LEGGE 18 APRILE 1962, N.167


LEGGE 18 APRILE 1962, N.167  
(G.U.30-4-1962, n.111)  
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI 
PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE. 
Modificata ed integrata, tra virgolette, ai sensi della: 
LEGGE 21 luglio 1965, n.904 (G.U. 21-7-1965, n.190) 
LEGGE 22 ottobre 1971, n.865 (G.U. 30-10-1971, n.276) 
LEGGE 17 febbraio 1992, n.179 (G.U. 29-2-1992, n.50 - suppl.)  
Art.1.
1. I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di 
provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di 
alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, 
urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. 
2. Tutti gli altri comuni possono procedere, con deliberazione del consiglio comunale, 
alla formazione del piano. 
3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del consiglio superiore dei lavori 
pubblici, può, con suo decreto, disporre la formazione del piano nei comuni che non si 
siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da 
parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità, e, in particolare, quando 
ricorra una delle seguenti condizioni: 
a) che siano limitrofi ai comuni di cui al primo comma; 
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti; 
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo; 
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'istituto centrale di 
statistica, superiore a 1,5; 
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario; 
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8%. 
4. "Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di 
zona consortile ai sensi della presente legge". 
5. "La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali 
interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione 
di piani di zona consortili" (così sostituito da L.22-10-1971, n.865).  
Art.2.
1. Qualora nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore della 
presente legge o, nei casi di cui all'art.1, comma 3, dalla comunicazione del 
provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, il comune non abbia deliberato il piano, 
il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, 
provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano. 
2. Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i centottanta giorni dalla data del 
decreto di nomina e a portarlo entro i successivi trenta giorni a conoscenza del consiglio 
comunale.  
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