LEGGE 28 Gennaio 1977, N. 10 - (Bucalossi)
(G.U. 29-1-1977, N. 27)
NORME PER LA EDIFICABILITA' DEI SUOLI
Art. 1.
(trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare)
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da
parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
Art. 2.
(piani di zona e demani comunali di aree)
Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, e per quelle
acquisite ai sensi degli artt. 27 e 51 della legge 22-10-1971, n. 865, resta fermo il regime
previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'art. 1 della
presente legge.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all’art. 1 della presente
legge.
Il primo comma dell’art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall’art. 29 della
legge 22 ottobre 1971, n.865, è sostituito dal seguente : “L’estensione delle zone da includere nei
piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e
non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato”.
L'art. 26 della legge 22-10-1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto
articolo sono assoggettate al regime previsto dall'art. 35 della legge 22-10-1971, n. 865, salvo
quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso art. 35 per
ciò che concerne i requisiti soggettivi.
Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti
dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22-10-1971, n. 865, e successive modificazioni, si
applica fino alla data dal 31 dicembre 1990
1
.
Art. 3
(contributo per il rilascio della concessione)
La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle
spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Art. 4
(caratteristiche della concessione)
1
Termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 4 della legge 20-5-1991, n.158.La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per
richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 della legge 17-
8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e,nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma
dell'art. 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme
regionali.
Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di
titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di
ultimazione, entro il quale l' opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre
anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del
concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un
periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare
istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la
parte non ultimata.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è
irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste
dall'art. 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della
legge 17-8-1942, n. 1150.
La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di
mancato rilascio della concessione nei termini di legge.
A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'art. 4 della legge 1-6-1971, n. 291
nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino
all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:
a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'art. 17 della legge 6-8-1967
n. 765 l’edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per
metro quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge 6-8-1967, n. 765, sono
consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione
ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;
c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo
dell'area di proprietà.
Art. 5.
(determinazione degli oneri di urbanizzazione)
L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'art. 4 della
legge 29-9-1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22-10-1971, n. 865, nonché dalle
leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente art. 3, con deliberazione del consiglio comunale
in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell'art. 41-quinquies penultimo e
ultimo comma della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni,
nonché delle leggi regionali.
Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad
applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6-8-1967, n. 765.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il
termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 6.
(determinazione del costo di costruzione)
Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5-8-
1978, n. 457.
Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di
edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi incorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal
5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e
delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione
al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati
per ottenere la concessione.
Art. 7.
(edilizia convenzionata)
Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo
di cui al precedente art. 3 è ridotto alla sola quota di cui all'art. 5 qualora il concessionario si
impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo art. 8.
Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle
opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso
debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle
opere medesime.
Fino all'approvazione da parte della Regione della convenzione tipo, le convenzioni previste
dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato
dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo art. 8.
Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d' obbligo con il quale il
concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed acorrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad
eseguire direttamente le opere stesse.
La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del
comune e a spese del concessionario.
Art. 8.
(convenzione - tipo)
Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente
art. 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i
parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di
finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per
la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
La Regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura
tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del
precedente art. 6.
Il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in
relazione agli indici ufficiale ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è
nulla per la parte eccedente.
Art. 9.
(cessione gratuita)
Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153.
b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non
comportino aumento delle superfici utili di calpestì o e mutamento della destinazione d'uso,
quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a
praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione
ordinaria la concessione non è richiesta;d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in
misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle
abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito
della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità.
Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il contributo per
la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5 - è commisurato alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Restano ferme le norme di cui agli artt. 29 e 31, secondo comma, della legge 17-8-1942, n.
1150, e successive modificazioni.
Art. 10.
(concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza)
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività artigianali o industriali
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove
ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b)
del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente art. 5, nonché una quota non superiore al 10
per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle
nelle zone agricole previste dal precedente art. 9, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della
intervenuta variazione.
Art. 11.
(versamento del contributo afferente alla concessione)
La quota di contributo di cui al precedente art. 5 è corrisposta al comune all'atto del
rilascio della concessione. A scomputo parziale o totale della quota dovuta, il concessionario può
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune.
La quota di contributo di cui al precedente art. 6 è determinata all'atto del rilascio
della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
Art. 12.(destinazione dei proventi delle concessioni)
I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli artt. 15 e 18 sono versati in conto
corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri
storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di
cui all'art. 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria
del patrimonio comunale.
Art. 13.
(programmi pluriennali di attuazione)
L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di
attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani
convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le
previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate
all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art.
3 della legge 18-4-1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art.
2 della presente legge.
La Regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi
pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione,
all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta
comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di
dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei
confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge è
data solo per le aree incluse nei programmi diattuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli
interventi previsti dal precedente art. 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente
comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di
urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di
concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle
disposizioni della legge 22-10-1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello
Stato.
La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni
esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4.
Art. 14.
(indennità di espropriazione)
Al primo comma dell'art. 12 della legge 22-10-1971, n. 865, modificato dall'art. 6 del
decreto legge 2-5-1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27-6-1974, n. 247,
la cifra "30 per cento", è sostituita dalla cifra "50 per cento".All'art. 12 della legge 22-10-1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi: "L'espropriante
dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo
comma.
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione
competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere
dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3-4-1926, n.
686, e successive modificazioni.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in
misura pari a quella del tasso di sconto".
L'art. 15 della legge 22-10-1971, n. 865, è sostituito dal seguente:
"Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, il
presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione
competente per territorio di cui all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del
presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento
alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio
della azienda agricola e la comunica all'espropriante.
L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si
riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione
della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei
modi previsti dal secondo comma dell'art. 10".
I primi quattro commi dell'art. 16 della legge 22-10-1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:
"Con provvedimento della Regione è istituita, in ogni provincia, una commissione
composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la
presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del
genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della
provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia
urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa
su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.
La Regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di
sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al
primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale.
L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed
all'assegnazione ad essa del personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole
regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, il
valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di
contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art. 18, è
commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura
in atto nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio
della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare,
coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.
Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la
commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato".
Il primo comma dell'art. 17 della legge 22-10-1971, n. 865, è sostituito dal seguente:"Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore,
nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è
determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista
dal suddetto articolo".
Al primo comma dell'art. 19 della legge 22-10-1971, n. 865, le parole: "dell'ufficio tecnico
erariale", sono sostituite dalle seguenti: "della commissione di cui all'art. 16".
Al terzo comma dell'art. 20 della legge 22-10-1971, n. 865, le parole: " L'ufficio tecnico erariale
provvede", sono sostituite dalle seguenti: "La commissione di cui all'art. 16 provvede" e le parole:
"un ventesimo dell'indennità"' sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo dell'indennità".
All'art. 20 della legge 22-10-1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle
occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del
decreto legge 2-5-1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27-6-1974, n. 247".
Art. 15.
(sanzioni amministrative)
- omissis -
Art. 16.
(tutela giurisdizionale)
I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o
negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste
dagli artt. 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali,
oltre i mezzi di prova previsti dall'art. 44, primo comma, del Regio decreto 26-6-1924, n. 1054,
possono disporre altresì le perizie di cui all'art. 27 del Regio Decreto 17-8-1907, n. 642.
Art. 17.
(sanzioni penali)
- omissis -
Art. 18.
(norme transitorie)
Rimangono salve le licenze edilizie gia rilasciate, anche in attuazione di piani di
lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano
completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la
parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.
Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'art. 6 riguardante il costo
di costruzione:
- non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
- è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di
concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
- è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro
ventiquattro mesi da tale data.Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate
dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti
presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre
i termini su-indicati.
In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i benefici ivi previsti non
può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia
successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento
negativo emesso dal comune.
I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro cinque anni
dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In casi di mancato
completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento
di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non
ultimata.
Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 8 della legge 6-8-1967, n. 765, già
approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole
concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le
norme della presente legge.
Art. 19.
Le disposizioni di cui al precedente art. 14, in materia di determinazione dell'indennità di
espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione
dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 14, le competenze attribuite a queste
sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la
determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione.
Art. 20.
(norme tributarie)
Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si
applica il trattamento tributario di cui all'art. 32, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n. 601.
La trascrizione prevista dall'art. 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.
Art. 21.
(disposizioni finali)
Restano in vigore le norme della legge 18-12-1973, n. 880, e della legge 2-8-1975, n.
393.
Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17- 8-1942, n. 1150, e
successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della
presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione
"Concessione".
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