Chiunque abbia avuto bisogno di
ampliare o ristrutturare o costruire ex novo un edificio ha
sicuramente sentito parlare di Dia e Scia. Si tratta di due acronimi
che stanno per ‘Documento di inizio attività’ (DIA) e per
‘Segnalazione certificata di inizio attività’ (SCIA).
La Dia deve essere presentata allo
Sportello Unico del comune di pertinenza un mese prima dell’inizio
dei lavori e deve essere redatta da un tecnico abilitato, sia esso un
geometra o un architetto. Lo sportello unico poi può
richiedere un’integrazione della documentazione presentata o
addirittura bloccare l’inizio dei lavori comunicando al tecnico
incaricato le ragioni della decisione. A quel punto il geometra o
l’architetto hanno la possibilità di modificare il progetto
al fine di renderlo conforme e ripresentarlo nuovamente al vaglio dei
tecnici comunali. Passati i 30 giorni previsti dalla legge si può
procedere con l’avvio dell’intervento. La documentazione
necessaria da presentare nella denuncia varia da comune a comune, ma
solitamente si richiede una relazione a firma di un tecnico e un
progetto conforme alle norme edilizie locali e di sicurezza
igienico-sanitarie. Il documento di inizio attività deve
essere corredato dai dati dell’impresa che dovrà eseguire i
lavori, del progettista e del direttore del cantiere. Ad opera
terminata, infine, il comune rilascia al proprietario dell’immobile
il certificato di cllaudo finale. La Dia semplice è
completamente gratuita, mentre, la Super Dia prevede il pagamento
delle spese di costruzione.
La Scia, invece, dovrebbe sostituire
la Dia per le opere di minore entità e va ugualmente
presentata al comune di pertinenza da un tecnico abilitato. A
differenza della Dia, però, con la Scia l’inizio dei lavori
può avvenire contestualmente alla presentazione della denuncia
senza bisogno di attendere i 30 giorni previsti per la Dia. Il
comune, però, ha comunque 60 giorni di tempo per chiedere
l’integrazione dei documenti o, eventualmente, per bloccare i
lavori. La Scia non può sostituire la Dia in presenza di
vincoli paesaggistici e culturali. Sono escluse anche tutte le nuove
costruzioni o le ristrutturazioni che implicano modifiche di volume o
della sagoma dell’edificio. Si può, invece, ricorrere al
titolo abilitativo semplificato in caso di restauro e risanamento
conservativo degli edifici, di manutenzione strutturale, di
frazionamento o accorpamento di più unità abitative,
realizzazione di parcheggi o apertura di finestre. Occorre, invece,
ricorrere alla Dia per gli interventi di ristrutturazione più
importanti perchè vanno a modificare in tutto o in parte la
forma e la struttura dell’edificio e in caso di nuova costruzione.
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