Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996


Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996

NORME TECNICHE PER IL CALCOLO, L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE 
Art. 1. 
1. Sono approvate le allegate norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla 
legge 5-11-1971, n. 1086, che si riportano in allegato al presente decreto e di cui formano parte 
integrante. 
2. Sono altresì applicabili le norme tecniche di cui al precedente decreto 14-2-1992 per la 
parte concernente le norme di calcolo e le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili e le 
relative regole di progettazione e di esecuzione. 
3. E’ consentita l’applicazione delle norme europee sperimentali Eurocodice 2 - 
Progettazione delle strutture di calcestruzzo, parte 1 - 1, regole generali e regole per gli edifici - 
ed Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio, parte 1 - 1, regole generali e regole per 
gli edifici - nelle rispettive versioni in lingua italiana, pubblicate a cura dell’UNI (UNI ENV 
1992 - 1 - 1, ratificata in data gennaio 1993 e UNI ENV 1993 - 1 - 1, ratificata in data giugno 
1994), come modificate ed integrate dalle prescrizioni di cui alla parte I, sezione III, ed alla parte 
II, sezione III, delle norme tecniche di cui al primo comma. 
Art. 2. 
1. L’adozione da parte del progettista, e sotto sua responsabilità, di uno dei sistemi 
normativi indicati rispettivamente nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1, ne comporta l’applicazione 
unitaria ed integrale all’intero organismo strutturale. 
2. L’inosservanza delle norme di cui all’art. 1 è sanzionata ai sensi della legge 5-11-1971, n. 
1086. 
Art. 3. 
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 devono essere osservate per tutte le opere, se e per quanto, per 
la specifica categoria di opere, non viga diversa regolamentazione. 
Art. 4. 
1. Le presenti norme entreranno in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Art. 5. 
1. Salvo quanto disposto nell’art.1, secondo comma, in via transitoria continuano ad applicarsi le 
norme di cui al precedente decreto 14-2-1992 per le opere in corso e per le quali sia stata già 
presentata la denuncia prevista dall’art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086, nonchè per le opere di 
cui all’ultimo comma dello stesso art. 4, per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per 
l’appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata. 
PARTE GENERALE 
Si riportano qui di seguito le considerazioni generali e comuni alle Parte I, cemento armato 
normale e precompresso e Parte II, acciaio.?2 
1. MODALITÀ OPERATIVE 
Nell’ambito delle presenti norme tecniche, possono essere seguite, in alternativa, due diverse 
modalità operative di verifica delle costruzioni, riportate rispettivamente nelle Sezioni II e III 
delle Parti I (CA/CAP) e II (Acciaio). 
La Sezione II fornisce le indicazioni da seguire per la verifica delle strutture in cemento 
armato normale e precompresso e in acciaio. 
La Sezione III fornisce le indicazioni per l’uso degli Eurocodici UNI ENV 1992-1-1: 
Progettazione di strutture in c.a. datato gennaio 1993 (EC2) ed UNI ENV 1993-1-1: 
Progettazione di strutture in acciaio datato giugno 1994 (EC3) fornendo altresì specifiche 
prescrizioni integrative, sostitutive e soppressive delle indicazioni contenute nei medesimi 
Eurocodici. La Sezione III costituisce il (DAN) Documento di applicazione nazionale, così 
richiamato nei documenti del CEN (Comitato europeo di normalizzazione). 
Al successivo punto 7 si riportano le prescrizioni circa le azioni di calcolo, che debbono essere 
seguite per l’impiego delle Sezioni II e III delle Parti I e II. 
2. SEZIONE I 
Nella Sezione I sono riportate le prescrizioni comuni alle Sezioni II e III. Tali prescrizioni 
comuni sostituiscono le corrispondenti indicazioni riportate nel decreto ministeriale 14-2- 
1992. 
In particolare valgono le seguenti indicazioni comuni: 
a) per le azioni si farà riferimento a quanto indicato nelle norme “Criteri generali per la 
verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” emanate ai sensi 
dell’art. 1 della legge 2-2-1974, n. 64; 
b) per i materiali ed i prodotti si dovranno seguire le indicazioni contenute nel Cap. 2 
della Sezione I; 
c) per il collaudo statico valgono le prescrizioni riportate nel Cap. 3 della Sezione I. 
3. NORME DI RIFERIMENTO 
Le norme europee di riferimento citate nelle norme UNI ENV 1992-1-1 ed UNI ENV 1993-1-1 
non sono al momento per la maggior parte disponibili, o lo sono soltanto, in alcuni casi, in forma 
di norme sperimentali. 
Fermo restando l’obbligo di seguire le prescrizioni delle norme sui materiali esplicitamente 
richiamate al punto 3 delle presenti norme (Cap. 2 della Sezione I), per altre norme citate nelle 
norme UNI ENV 1992-1-1 e UNI ENV 1993-1-1 possono adottarsi le norme citate nel presente 
decreto, o, in mancanza, le norme nazionali pertinenti. 
4. NORME TECNICHE: METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI 
Il metodo delle tensioni ammissibili può essere applicato così come previsto dall’art. 2 del 
presente decreto, riferendosi alle norme tecniche di cui al decreto 14-2-1992, che si debbono in 
tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e prodotti, le azioni e il collaudo statico per i 
quali valgono le indicazioni riportate nella Sezione I del presente decreto, nonchè gli Allegati 
per i quali valgono quelli uniti alle presenti norme tecniche. 
In particolare si dovrà fare riferimento, per quanto concerne le azioni, alle specifiche 
prescrizioni contenute nelle norme tecniche “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” in vigore al momento dell’uso. 
5. NORME TECNICHE: ALTRI METODI DI VERIFICA 
Nella progettazione si possono adottare metodi di verifica e regole di dimensionamento diversi 
da quelli contenuti nelle presenti norme tecniche purchè fondati su ipotesi teoriche e risultati 
sperimentali scientificamente comprovati e purchè sia comprovata una sicurezza non inferiore 
a quella qui prescritta.?3 
6. INDICAZIONE DELLA NORMA TECNICA SEGUITA 
Negli elaborati di progetto previsti all’art. 4 punto b) della legge 1086/1971, deve essere indicata 
chiaramente la norma tecnica alla quale si è fatto riferimento. 
7. AZIONI DI CALCOLO 
Le verifiche debbono essere condotte nei riguardi degli stati limite di esercizio e degli stati 
limite ultimi. 
Le azioni sulla costruzione devono essere cumulate in modo da determinare condizioni di carico 
tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità 
ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, 
come consentito dalle norme vigenti. 
Per gli stati limite ultimi si adotteranno le combinazioni del tipo: 
. i= n 
F d = ? g ?G k + ? p ?P k + ? q ?[ Q lk + ? (? oi ?Q ik) ] 
. i=2 
essendo: 
G k il valore caratteristico delle azioni permanenti; 
P k il valore caratteristico della forza di precompressione; 
Q lk il valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione; 
Q ik i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti; 
? g = 1,4 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
? p = 0,9 (1,2 se il suo contributo diminuisce la sicurezza); 
? q = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza); 
? oi = coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla base di 
considerazioni statistiche. 
Qualora le deformazioni impresse esercitino una azione significativa sullo stato limite ultimo 
considerato se ne deve tener conto applicando loro un coefficiente di 1,2. 
Il contributo delle deformazioni impresse, non imposte appositamente, deve essere trascurato 
se a favore della sicurezza. Per gli stati limite di esercizio si devono prendere in esame le 
combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti con ? g = ? p = ? q = 1, e applicando ai 
valori caratteristici delle azioni variabili adeguati coefficienti ? o ? 1 ? 2 . 
In forma convenzionale le combinazioni possono essere espresse nel modo seguente: 
combinazioni rare: 
. i= n 
F d = G k + P k + Q lk + ? (? oi ?Q ik) 
. i=2?4 
combinazioni frequenti: 
. i= n 
F d = G k + P k + ? L1 +Q lk + ? (? 2i ?Q ik) 
. i=2 
combinazioni quasi permanenti: 
. i= n 
F d = G k + P k + ? (? 2i ?Q ik) 
. i=2 
? L1 coefficiente atto a definire i valori delle azioni assimilabili ai frattili di ordine 0,95 
delle distribuzioni dei valori istantanei; 
? 2i coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni variabili assimilabili ai 
valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei. 
In mancanza di informazioni adeguate si potranno attribuire ai coefficienti ? 0, ? 1 , ? 2 , i valori 
seguenti: 
PROSPETTO 1 
Azione ? 0 ? 1 ? 2 
Carichi variabili nei fabbricati per: 
abitazioni 0,7 0,5 0,2 
uffici,negozi,scuole,ecc 0,7 0,6 0,3 
Autorimesse 0,7 0,7 0,6 
Vento, neve 0,7 0,2 0 
Parte I CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO 
SIMBOLOGIA 
A – Simboli 
A area 
E modulo di elasticità longitudinale 
F azioni in generale (carichi e deformazioni imposte) 
G azioni permanenti; modulo di elasticità tangenziale 
I momento di inerzia 
L limite di fatica 
M momento flettente 
N forza normale; numero di piegamenti nella prova di?5 
piegamento (per armature di precompressione) 
P forza di precompressione 
Q azioni variabili 
S effetto delle azioni (sollecitazione agente) 
T momento torcente 
V forza di taglio 
b larghezza 
c spessore (di ricoprimento) 
d diametro (granulometria); altezza utile 
e eccentricità 
f resistenza di un materiale 
g carico permanente ripartito; accelerazione di gravità 
h altezza totale di una sezione 
i raggio di inerzia 
j numero di giorni 
l lunghezza di un elemento; allungamento a rottura per 
acciaio da c.a.p. 
m momento flettente per unità di lunghezza 
n forza normale per unità di lunghezza; coefficiente di 
omogeneizzazione delle armature; numero 
q carico variabile ripartito 
r raggio; rilassamento 
s scarto quadratico medio 
t tempo; momento torcente per unità di lunghezza 
u perimetro 
v forza di taglio per unità di lunghezza o larghezza 
w apertura delle fessure 
x altezza dell’asse neutro 
y altezza del diagramma rettangolare delle tensioni normali 
z braccio delle forze interne 
? coefficiente di sicurezza (? m per i materiali, ? f per le azioni); peso specifico 
? coefficiente di variazione 
? deformazione 
? deformazione 
µ coefficiente di attrito 
? snellezza 
p rapporto geometrico di armatura 
? tensione normale 
? tensione tangenziale 
? coefficiente di deformazione viscosa 
? coefficiente di amplificazione dei carichi nel carico di punta; 
rapporto meccanico di armatura 
?diametro di una barra o di un cavo sommatoria 
? sommatoria 
B - Indici 
b aderenza 
c calcestruzzo 
d valore di calcolo?6 
e limite di elasticità di un materiale; effettivo; efficace 
f forze ed altre azioni; flessione 
g carico permanente 
i iniziale 
h orizzontale 
k valore caratteristico 
l longitudinale 
m valore medio; materiale; momento flettente 
n sforzo normale 
p precompressione 
q carico variabile 
s acciaio; ritiro 
r rilassamento; fessurazione 
t trazione; torsione 
u ultimo (stato limite) 
w anima 
y snervamento 
C - Simboli speciali 
?come indice di un simbolo = valore asintotico 
D - Simboli frequenti 
Calcestruzzo 
f c resistenza cilindrica a compressione 
R c resistenza cubica 
R cm resistenza media cubica 
f cm resistenza media cilindrica 
R ck resistenza caratteristica cubica 
f ck resistenza caratteristica cilindrica 
f cd resistenza di calcolo cilindrica = f ck /? c 
f ct resistenza a trazione 
f ctk resistenza caratteristica a trazione 
f ctd resistenza di calcolo a trazione = f ctk /? c 
Acciaio per cemento armato 
f ? tensione di snervamento 
f t tensione di rottura 
f ? k tensione caratteristica di snervamento 
f tk tensione caratteristica di rottura 
f (0,2) tensione allo 0,2% di deformazione residua 
f (0,2)k tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione 
residua 
Acciaio per precompressione 
f p ? tensione di snervamento (barre)?7 
f p(1) tensione all’1% di deformazione sotto carico 
f p(0,2)tensione allo 0,2% di deformazione residua 
f pt tensione di rottura 
f yk tensione caratteristica di snervamento (barre) 
f p(1)k tensione caratteristica all’1% di deformazione sotto carico 
f p(0,2)k tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione residua 
f ptk tensione caratteristica di rottura 
Sezione I Prescrizioni generali e comuni 
1. OGGETTO. 
Formano oggetto delle presenti norme tutte le opere di conglomerato cementizio armato 
normale e di conglomerato cementizio armato precompresso, eccettuate quelle per le quali vige 
una regolamentazione apposita a carattere particolare. 
I dati sulle azioni da considerare nei calcoli sono quelli contenuti nelle norme “Criteri generali 
per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” emanate ai sensi 
dell’art. 1 della legge 2-2-1974, n. 64. 
Nell’ambito di uno stesso organismo strutturale non è consentito adottare regole progettuali 
ed esecutive provenienti in parte dalla Sez. II e in parte dalla Sez. III ovvero in parte 
derivanti dall’uso del metodo delle tensioni ammissibili. 
Le presenti norme non sono applicabili ai calcestruzzi confezionati con aggregati leggeri. 
Tali calcestruzzi possono essere impiegati purchè venga garantita, con adeguata 
documentazione teorica e sperimentale, una sicurezza non inferiore a quella prevista dalle 
presenti norme. 
2. MATERIALI E PRODOTTI. 
I materiali ed i prodotti debbono rispondere ai requisiti indicati nell’Allegato 1. 
Potranno inoltre essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un 
benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a 
specifiche nazionali dei Paesi della Comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano un 
livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 
89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico 
centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
2.1. Calcestruzzo. 
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla 
UNI 9858 (maggio 1991). 
2.1.1. RESISTENZA A COMPRESSIONE SEMPLICE. 
Le presenti norme sono basate sulla resistenza a compressione misurata su cubi di spigolo 15, 
16 o 20 cm. La resistenza a compressione del calcestruzzo verrà valutata secondo le indicazioni 
dell’Allegato 2. 
2.1.2. RESISTENZA A TRAZIONE SEMPLICE. 
Il valore medio della resistenza a trazione semplice (assiale) in mancanza di diretta 
sperimentazione può essere assunto pari a: 
f ctm = 0,27 3 ?R 2 ck N/mm²?8 
I valori caratteristici corrispondenti ai frattili 5% e 95% possono assumersi rispettivamente 
pari a 0,7 f ctm ed 1,3 f ctm 
Il valore medio della resistenza a trazione per flessione si assume, in mancanza di 
sperimentazione diretta, pari a: 
f ctm = 1,2 f ctm 
2.1.3. MODULO ELASTICO. 
Per modulo elastico istantaneo, tangente all’origine, in mancanza di diretta sperimentazione da 
eseguirsi secondo la norma UNI 6556 (marzo 1976), si assume in sede di progetto il valore: 
E c = 5700 ?R ck (N/mm²) 
Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da considerarsi 
vincolante nell’interpretazione dei controlli sperimentali delle strutture. 
2.1.4. COEFFICIENTE DI POISSON. 
Per il coefficiente di Poisson può adottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore 
compreso tra 0 e 0,2. 
2.1.5. COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA. 
In mancanza di una determinazione sperimentale diretta il coefficiente di dilatazione termica 
del conglomerato può assumersi pari a 10x10 -6 °C -1 . 
2.1.6. RITIRO. 
In mancanza di sperimentazione diretta e quando non si ricorra ad additivi speciali, si 
ammetteranno per il ritiro finale ? cs (t ?, t 0 ) i seguenti valori: 
a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75% 
t 0 ? ?20 cm ? ?60 cm 
1 ÷ 7 giorni 0,26 x 10 -3 0,21 x 10 -3 
8 ÷ 60 giorni 0,23 x 10 -3 0,21 x 10 -3 
> 60 giorni 0,16 x 10 -3 0,20 x 10 -3 
b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55% 
t 0 ? ?20 cm ? ?60 cm 
1 ÷ 7 giorni 0,43 x 10 -3 0,31 x 10 -3 
8 ÷ 60 giorni 0,32 x 10 -3 0,30 x 10 -3 
> 60 giorni 0,19 x 10 -3 0,28 x 10 -3 
in cui: 
t 0 = età conglomerato a partire dalla quale si considera l’effetto del ritiro;?9 
.2 A c 
? = dimensione fittizia = ------------- 
. u 
A c = area della sezione del conglomerato; 
u = perimetro della sezione di conglomerato a contatto con l’atmosfera. 
Per valori intermedi si interpolerà linearmente. 
Per valutare la caduta di tensione nelle armature da c.a.p. conseguente al ritiro del calcestruzzo 
si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 4.3.4.8. a). 
2.1.7. VISCOSITA’. 
In mancanza di sperimentazione diretta, per il coefficiente finale di viscosità ? (t ?, t 0 ), di un 
conglomerato sottoposto ad una tensione al più uguale a 0,3 R ckj al tempo t 0 = j di messa in 
carico, si ammetteranno i seguenti valori: 
a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75% 
T 0 ? ?20 cm ? ?60 cm 
3 ÷ 7 giorni 2,7 2,1 
8 ÷ 60 giorni 2,2 1,9 
> 60 giorni 1,4 1,7 
b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55% 
T 0 ? ?20 cm ? ?60 cm 
3 ÷ 7 giorni 3,8 2,9 
8 ÷ 60 giorni 3,0 2,5 
> 60 giorni 1,7 2,0 
Il significato dei simboli è riportato al precedente punto 2.1.6. 
Per i valori intermedi si interpolerà linearmente. 
Per valutare la caduta di tensione delle armature da c.a.p conseguente alla viscosità del 
calcestruzzo, si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 4.3.4.8. b). 
2.1.8. DURABILITA’. 
Al fine di garantire la durabilità del conglomerato particolarmente in ambiente aggressivo, 
così come in presenza di cicli di gelo e disgelo, è necessario studiarne adeguatamente la 
composizione. 
Si potrà anche fare riferimento alla norma UNI 9858 (Maggio 1991) citata al punto 2.1. 
2.2. Acciaio da cemento armato normale. 
L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso per diametri ??14 mm. 
Per diametri superiori ne è ammesso l’uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
2.2.1. ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETA’ MECCANICHE.?10 
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato nelle EN 10002/1ª (marzo 
1990), UNI 564 (febbraio 1960) e UNI 6407 (marzo 1969), salvo indicazioni contrarie o 
complementari. Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche si 
intendono determinate su provette mantenute per 30 minuti a 250 °C e successivamente 
raffreddate in aria. 
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce f y con 
f (0,2) . 
2.2.2. ACCIAI IN BARRE TONDE LISCE. 
Le barre di acciaio tonde lisce devono possedere le proprietà indicate nel successivo prospetto 
1-I. 
PROSPETTO 1-I 
TIPO DI ACCIAIO Fe B 22 k Fe B 32 k 
Tensione caratteristica di snervamento.…..f yk N/mm² ?215 ?315 
Tensione caratteristica di rottura.…. .f tk N/mm² ?335 ?490 
Allungamento A 5% ?24 ?23 
Piegamento a 180° su mandrino avente diametro D 2 ?3 ? 
Si devono usare barre di diametro compreso tra 5 e 30 mm. 
2.2.3. ACCIAI IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA. 
Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si differenziano dalle barre lisce per la particolarità di 
forma atta ad aumentare l’aderenza al conglomerato cementizio e sono caratterizzate dal 
diametro ?della barra tonda equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia 
pari a 7,85 kg/dm 3 . 
Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro: 
5 ???30 mm per acciaio Fe B 38 k; 
5 ???26 mm per acciaio Fe B 44 k, salvo quanto specificato al punto 2.2.7. 
2.2.3.1. Caratteristiche meccaniche e tecnologiche. 
Gli acciai in barre ad aderenza migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel 
prospetto 2-I, valutando le tensioni di snervamento e di rottura come grandezze caratteristiche 
secondo quanto indicato al punto 2.2.8. 
La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20±5 °C piegando la 
provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti in acqua bollente e procedendo, dopo 
raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione 
non deve presentare cricche. 
PROSPETTO 2-I 
TIPO DI ACCIAIO Fe B 38 k Fe B 44 k 
Tensione caratteristica di snervamento f yk N/mm² 
Tensione caratteristica di rottura f tk N/mm² 
Allungamento A 5 % 
?375 
?450 
?14 
?430 
?540 
?12 
fino a 12 mm Piegamento a 180° su 
mandrino avente diametro D 
3 ?4 ??11 
oltre 12 mm 
fino a 18 mm 
6 ?8 ? 
oltre 18 mm 
fino a 25 mm 
8 ?10 ? 
Per barre 
ad aderenza 
migliorata 
aventi ? 
(*) oltre 25 mm 
fino a 30 mm 
Piegamento e raddrizzamento 
mandrino avente diametro D 
10 ?12 ? 
-------------- 
(*) Il diametro ?è quello della barra tonda liscia equipesante. 
Poichè gli acciai, pur rispettando le limitazioni delle caratteristiche indicate nel prospetto 2-II, 
possono presentare valori sensibilmente diversi, per costruzioni in zona sismica, e, comunque, 
quando si opera la ridistribuzione delle sollecitazioni di cui al punto 4.1. il progettista deve 
dichiarare nella relazione sui materiali i limiti dei rapporti f y /f yk e (f t /f y )medio posti a base del 
calcolo e che dovranno essere soddisfatti dall’acciaio impiegato. 
I limiti precedentemente definiti saranno controllati nello stabilimento di produzione e si 
riferiranno agli stessi campioni di cui alle prove di qualificazione (Allegato n° 4, punto 1.1). 
In tali limiti f y rappresenta il singolo valore di snervamento, f yk il valore nominale di riferimento 
ed f t il singolo valore della tensione di rottura. 
2.2.3.2. Prova di aderenza. 
Le barre ed i fili trafilati ad aderenza migliorata devono superare con esito positivo le prove di 
aderenza secondo il metodo “Beam-test” conformemente a quanto previsto nell’allegato 6; 
nell’allegato stesso sono pure indicate le modalità di controllo del profilo da eseguirsi in 
cantiere o in stabilimento. 
2.2.4. FILI DI ACCIAIO TRAFILATO O LAMINATO A FREDDO DI DIAMETRO 
COMPRESO FRA 5 E 12 MM. 
L’acciaio per fili deve rispondere alle proprietà indicate nel prospetto 3-I. 
PROSPETTO 3-I 
Tensione f yk, ovvero f (0,2)k N/mm² ?390 
Tensione caratteristica f tk N/mm² ?440 
Allungamento A 10 % ?8 
Piegamento a freddo a 180° su mandrino avente diametro D 2 ? 
Per la prova di aderenza vale quanto precisato al precedente punto 2.2.3.2. 
2.2.5. RETI E TRALICCI DI ACCIAIO ELETTROSALDATI. 
Le reti ed i tralicci devono avere fili elementari di diametro ?compreso tra 5 e 12 mm e devono 
rispondere alle caratteristiche riportate nel prospetto 4-I. 
PROSPETTO 4-I 
Tensione f yk, ovvero f (0,2)k N/mm² ?390 
Tensione caratteristica f tk N/mm² ?440 
?min 
Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito -------------- 
?max 
?0,60?12 
Allungamento A 10 % ?8 
Rapporto f tk/ f yk ?1,10 
La tensione di rottura, quella di snervamento e l’allungamento devono essere determinati con 
prova di trazione su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati. 
Il trattamento termico di cui al punto 2.2.1. non si applica per la determinazione delle proprietà 
meccaniche di reti e tralicci di acciaio elettrosaldato. 
Dovrà inoltre essere controllata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, 
determinata forzando con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello maggiore 
posto in trazione; tale resistenza dovrà risultare maggiore di: 
0,3 x 400 x A0 [ N ] 
Nella quale A0 è l’area della sezione del filo di diametro maggiore misurata in millimetri 
quadrati. 
La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare 35 cm. 
2.2.6. SALDATURE. 
Gli acciai saldabili saranno oggetto di apposita marchiatura depositata secondo quanto indicato 
nel punto 2.2.9., che li differenzia dagli acciai non saldabili. 
Sono proibite le giunzioni mediante saldatura in opera o fuori opera, nonchè il fissaggio delle 
gabbie di armatura tramite punti di saldatura per tutti i tipi di acciaio per i quali il produttore non 
abbia garantito la saldabilità all’atto del deposito di cui al punto 2.2.9. 
Per tali acciai l’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo 
effettuata sul prodotto finito dovranno inoltre soddisfare le limitazioni sotto riportate: 
MASSIMO CONTENUTO DI ELEMENTI CHIMICI IN % 
Analisi su prodotto Analisi di colata 
carbonio C 0,24 0,22 
Fosforo P 0,055 0,050 
zolfo S 0,055 0,050 
azoto N 0,013 0,012 
Carbonio equivalente C eq 0,52 0,50 
Il calcolo del carbonio equivalente C eq sarà effettuato con la seguente formula: 
. Mn Cr + Mo + V Ni + Cu 
C eq = C + -------- + ------------------ + ------------- 
. 6 5 15 
in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale. 
2.2.7. DEROGA ALLE LIMITAZIONI DIMENSIONALI. 
Le limitazioni riguardanti i massimi diametri ammessi di cui al punto 2.2.3. non si applicano alle 
armature ad aderenza migliorata destinate a strutture in conglomerato cementizio armato di 
particolari caratteristiche e dimostrate esigenze costruttive. 
L’impiego di tali armature di maggior diametro deve essere autorizzato dal Servizio tecnico 
centrale del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.?13 
2.2.8. CONTROLLI SULLE ARMATURE. 
2.2.8.1. Modalità di prelievo e metodi di prova. 
Il prelievo dei campioni e le prove saranno effettuati secondo la norma UNI 6407-69, salvo 
quanto stabilito ai punti 2.2.8.2., 2.2.8.3. per quanto riguarda la determinazione dei valori 
caratteristici f yk o f (0,2)k e f tk . 
2.2.8.2. Controlli in stabilimento. 
I produttori di barre lisce e ad aderenza migliorata, di fili trafilati, di reti e di tralicci elettrosaldati 
debbono sottoporre la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove di carattere 
statistico seguendo le prescrizioni sotto riportate. 
In tale caso i valori caratteristici f yk o f (0,2)k e f tk e, per barre e fili ad aderenza migliorata l’indice 
di aderenza, vengono determinati secondo le modalità indicate negli allegati 4, 5 e 6. 
Ai produttori di acciai di cui al primo comma è fatto obbligo di tenere depositato presso il 
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della loro 
produzione contenente tutti i dati tecnici previsti dalle presenti norme, ivi compresa l’eventuale 
saldabilità di cui al punto 2.2.6. Per la qualificazione della produzione i produttori devono 
sottoporsi agli adempimenti qui di seguito specificati e produrre la documentazione relativa al 
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale che notifica al produttore l’avvenuto 
deposito ed accerta la validità e la rispondenza della documentazione stessa anche 
attraverso sopralluoghi, rilasciando apposito attestato: 
1) Dimostrazione dell’idoneità del processo produttivo: 
il tipo di prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica); 
- le condizioni generali della fabbricazione e dell’approvvigionamento dell’acciaio e del 
prodotto intermedio (billette, vergella); 
- la descrizione degli impianti di produzione; 
- l’organizzazione del controllo interno di qualità con l’indicazione dei responsabili 
aziendali; 
- il Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo. 
2) Controllo continuo interno di qualità della produzione condotto su basi statistiche. 
3) Verifica periodica della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali. 
Ogni 6 mesi i produttori di cui al primo comma sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei 
lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, i seguenti documenti: 
a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo 
produttivo e dell’organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche; 
b) i risultati dei controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da 
cui risulti il quantitativo di produzione, il numero delle prove e l’elaborazione statistica delle 
tensioni di snervamento e di rottura; 
c) i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazione) 
nello stesso periodo di cui al punto b), per le prove meccaniche e chimiche; 
d) il controllo della rispondenza degli indici di aderenza di cui ai punti b) e c) alle 
prescrizioni delle presenti norme; 
e) la documentazione di conformità statistica, secondo una metodologia che deve essere 
dichiarata, delle tensioni di snervamento e di rottura di cui ai punti b) e c) tra loro e con le 
prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche. 
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, può 
comportare la decadenza della qualificazione. 
Tutte le forniture di acciaio debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio 
Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e marchiate secondo quanto prescritto in 
2.2.9. La data del certificato deve essere non anteriore di 3 mesi a quella di spedizione. Tale 
periodo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora il produttore abbia comunicato?14 
ufficialmente al Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo di avere sospeso la produzione, nel 
qual caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta comunicazione. Qualora la 
sospensione della produzione si protragga per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione 
dovrà essere ripresa ab initio. 
2.2.8.3. Prodotti provenienti dall’estero. 
Gli adempimenti di cui al punto 2.2.8.2. si applicano anche ai prodotti provenienti dall’estero. 
Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea nei quali sia in vigore 
una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, il 
produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al Ministero dei 
lavori pubblici, Servizio tecnico centrale domanda intesa ad ottenere il trattamento 
all’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine depositando contestualmente la 
relativa documentazione per i prodotti da fornire con il corrispondente marchio. 
L’equivalenza della procedura di cui al precedente comma è sancita con decreto del Ministero 
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
2.2.8.4. Controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre. 
I controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle 
prove a carattere statistico di cui al punto 2.2.8.2. e allegati 4 e 5 in ragione di 3 spezzoni, 
marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna partita 
prescelta, semprechè il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la 
provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere 
estesi agli altri diametri della partita. Le prove si effettuano presso un Laboratorio Ufficiale e 
riguardano la resistenza e la duttilità. I valori caratteristici delle grandezze f y o f (0,2)k e f t si 
valutano detraendo dalla media dei corrispondenti valori, riferiti ad uno stesso diametro, 
rispettivamente 10 N/mm² per f y o f (0,2)k e e 20 N/mm² per f t . 
Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal produttore, il direttore dei lavori 
disporrà la ripetizione della prova su sei ulteriori campioni dello stesso diametro; in tal caso dalle 
medie dei nove valori si detraggono rispettivamente 20 N/mm² per f y o f (0,2)k e 30 N/mm². Ove 
anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi, 
previo avviso al produttore, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula generale 
valida per controlli in stabilimento (Cfr. Allegati 4 e 5). 
L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al 
produttore, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua 
produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità, aderenza e distacco al nodo 
saldato: un singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta l’esame di sei nuovi spezzoni 
dello stesso diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità della 
partita. 
Inoltre il direttore dei lavori dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio Ufficiale 
incaricato del controllo in stabilimento che al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico 
centrale. 
I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l’indicazione del 
marchio identificativo di cui al successivo punto 2.2.9., rilevato a cura del Laboratorio incaricato 
dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale 
marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Ministero dei 
lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul 
certificato di prova. 
2.2.8.5. Tolleranze. 
Nei calcoli statici si adottano di norma le sezioni nominali. Le sezioni effettive non devono 
risultare inferiori al 98% di quelle nominali.?15 
Qualora le sezioni effettive risultassero inferiori a tale limite, nei calcoli statici si adotteranno 
le sezioni effettive. Per barre ad aderenza migliorata non è comunque ammesso superare le 
tolleranze indicate nel prospetto 5-I. 
PROSPETTO 5-I 
Diametro 
nominale, mm 
5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 
Tolleranza in % 
sulla sezione 
ammessa per 
l’impiego 
± 10 ± 10 ± 10 ± 8 ± 8 ± 8 ± 8 ± 6 ± 6 ± 6 ± 6 
Diametro 
nominale, mm 
22 24 25 26 28 30 
Tolleranza in % 
sulla sezione 
ammessa per 
l’impiego 
± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 
Nell’elaborazione dei risultati sperimentali ottenuti in laboratorio si opera comunque sulle 
sezioni effettive delle barre lisce e sulle sezioni delle barre equipesanti per barre e fili trafilati 
ad aderenza migliorata. 
Per i fili di acciaio trafilati e per i fili delle reti e dei tralicci la tolleranza sulle sezioni ammesse 
per l’impiego è di ± 4% per tutti i diametri. 
2.2.9. MARCHIATURA PER IDENTIFICAZIONE. 
Tutti i produttori di barre lisce o ad aderenza migliorata, di fili, di reti e di tralicci devono 
procedere ad una marchiatura del prodotto fornito, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il 
riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale 
saldabilità. 
A tali produttori è fatto obbligo di depositare il “marchio” (nervatura e marchiatura) presso il 
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale. 
2.3. Acciaio da cemento armato precompresso. 
2.3.1. GENERALITA’. 
Le prescrizioni seguenti si riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti 
sotto forma di: 
Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli; 
Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi 
rettilinei; 
Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e 
senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia; 
Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo disposto 
secondo l’asse longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il senso 
di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato. 
I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati 
mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare 
equipesante. Non è consentito l’uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese.?16 
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono 
individuate mediante il diametro nominale. 
2.3.2. COMPOSIZIONE CHIMICA. 
Il produttore deve controllare la composizione chimica e la struttura metallografica al fine di 
garantire le proprietà meccaniche prescritte. 
2.3.3. GRANDEZZE GEOMETRICHE E MECCANICHE. CONTROLLI. 
Le grandezze qui di seguito elencate: ?, A, f ptk, f pyk, f (0,2)k, f p(1)k, l, E p , N, ? (180°) ed 
eventualmente L e r debbono fare oggetto di garanzia da parte del produttore ed i 
corrispondenti valori garantiti figurare nel catalogo del produttore stesso. 
Il controllo sarà eseguito secondo le modalità e le prescrizioni indicate nei punti 
successivi e nell’Allegato 3. 
Pertanto i valori delle grandezze: 
?, A, E p saranno confrontati con quelli che derivano dall’applicazione, ai valori nominali, delle 
tolleranze prescritte rispettivamente ai punti 3.1 e 3.6 dell’Allegato 3; 
f ptk, f pyk, f (0,2)k, f p(1)k ottenuti applicando ai valori singoli di f pt, f py, f (0,2)k, f p(1)k le 
formule di cui ai punti 1. e 2. dell’Allegato 3, saranno confrontati con i corrispondenti valori 
garantiti che figurano nel catalogo del produttore; 
l, N, ? (180°) saranno confrontati con quelli prescritti rispettivamente ai punti 3.3, 3.8 e 3.9 
dell’Allegato 3; 
L e r saranno confrontati con i valori che, eventualmente, figurano nel catalogo del produttore. 
Si prenderà inoltre in considerazione la forma del diagramma sforzi deformazioni. 
Le presenti norme prevedono due forme di controllo: 
- controlli obbligatori nello stabilimento di produzione; 
- controlli facoltativi in cantiere o nel luogo di formatura dei cavi. 
I controlli eseguiti in stabilimento si riferiscono a lotti di fabbricazione. I controlli eseguiti in 
cantiere si riferiscono a lotti di spedizione. 
Lotti di spedizione: lotti al massimo di 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti 
aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione). 
Lotti di fabbricazione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante 
apposizione di contrassegni al prodotto finito (numero di rotolo finito, della bobina di trefolo e del 
fascio di barre). Un lotto di fabbricazione deve avere grandezze nominali omogenee 
(dimensionali, meccaniche, di formazione) ed essere compreso tra 30 e 100 tonnellate. 
Il produttore dovrà accompagnare tutte le spedizioni con un proprio certificato di controllo 
riferentesi ad un numero di prove almeno pari a quello indicato nella colonna 4 della tabella 1 
dell’Allegato 3. 
Ai produttori di acciaio per c.a.p. è fatto obbligo di tenere depositato presso il Ministero dei 
lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della produzione, contenente 
tutti i dati tecnici secondo le prescrizioni delle presenti norme. 
Per la qualificazione della produzione i produttori devono sottoporsi agli adempimenti qui di 
seguito specificati e produrre la documentazione relativa al Ministero dei lavori pubblici, 
Servizio tecnico centrale, che notifica al produttore l’avvenuto deposito ed accerta la validità 
e la rispondenza della documentazione stessa anche attraverso sopralluoghi, rilasciando 
apposito attestato: 
1) Dimostrazione dell’idoneità del processo produttivo: 
- il tipo di prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica);?17 
- le condizioni generali della fabbricazione e dell’approvvigionamento dell’acciaio e 
del prodotto intermedio (billette, vergella); 
- la descrizione degli impianti di produzione; 
- l’organizzazione del controllo interno di qualità con l’indicazione dei responsabili 
aziendali; 
- il Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo; 
2) Controllo continuo interno di qualità della produzione condotto su basi statistiche; 
3) Verifica periodica della qualità da parte dei Laboratori Ufficiali. 
Ogni 6 mesi i produttori sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori pubblici, 
Servizio tecnico centrale, i seguenti documenti: 
a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo 
produttivo e dell’organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche; 
b) i risultati dei controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da 
cui risulti il quantitativo di produzione, il numero delle prove e l’elaborazione statistica delle 
tensioni limite e di rottura; 
c) i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazione) 
nello stesso periodo di cui al punto b), per le prove meccaniche e chimiche; 
d) la documentazione di conformità statistica, secondo una metodologia che deve essere 
dichiarata, delle tensioni limite e di rottura di cui ai punti b) e c) tra loro e con le prescrizioni 
contenute nelle presenti norme tecniche; 
e) il controllo della rispondenza delle verifiche di rilassamento e di fatica, qualora per 
tali grandezze sia stata richiesta la qualificazione, di cui ai punti b) e c) alle prescrizioni 
delle presenti norme. 
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, può 
comportare la decadenza della qualificazione. 
2.3.3.1. Controlli in stabilimento. 
I produttori di acciai per armature da precompressione debbono sottoporre la loro produzione, 
presso i propri stabilimenti, a prove a carattere statistico, seguendo le prescrizioni di cui al 
punto 2.3.3. 
I produttori dovranno contrassegnare cronologicamente la loro produzione numerando i lotti di 
fabbricazione. Per ciascun lotto saranno tenuti ad eseguire presso lo stabilimento di produzione
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