LEGGE 28 Gennaio 1977, N. 10 - (Bucalossi)


LEGGE 28 Gennaio 1977, N. 10 - (Bucalossi)
(G.U. 29-1-1977, N. 27)
NORME PER LA EDIFICABILITA' DEI SUOLI

Art. 1.
(trasformazione  urbanistica del territorio e concessione di edificare)
Ogni attività comportante  trasformazione   urbanistica  ed edilizia del  territorio  comunale  
partecipa  agli oneri  ad  essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da     
parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
Art. 2.
(piani di zona e demani comunali di aree)
Per  le aree  comprese  nei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, e  per  quelle  
acquisite  ai  sensi degli artt. 27 e 51 della  legge  22-10-1971, n. 865,  resta  fermo  il  regime     
previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche  per  tali  aree  è necessario  il  provvedimento del sindaco di cui all'art. 1 della
presente legge.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all’art. 1 della presente 
legge.
Il primo comma dell’art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall’art. 29 della 
legge 22 ottobre 1971, n.865, è sostituito dal seguente : “L’estensione delle zone da includere nei
piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e
non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il 
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato”.
L'art. 26 della  legge  22-10-1971,  n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto 
articolo sono  assoggettate al regime previsto dall'art. 35 della legge 22-10-1971, n. 865,  salvo
quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel  diciottesimo comma  dello  stesso  art. 35  per  
ciò che concerne i requisiti soggettivi.
Nei comuni con popolazione  superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti  
dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22-10-1971, n. 865, e successive modificazioni,  si  
applica  fino alla data dal 31 dicembre 1990
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Art. 3
(contributo per il rilascio della concessione)
La concessione comporta la corresponsione di un  contributo commisurato all'incidenza delle  
spese  di urbanizzazione nonché al     costo di costruzione.
Art. 4
(caratteristiche della concessione)
                                                       
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 Termine  così prorogato, da ultimo, dall'art. 4 della legge     20-5-1991, n.158.La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi  abbia  titolo  per  
richiederla  con  le  modalità, con la procedura  e  con  gli  effetti  di  cui  all'art. 31  della  legge 17-
8-1942, n. 1150, e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in conformità alle  previsioni  degli  
strumenti  urbanistici e dei regolamenti edilizi e,nei comuni  sprovvisti  di  detti  strumenti, a norma 
dell'art. 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge     medesima, nonché delle ulteriori norme 
regionali.
Per  gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di 
titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto  di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il   termine  per  l'inizio   dei  lavori  non  può  essere superiore ad un anno; il termine di
ultimazione, entro  il quale l' opera deve essere abitabile o agibile, non può  essere  superiore a tre 
anni e può essere  prorogato, con  provvedimento motivato, solo per  fatti  estranei  alla  volontà  del  
concessionario, che siano sopravvenuti  a  ritardare  i  lavori  durante  la loro esecuzione. Un  
periodo  più  lungo  per  l'ultimazione  dei  lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della  mole dell'opera da realizzare  o  delle  sue  particolari   caratteristiche   tecnicocostruttive;  ovvero quando si  tratti  di  opere pubbliche  il cui     finanziamento sia previsto in più 
esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano  ultimati nel termine stabilito, il concessionario  deve  presentare  
istanza  diretta  ad  ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la     
parte non ultimata.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della 
proprietà o di altri diritti reali  relativi  agli  immobili  realizzati  per  effetto  del  suo rilascio ed è 
irrevocabile, fatti salvi  i  casi  di  decadenza  ai sensi della presente legge  e  le  sanzioni  previste  
dall'art. 15 della stessa. Resta  fermo  inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della 
legge 17-8-1942, n. 1150.
La regione  stabilisce  le  forme e le modalità d'esercizio dei  poteri   sostitutivi   nel  caso  di  
mancato  rilascio  della concessione nei termini di legge.
A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'art. 4 della legge 1-6-1971, n. 291 
nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme  regionali  e  fino  
all'entrata  in  vigore  di  queste,  la     concessione deve osservare i seguenti limiti:
a)  fuori del perimetro dei centri  abitati  definito  ai  sensi dell'art.  17   della   legge   6-8-1967 
n. 765 l’edificazione a scopo residenziale non può  superare l'indice di metri cubi 0,03, per
metro quadrato di area edificabile;
b)  nell'ambito dei centri abitati definiti  ai  sensi dell'art. 17  della  legge 6-8-1967,  n. 765, sono  
consentite soltanto opere di  restauro  e di  risanamento  conservativo,  di manutenzione
ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di     risanamento igienico;
c)  le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo 
dell'area  di proprietà.
Art. 5.
(determinazione degli oneri di urbanizzazione)
L’incidenza degli  oneri   di  urbanizzazione   primaria  e secondaria, previsti  dall'art. 4  della 
legge  29-9-1964,  n. 847, modificato  dall'art.  44  della  legge  22-10-1971, n. 865, nonché dalle 
leggi regionali, è  stabilita, ai fini del precedente art. 3, con  deliberazione  del  consiglio  comunale  
in  base alle tabelle parametriche che la  regione  definisce,  entro  centoventi  giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti  minimi   inderogabili   fissati  in applicazione dell'art. 41-quinquies penultimo e 
ultimo comma della  legge  17-8-1942,  n.  1150, e successive modifiche e            integrazioni, 
nonché delle leggi regionali.
Fino all'approvazione  delle  tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad
applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6-8-1967, n. 765.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle  parametriche da parte della regione entro il
termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in  
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 6.
(determinazione del costo di costruzione)
Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della presente legge per  i  nuovi  edifici  è  determinato  
periodicamente  dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse  regioni  a norma della lettera g) del  primo  comma  dell'art.  4 della legge 5-8-
1978, n. 457.
Con  gli  stessi  provvedimenti  di  cui al primo comma, le regioni identificano   classi di
edifici  con  caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per  
l'edilizia  agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni  del   detto  costo  di  costruzione  
in  misura  non superiore al 50 per cento.
Nei periodi incorrenti  tra le determinazioni  regionali di cui  al   primo   comma,   ovvero  in  
eventuale  assenza  di  tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato  annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione  dei costi di costruzione   accertata   
dall'Istituto  nazionale   di  statistica  (ISTAT).
Il  contributo  afferente  alla  concessione  comprende una quota di detto costo, variabile dal 
5 per  cento  al  20 per cento, che viene determinata dalle regioni in   funzione delle caratteristiche e 
delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".
Nel caso di interventi su edifici  esistenti  il  costo  di costruzione  è  determinato  in relazione 
al costo degli interventi stessi così    come  individuati  dal  comune  in  base  ai  progetti presentati 
per ottenere la concessione.
 Art. 7.
(edilizia convenzionata)
Per  gli  interventi  di  edilizia abitativa, ivi  compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo  
di cui al precedente art. 3 è ridotto alla sola  quota  di  cui  all'art.  5  qualora il concessionario  si  
impegni,  a  mezzo  di  una  convenzione con il comune, ad applicare  prezzi di vendita e canoni di 
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo art. 8.
Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte  dell'interessato delle  
opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in  tal  caso 
debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle 
opere medesime.
Fino  all'approvazione da parte della Regione della convenzione tipo, le  convenzioni  previste 
dal presente articolo sono  stipulate  in conformità ad uno  schema  di convenzione-tipo, deliberato 
dal consiglio comunale, contenente  gli  elementi di cui     al successivo art. 8.
Può  tener luogo della convenzione un atto unilaterale d' obbligo con il quale il
concessionario si impegna ad  osservare  le condizioni stabilite nella  convenzione-tipo ed acorrispondere nel termine stabilito la quota relativa  alle  opere  di urbanizzazione     ovvero ad
eseguire direttamente le opere stesse.
La  convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del 
comune e a spese del concessionario.
Art. 8.
(convenzione - tipo)
Ai  fini  della  concessione  relativa  agli  interventi di edilizia abitativa di cui al precedente 
art. 7, la regione  approva una convenzione-tipo, con la  quale sono stabiliti i criteri nonché i
parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali  debbono  uniformarsi  le  
convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l’indicazione delle caratteristiche   tipologiche  e costruttive degli alloggi;
b) la  determinazione dei  prezzi  di  cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così  come 
definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione  e  degli oneri di preammortamento e di
finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore  desunto  dai  prezzi  fissati  per 
la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
La  Regione  stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura 
tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di  costruzione come definito ai sensi del 
precedente art. 6.
Il concessionario può chiedere  che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in  misura  pari  al valore definito in occasione di trasferimenti  di  proprietà  avvenuti nel 
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
I prezzi di  cessione  ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo 
comma  sono   suscettibili  di periodiche variazioni con  frequenza  non  inferiore al biennio, in
relazione  agli  indici  ufficiale  ISTAT  dei costi di costruzione     intervenuti dopo la stipula delle 
convenzioni medesime.
Ogni  pattuizione  stipulata  in  violazione  dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è 
nulla per la parte eccedente. 
Art. 9.
(cessione gratuita)
Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in  funzione  della  
conduzione del  fondo e delle esigenze dell'imprenditore  agricolo a titolo principale, ai sensi  
dell'art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153.
b) per gli interventi  di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non  
comportino  aumento  delle superfici utili di calpestì o e mutamento della destinazione d'uso,  
quando il concessionario si impegni, mediante convenzione  o  atto  d'obbligo unilaterale, a
praticare prezzi di  vendita  e  canoni di locazione degli alloggi concordati con il  comune ed a
concorrere negli oneri  di urbanizzazione;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la  manutenzione  
ordinaria  la  concessione non è richiesta;d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in 
misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
e) per  le  modifiche  interne  necessarie  per  migliorare  le condizioni igieniche  o  statiche  delle  
abitazioni, nonché per la realizzazione  dei  volumi  tecnici che si rendano indispensabili a seguito 
della installazione  di  impianti tecnologici necessari per     le esigenze delle abitazioni;
f) per gli impianti,  le  attrezzature, le opere pubbliche o di interesse  generale   realizzate   dagli enti 
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in 
attuazione di strumenti urbanistici;
g) per  le  opere  da  realizzare  in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità.
Per le opere realizzate  dai  soggetti  di cui al secondo comma  dell'art.  4  il   contributo per 
la concessione  -  da determinarsi  dal  comune  ai  sensi  del  precedente  art. 5  -  è commisurato alla 
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Restano ferme le norme di cui  agli  artt. 29 e 31, secondo comma, della legge 17-8-1942, n. 
1150, e successive modificazioni. 
Art. 10.
(concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza)
La concessione relativa a costruzioni  o impianti destinati ad attività artigianali o industriali
dirette  alla  trasformazione di beni ed alla prestazione di  servizi  comporta la corresponsione di un 
contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle  necessarie al trattamento e allo 
smaltimento dei rifiuti solidi,  liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi  ove  
ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita  con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la regione  definisce  con i criteri di cui alle lettere a) e b) 
del precedente art. 5, nonché  in relazione ai tipi di attività produttiva.
La concessione relativa a costruzioni o impianti  destinati ad attività   turistiche,   commerciali 
e direzionali  comporta la corresponsione di un contributo  pari  all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata  ai sensi del precedente art. 5, nonché una quota non  superiore  al  10 
per cento del costo documentato di costruzione  da  stabilirsi,  in  relazione  ai  diversi   tipi  di     
attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere  indicate  nei  commi precedenti,  nonché  di  quelle  
nelle  zone  agricole previste dal precedente art. 9, venga  comunque  modificata  nei  dieci  anni
successivi   all'ultimazione  dei  lavori,  il  contributo per la concessione è dovuto nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione,  determinata con  riferimento al momento della
intervenuta variazione.
Art. 11.
(versamento del contributo afferente alla concessione)
La  quota   di  contributo  di  cui  al  precedente  art.  5 è corrisposta  al comune  all'atto  del 
rilascio della concessione. A scomputo parziale o totale della quota  dovuta,  il  concessionario può 
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione     con le modalità  e le garanzie
stabilite dal comune.
La  quota  di  contributo  di  cui  al  precedente  art.  6  è determinata  all'atto  del   rilascio   
della   concessione   ed  è corrisposta  in  corso  d'opera  con  le  modalità  e  le  garanzie stabilite dal 
comune e, comunque, non oltre  sessanta  giorni dalla     ultimazione delle opere.
Art. 12.(destinazione dei proventi delle concessioni)
I proventi delle concessioni e  delle  sanzioni  di  cui  agli artt. 15 e 18 sono versati in conto  
corrente  vincolato  presso la tesoreria  del  comune  e  sono  destinati alla realizzazione delle opere  
di urbanizzazione  primaria  e secondaria, al risanamento di complessi  edilizi  compresi  nei  centri 
storici, all'acquisizione delle  aree  da  espropriare  per  la  realizzazione  dei programmi pluriennali di 
cui all'art. 13, nonché, nel  limite  massimo del 30 per  cento,  a  spese  di  manutenzione  ordinaria  
del  patrimonio     comunale.
Art. 13.
(programmi pluriennali di attuazione)
L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di 
attuazione che delimitano le  aree e le zone  - incluse o meno in piani  particolareggiati o in piani
convenzionati  di  lottizzazione  - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo  di comparti, le
previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non     
inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione  dei  programmi  deve  essere  osservata la proporzione tra aree destinate 
all'edilizia economica e  popolare e aree riservate all'attività  edilizia  privata,  stabilita ai sensi dell'art.  
3  della   legge  18-4-1962,   n.  167,   e   successive modificazioni,  come modificato ai sensi dell'art. 
2 della presente     legge.
La Regione  stabilisce  con  propria  legge,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore  della  presente legge, il contenuto   ed   il   procedimento   di  formazione dei  programmi 
pluriennali di attuazione, individua  i comuni  esonerati, anche in relazione alla   dimensione,  
all'andamento  demografico ed alle caratteristiche  geografiche, storiche   ed   ambientali   -  fatta
comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica  - dall'obbligo di
dotarsi  di  tali programmi e prevede le forme e le modalità di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi  nei  
confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge è 
data solo per le aree incluse nei  programmi  diattuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli
interventi  previsti dal precedente art. 9, sempreché non siano in  contrasto  con  le  prescrizioni  
degli  strumenti  urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione,  al di fuori dei casi previsti nel precedente 
comma, la concessione è  data  dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di
urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati  dai  programmi  di  attuazione  gli aventi titolo non presentino istanza di 
concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il  comune espropria le aree sulla base delle
disposizioni della legge 22-10-1971, n. 865, come modificata dalla     presente legge.
Le disposizioni  del  comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello 
Stato.
La  legge  regionale prevede le modalità  di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni  
esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4.
Art. 14.
(indennità di espropriazione)
Al primo comma dell'art. 12  della  legge  22-10-1971,  n. 865, modificato  dall'art.  6  del  
decreto   legge  2-5-1974,  n.  115, convertito,  con modificazioni,  nella  legge  27-6-1974,  n.  247,     
la cifra "30 per cento", è sostituita dalla cifra "50 per cento".All'art. 12 della  legge  22-10-1971,  n. 865,  sono aggiunti i seguenti commi: "L'espropriante
dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento  di  cui al terzo     
comma.
Per le espropriazioni in  dipendenza  di  opere  di  competenza statale,  l'amministrazione  
competente emette il provvedimento che dispone il  pagamento  entro  sessanta  giorni  a  decorrere  
dalla comunicazione  del  provvedimento di autorizzazione a pagare di cui     alla legge 3-4-1926, n. 
686, e successive modificazioni.
A  decorrere  dalla  scadenza  dei  termini  di  cui  ai  commi precedenti, sono  dovuti  gli interessi in 
misura pari a quella del     tasso di sconto".
L'art. 15 della legge  22-10-1971,  n. 865,  è  sostituito  dal     seguente:
"Qualora l'indennità non sia accettata  nel  termine  di cui al primo  comma  dell'art.  12,  il  
presidente della giunta regionale richiede  la  determinazione  della  indennità   alla   commissione
competente per territorio di cui all'art. 16. La commissione, entro trenta   giorni   dalla   richiesta  del  
presidente  della  giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento  
alle  colture  effettivamente   praticate   sul  fondo espropriato,   anche   in  relazione  all'esercizio  
della  azienda     agricola e la comunica all'espropriante.
L'espropriante  comunica  le  indennità  ai  proprietari  degli immobili   ai   quali  le  stime  si  
riferiscono  mediante  avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili;  deposita  la relazione  
della commissione  nella  segreteria  del comune e rende noto al pubblico  l'eseguito deposito nei
modi previsti dal secondo     comma dell'art. 10".
I primi quattro commi  dell'art.  16 della legge 22-10-1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:
"Con provvedimento della Regione è istituita,  in  ogni provincia, una commissione    
composta    dal    presidente dell'amministrazione  provinciale  o  da  un  suo  delegato, che la
presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del 
genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della  
provincia  o  da  un  suo  delegato,  nonché  da due esperti nominati dalla regione  in materia
urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa 
su terne  proposte  dalle  associazioni  sindacali  agricole maggiormente rappresentative.
La  Regione,  ove  particolari  esigenze  lo   richiedano,  può disporre la formazione di
sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della  commissione di cui al
primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede  presso  l'ufficio tecnico   erariale.   
L'intendente di finanza  provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed
all'assegnazione ad essa del personale necessario.
La  commissione  determina  ogni  anno,  entro  il  31 gennaio, nell'ambito  delle  singole
regioni agrarie delimitate  secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto   centrale di statistica, il 
valore  agricolo  medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da  vincoli  di  
contratti  agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
L'indennità  di espropriazione, per  le  aree  esterne ai centri edificati  di  cui  all'art. 18, è
commisurata  al valore agricolo medio di cui al comma  precedente corrispondente al tipo di coltura 
in atto nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità  è commisurata al valore agricolo medio
della coltura più redditizia tra quelle che,  nella  regione  agraria  in  cui  ricade l'area da espropriare,  
coprono  una  superficie  superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.
        Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
- da  4  a  10  se  l'area  ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.
Per  la  determinazione  dell'indennità    relativa   alle  aree comprese nei centri edificati, la
commissione di cui al primo comma     è integrata dal sindaco o da un suo delegato".
Il primo comma dell'art. 17  della  legge 22-10-1971, n. 865, è     sostituito dal seguente:"Nel  caso   che   l'area  da  espropriare  sia  coltivata  dal proprietario   diretto   coltivatore,   
nell'ipotesi   di  cessione volontaria  ai  sensi  dell'art.  12,  primo  comma,  il  prezzo di cessione è  
determinato  in misura  tripla  rispetto  all'indennità provvisoria,  esclusa   la   maggiorazione  prevista  
dal  suddetto articolo".
Al primo comma dell'art. 19 della legge 22-10-1971,  n. 865, le parole:  "dell'ufficio  tecnico  
erariale",  sono  sostituite dalle     seguenti: "della commissione di cui all'art. 16".
Al terzo comma dell'art. 20  della legge 22-10-1971, n. 865, le parole: " L'ufficio tecnico  erariale  
provvede",  sono  sostituite dalle seguenti:  "La commissione  di cui all'art. 16 provvede" e le parole:  
"un   ventesimo  dell'indennità"'  sono  sostituite  dalle     seguenti: "un dodicesimo dell'indennità".
All'art. 20 della legge 22-10-1971,  n. 865, è aggiunto in fine     il seguente comma:
"Il disposto  del  secondo  comma  del  presente  articolo deve intendersi applicabile  anche  alle
occupazioni  preordinate alla realizzazione delle opere e degli  interventi  previsti dall'art. 4 del
decreto legge 2-5-1974, n. 115, convertito, con  modificazioni, nella legge 27-6-1974, n. 247".
Art. 15.
(sanzioni amministrative)
- omissis -
Art. 16.
(tutela giurisdizionale)
I ricorsi  giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o  
negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo  e  delle  sanzioni previste 
dagli artt. 15  e  18  sono  devoluti  alla   competenza   dei  tribunali amministrativi regionali, i  quali, 
oltre i mezzi di prova previsti dall'art. 44, primo comma, del Regio  decreto  26-6-1924,  n. 1054, 
possono disporre altresì    le  perizie  di cui all'art. 27 del Regio Decreto 17-8-1907, n. 642.
Art. 17.
(sanzioni penali)
- omissis -
Art. 18.
(norme transitorie)
Rimangono salve le licenze  edilizie  gia  rilasciate, anche in attuazione di piani di
lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della  presente  legge,  purché i lavori siano
completati entro quattro anni  dalla  stessa  data,  così  da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la 
parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.
Fermi  restando  gli  oneri  di urbanizzazione, la quota di cui     all'art. 6 riguardante il costo 
di costruzione:
- non è dovuta  per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
- è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di
concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;
- è ridotta al 60 per cento della misura  medesima per le istanze di concessione presentate  entro  
ventiquattro mesi da tale data.Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate 
dagli  atti,  documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti 
presentati vengano assoggettati a  varianti essenziali su richiesta     del concessionario prodotta oltre 
i termini su-indicati.
In ordine alle istanze di cui al secondo  comma  la concessione con i benefici ivi previsti non 
può essere data dopo due anni dalla   presentazione   delle   istanze   stesse,   salvo  che  sia
successivamente intervenuta decisione di  annullamento del silenzio     rifiuto o di un provvedimento 
negativo emesso dal comune.
I lavori oggetto delle concessioni  di cui sopra debbono essere completati  entro  cinque anni 
dalla data di rilascio, così   da rendere gli  edifici  abitabili o agibili. In  casi  di  mancato
completamento   delle   opere   entro  il  termine  suindicato,  il concessionario è tenuto al pagamento 
di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la  parte  dell'opera  non
ultimata.
Per i piani di lottizzazione convenzionata  di  cui  all'art. 8 della  legge  6-8-1967,  n. 765,  già  
approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione  convenzionata. Il rilascio delle singole
concessioni è subordinato soltanto al pagamento della  quota del costo di costruzione, secondo le
norme della presente legge.
Art. 19.
Le disposizioni di  cui  al  precedente art. 14, in materia di determinazione dell'indennità di  
espropriazione  e di occupazione, non  si  applicano  ai  procedimenti  in  corso  se la liquidazione 
dell'indennità  predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con  sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in  vigore della presente legge.
Fino all'insediamento  delle commissioni di cui all'art. 14, le competenze attribuite a  queste  
sono  svolte  dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla  presente legge per la 
determinazione dell’indennità di espropriazione  e  di occupazione.
Art. 20.
(norme tributarie)
Ai  provvedimenti,  alle  convenzioni  e  agli  atti  d'obbligo previsti dalla presente legge si
applica il trattamento  tributario di cui all'art. 32, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n. 601.
La trascrizione  prevista  dall'art. 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.
Art. 21.
(disposizioni finali)
Restano in vigore le  norme della legge  18-12-1973,  n. 880, e     della legge 2-8-1975, n. 
393.
Restano altresì   in vigore le norme  della legge urbanistica 17- 8-1942,  n. 1150,  e  
successive modificazioni  ed  integrazioni, sempreché  non  siano incompatibili con quelle della
presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita     dall'espressione
"Concessione".
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