Legge 10 maggio 1976, n. 319


Legge 10 maggio 1976, n. 319



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge:
TITOLO I  
FINALITA' DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO  


Art. 1
  
La presente legge ha per oggetto: 
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e
sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo; 
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti; 
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione; 
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali; 
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. 
Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.


Art. 2  


Allo Stato competono: 
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e  coordinamento generali delle attività pubbliche e private
connesse con l'applicazione della presente legge; 
b) la predisposizione dei criteri  generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi
idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente
legge; 
c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, punto d), sulla base dei piani
regionali, nonché il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini
idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal
Ministro per i lavori pubblici; 
d) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali
e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio
nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
e) la determinazione di norme tecniche  generali:1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio
degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione; 
2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le
immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere
danneggiate le falde acquifere; 
3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di
depurazione; 
4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di
consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni dettate
dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti. 
Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge .


Art. 3  


Le funzioni di cui all'art. 2 vengono esercitate da un Comitato interministeriale, costituito dai Ministri per i lavori
pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il  Comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici,
integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione. [1]  
Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto può provvedere, di intesa con le
regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla
presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai
valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni. 
Lo stesso Comitato interministeriale può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente dellaRepubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente
legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi
ultimi valori risultino più restrittivi. 
Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico
scientifico del Comitato dei ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato interministeriale si
avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni
relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei
laboratori dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla
presente legge .
TITOLO II  
Compiti degli enti territoriali e dei consorzi  


Art. 4  


Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze: 
a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque; 
b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché il controllo degli scarichi nelle
unità geologiche profonde (lettera sostituita dall'art. 7 comma 1, L. 24 dicembre 1979 n. 650); 
c) la normativa integrativa e di attuazione dei programmi degli enti locali; 
d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il
servizio idrografico italiano, con  gli uffici del  genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto
attiene agli aspetti qualitativi; 
e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'articolo
2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento  dei liquami sul suolo e nel
sottosuolo. 
Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere
previsti e regolamentati soltanto quando le dimissioni siano direttamente utili alla produzione agricola. 
Per quanto concerne  gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere
danneggiate le falde acquifere. 
Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi
sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione  (comma  sostituito dall'art. 7 comma 2, L. 24
dicembre 1979 n. 650).


Art. 5 (articolo  sostituito dall'art. 8, L. 24 dicembre 1979 n. 650)  


Le province provvedono ad effettuare: 
a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali; 
b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'articolo 2,
lettera d). 
Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le province si avvalgono anche degli uffici e servizi
dei comuni singoli e associati e delle comunità montane.(articolo  sostituito dall'art. 8, L. 24 dicembre 1979 n.
650)


Art. 6  


I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare: 
a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle
norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'articolo 2; 
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel
sottosuolo; 
c) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito
dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche (comma  sostituito dall'art. 9, L. 24 dicembre 1979 n.
650)[1]. 
I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da
processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono  gestiti da comuni o da consorzi
intercomunali o da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le
aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (comma aggiunto dall'art. 9, L. 24 dicembre 1979 n. 650). I consorzi costituiti a norma del testo unico di cui  al comma precedente sono da considerare insediamenti
produttivi e sono tenuti altresì alla osservanza  delle disposizioni contenute nella presente legge  (comma
aggiunto dall'art. 9, L. 24 dicembre 1979 n. 650). 
Le comunità montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali. 
I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili  del controllo dei complessi produttivi allacciati alle
fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di
pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri  generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui
all'articolo 2, punto d), della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.
TITOLO III  
Censimento dei corpi idrici e piano di risanamento delle acque  


Art. 7  


Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio
nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei: 
a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo; 
b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi. 
I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'articolo 2, lettera b), e inviati al
Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento   (comma
modificato dall'art. 21, L. 24 dicembre 1979 n. 650). 
I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni. 
Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico
devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti  uffici delle province, dei  consorzi e dei comuni con
periodicità non superiore all'anno. I soggetti contemplati dall'art. 93, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai
competenti uffici delle province,  dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli
insediamenti produttivi  (comma modificato dall'art. 10, L. 24 dicembre 1979 n. 650, modificato dall'art. 2-bis
D.L. 28 febbraio 1981 n. 38 come modificato dall'art. 3-bis D.L. 30 dicembre 1981, n. 801). 
Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti
per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di
installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico  (comma sostituito dall'art. 10, L. 24 dicembre
1979 n. 650).


Art. 8  


Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni
interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 3, un piano
regionale di risanamento delle acque, articolato come segue: 
a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle
relative priorità di realizzazione; 
c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di
accettabilità per tutti i tipi di scarichi; 
d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la  gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione
delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti
previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale  (comma
modificato dall'art. 11 e 21 della L. 24 dicembre 1979 n. 650).
Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non
oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.
TITOLO IV  
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI  


Art. 9  


In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli
stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. 
Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di
cui all 'articolo 1, lettera a), della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente
articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente
per il controllo nel punto assunto per la misurazione. 
I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. 
Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti
tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall'autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli
obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere
restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico
dal quale sono state prelevate . 
L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le
ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C,
allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico
generale. 
Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo
scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento
degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge  (comma inserito dall'art. 12
della L. 24 dicembre 1979 n. 650).
Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo. 
Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio
dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto  (comma inserito dall'art. 6 comma
01  D. L. 17marzo 1995 n. 79).


Art. 10 (articolo sostituito dall'art. 13  della L. 24 dicembre 1979 n. 650).  


Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione, o la cui
attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve esser
richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è
demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro
accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento
produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da
quelle dello scarico preesistente. 
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di
entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'articolo 14. 
Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di
agibilità o di abitabilità devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi
insediamenti entro il 30 giugno 1980. 
I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o
di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al
13 giugno 1976. 
Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13  giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del
certificato di abitabilità sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa.


Art. 11 (articolo sostituito dall'art. 14  della L. 24 dicembre 1979 n. 650).  


L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione
territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti
e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge. 
Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della
navigazione. 
L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle
disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive
stabilite dal Comitato interministeriale di cui all 'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge. 
L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del
capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il
carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili. 
Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le
spese si provvede a termine dell'articolo 15. Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali. 


Art. 12  


Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme: 
1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di
accettabilità di cui alla allegata tabella A; 
2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato
di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in
funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite
dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme
anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, della legge 23
dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle
caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14 ( numero sostituito
dall'art. 15  della L. 24 dicembre 1979 n. 650 e successivamente dall'art. 2 comma 1 D.L. 17 marzo 1995
n.79) ; 
3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme
igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, sino  all'emanazione della normativa specifica da parte delle
autorità statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e), dell'articolo 2 e della voce e) dell'articolo 4, cui si
dovranno adeguare.


Art. 13  


Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme: 
1) se hanno recapito in corsi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:a) entro tre anni dall'entrata in
vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella C; 
b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai
piani regionali di risanamento; 
2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:a) entro tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella C; 
b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità alle norme e alle
prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio. 
I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione,
stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono
essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto
di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta  giorni dalla data
dell'approvazione da parte della regione. 
I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare
l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre
il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla
regione, devono avere carattere di assoluta priorità. 
I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla
legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione
degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981. 
In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31
dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente; 
3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle
norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini
rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo. 
L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e
regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce e), punto 2) e dell'articolo 4, voce e). 
Le  stesse  norme  di  cui  al  numero  2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in
pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purché ciò avvenga entro il 31
dicembre 1980 .


Art. 14  


Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché
osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e
quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i
rispettivi piani di risanamento delle  acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina,
nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto  dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla
presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio
1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale
previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti
comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e
bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli
corpi idrici in cui recapitano  gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n.
79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano . 
Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano
materie specifiche . 
I comuni o i consorzi di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale,
predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di
attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione .


Art. 15  


I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature
sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti. 
I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono: 
a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge;  
b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi. 
La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve esser  presentata all'autorità competente per il controllo, e
deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative  e quantitative dello
scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare. 
Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte
di approvvigionamento. 
Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono
essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio. 
Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per
il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . 
Sino all'attuazione dei presidi e servizi multinazionali di cui al comma  precedente, le funzioni tecniche di
vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi . 
Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui
alla presente legge. 
Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria,
nella quale deve essere previsto: 
1) per gli scarichi in corsi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo
le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento; 
2) per  gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale,
ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura
e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C; 
3) per  gli scarichi in pubbliche fognature,  gestite da consorzi o da comuni definiti dal piano regionale di
risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui al l'articolo
21, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del
pubblico servizio di fognatura e depurazione . 
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione
della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione "ope
legis" o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso. 
In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani
regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico. 
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria
delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorità
competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito,
quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede allaliquidazione definitiva delle spese sostenute. 
Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle
disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1991 


TITOLO V  


Norme finanziarie 


Art. 16 (articolo modificato dall'art. 12, L.24 dicembre 1979 n. 650 e 
successivamente sostituito dall'art.3 D.L. 
28 febbraio 1981 n.38).  


Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti 
dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso 
adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo 
apposita tariffa. 
La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello
di depurazione. 
La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata. 
La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti 
produttivi, alla qualità delle acque scaricate. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi 
servizi.


Art. 17  (articolo sostituito dall'art. 3, comma 1 D.L. 28 febbraio 1981 n.38).  


Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata: 
per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata; 
per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua
scaricata. 
In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3,
della legge 5  gennaio 1994, n. 36, fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la
determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata
legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di
fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In
conformità ai predetti parametri, criteri e limiti  gli enti  gestori del servizio, con apposita deliberazione, da
adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque
provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al
fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto,
per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di
impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come
previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996 . 
La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia
in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le
acque provenienti da insediamenti civili. 
Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata. 
Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse
modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. 
Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare
denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio
di cui all'art. 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento
deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. 
Qualora i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di
acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto
tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta  giorni
dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione
complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.
Art. 17 bis  (articolo inserito dall'art. 3,  D.L. 28 febbraio 1981 n.38 e successivamente abrogato dall'art. 35
comma1, L. 5 gennaio 1994, n.36).Art. 17 ter   (articolo inserito dall'art. 3,  D.L. 28 febbraio 1981 n.38 modificato dal D.P.R. 28 gennaio 1988 n.
43, e successivamente abrogato dall'art. 32, comma 1, L. 5 gennaio 1994, n.36).


Art. 18  


Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il
conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati
a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche
in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri
scarichi, una somma commisurata alla quantità e qualità dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno
stabiliti entro novanta giorni  dalla entrata in vigore della presente legge dal Comitato interministeriale di cui
all'articolo 3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo . 
La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano
allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio all'entrata in vigore della presente legge. 


Art. 19  


I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari
all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma, nonché le province, per le spese relative
agli impianti i cui al punto e) dell'articolo 5, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale
da parte delle regioni. 
Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di
risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi. 
La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche in massima delle opere siano
state visitate dagli organi regionali, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre
dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico. 
La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino
alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli
organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l'approvazione del collaudo e l'emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e
riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.


Art. 20  


Le imprese con impianti già in servizio alla data del 15 gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti
di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1°
gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da
fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità economica
europea.
TITOLO VI  
Sanzioni  


Art. 21  


Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul
suolo o nel sottosuolo, senza  aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due
mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. 
Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei
corpi ricettori di cui al presente  comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui
all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero  non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25;
ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che
l'autorizzazione è stata revocata. 
Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità
stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza
aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo
diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei
limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli
fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindicimilioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'inapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici
amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili
finalizzati alla depurazione delle acque (comma sostituito dall'art.3 comma 1, D.L. 17 marzo 1995 n.79). 
Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena
dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di
natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre
1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 10  gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna
comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (comma sostituito dall'art.3 comma 1, D.L.
17 marzo 1995 n.79). 
Chiunque apra o comunque effettui  scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti
pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto
l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti
scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa
da lire dieci milioni a lire cento milioni (comma aggiunto dall'art.6 comma 2, D.L. 17 marzo 1995 n.79) .


Art. 22  (articolo sostituito dall'art. 4, comma1,  D.L. 17 marzo 1995 n. 79)   


Fuori dai casi di cui all'art. 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate
nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire
24 milioni.


Art. 23  


Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme
prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni. 
Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 21.


Art. 23 bis  (articolo aggiunto dall'art. 20, L. 24 dicembre 1979 n. 650)  


Chiunque viola le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da lire
centomila a lire un milione.


Art. 24  


Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato
all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il  giudice richiede, ove
occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa.
Art. 24 bis (articolo aggiunto dall'art.3, L. 2 maggio 1983 n.305)  
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi
ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali  è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi
delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che
siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano
naturalmente in mare. 
Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione.
TITOLO VII  
Disposizioni transitorie e finali  


Art. 25  


Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati,
fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le
misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad
osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni
qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C allegata allapresente legge. Per  gli  scarichi  in  mare  aperto,  debbono  essere  osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo
11, terzo comma, della presente legge. 
Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto dall'articolo 26, ultimo comma, della
presente legge. 
Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b),
ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle  acque di cui all'articolo 1,
lettera a), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.
Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto
abrogate tutte le altre norme che direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque,
sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento. 
Restano in vigore le disposizioni di cui alla L. 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia
di Venezia, nonché al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 692, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio
dagli inquinamenti delle acque [1]. 
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9, L. 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni [1]. 
Restano in vigore le disposizione del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumità personale e
pubblica. 
Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti
per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla
protezione della salute pubblica.
Tabella A
Tabella B [Tabella soppressa dall'art. 23, L. 24 dicembre 1979, n. 650 (G.U. n. 352 del 29 dicembre 1979)]
Tabella C
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