D.P.R. 11 luglio 1980,
n. 753, pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980,
n. 314.
Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
(1).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista
la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad
emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Udito
il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma
primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;
Udito
il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali
di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
integrazioni;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;
Sulla
proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste;
Emana
il seguente decreto:
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
...omissis...
Salvo
quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque
riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri
servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza
degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza
dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle
regioni.
Le
norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto
applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto
delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle
ferrovie dello Stato.
Nei
successivi articoli del presente decreto, con la sigla «F.S.»
è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con
la sigla «M.C.T.C.» la Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Artt.
2-3 ...omissis...
Art.
4
Nessuna
ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico
esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti
uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali
territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
E'
parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la
riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in
concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma
del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di
materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
Per
i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al
primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai
fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.
Chiunque
effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza
l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda
da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.
Chiunque,
nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada,
mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli
organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è
punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000,
salvo i casi di forza maggiore (2).
Art.
5
L'autorizzazione
di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito
di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano
le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi
con sicurezza e regolarità.
All'espletamento
delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma
provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione
degli organi regionali agli effetti della regolarità
dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza
delle regioni stesse.
...omissis...
Per
quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade
ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma
sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della
regolarità del servizio, della idoneità del percorso,
delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle
fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da
impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della
strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che
concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.
Art.
6
Le
aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi
necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire
l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli
impianti e delle apparecchiature.
Art.
7
Le
ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato
di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in
rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale
necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del
servizio.
Per
ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli
addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il
direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale
della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o
dagli organi regionali previo nulla osta ai fini della sicurezza da
parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti
nelle attribuzioni delle regioni.
Per
le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è
limitata alle qualifiche di cui alla legge 10 febbraio 1978, n. 30
interessanti la sicurezza dell'esercizio.
Per
le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni
statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il
numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è
determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore
generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente
il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso
contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il
provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti
le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle
attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini
della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il
personale dei servizi di interesse regionale.
Art. 8
Nell'esercizio
delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite
dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.
Quando
tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a
prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo
opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e
per impedirne altri.
Art.
9
Tutto
il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le
condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che
deve svolgere.
Per
il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il
conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono
disciplinati dalle norme in materia.
Per
il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di
pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato
l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle
abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei
trasporti.
Per
il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle
regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento
delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal
Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la
sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se
addetto ad altre mansioni.
Per
i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione
professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice
della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
Art.
10
Il
personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria
diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle
leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.
Esso
deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme
ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.
Nei
rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare
la massima correttezza.
Le
aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti,
applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Fatte
salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in
vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto
responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato
pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque
essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a
seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento
delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art.
9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo
quanto stabilito dal vigente codice della strada.
Art.
11
Il
personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza,
ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il
servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.
Le
specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie
dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli
altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo
nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi
regionali secondo le rispettive attribuzioni.
Art. 12
L'orario
e la composizione dei treni nonché l'orario o il numero delle
corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle
esigenze del traffico in modo che il servizio sia adeguato alla
normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle
merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti,
del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con
particolare riguardo alla sicurezza.
Inoltre,
le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per
fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi
o in eccezionali circostanze.
Art.
13
In
ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario
di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque
l'orario di effettuazione del servizio.
Nelle
stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico le
condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e
tenuto in evidenza un registro per i reclami.
Art.
14
La
spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza
e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di
esercizio o esigenza di traffico.
Le
merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie,
deterioramenti o perdite.
Il
carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli
devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza
dell'esercizio.
Art.
15
Il
trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme
in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari
disposizioni e cautele per esse previste.
Art.
16
Il
trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è
regolato da apposite disposizioni emanate dall'azienda esercente.
TITOLO
II
Comportamento
degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito
ferroviario e in prossimità dello stesso
Art.
17
Chiunque
si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative
all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi
alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del
personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e
funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
Salvo
quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000
a L. 45.000.
Gli
utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie
e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità
propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro
custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.
Le
aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla
inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.
Art.
18
Nei
servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto
continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema,
per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la
collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono
strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti
con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque,
comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o
danni.
Gli
obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle
F.S., per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende
esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della
M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
I
trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
Art.
19
Alle
persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione
o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da
leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e
impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonché nei veicoli in
sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.
I
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000
a L. 60.000.
L'accesso
o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti,
segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S.,
per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici, della M.C.T.C.
o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su
indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione,
sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto
fino a due mesi (3).
L'apposizione
dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo
nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per
territorio.
I
divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti
indicati al successivo art. 71.
Art.
20
Le
aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti
al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché
la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a
quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.
Per
le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate
dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo
le rispettive attribuzioni.
I
trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella
sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
Art.
21
Nelle
stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio
l'attraversamento dei binari.
Ove
non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi,
l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e
attenendosi alle avvertenze specifiche.
E'
vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia
sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.
E'
vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei
veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli
in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Può
essere, però, consentito di attraversare i binari fra due
colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò
sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza
delle avvertenze del personale.
I
trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione
amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione
delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico
trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria,
si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa
caratterizzanti detti servizi.
Dette
norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee
e filovie, nonché alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.
Art.
22
E'
vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a
sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in
corso di viaggio.
E'
altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti
prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle
prenotazioni e delle riservazioni.
I
trasgressori delle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione
amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni
contrassegno e per ogni posto indebitamente occupato.
Art.
23
I
viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già
muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche
per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente,
salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per
determinati casi ed impianti.
Tuttavia
può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio
secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle
condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette
ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate
dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli
organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le
rispettive attribuzioni.
I
viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro
posizione vengono fatti scendere dai treni o veicoli nella prima
fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse
stabilite, mediante formale invito di pagamento.
Detto
invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il
versamento, termine che non può essere inferiore a quindici
giorni dalla data dell'invito stesso.
In
difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata
regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il
trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L.
15.000 a L. 45.000, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute.
Può
essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far
proseguire il viaggio; anche in tal caso deve essere provveduto al
versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di
cui al terzo comma e in difetto, diviene altresì applicabile
la sanzione amministrativa di cui al comma precedente.
Quando
non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i
viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di
regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per
l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000.
In
tutti i casi il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio,
di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al
pagamento delle somme dovute per tasse e sopratasse e per il prezzo
del biglietto.
Le
tasse e sopratasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute nei
casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni di
biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle leggi
penali, nonché nei casi di infrazioni ai regolamenti in
vigore.
Art.
24
I
biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in
modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di
utilizzazione.
E'
vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di
trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del
viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno
relativa al viaggio di ritorno.
E'
vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente
comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente
acquistato od ottenuto decade di validità.
E'
altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia
autorizzata dall'azienda esercente.
I
trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
I
trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella
sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto
avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione
amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Art.
25
Ai
viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri
merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al
servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende
esercenti. E' ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri
veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del
treno, se necessario per il servizio viaggiatori.
E'
fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o
discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo
divieto non si applica quando il servizio di trasporto è
caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme
particolari.
E'
inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella
stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle
all'uopo destinate.
I
trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione
amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
E'
vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i
viaggiatori interessati.
Art.
26
Salvo
il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle
persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i
segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte
nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei
veicoli e come tale evidenziato.
I
trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L. 500.000 o
con l'arresto fino a due mesi (4).
Art.
27
E'
vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.
I
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000
a L. 30.000.
Ove
il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono
puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a
due mesi.
Art. 28
E'
vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico
ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie,
delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonché
nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.
E'
inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti
a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di
una persona.
Negli
spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione
visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.
I
trasgressori alle disposizioni del primo e secondo comma sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.
Il
divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti
ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano
essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.
Art.
29
L'utente
che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli
ambienti delle ferrovie nonché i loro arredi ed accessori, è
soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
La
sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da
chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del
risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
Il
pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio,
di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al
contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno
arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso
specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della
contestazione dell'infrazione.
Le
aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare
preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari
casi a titolo di risarcimento del danno.
Per
le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai
competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli
enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
Per
i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le
tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, sempreché le
stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio
in base agli accordi fra le aziende interessate.
Negli
altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della
sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo
dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo
accertamento e notifica.
Art.
30
E'
fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle
aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonché
nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di
servizi.
E'
fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante,
suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.
I
trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo
ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i
percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione
amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Ove
l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più
persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L.
500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Nei
confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il
rilascio del biglietto di abbonamento (4).
Art.
31
Possono
essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e
dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che
offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri
viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine
o di sicurezza del servizio.
Le
persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non
hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.
Art.
32
Possono
essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle
stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano
arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.
Il
trasporto di queste persone potrà avere luogo, occorrendo
sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni
e tariffe stabilite.
La
norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra,
di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti.
Dai
servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono
essere escluse, in relazione alle peculiarità del sistema, le
persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta
incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi
possano arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli ed
agli impianti.
Art.
33
Fermo
restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di
detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui
treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le
munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi
contenitori e accuratamente custodite.
Il
divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli
agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla
sorveglianza in ambito ferroviario.
I
trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
150.000 a lire 450.000 (5).
Art.
34
La
consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere
effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle
aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per
determinate merci.
L'utente
è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla
mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalità di
cui al comma precedente.
Art.
35
Le
merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore,
devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti
di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.
L'inesatta
o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma
precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è
punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto
fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e sopratasse
stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più
grave.
TITOLO III
Disciplina
delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede
ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e
dell'attività di terzi in prossimità della sede
ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio
Artt.
36-37 ...omissis...
Art.
38
Chiunque
arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle
ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è
soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
Quando
i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza
dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste,
corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati
oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a
carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o
l'arresto fino a due mesi.
Art.
39 ...omissis...
Art.
40
Nei
casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle
ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini
della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla
preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità
della sede ferroviaria.
I
trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
300.000 a lire 900.000 (6).
Indipendentemente
dalla sanzione, in caso di mancata osservanza della disposizione di
cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse
stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei
trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata
con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute
nel codice di procedura civile.
Artt.
41-46 ...omissis...
Art.
47
I
fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie
debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la
sicurezza dell'esercizio.
I
fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori
compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del
competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende
esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la
sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente
riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione
ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di
volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.
I
trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
300.000 a lire 900.000 (7).
Indipendentemente
dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo
comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto
competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono
poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle
aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle
norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in
materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura
civile.
Nelle
zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende
esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere
costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui
presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazione di
pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza
dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le
ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile
dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare
interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro
immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi
tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.
Art.
48 ...omissis...
Art.
49
Lungo
i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire,
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una
distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri
trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina
rotaia.
La
norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con
esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai
sensi del terzo comma dell'art. 1.
Art.
50
Il
divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore
delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle
il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di
pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole
prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta
approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato
successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si
applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano
stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date
suddette.
I
comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione
entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento
della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla
costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a
norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai
vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.
Art.
51
Lungo
i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari
terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza
minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in
proiezione orizzontale.
Tale
misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le
anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri
due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
A
richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle
aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in
misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la
sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le
norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico
trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le
distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia
fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
Art.
52
Lungo
i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o
siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere
ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia,
da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale
misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le
anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di
metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le
distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi,
muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli
alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza
massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una
distanza dalla più vicina rotaia minore della misura
dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel
caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in
rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata,
rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A
richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S.,
per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C.,
su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione,
le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente
per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della
circolazione dei tratti curvilinei.
Le
norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico
trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Art.
53
Nei
terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o
canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione
alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla
sede o alle opere ferroviarie.
La
distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non
deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo
dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove
questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è
in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in
rilevato.
Tale
distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se
l'escavazione del terreno sia meno profonda.
Artt.
54-60 ...omissis...
Art.
61
Per
tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in
vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti
articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori
compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i
competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende
esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere
l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto
necessario per la sicurezza dell'esercizio.
In
tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in
base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità
purché si tratti di opere eseguite non in violazione alle
preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.
Nel
caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non
conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente
primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno
richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò
sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.
In
tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in
base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità
per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di
pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole
prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione
del progetto.
Art.
62
Le
disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili
alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto
realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere
necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei
competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.
Art.
63
I
trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51
sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
900.000 (8).
I
trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al
57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire
90.000.
Sono
pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire
90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli
58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.
Artt. 64-70 ...omissis...
TITOLO
VII
Attività
di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative
alla polizia dei trasporti. Applicazione delle relative sanzioni e
devoluzione dei proventi
Capo
I - Generalità
Art.
71
La
prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme,
con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la
stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali,
graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e
secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.
In
assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto
all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve
procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative
verbalizzazioni.
Al
suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al
personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la constatazione
e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni
sull'attraversamento dei passaggi a livello.
Per
la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in
concessione deve essere giurato nelle forme di legge.
Per
le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia
ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C.
addetti
alla vigilanza nonché ai funzionari dei competenti organi
delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive
attribuzioni.
Capo
II - Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali
Art.
72
Nelle
contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena della
sanzione amministrativa, il trasgressore è ammesso a pagare
immediatamente una somma corrispondente al minimo della pena
stabilita per la contravvenzione commessa (9).
Per
le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a
livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
l'importo della oblazione è quello previsto dallo stesso testo
unico.
Qualora,
per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il
trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in
conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale
di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Art.
73
La
contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente
contestata al trasgressore.
Salvo
il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione,
dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale,
contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi
siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al
trasgressore stesso.
Art. 74
Qualora
la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata,
debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro
novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi
non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un
passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di
riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.
Alla
notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la
notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito
all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha
accertato la contravvenzione.
Per
le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal
personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede
il direttore o il responsabile dell'esercizio.
Dalla
notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal
terzo comma del precedente articolo 72 per effettuare l'eventuale
oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati
notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano
allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
Salvo,
comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la
notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia
connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi una
persona che non risiede in Italia.
Le
spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai
sensi dell'art. 162 del codice penale.
Art.
75
Quando
non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene
trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura
penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
Art.
76
Quando
la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto,
il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Il
pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle
investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto
la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale
senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati
nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.
Art.
77 ...omissis...
Capo
III - Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative
Art.
78
Il
presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle
sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le
infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento
dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del
testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3
maggio 1967, n. 317.
Art.
79
Qualora
le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità,
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o
incaricata della direzione o della vigilanza è tenuta in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta.
Il
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere
l'infrazione è obbligato in solido con l'autore
dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non
prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Per
tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si
trasmette agli eredi.
Art.
80
E'
ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata
l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo
il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma
in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita
per l'infrazione commessa.
Qualora,
per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, può
provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente
postale, con le modalità indicate nel verbale di accertamento
dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Art.
81
L'infrazione
deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al
pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.
Salvo
il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto
liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un
sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il
trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano
vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al
trasgressore e alle persone suddette.
Art.
82
Se
non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli
estremi del relativo verbale devono essere notificati agli
interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni
dall'accertamento.
Alla
notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la
notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito
all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha
accertato l'infrazione.
Per
le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal
personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede
il direttore o il responsabile dell'esercizio.
Dalla
notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del
precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura
ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati
notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano
allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
Le
spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione
amministrativa.
L'obbligazione
di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui
confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art.
83
Qualora
non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il
verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni
viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le
ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della
M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni,
per le ferrovie in concessione.
L'organo
territorialmente competente è quello del luogo ove è
stata constatata l'infrazione.
Se
ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto è
invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il
reato.
Nel
caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta
l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la
notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà
di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del
decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma
corrispondente al minimo della sanzione prevista.
Art.
84
Il
direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della
M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se
ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi
ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con
effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo
della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti,
minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme
eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del
biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di
notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano
obbligate in solido.
L'ordinanza-ingiunzione
fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di
tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi
del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è
avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione.
L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo.
Art.
85
Contro
l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione
davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata
l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.
L'esercizio
dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli
obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di
disporre la sospensione per gravi motivi.
Nel
procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio
senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art.
82, secondo comma, del codice di procedura civile.
Nei
limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive
modificazioni (10), il procedimento è esente da imposta di
bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità
della registrazione.
L'opposizione
si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di
comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per
la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della
cancelleria.
E'
inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Art.
86
Qualora
l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia
prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia
avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice
penale competente a conoscere del reato è pure competente a
decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il
provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione
stessa.
Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con
l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne
dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa
dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il
pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione
stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.
Cessa
la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non
costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione
del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
Per
l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si
applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n.
317.
Art. 87
Salvo
quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso
inutilmente il termine prescritto per il pagamento, l'autorità
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle
somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà
in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E'
competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli
esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai
destinatari dei proventi.
Le
regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
Se
la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un
decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero
delle spese processuali.
In
caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di
un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è
trasmesso all'esattore.
Il
diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione.
Art.
88
Il
provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali,
sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia
ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli
altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi
primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, è
devoluto allo Stato.
Il
provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri
soggetti di cui al precedente art. 71, nonché delle sanzioni
amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 è
devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei
soggetti o degli organi stessi.
TITOLO
VIII
Obblighi
e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in
concessione
Art.
89
Le
aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore
od un responsabile dell'esercizio.
Per
le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di
trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di
specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina
di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei
quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi
omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.
Nei
limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può
essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di
direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da
aziende diverse.
Gli
amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono
entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti
organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del
direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 330.000 a lire 1.000.000 (11).
Quando
gli amministratori non provvedono entro i successivi termini
ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile
dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o
degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni,
dispongono per la decadenza della concessione.
Art. 90
L'incarico
di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato
all'assenso della M.C.T.C. per i servizi di competenza statale, o
degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da
parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o
degli enti locali territoriali.
Ai
fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente
comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità
tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale
direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle
disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie
di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una
o l'altra funzione.
La
M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il
nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la
sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove
questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri
compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o
morale.
Quando
le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma
consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di
responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico
titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli
amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta
facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso
del titolo di studio fissato con decreto stesso, per l'assolvimento
delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate,
per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai
successivi articoli 100 e 102.
Per
il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte
degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le
disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura
della sanzione amministrativa che è fissata da lire 250.000 a
lire 750.000 (11).
Art.
91
Il
direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda
presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli
enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e
risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della
regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il
responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei
regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni
contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni
impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli
enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e
risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed
irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.
Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e
degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre
specifiche disposizioni di legge.
Fermo
restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori
delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al
responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo
governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare,
quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale
dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative
mansioni.
Il
direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere
in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di
trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata
dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi
regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve
comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio
stesso.
Per
l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il
direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un
sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti.
Art.
92
Le
infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio
alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché
alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le
trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi
di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le
rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti sanzioni
amministrative (11):
1)
per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza
dell'esercizio da lire 250.000 a lire 750.000;
tali
misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti
effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per
quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non
siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle
persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni
interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;
2)
per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla
regolarità dell'esercizio da lire 100.000 a lire 300.000;
3)
per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza
dell'esercizio:
a)
per la trasgressione ad una prima intimazione da lire 100.000 a lire
300.000;
b)
per la trasgressione ad una seconda intimazione, da lire 330.000 a
lire 1.000.000;
4)
per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità
dell'esercizio:
a)
per la trasgressione ad una prima intimazione da lire 30.000 a lire
90.000;
b)
per la trasgressione ad una seconda intimazione da lire 100.000 a
lire 300.000;
c)
per la trasgressione ad una terza intimazione da lire 300.000 a lire
900.000.
Nel
caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste
rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino
ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C.
e
di competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni,
revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di
cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del
responsabile dell'esercizio.
Art.
93
Il
direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata
comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e
della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la
regolarità dell'esercizio.
Entro
cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile
dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma
un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti
eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.
Per
gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i
successivi cinque giorni il direttore o il responsabile
dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta,
invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e
della regione.
In
caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i
competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il
responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta,
qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso
coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.
Le
risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di
conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al
competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.
Il
mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000
e, in caso di recidiva, da lire 200.000 a lire 600.000 (12).
Art.
94
Le
contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono
accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C.
addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle
regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive
attribuzioni.
La
contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente.
Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere
notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.
Per
le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile
dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del
precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il
termine fissato nell'atto di intimazione.
E'
ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90,
92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale
(13).
Salvo
il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di
gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono
civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili
dell'esercizio, per le sanzioni amministrative (14) di cui al
presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale
(15).
TITOLO
IX
Determinazione
degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e disposizioni
interne
Capo
I - Disposizioni comuni
Art.
95
Il
Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione
alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle
ferrovie in concessione, relative:
1)
alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed
alla circolazione dei treni e veicoli;
2)
al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle
stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in
genere;
3)
alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
4)
alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il
materiale mobile.
Per
i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del
vigente codice della strada, delle relative disposizioni di
esecuzione e delle leggi speciali (16).
Capo
II - Disposizioni riguardanti le ferrovie dello Stato
Art.
96
Il
direttore generale delle F.S. emana:
1)
le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari
emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e
in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione
delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;
2)
le disposizioni interne riguardanti:
a)
le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in
servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se
destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine,
nonché dei veicoli di ogni specie;
b)
le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli
impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;
c)
le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione
elettrica;
d)
l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi nonché
degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze
dell'esercizio e della sicurezza pubblica;
e)
l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare
sulle caldaie di qualunque tipo;
f)
le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante
lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;
g)
le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei
treni;
h)
la determinazione della velocità massima dei treni e delle
locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti
di linea interessati, al materiale rotabile alla composizione dei
convogli ed alle condizioni di frenatura;
i)
la condotta e la scorta dei treni;
l)
l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili
automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla
condotta degli stessi;
m)
le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da
utilizzare in caso di sinistri;
n)
i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a
livello e i servizi ai treni;
o)
l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di
quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.
Artt.
97-99 ...omissis...
Capo
III - Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione
Art.
100
Il
Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le
norme regolamentari riguardanti:
1)
le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali
da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero
qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di
sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli
impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi
apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;
2)
la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti
uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente
provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli
assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in
relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di
pubblico trasporto;
3)
la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di
conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli
impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;
4)
le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e su sue parti di
rilevante importanza per consentirne l'individuazione;
5)
la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di
lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni
interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
6)
la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere
giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del
precedente art. 71;
7)
l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari
forzatamente sospesi;
8)
la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di
legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle
presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre
amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il
Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché
per coloro che nell'interesse della stessa, svolgono attività
di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle
regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi
di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni
stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali
servizi (17).
Per
i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle
verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della
M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano,
agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi
regionali.
I
competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare
ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione
della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle
apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche
e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2),
provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.
In
relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al
primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti
uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al
primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di
cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti
rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle
attribuzioni degli organi statali o regionali.
Qualora
insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici
della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonché quelli degli
enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione
dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive
attribuzioni.
Per
quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico
trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente
codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
Art.
101
Il
direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche
ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico
trasporto, emana le disposizioni riguardanti:
1)
l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del
precedente art. 95, nonché di quelli di cui al precedente art.
100;
2)
l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C.
delle
funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico
trasporto rientranti nelle competenze statali e per quanto riguarda
la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle
competenze regionali;
3)
le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle
presenti norme;
4)
il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.,
dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3,
secondo comma;
5)
il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.,
dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102,
secondo comma.
Art.
102
Il
direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in
concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di
concessione e delle altre norme:
1)
le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di
cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle
caratteristiche e peculiarità del servizio;
2)
le disposizioni interne riguardanti:
a)
l'impiego delle apparecchiature di trazione;
b)
la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;
c)
la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
d)
l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e
degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;
e)
le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo
svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle
stazioni;
f)
il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il
numero delle fermate;
g)
l'ubicazione delle fermate;
h)
le velocità ammesse e gli orari;
i)
la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le
relative condizioni di frenatura;
l)
la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei
veicoli e delle stazioni;
m)
il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché per lo
svolgimento delle relative operazioni;
n)
i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a
livello ed i servizi ai veicoli.
Le
disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui
al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente
approvate dai competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di
competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai
fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per
i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta
non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al
precedente punto 2), lettera f).
Agli
effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico
interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché
il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico
trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali
territoriali, devono essere anche da questi approvati.
TITOLO
X
Disposizioni
finali
Art.
103
Fino
all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne
di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di
legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel
titolo medesimo.
Art.
104 ...omissis...
(1) Si ritiene opportuno
riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, il
D.M. 5 giugno 1985.
(2)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(3)
Le violazioni previste dal terzo comma del presente art. 19 sono
state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura da
lire cinquecentomila a lire tre milioni, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.
(4)
Le violazioni previste dagli artt. 26 e 30 del presente decreto sono
state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura da
lire cinquecentomila a lire tre milioni, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.
(5)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(6)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(7)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(8)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(9)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(10)
La L. 24 dicembre 1975, n. 706, è stata abrogata dall'art. 42,
L. 24 novembre 1981, n. 689.
(11)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(12)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(13)
Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(14)
In origine «ammende».
(15)
Vedi, ora, l'art. 6, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(16)
Con D.M. 11 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 2 marzo 1988, n. 51) sono state
emanate le norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane.
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