Con il termine barriera architettonica
si tende ad indicare tutti quegli elementi parte di una costruzione
che impediscano o comunque rendano difficile l’accesso o
l’utilizzazione di servizi da parte di persone con limitata
capacità motoria o sensoriale.
Un concetto molto soggettivo che, nel
tempo, è stato regolamentato da una serie di leggi e
disposizioni normative volte a limitarne il criterio di soggettività
e a garantire libertà di accesso e il diritto alla fruizione
di determinati servizi ad un numero sempre maggiore di persone.
Barriere architettoniche sono ad esempio scale, muri, porte e
ingressi troppo stretti che non consentono il passaggio di sedie a
rotelle, pendenze e spazi troppo stretti. Ci sono poi barriere meno
evidenti come i parapetti pieni che impediscono la visibilità
alle persone in carrozzina. Lo stesso vale per i banconi dei bar
troppo alti o per i sentirei dissestati e ghiaiosi. Per i non vedenti
costituiscono barriere architettoniche, invece, i semafori privi di
segnalazioni acustiche o gli oggetti sporgenti. Un problema
architettonico, ma, anche sociale, che deve essere combattuto su due
fronti contemporaneamente: uno culturale, educando la comunità
a rimuovere le barriere architettoniche e uno legislativo,
promulgando leggi e normative che regolino la pianificazione
urbanistica e degli spazi e degli edifici sia pubblici che privati.
In Italia il problema è
regolamentato dalla legge quadro 13 del 1989 con la quale si
stabiliscono le modalità da seguire e gli accorgimenti da
mettere in pratica per garantire a tutti la fruibilità degli
spazi e dei servizi.
Tali criteri sono: l’accessibilità
di edifici e attrezzature anche a persone con ridotte capacità
motorie e sensoriali; la visitabilità, ovvero, la fruibilità
degli spazi di relazione come uffici, musei ecc. che devono essere
dotati di servizi igienici e rampe d’accesso apposite;
l’adattabilità, ovvero, la possibilità di modificare
gli ambienti nel tempo. Il Decreto ministeriale 236, invece,
stabilisce i criteri delle dimensioni delle porte, le caratteristiche
delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, le dimensioni delle
ascensori e le caratteristiche dei servizi igienici. Nel corso degli
anni la normativa di riferimento si è arricchita e
perfezionata con la legge 104 del 1992, che ha introdotto i P.E.B.A.,
ovvero i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche,
che sono il punto di partenza di tutte le procedure volte a risolvere
il conflitto uomo-ambiente. Ci sono poi il Dpr 503 del 1996 e il Dpr
380/2001.
A riguardo possono essere utili le
misurazioni riportate in una normativa del Canton Ticino la Sia 500,
con cui sono stabilite le misure minime da rispettare nella
progettazione di edifici pubblici e privati. Questa normativa dispone
ad esempio che nelle piazze e nei parcheggi i percorsi orizzontali
non devono avere scalini e devono avere una larghezza minima di 120
centimetri. Nei parcheggi deve essere previsto un posto riservato a
diversamente abili ogni 50 posteggi. Negli edifici gli ingressi non
devono avere scalini e devono essere larghi almeno 80 centimetri. Gli
ascensori devono misurare 110x140. Nei locali pubblici uno dei
sanitari deve avere dimensioni di 165x180 e una porta di 80
centimetri.
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