
SULLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I SERVIZI CONTRO LA TUBERCOLOSI A MEZZO
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI.
ART.
269.
AD
ASSICURARE I SERVIZI DI PROFILASSI E DI ASSISTENZA CONTRO LA
TUBERCOLOSI CONCORRONO, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA:
1/A
I CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI, LE PROVINCIE, I COMUNI E LE
ISTITUZIONI CHE HANNO PER FINE LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA
TUBERCOLOSI;
2/A
L'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE E GLI ALTRI
ENTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI, NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ
STABILITE DALLE LEGGI SPECIALI O DAI RISPETTIVI STATUTI.
ART.
270.
IL
CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE, ISTITUITO IN OGNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA, HA LO SCOPO:
a) DI
PROMUOVERE E AGEVOLARE LA ISTITUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER LA
DIFESA CONTRO LA TUBERCOLOSI, ANCHE IN UNIONE CON ALTRI CONSORZI
PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI;
b) DI
COORDINARE E DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DI TUTTE LE OPERE
ESISTENTI NELLA PROVINCIA PER COMBATTERE LA TUBERCOLOSI, SEGNALANDONE
AL PREFETTO LE EVENTUALI IRREGOLARITÀ O MANCHEVOLEZZE PER I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA;
c) DI
VEGLIARE ALLA PROTEZIONE E ALLA ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE DEI
TUBERCOLOTICI, PROPONENDO AL PREFETTO I PROVVEDIMENTI NECESSARI
AFFINCHÉ SIANO RIVOLTE A LORO FAVORE LE RISORSE DELLE
ISTITUZIONI LOCALI CHE HANNO PER FINE LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA
TUBERCOLOSI;
d) DI
INTEGRARE CON I PROPRI MEZZI L'AZIONE DELLE ISTITUZIONI
ANTITUBERCOLARI E, SE DEL CASO, DI SOSTITUIRSI ALLE MEDESIME
NELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI URGENTI;
e) DI
PROMUOVERE E DISCIPLINARE, NELL'AMBITO PROVINCIALE, IN CONFORMITÀ
DELLE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, LA PROPAGANDA PER LA
PROFILASSI E L'ASSISTENZA DEI TUBERCOLOTICI.
ART.
271.
IL
CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE È ENTE MORALE ED È
RETTO DA APPOSITO STATUTO, APPROVATO DAL PREFETTO.
QUANDO
L'ISTITUZIONE DI OPERE ANTITUBERCOLARI È PROMOSSA, AI SENSI
DELLA LETTERA A) DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, DA DUE O PIÙ
CONSORZI, LA CONVENZIONE, CHE REGOLA L'IMPIANTO ED IL FUNZIONAMENTO
DI DETTE OPERE E GLI ONERI DEI SINGOLI CONSORZI, È APPROVATA
CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITI I CONSIGLI
PROVINCIALI DI SANITÀ E LE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE
DELLE PROVINCIE INTERESSATE.
ART.
272.
LA
PROVINCIA E I COMUNI CHE LA COMPONGONO, NONCHÉ GLI ENTI
PUBBLICI CHE, IN TUTTO O IN PARTE, SVOLGONO NELLA PROVINCIA AZIONE
ANTITUBERCOLARE, FANNO PARTE OBBLIGATORIAMENTE DEL CONSORZIO
PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE.
POSSONO
FARNE PARTE, SU LORO DOMANDA, ANCHE LE CONGREGAZIONI DI CARITÀ,
LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE ASSOCIAZIONI SINDACALI LEGALMENTE
RICONOSCIUTE, NONCHÉ LE ASSOCIAZIONI PRIVATE, GLI ISTITUTI DI
PREVIDENZA E DI ASSICURAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI FINANZIARIE E
COMMERCIALI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ NELLA PROVINCIA.
LO
STATUTO DEL CONSORZIO DETERMINA LA MISURA DEL CONTRIBUTO CONSORZIALE.
AL
CONSORZIO PROVINCIALE SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI
CONSORZI, CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E
PROVINCIALE, IN QUANTO NON SIA PREVEDUTO NEL PRESENTE TESTO UNICO.
ART.
273.
IL
CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE È AMMINISTRATO DA UN
COMITATO COMPOSTO DEL PRESIDE DELLA PROVINCIA, CHE LO PRESIEDE, DEL
MEDICO PROVINCIALE E DI CINQUE ALTRI MEMBRI, NOMINATI DAL PREFETTO,
DEI QUALI UNO SCELTO FRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
SANITÀ, UNO IN RAPPRESENTANZA DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
DEI MEDICI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA, COMPETENTE PER TERRITORIO E
TRE IN RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI CONSORZIATI.
I
COMPONENTI ELETTIVI DURANO IN CARICA TRE ANNI E POSSONO ESSERE
RINOMINATI.
IL
DIRETTORE DEL CONSORZIO INTERVIENE ALLE SEDUTE DEL COMITATO CON VOTO
CONSULTIVO.
ART.
274.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO, PER GRAVI RAGIONI DI CARATTERE TECNICO O
AMMINISTRATIVO O DI ORDINE PUBBLICO, PUÒ SCIOGLIERE IL
COMITATO, AFFIDANDO LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE A UN
COMMISSARIO, IL QUALE ESERCITA TUTTE LE ATTRIBUZIONI DEL COMITATO
STESSO.
ART.
275.
IL
CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE SOTTOPONE, NON PIÙ TARDI
DEL 15 OTTOBRE DI OGNI ANNO, IL PROPRIO BILANCIO AL PREFETTO PER
L'APPROVAZIONE.
COPIA
DEL BILANCIO, APPENA APPROVATO, VIENE DALLA PREFETTURA COMUNICATO AL
MINISTERO DELL'INTERNO.
ART.
276.
L'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE HA L'OBBLIGO DI FORNIRE GRATUITAMENTE I LOCALI PER LA
SEDE E PER GLI UFFICI DEL CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE E IL
PERSONALE NECESSARIO PEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI STESSI.
IL
SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA DEL CONSORZIO È DISIMPEGNATO,
NORMALMENTE, DAL CASSIERE E DAL TESORIERE DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE ALLE STESSE CONDIZIONI STABILITE PER DETTA
AMMINISTRAZIONE.
QUALORA
L'IMPORTANZA DEI SERVIZI LO RICHIEDANO, IL CONSORZIO PUÒ, CON
DELIBERAZIONE APPROVATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA,
SENTITO IL RETTORATO PROVINCIALE, PROVVEDERE IN TUTTO O IN PARTE CON
PERSONALE PROPRIO AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E AL SERVIZIO DI
CASSA E DI TESORERIA FERMI RESTANDO, PER QUANTO RIGUARDA LA SPESA,
GLI OBBLIGHI INDICATI NEL PRIMO E SECONDO COMMA DEL PRESENTE
ARTICOLO.
IN
TAL CASO UNO SPECIALE REGOLAMENTO, DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO E APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA,
PROVVEDE ALLO STATO GIURIDICO E AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE.
ART.
277.
IL
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TECNICI DEL CONSORZIO PROVINCIALE
ANTITUBERCOLARE È COSTITUITO:
a) DAL
DIRETTORE DEL CONSORZIO, CUI PUÒ ESSERE AFFIDATA ANCHE LA
DIREZIONE DEL DISPENSARIO PROVINCIALE;
b) DEL
PERSONALE MEDICO DEL DISPENSARIO PROVINCIALE E DELLE SEZIONI
DISPENSARIALI;
c) DELLE
ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI.
AL
DIRETTORE DEL CONSORZIO ED A QUELLO DEL DISPENSARIO PROVINCIALE, OVE
ESISTE, È INIBITO L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO
CHIRURGO.
ART.
278.
IL
PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TECNICI DEL CONSORZIO È NOMINATO
IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO INDETTO DALL'AMMINISTRAZIONE DEL
CONSORZIO.
SONO
AMMESSI AL CONCORSO COLORO CHE SONO MUNITI DEL TITOLO DI STUDIO
PRESCRITTO E SONO ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, PURCHÈ
NON ABBIANO OLTREPASSATO I QUARANTA ANNI DI ETÀ.
LA
NOMINA È FATTA NELLA PERSONA DEL VINCITORE DEL CONCORSO PER LA
DURATA DI UN QUINQUENNIO E PUÒ ESSERE CONFERMATA PER
SUCCESSIVI QUINQUENNI.
SI
APPLICANO A DETTO PERSONALE LE DISPOSIZIONI STABILITE NEL TESTO UNICO
DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE PER GLI IMPIEGATI DELLA PROVINCIA,
ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA LORO ISCRIZIONE AGLI ISTITUTI DI
PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI
E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.
ART.
279.
LA
PREFETTURA PRIMA DI PROCEDERE ALL'ESAME DEI BILANCI DELLE ISTITUZIONI
ASSISTENZIALI, SOGGETTE ALLA SUA VIGILANZA E TUTELA AI TERMINI DI
LEGGE E CHE FANNO PARTE OBBLIGATORIAMENTE DEL CONSORZIO PROVINCIALE
ANTITUBERCOLARE, LI COMUNICA AL CONSORZIO STESSO, PER LE SUE
EVENTUALI OSSERVAZIONI.
ART.
280.
IL
RICOVERO D'URGENZA DEGLI AMMALATI DI TUBERCOLOSI È DISPOSTO
DAL PODESTÀ O DAL PREFETTO SECONDO LE NORME DELLA LEGGE SULLE
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.
OGNI
ALTRO RICOVERO È ORDINATO DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE O DALL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA PER LA
PREVIDENZA SOCIALE, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.
LE
ISTITUZIONE OSPITALIERE LEGALMENTE RICONOSCIUTE, LE QUALI ABBIANO
SPECIALI E SEPARATI LOCALI ATTI AD ASSICURARE AI TUBERCOLOTICI UN
ISOLAMENTO RITENUTO CONVENIENTE DALL'AUTORITÀ SANITARIA, HANNO
L'OBBLIGO DI RICEVERE DETTI INFERMI, ANCHE SE QUESTI NON ABBIANO
DOMICILIO DI SOCCORSO NEL TERRITORIO AL QUALE, PER EFFETTO DELLE
RISPETTIVE NORME STATUTARIE, ESTENDONO LA LORO AZIONE.
ART.
281.
LA
COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE DI SPEDALITÀ PER IL RICOVERO DI
AMMALATI DI TUBERCOLOSI È REGOLATA:
a) PER
I RICOVERI DI URGENZA, DALLE DISPOSIZIONI SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA;
b) PER
IL RICOVERO DEGLI ASSICURATI CONTRO LA TUBERCOLOSI, DALLA LEGGE PER
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI.
IN
TUTTI GLI ALTRI CASI LE SPESE DI SPEDALITÀ SONO SOSTENUTE DAL
CONSORZIO CHE ABBIA ORDINATO IL RICOVERO, SALVO CONCORSO DA PARTE
DELLA PROVINCIA, NEI LIMITI DEI FONDI CHE ESSA PUÒ STANZIARE A
TALE SCOPO NEL BILANCIO.
SONO ESTESE AI CONSORZI PROVINCIALI
ANTITUBERCOLARI LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 1931, N. 1580,
AGLI EFFETTI DELLA RIVALSA NEI RIGUARDI DEI RICOVERATI CHE NON SI
TROVINO IN CONDIZIONI DI POVERTÀ. È, PERÒ, IN
FACOLTÀ DEI CONSORZI DI AFFIDARE TALE COMPITO
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA, LA QUALE È TENUTA AD
ASSOLVERLO SENZA ONERE DI SPESA A CARICO DEGLI STESSI.
ART.
282.
IN
APPOSITI CAPITOLI DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER
CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO, SONO STANZIATE SOMME DA EROGARE IN:
a) CONTRIBUTI
PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPENSARI ANTITUBERCOLARI ISTITUITI DAI
CONSORZI;
b) CONTRIBUTI
AI COMUNI, ALLE PROVINCIE, ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA,
AI CONSORZI ED ALTRI ENTI PER FAVORIRE IL RICOVERO IN SPECIALI LUOGHI
DI CURA DI INFERMI TUBERCOLOTICI, PER EVITARE LA DIFFUSIONE DELLA
MALATTIA E PER SOTTRARRE I BAMBINI AL CONTAGIO;
c) SUSSIDI
DIRETTI A FAVORIRE QUALSIASI AZIONE PREVENTIVA CONTRO LA TUBERCOLOSI
O DI ASSISTENZA AGLI INFERMI NON CONSIDERATI NELLE LETTERE
PRECEDENTI;
d) SUSSIDI
PER CORSI DI PREPARAZIONE SCIENTIFICA E DI TIROCINIO PRATICO PER IL
PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO, MEDICO E AUSILIARIO.
LE
SOMME, DISPONIBILI ALLE FINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, SUGLI
STANZIAMENTI PREVEDUTI NEL PRESENTE ARTICOLO, SONO PORTATE IN AUMENTO
DELLA DISPONIBILITÀ DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI.
ART.
283.
I
CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO LA DONAZIONE, L'ACQUISTO, LA
COSTRUZIONE, L'ADATTAMENTO E L'ARREDAMENTO DI PUBBLICI ISTITUTI DI
CURA PER TUBERCOLOTICI, SONO ESENTI DALLE TASSE DI BOLLO E DI
REGISTRO.
SONO
PURE ESENTI DALLE STESSE TASSE E DA QUELLE IPOTECARIE GLI ATTI DEI
CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI.
SEZIONE
III. DISPOSIZIONI PER COMBATTERE IL TRACOMA.
ART.
284.
I
MEDICI SONO TENUTI A DENUNCIARE QUALUNQUE CASO DI TRACOMA DA LORO
RISCONTRATO NELLE SCUOLE, NEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI CURA,
CIVILI E MILITARI, NEGLI OPIFICI INDUSTRIALI E IN OGNI ALTRA
COLLETTIVITÀ.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE TRECENTO A
CINQUEMILA.
ART.
285.
PER
CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO SONO STANZIATE IN APPOSITI CAPITOLI DEL
BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO:
a) LE
SOMME DA EROGARE IN SUSSIDI PER COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E
ARREDAMENTO DI AMBULATORI ANTITRACOMATOSI E DI SPECIALI LUOGHI DI
CURA DESTINATI AL RICOVERO DEGLI INFERMI DI TRACOMA;
b) LE
SOMME DA EROGARE IN SUSSIDI PER IL FUNZIONAMENTO DI ISTITUTI PER LA
CURA AMBULATORIA ED OSPEDALIERA DEL TRACOMA, PER LA PROPAGANDA E PER
I CORSI TEORICO-PRATICI PRESSO LE CLINICHE OCULISTICHE INTORNO ALLA
DIAGNOSI, CURA E PROFILASSI DELLA MALATTIA.
LE
SOMME, DISPONIBILI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, SONO PORTATE
IN AUMENTO DELLE DISPONIBILITÀ DEGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI.
SUGLI STANZIAMENTI E SULLE DISPONIBILITÀ A FINE
DI ESERCIZIO SONO INOLTRE CONCESSI SUSSIDI AI COMUNI CHE ABBIANO
ISTITUITO O ISTITUISCANO SCUOLE PER FANCIULLI TRACOMATOSI.
SEZIONE
IV. DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA LEBBRA.
ART.
286.
LE
PERSONE AFFETTE DA MANIFESTAZIONI CONTAGIOSE DI LEBBRA SONO ACCOLTE E
CURATE NEGLI APPOSITI REPARTI DELLE CLINICHE DERMOSIFILOPATICHE O
DEGLI OSPEDALI COMUNI.
LE
SPESE DI SPEDALITÀ PER GLI AMMALATI POVERI, LIMITATAMENTE AL
PERIODO IN CUI LA MALATTIA È CONTAGIOSA, SONO A CARICO DELLO
STATO E GRAVANO SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
È
FATTA ECCEZIONE PER GLI ISTITUTI OSPEDALIERI, AVENTI TRA I LORO FINI
LA CURA DELLA LEBBRA, RIGUARDO AI QUALI SI OSSERVANO, PER QUANTO
CONCERNE LA COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE, LE NORME SPECIALI DEI
RISPETTIVI STATUTI E REGOLAMENTI.
ART.
287.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO, PER L'ISTITUZIONE, NELLE CLINICHE E NEGLI
OSPEDALI, DEI REPARTI INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, STIPULA CON
GLI ENTI INTERESSATI APPOSITE CONVENZIONI, NELLE QUALI SONO STABILITI
I REQUISITI DI ESSI, LE MODALITÀ PER IL LORO FUNZIONAMENTO, LE
CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA CURA E LA RETTA DI SPEDALITÀ.
QUESTA
NON PUÒ SUPERARE LA MEDIA FRA LA RETTA DI MEDICINA E QUELLA DI
CHIRURGIA DEL RISPETTIVO OSPEDALE.
DOVE
ESISTE CLINICA DERMOSIFILOPATICA UNIVERSITARIA, SI DEVE, IN QUANTO È
POSSIBILE, ASSICURARE NELLE CONVENZIONI CHE LA DIREZIONE DEI REPARTI
PER LA CURA DELLA LEBBRA SIA AFFIDATA AL DIRETTORE DELLA CLINICA.
ART.
288.
I
MEDICI CONDOTTI E GLI ALTRI MEDICI ESERCENTI NON POSSONO RIFIUTARSI
DI RILASCIARE GRATUITAMENTE CERTIFICATI DI SPEDALIZZAZIONE AI POVERI
CHE SIANO AFFETTI DA LEBBRA.
LA
VIDIMAZIONE È FATTA SENZA SPESE.
ART.
289.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO HA FACOLTÀ DI CONCEDERE SUSSIDI PER
L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROFILASSI E CURA DELLA
LEBBRA E PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, ARREDAMENTO DEI REPARTI
INDICATI NELL'ART. 286, NONCHÉ DEGLI SPECIALI LUOGHI DI CURA
DESTINATI AL RICOVERO DEGLI INFERMI DI LEBBRA.
POSSONO
PURE ESSERE CONCESSI SUSSIDI AI COMUNI PER INDENNIZZARLI DELLE SPESE
DI ISOLAMENTO E DI CURA A DOMICILIO DEGLI INFERMI, DEI QUALI NON SIA
POSSIBILE IL RICOVERO NEGLI ISTITUTI DI CURA.
ART.
290.
PER
CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO È STANZIATO IN SPECIALE CAPITOLO
DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO IL FONDO NECESSARIO PER I
PROVVEDIMENTI DI PROFILASSI CONTRO LA LEBBRA.
SEZIONE
V. DISPOSIZIONI PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE .
ART.
291.
AGLI
EFFETTI DEL PRESENTE TESTO UNICO SI INTENDONO PER MALATTIE VENEREE:
LA BLENORRAGIA, L'ULCERA VENEREA E L'INFEZIONE SIFILITICA,
CONSIDERATE NEL PERIODO DI LORO CONTAGIOSITÀ.
ART.
292.
I
MEDICI SONO TENUTI A DENUNZIARE QUALSIASI CASO DI MALATTIA VENEREA
ACCERTATO:
NEGLI
ISTITUTI DI RICOVERO E DI CURA, NEGLI OPIFICI INDUSTRIALI E IN TUTTE
LE COLLETTIVITÀ CIVILI E MILITARI;
NEI
LOCALI DI MERETRICIO E IN PERSONA DELLE MERETRICI SOGGETTE A
VIGILANZA.
DEBBONO
INOLTRE DENUNZIARE QUALSIASI CASO DI SIFILIDE TRASMESSA PER BALIATICO
E DI OFTALMOBLENORREA.
CHI
TRASCURI DI ESEGUIRE LE DENUNZIE È PUNITO CON L'AMMENDA DA
LIRE TRECENTO A CINQUEMILA.
ART.
293.
IL
MEDICO, CHE VISITI O ABBIA IN CURA UN MALATO AFFETTO DA MALATTIA
VENEREA, È TENUTO A RENDERLO EDOTTO DELLA NATURA E DELLA
CONTAGIOSITÀ DELLA MALATTIA, COME PURE DELLA NECESSITÀ
CHE SI SOTTOPONGA A CURA RADICALE E DELLE RESPONSABILITÀ ALLE
QUALI VA INCONTRO NEL CASO CHE TRASMETTA IL CONTAGIO.
ART.
294.
L'AUTORITÀ
SANITARIA, QUANDO ABBIA FONDATO MOTIVO DI RITENERE AFFETTA DA
MALATTIA VENEREA CON MANIFESTAZIONI CONTAGIOSE, UNA PERSONA, LA QUALE
PUÒ DIFFONDERLA AD ALTRI PER MEZZO DELLA PROFESSIONE O DEL
MESTIERE CHE ESERCITA, HA FACOLTÀ DI ORDINARE CHE LA PERSONA
MEDESIMA, NEL TERMINE DI TRE GIORNI, SI SOTTOPONGA A VISITA GRATUITA
PRESSO UN ISTITUTO O UN MEDICO DESIGNATO DALL'UFFICIO SANITARIO
PROVINCIALE. L'UFFICIO SANITARIO PREDETTO POTRÀ, PER ALTRO
ATTENERSI ALLE RISULTANZE DI UN CERTIFICATO RILASCIATO DA MEDICO DI
FIDUCIA.
SE
ENTRO IL TERMINE SOPRAINDICATO LA PERSONA NON SI PRESENTI ALLA VISITA
O NON PRODUCA IL CERTIFICATO O SE IL RISULTATO DELLA VISITA ACCERTI O
IL CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA NON ESCLUDA LA PRESENZA DI
MALATTIA VENEREA CON MANIFESTAZIONI CONTAGIOSE, L'AUTORITÀ
SANITARIA DISPONE L'ALLONTANAMENTO DELLA PERSONA DALL'OPIFICIO O
DALL'ESERCIZIO PUBBLICO NEI QUALI LAVORA E ADOTTA LE PRECAUZIONI
NECESSARIE A EVITARE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA.
TALI
MISURE CESSANO DI AVERE EFFETTO APPENA UNA VISITA MEDICA O UN
CERTIFICATO MEDICO, COME SOPRA, ESCLUDANO LA PRESENZA DI MALATTIA
VENEREA CON MANIFESTAZIONI CONTAGIOSE.
ART.
295. ALLA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE SI PROVVEDE:
A)
CON DISPENSARI PUBBLICI GRATUITI;
B)
CON LA CURA GRATUITA DELLE PERSONE AFFETTE DA MANIFESTAZIONI
CONTAGIOSE IN ATTO IN APPOSITI REPARTI DI CURA, NELLE CLINICHE
DERMOSIFILOPATICHE E NEGLI OSPEDALI COMUNI;
C)
CON L'ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA GRATUITA A DOMICILIO E CON LA
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI MEDICINALI PER GLI ISCRITTI NELL'ELENCO DEI
POVERI.
ART.
296.
GLI
OSPEDALI, QUANDO HANNO SERVIZIO DI CONSULTAZIONI ESTERNE, NON POSSONO
ESCLUDERE DA ESSE GLI INFERMI AFFETTI DA MALATTIE VENEREE, ANCHE SE
IL LORO STATUTO NON NE CONSENTA IL RICOVERO.
ART.
297.
I
COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E QUELLI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE
AI TRENTAMILA ABITANTI DEBBONO AVERE APPOSITI DISPENSARI PER LA
PROFILASSI E PER LA CURA GRATUITA DELLE MALATTIE VENEREE.
QUANDO
LE CONDIZIONI LOCALI LO CONSENTANO POSSONO DUE O PIÙ COMUNI
RIUNIRSI IN CONSORZIO PER L'ESERCIZIO DI UN UNICO DISPENSARIO.
I
DISPENSARI DEBBONO ESSERE PREFERIBILMENTE COSTITUITI COME SEZIONI
SPECIALI DI POLIAMBULATORI O DI ALTRI ISTITUTI SANITARI.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUISCE ALLA SPESA OCCORRENTE PER CIASCUN
DISPENSARIO CON UN SUSSIDIO ANNUO, CHE È PRELEVATO
DALL'APPOSITO FONDO, STANZIATO NEL PROPRIO BILANCIO E CHE NON PUÒ
SUPERARE LA METÀ DELLA SPESA.
LA
MISURA DEL SUSSIDIO, LE MODALITÀ DEL FUNZIONAMENTO DEI
DISPENSARI E IL NUMERO DI ESSI SONO STABILITI PER CONVENZIONE FRA IL
COMUNE E IL MINISTERO DELL'INTERNO. SE MANCA IL CONSENSO DEL COMUNE
SULLA MISURA DEL SUSSIDIO, QUESTO VIENE DETERMINATO DI UFFICIO CON
DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
ART.
298.
I
COMUNI, AVENTI POPOLAZIONE INFERIORE AI TRENTAMILA ABITANTI, POSSONO
ISTITUIRE DISPENSARI PER LA CURA GRATUITA DELLE MALATTIE VENEREE COL
CONCORSO GOVERNATIVO.
LA
MISURA DEL CONCORSO VIENE STABILITA CON SPECIALI ACCORDI FRA IL
MINISTERO DELL'INTERNO E IL COMUNE.
NEI
DETTI COMUNI LA ISTITUZIONE DEI DISPENSARI È RESA OBBLIGATORIA
QUANDO, PER SPECIALI CIRCOSTANZE LOCALI O PER NOTEVOLE DIFFUSIONE
DELLE MALATTIE SUDDETTE, SE NE RAVVISI LA NECESSITÀ.
LA
DICHIARAZIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ È FATTA PER DELEGA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO DEL PREFETTO, SENTITO IL
MEDICO PROVINCIALE. LA MISURA DEL CONCORSO GOVERNATIVO VIENE
STABILITA NEI MODI E NELLE FORME INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
ART.
299.
OLTRE
AI DISPENSARI INDICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI, NELLE CITTÀ
DOVE ESISTANO CLINICHE DERMOSIFILOPATICHE UNIVERSITARIE PUÒ
ESSERE AFFIDATO A TALI ISTITUTI, SIA DAI COMUNI SIA DAL MINISTERO
DELL'INTERNO DIRETTAMENTE, L'ESERCIZIO DI DISPENSARI COL
CORRISPETTIVO DI UN CONCORSO ANNUO, DETERMINATO IN APPOSITA
CONVENZIONE.
ART.
300.
NEI
PRINCIPALI PORTI DEL REGNO IL MINISTERO DELL'INTERNO PROVVEDE
ALL'ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DI DISPENSARI GOVERNATIVI PER LA
CURA GRATUITA E LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE DEL PERSONALE
DELLA MARINA MERCANTILE, APPARTENENTE A QUALSIASI NAZIONALITÀ.
ART.
301.
NEI
COMUNI, NEI QUALI MANCANO DISPENSARI PUBBLICI PER LA PROFILASSI E LA
CURA DELLE MALATTIE VENEREE, IL PREFETTO PUÒ ORDINARNE LA
ISTITUZIONE PRESSO STABILIMENTI INDUSTRIALI CHE IMPIEGANO, COME MEDIA
ANNUALE, PIÙ DI DUEMILA OPERAI, OVVERO NELLE LOCALITÀ
OVE ESISTONO DIVERSI STABILIMENTI CHE IN COMPLESSO IMPIEGANO, PURE
COME MEDIA ANNUALE, PIÙ DI DUEMILA OPERAI.
IN
VIA TEMPORANEA, L'ISTITUZIONE DI TALI DISPENSARI PUÒ ESSERE
DISPOSTA DAL PREFETTO ANCHE NELLE LOCALITÀ OVE ESISTONO UNO O
PIÙ STABILIMENTI, NEI QUALI SIANO IMPIEGATI OPERAI IN MINOR
NUMERO, QUANDO, PER LA FREQUENZA DI MALATTIE VENEREE, SE NE RICONOSCA
LA NECESSITÀ.
LE
SPESE DI IMPIANTO E FUNZIONAMENTO PER QUESTI DISPENSARI SONO
SOSTENUTE DAI PROPRIETARI DEGLI STABILIMENTI.
ART.
302.
I
MEDICI DEI DISPENSARI COMUNALI PER MALATTIE VENEREE SONO NOMINATI IN
SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO. LA NOMINA È FATTA PER UN
QUINQUENNIO E PUÒ ESSERE CONFERMATA PER SUCCESSIVI PERIODI
QUINQUENNALI, PREVIO PARERE DEL MEDICO PROVINCIALE.
LE
NORME PER IL CONCORSO E PER IL CAPITOLATO DI SERVIZIO VENGONO
DETERMINATE DAL MINISTRO PER L'INTERNO.
ART.
303.
LA
CURA OSPEDALIERA PER LE MANIFESTAZIONI CONTAGIOSE DI MALATTIE VENEREE
È DI REGOLA LIMITATA ALLE DONNE; PER GLI UOMINI SI PROVVEDE
PREFERIBILMENTE CON LA CURA AMBULATORIA E SOLO ECCEZIONALMENTE CON
QUELLA OSPEDALIERA.
LE
SPESE DI CURA, LIMITATAMENTE AL PERIODO IN CUI LA MALATTIA È
CONTAGIOSA, SONO A CARICO DELLO STATO E LE RETTE DI SPEDALITÀ
GRAVANO SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, TRANNE CHE IL
RICOVERO AVVENGA IN ISTITUTI OSPEDALIERI CHE ABBIANO TRA I PROPRI
FINI LA CURA GRATUITA DI DETTE MALATTIE O L'OBBLIGO DI EROGARE TUTTE
O PARTE DELLE LORO RENDITE PER LA CURA GRATUITA DI DETERMINATE
CATEGORIE DI PERSONE, SENZA ESCLUSIONE DEGLI INFERMI DELLE MALATTIE
VENEREE, NEI QUALI CASI SI OSSERVANO LE NORME DEI RISPETTIVI STATUTI
E REGOLAMENTI.
IN
MANCANZA DI CLINICHE O REPARTI OSPEDALIERI SPECIALIZZATI, IL RICOVERO
AVVIENE NELLE INFERMERIE COMUNI.
GLI
ISTITUTI OSPEDALIERI NON POSSONO SOTTRARSI ALL'OBBLIGO DI RICOVERARE
E CURARE DETTI INFERMI ANCHE QUANDO NON ABBIANO SEZIONI O REPARTI
SPECIALI, TRANNE CHE SI TRATTI DI ISTITUTI FONDATI AL FINE DI CURARE
SOLAMENTE DETERMINATE MALATTIE.
ART.
304.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO, PER LA ISTITUZIONE DEI REPARTI OSPEDALIERI
INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, STIPULA APPOSITE CONVENZIONI,
NELLE QUALI SONO STABILITI I REQUISITI DEI REPARTI STESSI, LE
MODALITÀ PER IL LORO FUNZIONAMENTO, LA DIREZIONE TECNICA, LE
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA CURA E LA RETTA DI SPEDALITÀ.
QUESTA
NON PUÒ SUPERARE LA MEDIA FRA LA RETTA DI MEDICINA E QUELLA DI
CHIRURGIA DEL RISPETTIVO OSPEDALE.
DOVE
ESISTE CLINICA DERMOSIFILOPATICA UNIVERSITARIA, SI DEVE, IN QUANTO È
POSSIBILE, ASSICURARE NELLE CONVENZIONI CHE IL DIRETTORE DELLA
CLINICA ABBIA LA DIREZIONE DEI REPARTI DI CURA PER LE MALATTIE
VENEREE.
LA
DIREZIONE DEI REPARTI PUÒ ESSERE AFFIDATA TEMPORANEAMENTE AL
DIRETTORE DEL LOCALE DISPENSARIO PER LE MALATTIE VENEREE QUANDO
L'OSPEDALE NON POSSA PROVVEDERVI CON ALTRO MEDICO SPECIALIZZATO.
ART.
305.
I
MEDICI CONDOTTI E GLI ALTRI MEDICI ESERCENTI SONO OBBLIGATI A
RILASCIARE GRATUITAMENTE CERTIFICATI DI SPEDALIZZAZIONE AI POVERI
AFFETTI DA MALATTIE VENEREE.
LA
VIDIMAZIONE È FATTA SENZA SPESE.
ART.
306.
PER
LA VIGILANZA SUI DISPENSARI E SUI REPARTI DI CURA DELLE MALATTIE
VENEREE COME SULLE MISURE D'ORDINE SANITARIO RIGUARDANTI LA
PROFILASSI DI DETTE MALATTIE, IL MINISTRO PER L'INTERNO HA FACOLTÀ
DI NOMINARE ISPETTORI DERMOSIFILOGRAFI PER UNA O PIÙ PROVINCIE
ALLA DIPENDENZA DELL'AUTORITÀ SANITARIA PROVINCIALE.
LA
NOMINA VIENE FATTA A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO BANDITO DAL
MINISTRO PER L'INTERNO E CON LE NORME STABILITE DALLO STESSO. LA
NOMINA È CONFERITA PER UN QUINQUENNIO, PUÒ ESSERE
REVOCATA IN OGNI TEMPO PER RAGIONI DI SERVIZIO E PUÒ ESSERE
RINNOVATA PER QUINQUENNI SUCCESSIVI, ESCLUSO, A TUTTI GLI EFFETTI,
OGNI RAPPORTO DI IMPIEGO A QUALUNQUE TITOLO.
ART.
307.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO STABILISCE CON REGOLAMENTO LE NORME SPECIALI
PER LA DISCIPLINA SANITARIA DEL MERETRICIO E DELLE CASE DI
MERETRICIO.
LA
VIGILANZA VIENE ESERCITATA DALL'AUTORITÀ SANITARIA A MEZZO DI
MEDICI VISITATORI SOTTO IL CONTROLLO DEL MEDICO PROVINCIALE E
DELL'ISPETTORE DERMOSIFILOGRAFO.
LA
NOMINA DEL MEDICO VISITATORE VIENE FATTA DAL PREFETTO SECONDO LE
ISTRUZIONI DATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO; ESSA HA LA DURATA DI UN
BIENNIO, PUÒ ESSERE RINNOVATA PER BIENNI SUCCESSIVI, REVOCATA
PER MOTIVI DI SERVIZIO ED È ESCLUSO A TUTTI GLI EFFETTI OGNI
RAPPORTO DI IMPIEGO A QUALSIASI TITOLO.
IL
COMPENSO PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL MEDICO VISITATORE È A
CARICO DI UN FONDO SPECIALE COSTITUITO PRESSO LA PREFETTURA.
ART.
308.
IL
FONDO SPECIALE, INDICATO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, È FORMATO
MEDIANTE CONTRIBUTI VERSATI DAGLI ESERCENTI I LOCALI DI MERETRICIO E
DA SUSSIDII O VERSAMENTI EVENTUALI DA PARTE DI ENTI O PRIVATI.
LE
ECCEDENZE DI ESSO, DOPO DETRATTI I COMPENSI PER I MEDICI VISITATORI,
POSSONO ESSERE DESTINATE DAL PREFETTO, SENTITO IL MEDICO PROVINCIALE,
A SERVIZI DI PROFILASSI E ASSISTENZA PER LE MALATTIE VENEREE.
LE
MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DI DETTO FONDO E PER LA SUA
EROGAZIONE SONO STABILITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO.
SEZIONE
VI. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA IGIENICA DEL BALIATICO.
ART.
309.
L'ESERCIZIO
DEL BALIATICO È SUBORDINATO AD AUTORIZZAZIONE DEL PODESTÀ,
CHE VIENE RILASCIATA DOPO LA VISITA MEDICA, LA QUALE ABBIA ACCERTATO
CHE LA BALIA NON È AFFETTA DA SIFILIDE, BLENORRAGIA,
TUBERCOLOSI O ALTRA MALATTIA INFETTIVA O DIFFUSIVA.
L'AUTORITÀ
SANITARIA LOCALE ESERCITA, INOLTRE, LA VIGILANZA SULLE BALIE
AUTORIZZATE AI FINI DELLA PROFILASSI DELLE MALATTIE INDICATE NEL
PRIMO COMMA.
IL
PODESTÀ REVOCA L'AUTORIZZAZIONE CONCESSA, QUANDO È
ACCERTATO CHE LA BALIA AUTORIZZATA È AFFETTA DA UNA DELLE
MALATTIE SUDDETTE.
IN
CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRIMO COMMA È PUNITO CON
L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A DUEMILA.
ART.
310.
QUANDO
SIA DENUNCIATO UN CASO DI SIFILIDE TRASMESSO PER BALIATICO,
L'AUTORITÀ SANITARIA PROVVEDE ALLA CURA OSPEDALIERA GRATUITA
DELLA NUTRICE INFETTA.
LA
CURA PUÒ ANCHE, CON L'ASSENSO DELL'AUTORITÀ ANZIDETTA,
ESSERE ESEGUITA A DOMICILIO, QUANDO LA NUTRICE NE ABBIA I MEZZI E IL
MEDICO NE ASSUMA, CON DICHIARAZIONE SCRITTA, LA RESPONSABILITÀ.
DEBBONO
INOLTRE ESSERE ADOTTATE TUTTE LE ALTRE MISURE OCCORRENTI PER
L'ALLATTAMENTO DEL BAMBINO E PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DELLA
MALATTIA.
QUANDO
NON SI POSSA, SENZA PERICOLO, PROVVEDERE ALTRIMENTI, L'AUTORITÀ
SANITARIA PUÒ ORDINARE IL RICOVERO DI URGENZA DELLA NUTRICE O
DEL BAMBINO ANCHE IN UN OSPEDALE IL CUI STATUTO NON CONSENTE IL
RICOVERO STESSO.
ART.
311.
NEI
LIMITI DELLE DISPONIBILITÀ DEL FONDO STANZIATO NEL BILANCIO
DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE
INFETTIVE, POSSONO ESSERE CONCESSI, A TITOLO DI INCORAGGIAMENTO,
SPECIALI SUSSIDI O PREMI AGLI ISTITUTI DI PUERICOLTURA AI DISPENSARI
PER LATTANTI E ALLE ISTITUZIONI AVENTI SCOPI ANALOGHI, QUANDO NE
RISULTINO MERITEVOLI PER FAVOREVOLI RISULTATI CONSEGUITI NELLE
CONDIZIONI SANITARIE DEI BAMBINI A ESSI AFFIDATI, SEGNATAMENTE NEI
RIGUARDI DELLA PROFILASSI DELLA SIFILIDE.
ART.
312.
NEL
REGOLAMENTO CHE STABILISCE LE NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE SONO ANCHE DETERMINATE LE MODALITÀ
E LE CAUTELE ALLE QUALI DEVE ESSERE SUBORDINATA L'AUTORIZZAZIONE ALLE
BALIE SIFILITICHE DI ESERCITARE IL BALIATICO ESCLUSIVAMENTE PER
BAMBINI RICONOSCIUTI AFFETTI DA SIFILIDE.
SEZIONE
VII. DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA.
ART.
313.
LE
ZONE DI MALARIA ENDEMICA PER CIASCUNA PROVINCIA E LE EVENTUALI LORO
VARIAZIONI SONO DETERMINATE CON REGIO DECRETO, SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER L'INTERNO.
UNA
ZONA DI TERRITORIO È DICHIARATA MALARICA, QUANDO SI ACCERTI LA
MANIFESTAZIONE SIMULTANEA O A BREVI INTERVALLI DI CASI DI FEBBRE
MALARICA CONTRATTA NEL LUOGO.
ART.
314.
IN
OGNI PROVINCIA, CHE ABBIA TERRITORI DICHIARATI ZONA MALARICA, È
ISTITUITO, CON DECRETO DEL PREFETTO, UN COMITATO PROVINCIALE PER LA
LOTTA ANTIMALARICA.
IL
COMITATO HA PER FINE DI COMBATTERE L'INFEZIONE MALARICA SIA
COORDINANDO E FAVORENDO LE INIZIATIVE LOCALI, SIA COLLABORANDO CON
GLI ORGANI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI, SECONDO LE DIRETTIVE DEL
MINISTERO DELL'INTERNO.
IL
COMITATO È PRESIEDUTO DAL PRESIDE DELLA PROVINCIA O DA UN
RETTORE DA LUI DELEGATO. NE FANNO PARTE DI DIRITTO:
IL
MEDICO PROVINCIALE, L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE, IL DIRETTORE
DELLA CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA E IL SEGRETARIO FEDERALE DEL
PARTITO NAZIONALE FASCISTA.
IL
PREFETTO PUÒ CHIAMARVI, IN QUALITÀ DI ESPERTI, I
RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI PIÙ
DIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA LOTTA ANTIMALARICA.
IL
COMITATO HA SEDE IN LOCALI FORNITI GRATUITAMENTE DALLA PROVINCIA E SI
AVVALE PER LA SUA FUNZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.
ART.
315.
NELLE
PROVINCIE, CHE HANNO TERRITORI DICHIARATI ZONE MALARICHE,
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FORNISCE GRATUITAMENTE AGLI OPERAI E AI
COLONI, ADDETTI, IN MODO PERMANENTE O AVVENTIZIO, A QUALSIASI LAVORO,
SE E IN QUANTO NON SIANO TENUTE A PROVVEDERE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA, IL CHININO DELLO STATO ED I MEDICINALI
SUSSIDIARI, DESIGNATI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, PER
TUTTA LA DURATA DEL TRATTAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DELLA INFEZIONE
MALARICA, SECONDO LE PROPOSTE DEL MEDICO PROVINCIALE.
L'OBBLIGO
DELLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEL CHININO E DEI MEDICINALI
SUSSIDIARI SI ESTENDE A TUTTI I COMPONENTI LA FAMIGLIA DEGLI OPERAI E
DEI COLONI, AVENTI DIRITTO ALL'ASSISTENZA ANTIMALARICA.
ALLA
DISTRIBUZIONE DEL CHININO, FORNITO DALLA PROVINCIA, PROVVEDONO,
NELL'AMBITO DEL RISPETTIVO TERRITORIO, I COMUNI PER MEZZO DEGLI
AMBULATORI E DEI SANITARI, NONCHÉ DEL PERSONALE AUSILIARIO
ALLA LORO DIPENDENZA, SOTTO LA DIREZIONE DEGLI UFFICIALI SANITARI.
LE
DISPOSIZIONI, CONTENUTE NEI PRECEDENTI COMMA, SI APPLICANO A FAVORE
DEGLI IMPIEGATI E DELLE LORO FAMIGLIE NEI LIMITI DI STIPENDIO
PREVEDUTI DALLA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO L'INVALIDITÀ E
LA VECCHIAIA.
ART.
316.
ENTRO
IL MESE DI FEBBRAIO DI CIASCUN ANNO LA PROVINCIA DEVE DAR PROVA AL
PREFETTO DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DEL CHININO E DEI MEDICINALI
SUSSIDIARI, DICHIARATI NECESSARI. IN CASO DI INADEMPIENZA, IL
PREFETTO PROVVEDE ALL'ORDINAZIONE PER CONTO E A CARICO DELLA
PROVINCIA MEDESIMA.
LA
SPESA, ANTICIPATA DA CIASCUNA PROVINCIA E ACCERTATA DAL PREFETTO NEI
MODI PRESCRITTI NEL REGOLAMENTO, DETRATTA LA PARTE INDICATA
NELL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, VIENE RIPARTITA, ALLA FINE
DI OGNI ANNO, TRA I PROPRIETARI DI TERRENI E DI FABBRICATI DELLA
PROVINCIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI UN CONTRIBUTO, DETERMINATO IN
BASE ALL'ALIQUOTA RISULTANTE DAL RAPPORTO TRA LA SPESA STESSA E IL
REDDITO TOTALE IMPONIBILE SUI TERRENI E SUI FABBRICATI.
IL
CONTRIBUTO È INSCRITTO NEI RUOLI FONDIARI IN AGGIUNTA DELLA
SOVRIMPOSTA PROVINCIALE SUI TERRENI E SUI FABBRICATI ED È
RISCOSSO CON LA PROCEDURA PRIVILEGIATA STABILITA PER LA RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE, A MEZZO DEGLI ESATTORI E DEI RICEVITORI
PROVINCIALI.
LO
SGRAVIO DELL'IMPOSTA NON DÀ LUOGO AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO.
NELLE
ZONE MALARICHE, OVE ESISTANO CAVE, MINIERE, OPIFICI, O ALTRE IMPRESE
INDUSTRIALI, CHE OCCUPINO OPERAI NON ESCLUSIVAMENTE ADDETTI A LAVORI
AGRICOLI, LIMITATAMENTE AL PERIODO DI EFFETTIVA OCCUPAZIONE, LA SOMMA
ANTICIPATA DALLA PROVINCIA PER IL CHININO E I MEDICINALI SUSSIDIARI
SOMMINISTRATI AGLI OPERAI E ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE NON È
COMPRESA NELLA SOMMA DA RIPARTIRSI, INDICATA NEL COMMA SECONDO DEL
PRESENTE ARTICOLO, MA DEVE ESSERE RIMBORSATA INTEGRALMENTE DAL
TITOLARE DI CIASCUNA IMPRESA.
ART.
317.
AGLI
OPERAI E AI COLONI, ADDETTI, IN MODO PERMANENTE O AVVENTIZIO, A
LAVORI IN COMPRENSORI DI BONIFICA INTEGRALE E DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO O A PUBBLICI LAVORI NELLE ZONE DICHIARATE MALARICHE, E ALLE
RISPETTIVE FAMIGLIE, OLTRE ALLA GRATUITA SOMMINISTRAZIONE DEL CHININO
DELLO STATO, DI CUI NELL'ART. 315, È GRATUITAMENTE PRESTATA, A
SPESE DELL'APPALTATORE O DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI, L'ASSISTENZA
MEDICA A DOMICILIO O IN AMBULATORIO O, SE NECESSARIO, MEDIANTE
RICOVERO IN OSPEDALE O IN APPOSITI ISTITUTI DI CURA, NONCHÉ LA
GRATUITA SOMMINISTRAZIONE DEI MEDICINALI SUSSIDIARI OCCORRENTI PER LA
CURA DELLA MALARIA, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL MEDICO INCARICATO DEL
SERVIZIO SANITARIO E IN CONFORMITÀ DELLE NORME IMPARTITE DAL
MINISTERO DELL'INTERNO.
LE
DISPOSIZIONI, CONTENUTE NEL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO ANCHE A
FAVORE DEGLI IMPIEGATI E DELLE LORO FAMIGLIE NEI LIMITI PREVEDUTI
DALLA LEGGE SULL'ASSICURAZIONE INVALIDITÀ E VECCHIAIA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE MILLE A
DIECIMILA.
QUANDO
LA BONIFICA SIA DICHIARATA ULTIMATA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI
LEGGE SULLA BONIFICA INTEGRALE E VI PERSISTANO LE CONDIZIONI DI
MALARICITÀ LOCALE, LA PROVINCIA HA FACOLTÀ DI INTEGRARE
I SERVIZI LOCALI DI ASSISTENZA E DI PROFILASSI SANITARIA O PUÒ
ESSERVI OBBLIGATA CON DECRETO DEL PREFETTO AI TERMINI DELL'ART. 92.
PER
L'ESECUZIONE DI QUESTI SERVIZI IL MINISTERO DELL'INTERNO PUÒ
CONCEDERE SUSSIDI NEI LIMITI DELLO SPECIALE STANZIAMENTO NEL SUO
BILANCIO.
ART.
318.
IN
TUTTI I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DELLO STATO O DEGLI ENTI LOCALI,
CHE DEBBONO ESSERE ESEGUITE IN ZONE DICHIARATE MALARICHE, DEVE ESSERE
INCLUSA LA PREVISIONE DELLA SPESA NECESSARIA PER LE PRESTAZIONI
STABILITE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE. L'AUTORITÀ CHE APPROVA IL
PROGETTO È TENUTA A SENTIRE L'AUTORITÀ SANITARIA
COMPETENTE SULLA SUFFICIENZA DELLA DETTA PREVISIONE.
ART.
319.
IL
MINISTERO DELL'INTERNO, DI INTESA CON QUELLO DELL'AGRICOLTURA E DELLE
FORESTE E CON QUELLO DELLE FINANZE, PUÒ DISPORRE, QUANDO NE
RICONOSCA LA NECESSITÀ, CHE NELLE ZONE DI TERRITORIO NELLE
QUALI SI ESEGUONO LAVORI DI BONIFICA INTEGRALE E DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO, INDICATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO, 1 SERVIZI PER LA
DISTRIBUZIONE DEL CHININO, PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MEDICINALI
SUSSIDIARI, PER L'ASSISTENZA MEDICA E QUELLI DI PROFILASSI, SIANO
DISIMPEGNATI DALLA PROVINCIA O DA ALTRI ENTI SPECIALMENTE ATTREZZATI
ALLO SCOPO.
IN
TAL CASO, I CONCESSIONARI E GLI APPALTATORI NON SONO PIÙ
TENUTI A PROVVEDERE AI SERVIZI ANZIDETTI, RESTANDO PERÒ
OBBLIGATI A CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA, OVVERO ALL'ENTE COME SOPRA
INCARICATO, I CONTRIBUTI PER I SERVIZI STESSI, STABILITI NELL'ART.
322.
ART.
320.
GLI
ASSUNTORI DI OPERE, INDICATI NELL'ART. 317, DEBBONO TENERE AL
CORRENTE L'ELENCO DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INDICAZIONE DEL
COMUNE DI PROVENIENZA, DEL GIORNO DI ASSUNZIONE AL LAVORO E DI QUELLO
DI ALLONTANAMENTO.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A MILLE.
ART.
321.
GLI
OPERAI E I COLONI, INDICATI NELL'ART. 317, CHE LASCINO I LUOGHI DI
LAVORO E VADANO A PRENDERE DIMORA IN ALTRI COMUNI, DEBBONO ESSERE
FORNITI, A CURA DEI SANITARI INCARICATI DEL SERVIZIO, DI APPOSITO
DOCUMENTO COMPROVANTE IL LORO STATO DI SALUTE.
QUALORA
ABBIANO CONTRATTA INFEZIONE MALARICA, DEVE ESSERE LORO PRESTATA
GRATUITAMENTE L'ASSISTENZA MEDICA E CONTINUATA LA SOMMINISTRAZIONE
DEL CHININO DI STATO E DEI MEDICINALI SUSSIDIARI PER LA DURATA DI
ALMENO SEI MESI DAL GIORNO IN CUI HANNO ABBANDONATO I LUOGHI DI
LAVORO, A CURA DEL COMUNE DI RESIDENZA, ANCHE SE QUESTO NON SIA
COMPRESO FRA I TERRITORI DICHIARATI MALARICI.
IN
CASO DI RICONOSCIUTA NECESSITÀ, IL MINISTERO DELL'INTERNO PUÒ
CONCEDERE UN SUSSIDIO AL COMUNE PER I SUDDETTI SERVIZI, NEI LIMITI
DELLO SPECIALE STANZIAMENTO DI BILANCIO.
ART.
322.
NEL
CASO PREVEDUTO NELL'ART. 319, ALLA PROVINCIA O ALL'ENTE DESIGNATO PER
IL DISIMPEGNO DEI SERVIZI DI PROFILASSI E DI ASSISTENZA SANITARIA
POSSONO ESSERE, IN RELAZIONE ALLA ENTITÀ DEI SERVIZI STESSI,
ASSEGNATI CONTRIBUTI:
1/A
DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DA PRELEVARSI DALLO SPECIALE
STANZIAMENTO DI BILANCIO;
2/A
DA PARTE DEL COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E PER LA COLONIZZAZIONE
INTERNA, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 APRILE 1931, N. 358;
3/A
DA PARTE DEGLI ASSUNTORI DELLE OPERE DI BONIFICA, SULLA BASE
DELL'IMPORTO, CHE RISULTERÀ DAI PROGETTI APPROVATI DAL
SOTTOSEGRETARIATO PER LA BONIFICA INTEGRALE;
4/A
DA PARTE DEGLI ASSUNTORI DELLE ALTRE OPERE PUBBLICHE, SULLA BASE
DELL'IMPORTO CHE RISULTERÀ DAI PROGETTI APPROVATI DALLE
AUTORITÀ COMPETENTI;
5/A
DA PARTE DELLA PROVINCIA, A NORMA DELL'ART. 92;
6/A
DA PARTE DI ALTRI ENTI E DI PRIVATI.
ART.
323.
LA
PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI, DESIGNATI A NORMA DELL'ARTICOLO 319 PER
IL DISIMPEGNO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, DEBBONO ANCHE
ATTENDERE ALL'ESECUZIONE DELLE SPECIALI DISPOSIZIONI, CHE SONO
IMPARTITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA LOTTA CONTRO LA MALARIA,
NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI COSTITUITI CON I
CONTRIBUTI INDICATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO.
NEI
CASI DI URGENZA E SU RICHIESTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, GLI ENTI
ANZIDETTI PROVVEDONO ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE, SALVO
A RIVALERSENE CON LE PRIME SUCCESSIVE DISPONIBILITÀ.
IL
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E QUELLO DEI LAVORI
PUBBLICI HANNO FACOLTÀ DI CONCEDERE ANTICIPAZIONI SULLE SOMME
PREVEDUTE PER I SERVIZI ANTIMALARICI NEI PROGETTI DI BONIFICA
INTEGRALE E DI LAVORI PUBBLICI DI RISPETTIVA COMPETENZA.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO APPROVA PREVENTIVAMENTE L'ORGANIZZAZIONE CHE
GLI ENTI STESSI DEBBONO DARE NELLE SINGOLE LOCALITÀ AI SERVIZI
ANTIMALARICI E NE CONTROLLA LA REGOLARE APPLICAZIONE.
I
MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE HANNO PURE LA FACOLTÀ
DI DISPORRE ISPEZIONI PRESSO GLI ENTI ANZIDETTI, PER ACCERTARE LA
REGOLARE DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI SCOPI PREVEDUTI NELLA
PRESENTE LEGGE.
ART.
324.
NELLE
ZONE MALARICHE, I LOCALI SITUATI IN APERTA CAMPAGNA E DESTINATI AD
ABITAZIONE O RICOVERO DELLE GUARDIE DI FINANZE, DEL PERSONALE ADDETTO
ALLE STRADE NAZIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, ALLE FERROVIE, AI
LAVORI DI BONIFICA E AI PUBBLICI LAVORI IN GENERE, DEBBONO ESSERE
DIFESI, A CURA DELLE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI O DEI CONCESSIONARI O
APPALTATORI DI LAVORI, CONTRO LA PENETRAZIONE DEGLI INSETTI AEREI, IN
CONFORMITÀ DELLE ISTRUZIONI DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
IL
RICONOSCIMENTO DELLE CIRCOSTANZE, CHE DETERMINANO L'OBBLIGO DI
IMPIANTARE MEZZI DI DIFESA CONTRO LA PENETRAZIONE DEGLI INSETTI
AEREI, È FATTO CON PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO, SENTITO IL
MEDICO PROVINCIALE E IL COMITATO PROVINCIALE PER LA LOTTA
ANTIMALARICA.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
È
IN FACOLTÀ DEL PREFETTO, SENTITO IL COMITATO PREDETTO, DI
ESTENDERE L'OBBLIGO DELLA PROTEZIONE AI PRIVATI, PER LE ABITAZIONI E
PER I LOCALI DI RICOVERO TEMPORANEO DEGLI OPERAI E CONTADINI.
IL
CONCESSIONARIO O APPALTATORE DI LAVORI, CHE CONTRAVVIENE ALLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE ARTICOLO, È PUNITO CON
L'AMMENDA DA LIRE MILLE A DIECIMILA.
ART.
325.
I
REGOLAMENTI LOCALI D'IGIENE E SANITÀ DEI COMUNI AVENTI ZONE
MALARICHE DEBBONO CONTENERE LE NORME PER LA PICCOLA BONIFICA E PER LA
PROFILASSI ANTIANOFELICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI FOCOLAI URBANI
E A QUELLI INTORNO AI CENTRI ABITATI.
IL
PODESTÀ, QUANDO ACCERTI L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE CHE
PROCURINO OSTACOLI AL NATURALE SCOLO DELLE ACQUE, PUÒ FARLI
SOSPENDERE E ORDINARE IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O COMUNQUE
DISPORRE I LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE IN MODO PERMANENTE IL
DEFLUSSO DELLE ACQUE.
IN
CASO DI RITARDO O DI INADEMPIMENTO IL PODESTÀ PROVVEDE DI
UFFICIO, A SPESE DELL'INADEMPIENTE.
QUANDO
TRATTASI DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE STATALI IL PODESTÀ
NE INFORMA IL PREFETTO IL QUALE PROMUOVE I PROVVEDIMENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE.
ART.
326.
IL
PODESTÀ, QUANDO LO RITENGA NECESSARIO PER LA DIFESA DEL CENTRO
ABITATO O DI IMPORTANTI AGGREGATI DI ABITAZIONE NELLE CAMPAGNE, PUÒ
RENDERE OBBLIGATORIA, SULLA PROPOSTA DELL'UFFICIALE SANITARIO,
L'ESECUZIONE DI LAVORI PER ELIMINARE E IMPEDIRE LA FORMAZIONE DI
PICCOLE RACCOLTE DI ACQUE E LA SISTEMATICA APPLICAZIONE DI INTERVENTI
ANTIANOFELICI, SEMPRE QUANDO TRATTASI DI TERRENI NON RICADENTI IN
COMPRENSORI DI BONIFICA O PER I QUALI PROVVEDE IL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI SULLA
BONIFICA INTEGRALE.
L'APPLICAZIONE
DI TALI INTERVENTI È A CARICO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI E
VIENE FATTA SOTTO LA DIRETTA VIGILANZA E IN CONFORMITÀ DELLE
DISPOSIZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO.
NEL
CASO DI IRREGOLARE ESECUZIONE, OVVERO DI INADEMPIENZA DA PARTE DEI
PROPRIETARI, IL PODESTÀ DISPONE L'APPLICAZIONE D'UFFICIO DI
DETTI INTERVENTI.
ART.
327.
FERME
RESTANDO LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SULLA BONIFICA INTEGRALE, È
RICHIESTA LA LICENZA DEL PREFETTO PER L'APERTURA DI CAVE DI PRESTITO
NECESSARIE ALLA COSTRUZIONE DI STRADE, DI CANALI E D'ALTRE OPERE E
PER IL PRELEVAMENTO DI MATERIALI DI QUALUNQUE USO. NELLA LICENZA SONO
INDICATE LE NORME, ALLE QUALI GLI IMPRENDITORI DEBBONO OTTEMPERARE,
PER EVITARE RISTAGNI D'ACQUA O AVVALLAMENTI DI TERRENO NON DOTATI DI
FACILE SCOLO.
GLI
IMPRENDITORI, CHE CONTRAVVENGONO AL SUDDETTO OBBLIGO OD ALLE
PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA LICENZA RILASCIATA DAL PREFETTO, SONO
PUNITI CON L'AMMENDA DA LIRE CENTO A DUEMILA, SALVO AL PODESTÀ
DI PROVVEDERE DI UFFICIO NEI MODI INDICATI NELL'ART. 325.
ART.
328.
NELLO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO È
STANZIATO ANNUALMENTE UN FONDO PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA,
COMMISURATO AL SETTANTA PER CENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE
DELL'AZIENDA DEL CHININO, ACCERTATI NELL'ULTIMO RENDICONTO
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
LE
SOMME NON IMPIEGATE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO SONO
CONSERVATE AI RESIDUI E POSSONO ESSERE EROGATE NEGLI ESERCIZI
FINANZIARI SUCCESSIVI.
ART.
329.
L'INFEZIONE
MALARICA NON È COMPRESA FRA I CASI DI INFORTUNIO PER CAUSA
VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO, CHE SONO PREVEDUTI DALLE VIGENTI
DISPOSIZIONI SUGLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO E SULLA
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA.
NEI
CASI MORTE PER FEBBRE PERNICIOSA, CONSTATATI NEI MODI CHE VERRANNO
STABILITI NEL REGOLAMENTO, L'ISTITUTO ASSICURATORE PRESSO CUI GLI
OPERAI DECEDUTI ERANO ASSICURATI A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI PER GLI
INFORTUNI SUL LAVORO NELL'INDUSTRIA E NELL'AGRICOLTURA, È
TENUTO AL PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE, NELLA MISURA PREVEDUTA NELLA
TABELLA N. 7 ANNESSA AL PRESENTE TESTO UNICO.
LA
SOVVENZIONE È ASSEGNATA AI DISCENDENTI, ASCENDENTI, CONIUGE,
FRATELLI O SORELLE DELL'OPERAIO DECEDUTO CHE SI TROVINO NELLE
CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE SUGLI INFORTUNI DEGLI OPERAI,
APPROVATA CON R. DECRETO 31 GENNAIO 1904, N. 51, ED È
RIPARTITA FRA GLI AVENTI DIRITTO IN CONFORMITÀ DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R. DECRETO MEDESIMO.
QUALORA
SI VERIFICHI LA MORTE, PER FEBBRE PERNICIOSA, DI OPERAI O DI
IMPIEGATI, CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI STABILITE NELL'ART. 317, E
SIA MANCATA, SUL POSTO, PER COLPA DELL'APPALTATORE O DEL
CONCESSIONARIO DEI LAVORI, L'ASSISTENZA SANITARIA, PREVEDUTA NELLO
STESSO ARTICOLO, QUESTI SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE AGLI
AVENTI DIRITTO, INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE, UN INDENNIZZO PARI A
CINQUE ANNUALITÀ DEL SALARIO PREVEDUTO NEI CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO, DEDOTTO, PER GLI OPERAI ASSICURATI, L'AMMONTARE
DELLA SOMMA PAGATA DALL'ISTITUTO ASSICURATORE AI SENSI DEI PRECEDENTI
COMMA, QUANDO LA SOMMA STESSA SIA INFERIORE ALLE CINQUE ANNUALITÀ
PREDETTE.
SEZIONE
VIII. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA PE LLAGRA.
ART.
330.
OGNI
CASO DI PELLAGRA, ANCHE SOSPETTO, DEVE ESSERE DENUNZIATO NEI MODI
STABILITI NEGLI ARTICOLI 254 E 255.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE TRECENTO A
CINQUEMILA.
ART.
331.
I
COMUNI, NEI QUALI SIA ACCERTATA ENDEMIA PELLAGROSA, SONO
ASSOGGETTATI, CON ORDINANZA MOTIVATA DEL PREFETTO, ALLE NORME
STABILITE NEGLI ARTICOLI 332, 333 E 334.
IL
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
ART.
332.
NEI
COMUNI, DICHIARATI COLPITI DALLA PELLAGRA, SONO ASSOGGETTATE ALLA
VIGILANZA E ALLE PRESCRIZIONI DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE E
LOCALI LA ESSICCAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA CONSUMAZIONE ALIMENTARE
DEL GRANTURCO E SUOI DERIVATI.
I
REGOLAMENTI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO E DEI
SEGUENTI SONO APPROVATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA,
INTESO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E IL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.
ART.
333.
NEI
COMUNI, DICHIARATI COLPITI DA PELLAGRA, IL PREFETTO HA FACOLTÀ
DI ORDINARE AL COMUNE LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI UNO O PIÙ
ESSICCATOI PER GRANTURCO, DI CAPACITÀ CORRISPONDENTE AI
BISOGNI LOCALI.
L'ESERCIZIO
VIENE REGOLATO DALLE NORME PRESCRITTE NEL REGOLAMENTO.
IL
PREFETTO HA PARIMENTI FACOLTÀ DI INVITARE IL COMUNE A
DESTINARE UN LOCALE, RICONOSCIUTO DALL'UFFICIALE SANITARIO
IGIENICAMENTE ADATTO, AL DEPOSITO E ALLA BUONA CONSERVAZIONE DEL
GRANTURCO O DELLA FARINA DI PROPRIETÀ PRIVATA DEGLI ABITANTI,
CHE MANCHINO DI LOCALI SANI E PER LA QUANTITÀ CORRISPONDENTE
AL BISOGNO DELL'ALIMENTAZIONE FAMILIARE.
ALL'IMPIANTO
DELL'ESSICCATOIO E ALLA COSTRUZIONE O ADATTAMENTO DEI LOCALI DI
DEPOSITO SONO APPLICABILI LE NORME E I BENEFIZI, STABILITI PER I
PRESTITI DI FAVORE PER OPERE PUBBLICHE DI IGIENE.
ART.
334.
QUANDO
SIANO AFFETTE DA PELLAGRA PERSONE ISCRITTE NELL'ELENCO DEI POVERI IL
MEDICO CONDOTTO, TENUTO CONTO DELLA RAZIONE ALIMENTARE ABITUALE
DELL'AMMALATO, PRESCRIVE GLI ALIMENTI INTEGRATIVI DI TALE RAZIONE,
CHE DEBBONO ESSERE SOMMINISTRATI GRATUITAMENTE DAL COMUNE A SCOPO DI
CURA.
IL
PODESTÀ FORMA E TIENE AL CORRENTE L'ELENCO DEI PELLAGROSI
POVERI, AI QUALI LE FAMIGLIE NON SONO IN GRADO DI PROVVEDERE
L'ALIMENTAZIONE CURATIVA.
I
MALATI POVERI, RISPETTO AI QUALI SIA ACCERTATA LA INSUFFICIENZA O
L'INEFFICIENZA DELL'ALIMENTAZIONE STESSA, DEBBONO ESSERE RICOVERATI
IN OSPEDALI O IN ALTRI LUOGHI OPPORTUNAMENTE ORDINATI.
LA
SPESA PER L'ALIMENTAZIONE CURATIVA E L'EVENTUALE RICOVERO DEGLI
AMMALATI POVERI È ANTICIPATA DAL COMUNE E SUDDIVISA IN PARTI
UGUALI A CARICO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA.
ART.
335.
È
STANZIATA ANNUALMENTE, IN APPOSITO CAPITOLO DEL BILANCIO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO, UNA SOMMA PER SUSSIDI AI COMUNI PER
L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CURATIVI CONTRO LA
PELLAGRA.
SEZIONE
IX. DISPOSIZIONI PER COMBATTERE IL CANCRO E I TUMORI M ALIGNI.
ART.
336.
PER
CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO, IN SPECIALI CAPITOLI DEL BILANCIO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO È STANZIATA:
a) UNA
SOMMA DA EROGARE IN SUSSIDI AI COMUNI, ALLE PROVINCIE, ALLE
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, AI CONSORZI O
ALTRI ENTI PER FAVORIRE L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI DI
ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO E DI TERAPIA PER IL CANCRO E I TUMORI
MALIGNI IN GENERE, NONCHÉ L'ACQUISTO DI RADIO DA DESTINARE IN
DOTAZIONE AL LABORATORIO DI FISICA - UFFICIO DEL RADIO, PRESSO
L'ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA;
b) UNA
SOMMA DA EROGARE PER LA ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE
SCIENTIFICA E DI TIROCINII PRATICI PER L'ADDESTRAMENTO DI PERSONALE
MEDICO SPECIALIZZATO.
TITOLO
VI. DELLA POLIZZA MORTUARIA.
ART.
337.
OGNI
COMUNE DEVE AVERE ALMENO UN CIMITERO A SISTEMA DI INUMAZIONE, SECONDO
LE NORME STABILITE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.
IL
CIMITERO È POSTO SOTTO LA SORVEGLIANZA DELL'AUTORITÀ
SANITARIA, CHE LA ESERCITA A MEZZO DELL'UFFICIALE SANITARIO.
I
PICCOLI COMUNI POSSONO COSTRUIRE CIMITERI CONSORZIALI.
ART.
338.
I
CIMITERI DEBBONO ESSERE COLLOCATI ALLA DISTANZA DI ALMENO DUECENTO
METRI DAI CENTRI ABITATI. È VIETATO DI COSTRUIRE INTORNO AGLI
STESSI NUOVI EDIFICI E AMPLIARE QUELLI PREESISTENTI ENTRO IL RAGGIO
DI DUECENTO METRI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA FINO A LIRE MILLE E DEVE
INOLTRE, A SUE SPESE, DEMOLIRE L'EDIFICIO O LA PARTE DI NUOVA
COSTRUZIONE, SALVI I PROVVEDIMENTI DI UFFICIO IN CASO DI
INADEMPIENZA.
IL
PREFETTO, QUANDO ABBIA ACCERTATO CHE A CAUSA DI SPECIALI CONDIZIONI
LOCALI NON È POSSIBILE PROVVEDERE ALTRIMENTI, PUÒ
PERMETTERE LA COSTRUZIONE E L'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI A DISTANZA
MINORE DI DUECENTO METRI DAI CENTRI ABITATI.
IL
PREFETTO INOLTRE, SENTITO IL MEDICO PROVINCIALE E IL PODESTÀ,
PER GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI E QUANDO PER LE CONDIZIONI LOCALI NON
SI OPPONGONO RAGIONI IGIENICHE, PUÒ AUTORIZZARE, DI VOLTA IN
VOLTA, L'AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI PREESISTENTI NELLA ZONA DI
RISPETTO DEI CIMITERI.
I
PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO SONO PUBBLICATI NELL'ALBO PRETORIO PER
OTTO GIORNI CONSECUTIVI E POSSONO ESSERE IMPUGNATI DAGLI INTERESSATI
NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO DECIDE SUI RICORSI, SENTITO IL CONSIGLIO DI
STATO.
ART.
339.
IL
TRASPORTO DI CADAVERI DA COMUNE A COMUNE DEL REGNO È
AUTORIZZATO DAL PREFETTO. L'INTRODUZIONE DI CADAVERI DALL'ESTERO È
AUTORIZZATA DAL MINISTRO PER L'INTERNO, OPPURE, PER DELEGAZIONE DI
ESSO, DAL PREFETTO, SOTTO LA OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE NEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
CINQUECENTO.
IL
PREFETTO, CHE AUTORIZZA IL TRASPORTO DI UN CADAVERE IN UN COMUNE
APPARTENENTE AD UN'ALTRA PROVINCIA DEL REGNO DEVE DARE AVVISO
DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA AL PREFETTO DELLA PROVINCIA CUI
APPARTIENE IL COMUNE NEL QUALE IL CADAVERE DEVE ESSERE TRASPORTATO.
ART.
340.
È
VIETATO SEPPELLIRE UN CADAVERE IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.
È
FATTA ECCEZIONE PER LA TUMULAZIONE DI CADAVERI NELLE CAPPELLE PRIVATE
E GENTILIZIE NON APERTE AL PUBBLICO, POSTE A UNA DISTANZA DAI CENTRI
ABITATI NON MINORE DI QUELLA STABILITA PER I CIMITERI.
IL
CONTRAVVENTORE È PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE DUECENTO A
CINQUECENTO E SONO A SUO CARICO LE SPESE PER IL TRASPORTO DEL
CADAVERE AL CIMITERO.
ART.
341.
IL
MINISTRO PER L'INTERNO HA FACOLTÀ DI AUTORIZZARE, DI VOLTA IN
VOLTA, CON APPOSITO DECRETO, LA TUMULAZIONE DEI CADAVERI IN LOCALITÀ
DIFFERENTI DAL CIMITERO, QUANDO CONCORRANO GIUSTIFICATI MOTIVI DI
SPECIALI ONORANZE E LA TUMULAZIONE AVVENGA CON LE GARANZIE STABILITE
NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.
ART.
342.
L'AUTORIZZAZIONE
RELATIVA AL TRASPORTO, ALLA TUMULAZIONE E ALL'ESUMAZIONE DI CADAVERI,
CONCESSA A RICHIESTA DI PRIVATI, È VINCOLATA AL PAGAMENTO
DELLA TASSA STABILITA NELLA TABELLA N. 8 ANNESSA AL PRESENTE TESTO
UNICO.
L'AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE PER LA TUMULAZIONE DI CADAVERI IN LOCALITÀ
DIFFERENTI DAL CIMITERO È PURE VINCOLATA AL PAGAMENTO DI UNA
TASSA NELLA MISURA STABILITA NELLA TABELLA PREDETTA.
IL
PAGAMENTO DI UNA DI DETTE TASSE NON ESIME DAL PAGAMENTO DELL'ALTRA.
L'AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE, INDICATA NEL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, È
ESENTE DA TASSA QUANDO SI TRATTI DI SALMA DI PERSONAGGIO AL QUALE
SIANO STATE DECRETATE ONORANZE NAZIONALI.
ART.
343.
LA
CREMAZIONE DEI CADAVERI È FATTA IN CREMATOI AUTORIZZATI DAL
PREFETTO, SENTITO IL MEDICO PROVINCIALE. I COMUNI DEBBONO CONCEDERE
GRATUITAMENTE L'AREA NECESSARIA NEI CIMITERI PER LA COSTRUZIONE DEI
CREMATOI.
LE
URNE CINERARIE CONTENENTI I RESIDUI DELLA COMPLETA CREMAZIONE POSSONO
ESSERE COLLOCATE NEI CIMITERI O IN CAPPELLE O TEMPII APPARTENENTI A
ENTI MORALI O IN COLOMBARI PRIVATI CHE ABBIANO DESTINAZIONE STABILE E
SIANO GARANTITI CONTRO OGNI PROFANAZIONE.
TITOLO
VII. DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ E DI PO LIZIA
VETERINARIA.
ART.
344.
I
REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ CONTENGONO LE
DISPOSIZIONI, RICHIESTE DALLA TOPOGRAFIA DEL COMUNE E DALLE ALTRE
CONDIZIONI LOCALI, PER L'ASSISTENZA MEDICA, LA VIGILANZA SANITARIA,
L'IGIENE DEL SUOLO E DEGLI ABITATI, LA PUREZZA DELL'ACQUA POTABILE,
LA SALUBRITÀ E LA GENUINITÀ DEGLI ALIMENTI E DELLE
BEVANDE, LE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE, LA
POLIZIA MORTUARIA E IN GENERALE L'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL PRESENTE TESTO UNICO, DIRETTE A EVITARE E RIMUOVERE
OGNI CAUSA DI INSALUBRITÀ.
I
CONTRAVVENTORI ALLE PRESCRIZIONI DEI REGOLAMENTI LOCALI D'IGIENE,
QUANDO NON SI APPLICHINO PENE STABILITE NEL PRESENTE TESTO UNICO O IN
ALTRE LEGGI, SONO PUNITI CON L'AMMENDA FINO A LIRE MILLE.
PER
LE CONTRAVVENZIONI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO
UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE CONCERNENTI LA CONCILIAZIONE
AMMINISTRATIVA.
ART.
345.
I
REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ E GLI ALTRI REGOLAMENTI
SU MATERIE SANITARIE DEMANDATI AI COMUNI SONO DELIBERATI DAL PODESTÀ,
APPROVATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, PREVIO PARERE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.
IL
PREFETTO PUÒ ASSEGNARE AL COMUNE UN TERMINE PER LA
COMPILAZIONE DEL PROPRIO REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ
O DEGLI ALTRI REGOLAMENTI PREVEDUTI NEL PRIMO COMMA, QUANDO SIANO
OBBLIGATORI. TRASCORSO INUTILMENTE QUESTO TERMINE, IL REGOLAMENTO
VIENE COMPILATO DI UFFICIO.
IL
PREFETTO TRASMETTE COPIA DEI REGOLAMENTI AL MINISTRO PER L'INTERNO,
CHE PUÒ ANNULLARLI IN TUTTO O IN PARTE, QUANDO SIANO CONTRARI
ALLE LEGGI O AI REGOLAMENTI GENERALI, UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DI SANITÀ E DEL CONSIGLIO DI STATO.
DOPO
INTERVENUTA LA PRESCRITTA APPROVAZIONE, I REGOLAMENTI COMUNALI
PREDETTI DEBBONO ESSERE PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
ART.
346.
OGNI
PROVINCIA DEVE AVERE IL REGOLAMENTO DI POLIZIA SANITARIA VETERINARIA.
AD ESSO È ALLEGATO IL DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO,
INDICATO NELL'ART. 61, CONCERNENTE I COMPENSI DOVUTI AI COMUNI PER LE
VISITE E GLI ACCERTAMENTI ESEGUITI NELL'INTERESSE PRIVATO.
IL
REGOLAMENTO È APPROVATO DAL PREFETTO, SULLA PROPOSTA DEL
RETTORATO PROVINCIALE, INTESO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ
E LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA. IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO
È DEFINITIVO.
SI
APPLICANO A TALE REGOLAMENTO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL QUARTO
COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE E NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 344.
I
CONTRAVVENTORI ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO LOCALE DI POLIZIA
SANITARIA VETERINARIA, QUANDO NON SI APPLICHINO PENE STABILITE NEL
PRESENTE TESTO UNICO O IN ALTRE LEGGI, SONO PUNITI CON L'AMMENDA FINO
A LIRE CINQUECENTO.
TITOLO
VIII. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GOVERNATORATO DI ROM A.
ART.
347.
NEL
TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA SONO DEVOLUTE AL GOVERNATORE LE
ATTRIBUZIONI IN MATERIA SANITARIA ATTRIBUITE AL PREFETTO E AL
PODESTÀ, AI TERMINI DEL PRESENTE TESTO UNICO E DI OGNI ALTRA
LEGGE E REGOLAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CONCERNENTI I SERVIZI
DI SANITÀ MARITTIMA E QUELLE SUGLI ARRIVI PER LE VIE
DELL'ARIA, I TRASPORTI DI SALME DA COMUNE A COMUNE, LA VIGILANZA SUL
MERETRICIO, IL COMMERCIO DEGLI STUPEFACENTI, I RAPPORTI CON GLI
ORGANI SINDACALI COMPETENTI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI E LE ARTI
SANITARIE E I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA TRANSUMANZA DEL BESTIAME.
ART.
348.
LE
FUNZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ SONO ESERCITATE,
PER QUANTO RIGUARDA IL TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA, DA UNA
COMMISSIONE COMPOSTA DEGLI STESSI MEMBRI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI
SANITÀ.
IL
GOVERNATORE FA PARTE DELLA COMMISSIONE, IN SOSTITUZIONE DEL PREFETTO
E LA PRESIEDE.
ART.
349.
LE
ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE, NEL TERRITORIO DEL
GOVERNATORATO DI ROMA, SONO DEVOLUTE ALL'UFFICIO D'IGIENE E SANITÀ
DEL GOVERNATORATO.
CON
DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SENTITO IL GOVERNATORE, SONO
STABILITE LE NORME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A MEDICO DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'IGIENE E SANITÀ DEL GOVERNATORATO.
ART.
350.
LO
STATUTO DEL CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE PER LA PROVINCIA DI
ROMA È APPROVATO DAL PREFETTO, DI CONCERTO COL GOVERNATORE.
ART.
351.
LE
ATTRIBUZIONI CONFERITE AL PREFETTO DALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE
TESTO UNICO PER L'APERTURA ED ESERCIZIO DELLE FARMACIE, NEL
TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA, SONO DEVOLUTE AL GOVERNATORE.
PER
IL GOVERNATORATO LA COMMISSIONE INDICATA NELL'ART. 105 È
NOMINATA DAL GOVERNATORE ED È PRESIEDUTA DAL VICE GOVERNATORE.
DI ESSA FA PARTE IL MEDICO DIRETTORE DELL'UFFICIO D'IGIENE DEL
GOVERNATORATO.
I
PROVVEDIMENTI DEL GOVERNATORE, ADOTTATI AI SENSI DEI PRECEDENTI
COMMA, SONO DEFINITIVI.
ART.
352.
IL
GOVERNATORE DI ROMA PROVVEDE ALLA FORNITURA DEL CHININO NELLE ZONE
MALARICHE COMPRESE NEL TERRITORIO DEL GOVERNATORATO, RIPARTISCE LE
SPESE ANTICIPATE PER LA FORNITURA STESSA E CURA I NECESSARI
ACCERTAMENTI E RIMBORSI A TERMINI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE
TESTO UNICO.
TITOLO
IX. DISPOSIZIONI GENERALI.
ART.
353.
QUANDO,
A CAUSA DI MALATTIE EPIDEMICHE O PER LA SISTEMAZIONE DI IMPORTANTI
SERVIZI SANITARI, RICORRE LA NECESSITÀ ASSOLUTA E URGENTE DI
OCCUPARE PROPRIETÀ PARTICOLARI PER CREARE OSPEDALI, CIMITERI O
PROVVEDERE AD ALTRI SERVIZI SANITARI, COMPRESA LA PROTEZIONE PER LE
OPERE DI PRESA E DI CONDUTTURA DELLE ACQUE POTABILI, SI PROCEDE AI
TERMINI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPO II DEL TITOLO II DELLA
LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359, SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI
PUBBLICA UTILITÀ E DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N.
2248, ALLEGATO E.
ART.
354.
SONO
A CARICO DELLO STATO LE INDENNITÀ PER ISPEZIONI SANITARIE
DISPOSTE DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA NELL'INTERESSE PUBBLICO E
TUTTE LE ALTRE SPESE CHE L'AUTORITÀ GOVERNATIVA CREDERÀ
DI ORDINARE A TUTELA DELLA SANITÀ PUBBLICA O PER SOCCORRERE
PROVINCIE E COMUNI COLPITI DA EPIDEMIE O DA EPIZOOZIE.
ART.
355.
SONO
OBBLIGATORIE PER I COMUNI E PER LE PROVINCIE LE SPESE POSTE A LORO
CARICO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE TESTO UNICO, NEL
TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE E IN QUALSIASI ALTRA
DISPOSIZIONE LEGISLATIVA.
ART.
356.
IN
CASO DI CONTESTAZIONE SULLA COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE, RITENUTE
RISPETTIVAMENTE OBBLIGATORIE PER LA PROVINCIA O PER IL COMUNE, IL
PREFETTO DECIDE DEFINITIVAMENTE, SENTITO IL PARERE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.
ART.
357.
SALVO
CHE LA LEGGE NON DISPONGA ALTRIMENTI CONTRO I PROVVEDIMENTI EMANATI
IN MATERIA SANITARIA DAL PODESTÀ È AMMESSO RICORSO IN
VIA GERARCHICA AL PREFETTO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE, UDITO IL
PARERE DEL MEDICO PROVINCIALE, E CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLE
AUTORITÀ GOVERNATIVE INFERIORI È AMMESSO RICORSO ALLE
AUTORITÀ SUPERIORI.
PER
QUANTO CONCERNE I RICORSI GERARCHICI E GLI ANNULLAMENTI DI UFFICIO IN
MATERIA SANITARIA SI OSSERVANO LE NORME GENERALI STABILITE NEL TESTO
UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.
ART.
358.
UN
REGOLAMENTO, APPROVATO CON DECRETO REALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI
STATO, DETERMINERÀ LE NORME GENERALI PER LA APPLICAZIONE DEL
PRESENTE TESTO UNICO.
I
CONTRAVVENTORI ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO GENERALE E A QUELLE
DEI REGOLAMENTI SPECIALI, DA APPROVARSI CON DECRETO REALE SENTITO IL
CONSIGLIO DI STATO ED EVENTUALMENTE OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE
VARIE PARTI DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI, SONO PUNITI, QUANDO NON
SIANO APPLICABILI PENE PREVEDUTE NELLE DISPOSIZIONI MEDESIME, CON
L'AMMENDA FINO A LIRE DUEMILA.
ART.
359.
È
ABROGATA OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA AL PRESENTE TESTO UNICO O CON
ESSO INCOMPATIBILE.
TITOLO
X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
CAPO
I. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI VIGILANZA IGIENICA $ /E DI
ASSISTENZA SANITARIA DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.
ART.
360.
AI
CONCORSI PER POSTI DI UFFICIALE SANITARIO, PREVEDUTI NELL'ART. 34,
INDETTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1937, POSSONO ESSERE AMMESSI,
INDIPENDENTEMENTE DAI LIMITI DI ETÀ, COLORO CHE ALLA DATA DEL
BANDO DI CONCORSO ABBIANO PRESTATO TRE ANNI DI ININTERROTTO SERVIZIO
IN UNO STESSO COMUNE O CONSORZIO, NELLA QUALITÀ DI UFFICIALE
SANITARIO, A SEGUITO DI NOMINA PREFETTIZIA ANCHE PROVVISORIA, PURCHÈ
SIANO STATI ASSUNTI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL PRESENTE TESTO UNICO.
ART.
361.
AI
CONCORSI PER POSTI DI SANITARIO CONDOTTO, PREVEDUTI NELL'ART. 68,
INDETTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1937, POSSONO ESSERE AMMESSI,
INDIPENDENTEMENTE DAI LIMITI DI ETÀ, I SANITARI CHE DIMOSTRINO
DI AVERE GIÀ PRESTATO SERVIZIO DI CONDOTTA, CON NOMINA
DIVENUTA DEFINITIVA, PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL PRESENTE TESTO UNICO.
ART.
362.
I
LABORATORI, CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TESTO
UNICO SONO GESTITI DAI COMUNI, PASSERANNO ALLE AMMINISTRAZIONI
PROVINCIALI, CON IL LORO IMPIANTO ED IL PERSONALE ADDETTO, ENTRO IL
TERMINE DI DUE ANNI DALLA DATA PREDETTA, SECONDO LE MODALITÀ
STABILITE NEL R. DECRETO 16 GENNAIO 1927, N. 155.
AL
PERSONALE DEI DETTI LABORATORI SI APPLICANO LE NORME SANCITE NEL
PRESENTE TESTO UNICO PER IL PERSONALE DEI LABORATORI PROVINCIALI.
ART.
363.
AI
CONCORSI PREVEDUTI NELL'ART. 85, INDETTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1937,
PER POSTI PRESSO I LABORATORI PROVINCIALI, POSSONO ESSERE AMMESSI,
INDIPENDENTEMENTE DAI LIMITI DI ETÀ, COLORO CHE ALLA DATA DEL
BANDO DI CONCORSO PRESTINO ININTERROTTO SERVIZIO, ANCHE PER EFFETTO
DI INCARICO PROVVISORIO, DAL ALMENO TRE ANNI, PRESSO LABORATORI DI
IGIENE E PROFILASSI DIPENDENTI DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI,
PURCHÈ ASSUNTI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL PRESENTE TESTO UNICO.
ART.
364.
L'APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL COLLOCAMENTO A RIPOSO, AL COMPIMENTO
DEI SESSANTACINQUE ANNI DI ETÀ, DEL PERSONALE SANITARIO
PREVEDUTO NEGLI ARTICOLI 47, 54, 76, 90, 96 E 362 DEL PRESENTE TESTO
UNICO, AVRÀ INIZIO COL 1 LUGLIO 1936, SALVO IL DISPOSTO DEL
COMMA SEGUENTE.
A
PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TESTO UNICO I
PREFETTI E LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, SECONDO LA RISPETTIVA
COMPETENZA, PROVVEDERANNO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SANITARI CHE
OLTRE AI SESSANTACINQUE ANNIDI ETÀ ABBIANO ANCHE COMPIUTO
QUARANTA ANNI DI SERVIZIO E DI QUELLI CHE ABBIANO COMPIUTO SETTANTA
ANNI DI ETÀ E TRENTACINQUE DI SERVIZIO.
CAPO
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E D ARTI
SANITARIE E DI ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.
SEZIONE
I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIO NI SANITARIE.
ART.
365.
SONO
AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI MEDICO CHIRURGO,
VETERINARIO, FARMACISTA E LEVATRICE, QUANTUNQUE SFORNITI DEL TITOLO
DI ABILITAZIONE PRESCRITTO A NORMA DEGLI ORDINAMENTI IN VIGORE:
a) I
CITTADINI ITALIANI DELLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO CHE ABBIANO
CONSEGUITO I DIPLOMI PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SUDDETTE IN
ISTITUTI AUTORIZZATI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO-UNGARICO, O CHE SIANO
IN POSSESSO DI DIPLOMI DI ALTRI STATI, CONFERMATI (NOSTRIFICATI) CON
PROVVEDIMENTO DELLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL DETTO CESSATO
IMPERO, NEI LIMITI STABILITI DAL R. DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1921,
N. 1396, CHE DETERMINA I CASI DI EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI PER
L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE CONSEGUITI PRESSO ISTITUTI
DELLA CESSATA MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA, E DAL R. DECRETO-LEGGE 16
AGOSTO 1926, N. 1914, CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO LA
LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO;
b) COLORO
CHE, MUNITI DI DIPLOMI ESTERI PER L'ESERCIZIO DI PROFESSIONI
SANITARIE, ABBIANO OTTENUTO CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO
L'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE NEL REGNO LA LORO PROFESSIONE AI SENSI
DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1923, N. 795, CHE DISCIPLINA
L'ESERCIZIO NEL REGNO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DA PARTE DI
LAUREATI O DIPLOMATI ALL'ESTERO RIMPATRIATI PER LA GUERRA.
ART.
366.
SONO
AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEL REGNO, MA SOLTANTO
PRESSO GLI STRANIERI, I MEDICI-CHIRURGHI DIPLOMATI ALL'ESTERO, CHE AL
TEMPO DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE 10 LUGLIO 1910, N. 455,
RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEGLI ORDINI DEI SANITARI, SI TROVANO DA
OLTRE TRE ANNI, ISCRITTI NEI RUOLI DEI CONTRIBUENTI, PER REDDITI DI
RICCHEZZA MOBILE, DERIVANTI DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE.
ART.
367.
SONO
AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA E DELLA PROTESI
DENTARIA, QUANTUNQUE NON ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
MEDICO CHIRURGO:
a) COLORO
CHE SIANO STATI LEGALMENTE ABILITATI A TALE ESERCIZIO IN VIRTÙ
DI DISPOSIZIONI ANTERIORI AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 1924, N. 1755,
CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELL'ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA;
b) I
CITTADINI ITALIANI DELLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO CHE SIANO IN
POSSESSO DI CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOTECNICA
RILASCIATE DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL CESSATO IMPERO
AUSTRO-UNGARICO, NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N.
1187, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI
CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO E DAL R. DECRETO 14
GIUGNO 1928, N. 1630, CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO LA
LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO.
ALLE
PERSONE CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI SOPRA INDICATE SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TESTO UNICO, RELATIVE ALL'ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
SEZIONE
II. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FARMACEUTICO.
ART.
368.
AI
TITOLARI DI FARMACIE LEGITTIME, AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 22
MAGGIO 1913, N. 468, ESISTENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL R.
DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1934, N. 463, È RICONOSCIUTO IL DIRITTO
DI CONTINUARE, VITA DURANTE, L'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA.
IL
TITOLARE DI DUE O PIÙ FARMACIE DEVE, ENTRO IL TERMINE DEL 30
SETTEMBRE 1934, NOTIFICARE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA, SE TUTTE LE
FARMACIE HANNO SEDE NELLA STESSA PROVINCIA O, ALTRIMENTI, AL
MINISTERO DELL'INTERNO PER QUALE DI ESSE INTENDA OPTARE. TRASCORSO
INUTILMENTE DETTO TERMINE, IL PREFETTO OD IL MINISTRO PER L'INTERNO,
SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, DETERMINANO, ANCHE IN RELAZIONE
ALLE ESIGENZE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA, PER QUALE DELLE FARMACIE
MEDESIME È RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI CONTINUARE, VITA
DURANTE, L'ESERCIZIO.
LE
FARMACIE PER LE QUALI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL
PRECEDENTE COMMA, NON È RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA
CONTINUAZIONE DEL RELATIVO ESERCIZIO, POSSONO ESSERE VENDUTE A
CONDIZIONE:
a) CHE
LA VENDITA ABBIA LUOGO NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 1936;
b) CHE
LA VENDITA SIA FATTA A FARMACISTA ISCRITTO NELL'ALBO PROFESSIONALE.
LE
FARMACIE CHE, ALLO SCADERE DEL TERMINE INDICATO NELLA LETTERA A), NON
SIANO STATE VENDUTE, SONO MESSE A CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 105.
L'AUTORIZZAZIONE
DATA DAL PREFETTO AI NUOVI TITOLARI DELLE FARMACIE È
STRETTAMENTE PERSONALE E NON PUÒ ESSERE CEDUTA O TRASFERITA AD
ALTRI.
ART.
369.
LE
FARMACIE, PER LE QUALI SIA STATO RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI
CONTINUARE L'ESERCIZIO A NORMA DEL PRIMO COMMA DEL PRECEDENTE
ARTICOLO, POSSONO ESSERE TRASFERITE, PER UNA VOLTA TANTO, PER ATTO
TRA VIVI O PER SUCCESSIONE, A CONDIZIONE CHE IL TRAPASSO DELLA
FARMACIA SIA FATTO A FAVORE DI FARMACISTA ISCRITTO NELL'ALBO
PROFESSIONALE.
NEL
CASO DI SUCCESSIONE, IL TRAPASSO DELLA FARMACIA PUÒ AVVENIRE
ANCHE A FAVORE DEL FIGLIO O DI UNO DEI FIGLI DEL TITOLARE PREMORTO,
SEBBENE NON FARMACISTA, PURCHÈ SIA AVVIATO AGLI STUDI
FARMACEUTICI O ALMENO INSCRITTO ALL'ULTIMO ANNO DI SCUOLA MEDIA DI
SECONDO GRADO.
IL
TRAPASSO DELLA FARMACIA, A QUALUNQUE TITOLO AVVENGA, DEVE ESSERE
COMUNICATO AL PREFETTO, IL QUALE, ACCERTATA L'OSSERVANZA DELLE
PRESCRIZIONI SOPRADETTE, RICONOSCE L'AVVENUTO TRASFERIMENTO
DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA AL NOME DEL NUOVO TITOLARE.
L'AUTORIZZAZIONE,
DATA DAL PREFETTO AL NUOVO TITOLARE DELLA FARMACIA, È
STRETTAMENTE PERSONALE E NON PUÒ ESSERE CEDUTA O TRASFERITA AD
ALTRI.
QUANDO
SI TRATTI DI SUCCESSIONE A FAVORE DI FIGLI, CHE SI TROVINO NELLE
CONDIZIONI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO
CONCEDE LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA FARMACIA FINO AL COMPLETAMENTO
DEGLI STUDI FARMACEUTICI.
DURANTE
LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA FARMACIA SI APPLICANO ALLA MEDESIMA LE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 379.
ART.
370.
ALLE
FARMACIE LEGITTIME, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1913,
N. 468, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL SECONDO COMMA
DELL'ART. 368.
LE
FARMACIE STESSE POSSONO ESSERE TRASFERITE, ESCLUSIVAMENTE PER
SUCCESSIONE E SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVEDUTE NELL'ARTICOLO
PRECEDENTE, A FAVORE DEL FIGLIO O DI UNO DEI FIGLI, ANCHE SE NON
FARMACISTA E, IN MANCANZA DI FIGLI, A FAVORE DEL CONIUGE CHE SIA
FARMACISTA.
ART.
371.
AI
COMUNI, ALLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED AGLI ALTRI
ENTI PUBBLICI, NONCHÉ ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE DI
PREVIDENZA E DI CONSUMO CHE, ALLA DATA DEL 31 MARZO 1934 SIANO
TITOLARI DI FARMACIE, È RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI CONTINUARE
L'ESERCIZIO.
ART.
372.
AI
FARMACISTI ADDETTI ALLE FARMACIE COMUNALI INDICATE NELL'ARTICOLO
PRECEDENTE SI APPLICANO LE NORME STABILITE NEL PRECEDENTE TESTO UNICO
PER I SANITARI CONDOTTI E, PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DI
QUIESCENZA, LE NORME STABILITE PER LA CASSA DI PREVIDENZA PER LE
PENSIONI AGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI.
I
CONCORSI PER LA NOMINA DEI FARMACISTI ADDETTI ALLE FARMACIE COMUNALI
SONO INDETTI DAL PREFETTO E GIUDICATI DALLA COMMISSIONE INDICATA
NELL'ART. 105 DEL PRESENTE TESTO UNICO.
ART.
373.
ALLE
SOCIETÀ ED AGLI ENTI NON PREVEDUTI NELL'ART. 371, I QUALI
SIANO TITOLARI DI FARMACIE LEGITTIME AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA
LEGGE 22 MAGGIO 1913, N. 468, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART.
368, SALVO PER QUANTO RIFLETTE IL DIRITTO DI CONTINUARE L'ESERCIZIO
DELLA FARMACIA, CHE RESTA LIMITATO A UN TRENTENNIO A DECORRERE DAL 31
MARZO 1934.
ART.
374.
AI
PROPRIETARI DELLE FARMACIE DI ANTICO DIRITTO, CONSIDERATE COME
PRIVILEGIATE GIUSTA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 22
MAGGIO 1913, N. 468, È RICONOSCIUTO, IN DEROGA ALLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 112 E 113 DEL PRESENTE TESTO
UNICO, PER SÈ E I LORO EREDI E AVENTI CAUSA, IL DIRITTO
ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE RISPETTIVE PER LA DURATA DI ANNI TRENTA
DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PREDETTA LEGGE; SCORSO IL QUALE TERMINE, IL
PRIVILEGIO DEI DETTI PROPRIETARI S'INTENDE DEFINITIVAMENTE ESTINTO.
RIMANE SALVO AI PROPRIETARI, CHE SIANO FARMACISTI, IL DIRITTO DI
CONTINUARE NELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA FINO AL TERMINE DELLA LORO
VITA.
FRATTANTO,
DURANTE IL DETTO TERMINE, LA EVENTUALE APERTURA DI NUOVE FARMACIE,
NEI COMUNI NEI QUALI SI TROVANO QUELLE PRIVILEGIATE COME SOPRA, È
SEMPRE DISPOSTA, ANCHE QUANDO SI TRATTI DI FARMACIE RURALI, ENTRO I
LIMITI DI POPOLAZIONE INDICATI NELL'ART. 104, SALVO IL CASO PREVEDUTO
NELL'ART. 109.
ART.
375.
NEI
TERRITORI ANNESSI IN BASE AGLI ARTICOLI 3 DELLA LEGGE 26 SETTEMBRE
1920, N. 1322, E 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1920, N. 1778, SI
APPLICANO, IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI ARTICOLI 368, 369, 370 E
374, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
1/A
AI PROPRIETARI DI FARMACIE DI DIRITTO REALE ORA ESISTENTI ED IN
ESERCIZIO NEI TERRITORI ANNESSI, SECONDO LA LEGGE AUSTRIACA 18
DICEMBRE 1906, N. 5 B. L. I., È RICONOSCIUTO PER SÈ E I
LORO EREDI E AVENTI CAUSA, IL DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE
RISPETTIVE NELLA SEDE ATTUALE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA DALLA
PUBBLICAZIONE DEL REGIO DECRETO 13 MAGGIO 1923, N. 1238; SCORSO IL
QUALE TERMINE, IL PRIVILEGIO DEI DETTI PROPRIETARI SI INTENDE
DEFINITIVAMENTE ESTINTO.
RIMANE
SALVO AI PROPRIETARI, CHE SIANO FARMACISTI, IL DIRITTO DI CONTINUARE
NELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA FINO AL TERMINE DELLA LORO VITA.
FRATTANTO,
DURANTE IL DETTO TERMINE, LA EVENTUALE APERTURA DI NUOVE FARMACIE NEI
COMUNI, NEI QUALI SI TROVANO LE FARMACIE IN PAROLA, È
DISPOSTA, ANCHE QUANDO SI TRATTI DI FARMACIE RURALI, ENTRO I LIMITI
DI POPOLAZIONE INDICATI NELL'ART. 104 DEL PRESENTE TESTO UNICO, SALVO
IL CASO PREVEDUTO NELL'ART. 109.
2/A
AI PROPRIETARI DELLE FARMACIE DI DIRITTO PERSONALE ORA ESISTENTI E IN
ESERCIZIO NEI TERRITORI ANNESSI, SECONDO LA LEGGE AUSTRIACA DEL 18
DICEMBRE 1906, N. 5 B. L. I., È RICONOSCIUTO, PER SÈ E
PER I LORO EREDI E AVENTI CAUSA E PER LA DURATA DI VENTI ANNI DALLA
PUBBLICAZIONE DEL REGIO DECRETO 13 MAGGIO 1923, N. 1238, IL DIRITTO
ALL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA RISPETTIVA, NELLA SEDE ATTUALE.
RIMANE
PERÒ FERMO NEI DETTI PROPRIETARI, CHE SIANO FARMACISTI, IL
DIRITTO DI ESERCITARE LA FARMACIA FINO AL TERMINE DELLA LORO VITA.
3/A
A MISURA CHE LE FARMACIE INDICATE NEI DUE PRECEDENTI NUMERI VENGANO A
CHIUDERSI, ANCHE PER ALCUNA DELLE CAUSE PREVEDUTE NEGLI ARTICOLI 113
E 114 DEL PRESENTE TESTO UNICO, LE FARMACIE STESSE NON POSSONO ESSERE
RIAPERTE CHE ENTRO I LIMITI DELLA PIANTA ORGANICA STABILITA DAL
PREFETTO E SOTTO LA OSSERVANZA DI TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI E NORME
CONTENUTE NEL PRESENTE TESTO UNICO.
ART.
376.
NELLA
CITTÀ DI FIUME E NEL RELATIVO TERRITORIO, ANNESSO AL REGNO IN
VIRTÙ DEL R. DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 1924, N. 211, SI
APPLICANO, IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI ARTICOLI 368, 369, 370 E
374 LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
1/A
AI PROPRIETARI DELLE FARMACIE DI DIRITTO REALE ORA ESISTENTI ED IN
ESERCIZIO NEL CIRCONDARIO DI FIUME, SECONDO IL PARAGRAFO 131 DELLA
LEGGE UNGHERESE XIV DELL'ANNO 1879, È RICONOSCIUTO, PER SÈ
E I LORO EREDI E AVENTI CAUSA, IL DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELLE
FARMACIE RISPETTIVE NELLA SEDE ATTUALE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL REGIO DECRETO 16 AGOSTO 1926, N.
1914; SCORSO IL QUALE TERMINE, IL PRIVILEGIO DEI DETTI PROPRIETARI SI
INTENDE DEFINITIVAMENTE ESTINTO.
RIMANE
SALVO AI PROPRIETARI, CHE SIANO FARMACISTI, IL DIRITTO DI CONTINUARE
NELL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE FINO AL TERMINE DELLA LORO VITA.
FRATTANTO,
DURANTE IL DETTO TERMINE, LA EVENTUALE APERTURA DI NUOVE FARMACIE NEL
TERRITORIO NEL QUALE SI TROVANO LE FARMACIE IN PAROLA, È
DISPOSTA, ANCHE QUANDO SI TRATTI DI FARMACIE RURALI, ENTRO I LIMITI
DI POPOLAZIONE INDICATI NELL'ARTICOLO 104 DEL PRESENTE TESTO UNICO,
SALVO IL CASO PREVEDUTO NELL'ART. 109.
2/A
AI PROPRIETARI DELLE FARMACIE DI DIRITTO PERSONALE ORA ESISTENTI E IN
ESERCIZIO NEL CIRCONDARIO DI FIUME, SECONDO IL PARAGRAFO 131 DELLA
LEGGE UNGHERESE XIV DELL'ANNO 1879, È RICONOSCIUTO, PER SÈ
E PER I LORO EREDI E AVENTI CAUSA, PER LA DURATA DI VENTI ANNI DALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL CITATO DECRETO, IL DIRITTO ALL'ESERCIZIO
DELLA FARMACIA RISPETTIVA, NELLA SEDE ATTUALE.
RIMANE
PERÒ FERMO NEI DETTI PROPRIETARI, CHE SIANO FARMACISTI, IL
DIRITTO DI ESERCITARE LA FARMACIA FINO AL TERMINE DELLA LORO VITA.
3/A
A MISURA CHE LE FARMACIE, INDICATE NEI DUE PRECEDENTI NUMERI, VENGANO
A CHIUDERSI, ANCHE PER ALCUNA DELLE CAUSE PREVEDUTE NEGLI ARTICOLI
113 E 114 DEL PRESENTE TESTO UNICO, LE FARMACIE STESSE NON POSSONO
ESSERE RIAPERTE CHE ENTRO I LIMITI DELLA PIANTA ORGANICA STABILITA
DAL PREFETTO E SOTTO LA OSSERVANZA DI TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI E
NORME CONTENUTE NEL PRESENTE TESTO UNICO.
ART.
377.
ALLE
FARMACIE INDICATE NEGLI ARTICOLI 375 E 376, NN. 1 E 2, SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 57, 58 E 60 DEL REGOLAMENTO 13 LUGLIO
1914, N. 829.
ART.
378.
LE
FARMACIE IL CUI TITOLARE NON SIA FARMACISTA DEBBONO AVERE, PER
DIRETTORE RESPONSABILE, IN CONFORMITÀ AL DISPOSTO DELL'ART.
121, UN FARMACISTA ISCRITTO NELL'ALBO PROFESSIONALE.
ART.
379
ALLE
FARMACIE PRIVILEGIATE PREVEDUTE NELL'ART. 374, CHE SIANO IN ESERCIZIO
ALLA SCADENZA DEL TRENTENNIO STABILITO DALL'ARTICOLO STESSO, E ALLE
FARMACIE DI DIRITTO TRANSITORIO DELLA VENEZIA GIULIA E TRIDENTINA E
DEL TERRITORIO DI FIUME, CHE SIANO IN SERVIZIO ALLA SCADENZA DEI
TERMINI STABILITI NEGLI ARTICOLI 375 E 376, SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 368, 369, 371 E 373.
ART.
380.
ENTRO
IL 31 MARZO 1935 IL PREFETTO, SENTITI I PODESTÀ DEI COMUNI
INTERESSATI, LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA E IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI SANITÀ, STABILIRÀ, CON SUO DECRETO, LA
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA, AGLI EFFETTI
DELL'ART. 104. IL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO È DEFINITIVO.
LE
FARMACIE RISULTANTI IN SOPRANNUMERO ALLA PIANTA ORGANICA SARANNO
GRADATAMENTE ASSORBITE NELLA PIANTA STESSA CON L'ACCRESCIMENTO DELLA
POPOLAZIONE O PER EFFETTO DI CHIUSURA DI FARMACIE CHE VENGANO
DICHIARATE DECADUTE.
ART.
381.
IL
MINISTRO DELLE FINANZE È AUTORIZZATO A INTRODURRE NELLO STATO
DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E IN QUELLO DELLA SPESA DEL MINISTERO
DELL'INTERNO LE VARIAZIONI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 115.
SEZIONE
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIO NI SANITARIE
AUSILIARE.
ART.
382.
IN
VIA TRANSITORIA E FINO AL 5 NOVEMBRE 1935, LA DIREZIONE DELLE SCUOLE
CONVITTO PROFESSIONALE PER INFERMERIE PUÒ ESSERE AFFIDATA
ANCHE AD INFERMIERE CHE ABBIANO SEGUITO I CORSI DELLE SCUOLE CONVITTO
PROFESSIONALI PER INFERMIERE, ESISTENTI AL 5 NOVEMBRE 1925, CHE
ABBIANO TENUTO CON LODE, PER ALMENO UN BIENNIO, FUNZIONI DIRETTIVE
DELL'ASSISTENZA INFERMIERA IN UN REPARTO OSPEDALIERO DEL REGNO,
NONCHÉ AD INFERMERIE DIPLOMATE IN SCUOLE CONVITTO STRANIERE.
SEZIONE
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILI ARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE.
ART.
383.
SONO
AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE COLORO CHE HANNO CONSEGUITO L'ATTESTATO DI ABILITAZIONI A
TERMINI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1264, CONCERNENTE
LA DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
ART.
384.
GL'INFERMIERI
CHE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1264, CITATA
NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, ERANO IN SERVIZIO PRESSO AMMINISTRAZIONI
OSPITALIERE E CHE A NORMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE MEDESIMA FURONO
MANTENUTI PROVVISORIAMENTE IN TALE SERVIZIO, SEBBENE SPROVVISTI DELLA
SPECIALE LICENZA O DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE PRESCRITTO PER
L'ESERCIZIO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ, DEBBONO, ENTRO IL 31
LUGLIO 1936, MUNIRSI DELL'UNO O DELL'ALTRO DEI TITOLI ANZIDETTI.
ART.
385.
FINO
A QUANDO NON SIANO STATE ISTITUITE LE SCUOLE AUTORIZZATE A RILASCIARE
LE LICENZE DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE, È IN FACOLTÀ DEL MINISTRO PER
L'INTERNO, SENTITO QUELLO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE, DI INDIRE NUOVE
SESSIONI DI ESAMI DI IDONEITÀ PER GLI INFERMIERI INDICATI NEL
PRECEDENTE ARTICOLO E PER COLORO I QUALI, AL MOMENTO IN CUI GLI ESAMI
VENGONO INDETTI, ABBIANO UN TIROCINIO DI ALMENO QUATTRO ANNI
NELL'ARTE CHE INTENDONO DI ESERCITARE.
SEZIONE
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SO GGETTE A
VIGILANZA SANITARIA.
ART.
386.
POSSONO
ESSERE AUTORIZZATI ALL'IMPIEGO DEI RAGGI RONTGEN E DEL RADIO A SCOPO
TERAPEUTICO I SANITARI CHE, ALLA DATA PREVEDUTA NELL'ARTICOLO
CONSECUTIVO, ABBIANO ESERCITATO ININTERROTTAMENTE, PER UN PERIODO NON
INFERIORE AD ANNI CINQUE, LA RADIOTERAPIA E LA RADIUMTERAPIA.
L'AUTORIZZAZIONE
È CONCESSA CON DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO.
ART.
387.
LE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 195, 196, 197, 198 E 386 DEL
PRESENTE TESTO UNICO, RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
RADIOLOGIA E DI RADIUMTERAPIA ED ALL'USO DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE,
ENTRERANNO IN VIGORE ENTRO IL TERMINE CHE SARÀ STABILITO NEL
REGOLAMENTO.
CAPO
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABIT ATO.
ART.
388.
LE
STALLE RURALI ESISTENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO
PREFETTIZIO INDICATO DALL'ART. 234, DOVRANNO, ENTRO IL TERMINE DI
CINQUE ANNI DALLA PUBBLICAZIONE STESSA, ESSERE DOTATE, QUALORA NON LO
SIANO, DELLA CONCIMAIA PRESCRITTA.
IL
PROPRIETARIO CHE NON ABBIA OTTEMPERATO ALLE DETTE PRESCRIZIONI È
PUNITO CON L'AMMENDA DA LIRE TRECENTO A CINQUECENTO. EGLI, INOLTRE,
DECADE DA OGNI AGEVOLAZIONE DI CREDITO, O FISCALE, EVENTUALMENTE
OTTENUTA DALLO STATO PER LE STALLE O PER IL BESTIAME IN RELAZIONE
ALL'UNITÀ COLTURALE IN CUI LA STALLA SI TROVI E NON POTRÀ
DI NUOVO OTTENERE LE AGEVOLAZIONI ANZIDETTE O ALTRE, FIN QUANDO NON
SI SIA MESSO IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO CITATO.
ART.
389.
È
FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 2
DEL R. DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1925, N. 2385, RELATIVA ALLA
COMPETENZA DEI COMITATI TECNICI AMMINISTRATIVI FUNZIONANTI PRESSO I
PROVVEDITORATI ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL MEZZOGIORNO E LE ISOLE E
PRESSO L'ALTO COMMISSARIATO DI NAPOLI.
CAPO
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALA TTIE
INFETTIVE E SOCIALI.
SEZIONE
I. DISPOSIZIONI PER COMBATTERE LA TUBERCOLOSI.
ART.
390.
AL
FINE DI PROVVEDERE ALLE OPERE PER LA COSTRUZIONE E LO ADATTAMENTO DI
SPECIALI LUOGHI DI CURA A TIPO SANATORIALE OD OSPEDALIERO SANATORIALE
PER GLI AMMALATI DI TUBERCOLOSI, CON PARTICOLARE RIGUARDO A COLORO
PER I QUALI LA MALATTIA FU CONTRATTA O AGGRAVATA IN SERVIZIO MILITARE
DI GUERRA, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI È AUTORIZZATA A
CONCEDERE, FINO AL 30 GIUGNO 1937, AI COMUNI E ALLE PROVINCIE, ANCHE
RIUNITI IN CONSORZIO, MUTUI ESTINGUIBILI IN UN PERIODO DI TEMPO NON
ECCEDENTE I TRENTACINQUE ANNI E, IN CASO DI ASSOLUTA NECESSITÀ
GIUSTIFICATA DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ENTE MUTUATARIO, IN
CINQUANTA ANNI, CON LE GARANZIE STABILITE NEGLI ARTICOLI 75 E
SEGUENTI DEL TESTO UNICO DI LEGGI APPROVATO CON R. DECRETO 2 GENNAIO
1913, N. 453 (LIBRO II, PARTE I).
I
MUTUI, CHE LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI È AUTORIZZATA A
CONCEDERE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, SONO COLLOCATI SUI FONDI
DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.
I
MUTUI POSSONO ANCHE ESSERE CONCESSI A ISTITUTI DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA O AD ALTRI ENTI MORALI; IN TAL CASO, QUANDO LA
CONCESSIONE DEL MUTUO NON SIA GARANTITA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
O PROVINCIALE, SARÀ ACCETTATA IN GARANZIA RENDITA SU TITOLI
DELLO STATO VINCOLATI PER TUTTA LA DURATA DEL MUTUO, NON SUPERIORE A
UN TRENTENNIO.
ART.
391.
LA
SOMMA COMPLESSIVA PER I MUTUI CONCESSI O DA CONCEDERE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, NON PUÒ SUPERARE I 45 MILIONI.
OGNI
SINGOLO MUTUO NON PUÒ ECCEDERE LA SOMMA DI 800.000 LIRE.
LO
STATO ASSUME A SUO CARICO GLI INTERESSI, CHE CORRISPONDE ALLA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI IN TANTE QUOTE UGUALI QUANTI SONO GLI ANNI DI
AMMORTAMENTO.
TALE
CONTRIBUTO NON PUÒ SUPERARE IN ALCUN CASO QUELLO CHE LO STATO
AVREBBE ASSUNTO SE I MUTUI FOSSERO STATI CONCESSI AL SAGGIO DI
INTERESSE VIGENTE QUANDO LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO
ENTRARONO IN VIGORE. I FONDI OCCORRENTI SONO STANZIATI NEL BILANCIO
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.
LE
SOMME DISPONIBILI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO, SONO PORTATE IN AUMENTO
DELLA DISPONIBILITÀ DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI.
IL
CONCORSO DELLO STATO PUÒ ESSERE CONCESSO ANCHE QUANDO I MUTUI
SIANO CONTRATTI CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI,
MA LA CONCESSIONE NON PUÒ IMPORTARE AL BILANCIO DELLO STATO UN
ONERE SUPERIORE A QUELLO CHE DERIVEREBBE SE IL PRESTITO FOSSE
CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
AI
MUTUI E AI LAVORI PREVEDUTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE SONO ESTESE, IN
QUANTO SIANO APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI PER LE
OPERE IGIENICHE CHE DEBBANO ESSERE ESEGUITE CON MUTUI DI FAVORE E COL
CONCORSO DELLO STATO.
ART.
392.
I
BENEFICI, INDICATI NEGLI ARTICOLI 390 E 391, SONO ESTENSIBILI ANCHE
ALLE OPERE DI COSTRUZIONE E DI ADATTAMENTO DI LOCALI PER COLONIE
PERMANENTI DI BAMBINI DISPOSTI ALLA TUBERCOLOSI.
LA
SPESA PER IL CONCORSO DELLO STATO AI RELATIVI MUTUI DI FAVORE GRAVA
SULLO STESSO FONDO STANZIATO PER L'ESECUZIONE DI DETTI ARTICOLI.
SEZIONE
II. DISPOSIZIONI PER DIMINUIRE LE CAUSE DELLA MALARIA.
ART.
393.
CON
REGIO DECRETO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO, DI CONCERTO
COI MINISTRI PER LE FINANZE, PER I LAVORI PUBBLICI E PER
L'AGRICOLTURA E FORESTE, POTRÀ PROCEDERSI ALLA SOPPRESSIONE O
ALLA EVENTUALE TRASFORMAZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LA LOTTA
ANTIMALARICA NELLE VENEZIE.
LO
STESSO REGIO DECRETO DETERMINERÀ LA DESTINAZIONE DEL
PATRIMONIO DELL'ENTE NEL CASO DI SOPPRESSIONE.
CAPO
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA MORTUARIA.
ART.
394.
I
COMUNI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE TESTO UNICO,
NON SONO PROVVISTI DEL CIMITERO A SISTEMA DI INUMAZIONE SECONDO
L'ART. 337, SONO TENUTI A PROVVEDERSENE ENTRO IL TERMINE DI TRE ANNI
DALLA DATA PREDETTA.
A
TALE SCOPO IL PREFETTO ASSEGNA UN TERMINE ENTRO IL QUALE IL COMUNE
DEVE PRESENTARE, PER L'APPROVAZIONE. IL PROGETTO RELATIVO.
IN
CASO DI INADEMPIMENTO, IL PREFETTO PROVVEDE DI UFFICIO, SALVI I
PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, AI TERMINI
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGE COMUNALE E
PROVINCIALE.
VISTO,
D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE:
IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO:
MUSSOLINI.
Annesso
B
TABELLA
N. 1. DEI DIRITTI DI PRATICA SANITARIA, PREVEDUTI DALL'ART. 30. $T
omissis
Annesso
C
TABELLA
N. 2. TABELLA DEI DIRITTI PER LA VISITA DEL BESTIAME E DEI PRODOTTI
ED AVANZI ANIMALI AI CONFINI DELLO STATO, AI TERMINI DELL'ART. 32. $T
omissis
Annesso
D
TABELLA
N. 3. TASSA DI CONCESSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED
ESERCIZIO DI UNA FARMACIA E TASSA D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE (ART.
108 128 E 145). $T
omissis
Annesso
E
TABELLA
N. 4. TASSA DI CONCESSIONE PER LE LICENZE DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DI UN'ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ART.
142).
A)
PER LE ARTI DELL'OTTICO, DEL MECCANICO ORTOPEDICO ED ERNISTA, L. 50;
B)
PER GLI ODONTOTECNICI E PER GLI INFERMIERI, COMPRESI I MASSAGGIATORI
E I CAPI BAGNINI DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI, L. 30.
Annesso
F
TABELLA
N. 5. TASSA DI CONCESSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE A PRODURRE E A
METTERE IN COMMERCIO SPECIALITÀ MEDICINALI (ART. 178).
1/A
TASSA ANNUA PER OGNI OFFICINA DI SPECIALITÀ MEDICINALI:
a) PER
OFFICINE CHE NON IMPIEGHINO COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI CINQUE
PERSONE (ESCLUSO IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE), L. 200;
b) PER
OFFICINE CHE NON IMPIEGHINO COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 10 PERSONE
(ESCLUSO IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE), L. 500;
c) PER
OFFICINE CHE NON IMPIEGHINO COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 20 PERSONE
(ESCLUSO IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE), L. 2000;
d) PER
OFFICINE CHE IMPIEGHINO COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 20 PERSONE
(ESCLUSO IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE), L. 5000.
2/A
TASSA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI SPECIALITÀ
MEDICINALI:
a) PER
OFFICINE CHE NON IMPIEGHINO COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 5 PERSONE
(ESCLUSO IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE), L. 200;
b) PER
OFFICINE CHE NON IMPIEGHINO COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 10 PERSONE
(ESCLUSO IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE), L. 500;
c) PER
OFFICINE CHE NON IMPIEGHINO COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 20 PERSONE
(ESCLUSO IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE), L. 2000;
d) PER
OFFICINE CHE IMPIEGHINO COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI 20 PERSONE
(ESCLUSO IL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE), L. 5000.
3/A
TASSA PER REGISTRAZIONE SANITARIA DI SPECIALITÀ MEDICINALI
ESTERE E NAZIONALI, PER OGNI SPECIALITÀ, SERIE O CATEGORIA DI
SPECIALITÀ, L. 1000.
4/A TASSA DI NUOVA REGISTRAZIONE
SANITARIA PER SPECIALITÀ ESTERE O NAZIONALI, VARIATE NELLA
LORO COMPOSIZIONE, PER OGNI SPECIALITÀ, SERIE O CATEGORIA DI
SPECIALITÀ, L. 100.
5/A
TASSA ANNUA PER OGNI SPECIALISTÀ ESTERA O NAZIONALE, SERIE O
CATEGORIA DI SPECIALITÀ REGISTRATE, L. 250.
6/A
TASSA PER REGISTRAZIONE SANITARIA DI SPECIALITÀ ESTERE O
NAZIONALI, GIÀ ESISTENTI E DENUNCIATE FINO AL 31 DICEMBRE
1929, PER OGNI SPECIALITÀ, SERIE O CATEGORIA DI SPECIALITÀ,
L. 500.
Annesso
G
TABELLA
N. 6. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE
PREFETTIZIA DI CUI ALL'ART. 196 (1/A COMMA) L. 200 TASSA ANNUA DI
ISPEZIONE (ART. 196).
A)
PER APPARECCHI DI TENSIONE UGUALE O SUPERIORE A 100 MILA VOLTA, L.
200;
B)
PER APPARECCHI DI TENSIONE INFERIORE A 100 MILA VOLTA, L. 100.
I
POSSESSORI DI DUE O PIÙ APPARECCHI DI CIASCUNA DELLE CATEGORIE
A) E B) SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELL'INTERA TASSA ANNUA DI ISPEZIONE
PER IL PRIMO E DELLA METÀ DELLA TASSA PER CIASCUNO DEGLI
ALTRI.
Annesso
H
TABELLA
N. 7. SOVVENZIONE SPETTANTE AI DISCENDENTI, ASCENDENTI, FRATELLI O
SORELLE, CONIUGE SUPERSTITE DI OPERAI DECEDUTI PER FEBBRE PERNICIOSA
(ART. 329): $T
omissis
Annesso
I
TABELLA
N. 8. TASSA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO, TUMULAZIONE ED
ESUMAZIONE DI CADAVERI, CONCESSA A RICHIESTA DI PRIVATI (ART. 342):
A)
SE RILASCIATA DAL MINISTRO PER L'INTERNO O DAL PREFETTO PER
DELEGAZIONE DEL MINISTRO, L. 540;
B)
SE RILASCIATA DAL PREFETTO NELLA PROPRIA COMPETENZA, L. 180.
TASSA
DI AUTORIZZAZIONE PER LA TUMULAZIONE DI CADAVERI IN LOCALITÀ
DIFFERENTI
DAL CIMITERO (ART. 342) L. 360
VISTO,
D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE:
IL
CAPO DEL GOVERNO
IL
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO
PER L'INTERNO:
MUSSOLINI
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